In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Corte di Cassazione – sentenza 11 gennaio 2022, n. 387). Tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia. Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori. Secondo la giurisprudenza, il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro. È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo.
Nuovo CCNL Servizi (Anpit – Cisal) e nuove tabelle retributive
Siglato il nuovo CCNL “Servizi Ausiliari” con decorrenza dall’1/11/2021 al 31/10/2024.
Il Verbale dello scorso ottobre, tra le novita, ha parlato di una riclassificazione del personale che sarebbe avvenuta con la stesura del CCNL definitivo, per cui, con il CCNL definitivo sono stati inserito nuovi livelli: Dirigente e Operatore di Vendita Gestionale.
Allo stesso modo, il nuovo CCNL ha riclassificato alcuni livelli secondo il seguente schema
Previgente CCNL “Servizi Ausiliari”, fino al 31/10/2021 |
Nuovo CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, dal 1/11/2021 |
---|---|
Non previsto | Dirigente |
Quadro Al | Quadro |
Direttivo A2 | Direttivo A1 |
Direttivo A3 | Direttivo A2 |
B1 | B1 |
Non previsto | Operatore di Vendita Gestionale |
B2 | B2 |
Operatore di Vendita di 1° Categoria | Operatore di Vendita di 1° Categoria |
C1 | C1 |
Operatore di Vendita di 2° Categoria | Operatore di Vendita di 2° Categoria |
C2 | C2 |
Operatore di Vendita di 3° Categoria | Operatore di Vendita di 3° Categoria |
D1 | D1 |
D2 | D2 |
Pertanto, questi risultano essere gli aumenti retributivi:
Livello |
Incrementi P.B.N.C.M.01/11/21 |
Incrementi P.B.N.C.M.01/11/22 |
Incrementi P.B.N.C.M.01/11/23 |
Incrementi P.B.N.C.M.01/11/24 |
---|---|---|---|---|
Dirigente | Non previsto | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
Quadro (ex QA1) | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
A1 (ex A2) | 62,40 | 62,40 | 62,40 | 62,40 |
A2 (ex A3) | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 55,80 |
B1 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
B2 | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 44,70 |
C1 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,20 |
C2 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 |
D1 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
D2 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
Livello |
P.B.N.C.M.31/10/21 |
P.B.N.C.M.01/11/21 |
P.B.N.C.M.01/11/22 |
P.B.N.C.M.01/11/23 |
P.B.N.C.M.01/11/24 |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | Non previsto | 4.416,00 | 4.560,00 | 4.704,00 | 4.848,00 |
Quadro (ex QA1) | 2.116,00 | 2.188,00 | 2.260,00 | 2.332,00 | 2.404,00 |
Al(ex A2) | 1.840,00 | 1.902,40 | 1.964,80 | 2.027,20 | 2.089,60 |
A2(ex A3) | 1.656,00 | 1.711,80 | 1.767,60 | 1.823,40 | 1.879,20 |
B1 | 1.472,00 | 1.521,80 | 1.571,60 | 1.621,40 | 1.671,20 |
B2 | 1.334,00 | 1.378,70 | 1.423,40 | 1.468,10 | 1.512,80 |
C1 | 1.196,00 | 1.236,20 | 1.276,40 | 1.316,60 | 1.356,80 |
C2 | 1.104,00 | 1.140,60 | 1.177,20 | 1.213,80 | 1.250,40 |
D1 | 1.012,00 | 1.045,60 | 1.079,20 | 1.112,80 | 1.146,40 |
D2 | 920,00 | 950,00 | 980,00 | 1.010,00 | 1.040,00 |
Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita
Livello |
P.B.N.C.M. 31/10/21 |
P.B.N.C.M. 01/11/21 |
P.B.N.C.M. 01/11/22 |
P.B.N.C.M. 01/11/23 |
P.B.N.C.M. 01/11/24 |
---|---|---|---|---|---|
OperatoreGestionale | —- | 1.369,62 | 1.414,44 | 1.459,26 | 1.504,08 |
Operatore di 1 ° Categoria | 1.200,60 | 1.240,83 | 1.281,06 | 1.321,29 | 1.361,52 |
Operatore di 2° Categoria | 1.076,40 | 1.112,58 | 1.148,76 | 1.184,94 | 1.221,12 |
Operatore di 3° Categoria | 993,60 | 1.026,54 | 1.059,48 | 1.092,42 | 1.125,36 |
INAIL – Coefficienti per il calcolo degli interessi sulle rate del premio di autoliquidazione 2021-2022
L’Inail, con nota 11 gennaio 2022, n. 198, indica i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022
L’Inail con nota n. 198 dell’11 gennaio 2022, sulla base del nuovo tasso medio di interesse annuo pari allo 0,10%, indica i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2021/2022, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate |
Data scadenza |
Data utile per il pagamento |
Coefficienti interessi |
---|---|---|---|
1° | 16 febbraio 2022 | 16 febbraio 2022 | 0 |
2° | 16 maggio 2022 | 16 maggio 2022 | 0,00024384 |
3° | 16 agosto 2022 | 22 agosto 2022 | 0,00049589 |
4° | 16 novembre 2022 | 16 novembre 2022 | 0,00074795 |
Estensione dell’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi dello spettacolo: firmato il decreto
Su proposta dell’INAIL, il Ministro del lavoro ha firmato il decreto di cui all’articolo 66 del Decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021), recante “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, sull’estensione dell’obbligo assicurativo (Comunicato Ministero lavoro 12 gennaio 2022). L’articolo 66 citato dispone che l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.
