Rideterminazione delle nuove retribuzioni tabellari al Personale del Pubblico Impiego
Per l’anno 2023, gli Enti Locali, ossia le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, devono corrispondere a tutto il personale di settore, gli incrementi mensili di cui all’art. 76 del CCNL Enti Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, come di seguito riportato:
“1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 64 del CCNL del 21 maggio 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella D, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella E.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 (elemento perequativo) del CCNL 21 maggio 2018 e di cui all’art. 1, co. 440, lett. b) della Legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata Tabella F.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, co. 2, del DLgs n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, co. 440, lett. a) della Legge n. 145/2018″.
Tale norma contempla quindi, il conglobamento nella retribuzione dell’elemento perequativo una tantum, definito nell’art. 66 del CCNL del 21 maggio 2018, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo. Pertanto, tutto quanto percepito con la mensilità di dicembre, deve esser ridefinito, al fine di, eliminare l’elemento perequativo ed incrementare solamente la paga base.
Invero, la L. n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, all’art.1, co. 609, prevede che, nelle more della definizione dei CCNL e dei provvedimenti negoziali relativi al personale pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga a quanto affermato dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui al D.Lgs. n. 165/2001, art. 47-bis, co. 2, degli equivalenti trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, secondo la seguente percentuale mensile rispetto ai salari elencati nelle tabelle retributive:
– dal 1° aprile al 30 giugno 2022, una percentuale dello 0,30%;
– dal 1° luglio 2022, una percentuale dello 0,50%.
Tali percentuali, devono esser corrisposte a tutto il personale per l’anno 2022.
Da ultimo, giova affermare che, l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale 2022, è stato calcolato quindi in modalità provvisoria sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento, e che, tale importo, va ad aggiungersi a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019, e rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.