L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Per adempiere all’obbligo sono “tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera”.
CCNL CONI: Prorogato il protocollo sicurezza
Firmato il 23/12/2021, tra i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali, l’accordo per la proroga del Protocollo Sicurezza CONI del 28/10/2021, in collegamento con la proroga dello stato di emergenza nazionale Le Parti firmatarie della Contrattazione del settore CONI, hanno disposto nell’incontro avutosi il 23/12/2021, la proroga delle disposizioni contenute nell’accordo sindacale del 28/10/2021 per lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza e per la disciplina del lavoro agile.
La proroga del suddetto protocollo sicurezza è al 31/3/2022 e, precisano le Parti, è collegata alla proroga dello stato di emergenza previsto a livello nazionale.
Adesione della Fismic, Ugl e Cisal al CCNL Federmeccanica
Sottoscritte le dichiarazione di adesione delle organizzazioni sindacali Fismic, Ugl- Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici al CCNL dell’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti Federmeccanica ha segnalato che nei giorni scorsi Fismic, Ugl Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici hanno formalizzato la Dichiarazione di adesione al CCNL a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite
Ai sensi della Prima Parte dell’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014, a Fismic, Ugl Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici è riconosciuto il diritto al versamento dei contributi sindacali, secondo i termini, gli importi e le modalità previste dal CCNL ed a presentare le liste elettorali per la elezione della RSU senza procedere alla raccolta delle firme dei lavoratori ; sono altresì confermati i diritti e le agibilità della RSU per gli eventuali componenti di derivazione Fismic, UGL Metalmeccanici ovvero Cisal Metalmeccanici.
Diversamente, alle medesime organizzazioni, non devono essere riconosciuti i diritti riservati alle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il CCNL, ed, in particolare:
b) diritto ai permessi non retribuiti
c) diritto di affissione.
Peraltro, solo nel caso in cui nell’azienda si applichino accordi “di secondo livello” stipulati anche dall’organizzazione sindacale Fismic, UGL Metalmeccanici, ovvero Cisal Metalmeccanici è riconosciuto il diritto a fruire dei permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle strutture provinciali e nazionali delle medesime organizzazioni, secondo le modalità e nella misura di 24 ore per ciascun trimestre come definito dal CCNL.
Pertanto, FISMIC, UGL Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici hanno diritto al versamento dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda secondo i termini, gli importi e le modalità previste dal CCNL.
Firmato il decreto sull’estensione dell’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi dello spettacolo
Il Ministro del lavoro ha, dunque, firmato il decreto sull’estensione dell’obbligo assicurativo, su proposta dell’Inail. L’articolo 66 del DL 73/2021 ha previsto che, l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo suddetto, sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.
Chiarimenti sulla proroga dei termini per l’accesso all’opzione donna
L’Inps, con il messaggio 13 gennaio 2022, n. 169, ha fornito chiarimenti sulla proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna prevista dall’art. 1, co. 94, L. n. 234/2021. L’art. 16, co. 1, D.L. n. 4/2019, conv., con modif., dalla L. n. 26/2019 ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021. In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico, trova applicazione quanto disposto in materia dall’art. 12, D.L. n. 78/2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi: – dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; – diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Il trattamento pensionistico, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile. Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Proroga campagna straordinaria Covid-19 del Fondo Sanedil
Il Fondo sanitario dei lavoratori edili (Sanedil), ha comunicato la proroga al 31/3/2022 della campagna straordinaria emergenza Covid-19. L’estensione del periodo emergenziale legato al Covid-19, consentirà ai lavoratori edili iscritti al Fondo Sanedil, di poter usufruire delle prestazioni per Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Nello specifico la campagna straordinaria emergenza Covid-19 prevede la possibilità di richiedere un Test sierologico quantitativo IGG-IGM e, in caso di esito positivo, un Tampone naso faringeo per la ricerca RNA.
Sottoscritto il CCNL per gli Istituti per il sostentamento del clero
Firmatoil rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero
Il CCNL, che decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024, prevede nuove retribuzioni in base alle seguenti tabelle
RETRIBUZIONE BASE
Al 31 dicembre 2019 | |
EURO | |
QUADRI | 2.145,19 |
LIVELLO I SUPER | 1.952,98 |
LIVELLO I | 1.822,27 |
LIVELLO II SUPER | 1.641,26 |
LIVELLO II | 1.550,81 |
LIVELLO III | 1.346,12 |
LIVELLO IV | 1.168.37 |
LIVELLO V | 1.097,44 |
LIVELLO VI | 1.003,79 |
LIVELLO VII | 908,78 |
Dal1° gennaio 2022 | Dal1° gennaio 2023 |
Dal1° gennaio 2024 |
|
---|---|---|---|
QUADRI SUPER | 2.204,35 | 2.244,26 | 2.284,85 |
QUADRI | 2.200.87 | 2.238.43 | 2.276,63 |
LIVELLO I SUPER | 2.005,18 | 2.040,39 | 2.076,21 |
LIVELLO I | 1.873,08 | 1.907,35 | 1.942,21 |
LIVELLO II SUPER | 1.690,33 | 1.723,43 | 1.757,09 |
LIVELLO II | 1.593,61 | 1.622,49 | 1.651,85 |
LIVELLO III SUPER | 1.386,49 | 1.413,72 | 1.441,41 |
LIVELLO III | 1.380,92 | 1.404,40 | 1.428,27 |
LIVELLO IV | 1.198,30 | 1.218,49 | 1.239,02 |
LIVELLO V | 1.125,98 | 1.145,23 | 1.164.80 |
LIVELLO VI | 1.030,93 | 1.049,24 | 1.067,87 |
LIVELLO VII | 934,18 | 951,32 | 968,75 |
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
al 31° Dicembre 2021 |
EURO |
---|---|
QUADRI | 538,45 |
LIVELLO I SUPER | 536,71 |
LIVELLO I | 536,71 |
LIVELLO II° SUPER | 532,25 |
LIVELLO II | 532,25 |
LIVELLO III | 528,05 |
LIVELLO IV | 524,35 |
LIVELLO V | 522.64 |
LIVELLO VI | 520,22 |
LIVELLO VII | 517.69 |
al 1° Gennaio 2022 |
EURO |
---|---|
QUADRI SUPER | 538.45 |
QUADRI | 538.45 |
LIVELLO I SUPER | 536,71 |
LIVELLO I | 536,71 |
LIVELLO II SUPER | 532,25 |
LIVELLO II | 532,25 |
LIVELLO III SUPER | 528,05 |
LIVELLO III | 528.05 |
LIVELLO IV | 524,35 |
LIVELLO V | 522.64 |
LIVELLO VI | 520,22 |
LIVELLO VII | 517,69 |
Nuovi livelli
LIVELLO Q SUPER
Appartengono a questa categoria: gli impiegati appartenenti al livello Q (come sotto definito) ai quali il datore di lavoro, riconoscendo la loro elevata competenza specialistica, acquisita attraverso un’alta formazione professionale o una lunga esperienza nel settore, con ampi livelli di responsabilità e/o significativi gradi di specializzazione nella gestione delle attività e nel coordinamento di ruoli/unità organizzative, conferisce deleghe nell’ambito della gestione di funzioni assegnate. I Quadri Super sono, in particolare, titolari di posizioni direttive e organizzative e di coordinamento (coordinamento di un Ente o più Aree organizzative dell’Ente) con particolare complessità o rilievo e a loro riportano i Quadri non super eventualmente posti a capo di tali unità.
LIVELLO Q
Appartengono a questa categoria i titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’Ente, ai quali il titolare può conferire anche deleghe parziali nell’ambito della gestione di funzioni assegnate.
Sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know how assegnati. Vi appartiene il personale che abbia maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più uffici a elevata complessità, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati aziendali.
LIVELLO III° SUPER
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di specializzazioni professionali, comunque conseguite anche tramite anzianità di servizio con riferimento a tali mansioni, non inferiore a 3 anni. Tali lavoratori supervisionano l’attività di colleghi di qualifica professionale pari o inferiore, formulano e sviluppano proposte in merito all’organizzazione del lavoro a cui sono preposti, nonché della revisione di sistemi e procedure del proprio Ufficio a cui sono preposti; gestiscono, in autonomia operativa, procedure e strumenti di tipo, amministrativo e informatico; supervisionano la ricerca e studio di atti e documenti inerenti a questioni di competenza dell’ufficio, supervisionano l’attività di istruttoria e revisione di pratiche e predisposizione della relativa documentazione.
Scatti di anzianità
Per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di assunzione il personale ha diritto a tredici scatti triennali.
Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
scatti maturati ante 1.6.2006 | Scatti maturati dal 1.6.2006 |
Scatti maturati dal 1.1.2022 |
|
---|---|---|---|
Euro | Euro | Euro | |
QUADRI SUPER | / | / | 47,74 |
QUADRI | 30,98 | 37,18 | 44,47 |
LIVELLO I° SUPER | / | 35.94 | 42,77 |
LIVELLO I° | 28.92 | 34,70 | 41,35 |
LIVELLO II° SUPER | 27.88 | 33.46 | 39,88 |
LIVELLO II° | 27,37 | 32.84 | 38.44 |
LIVELLO III SUPER | / | / | 36,28 |
LIVELLO III | 25,30 | 30,36 | 34.91 |
LIVELLO IV° | 24,27 | 29,12 | 33,04 |
LIVELLO V° | 23,24 | 27,89 | 31,10 |
LIVELLO VI° | 22,20 | 26.64 | 29,14 |
LIVELLO VII | 21,17 | 25.40 | 27,23 |
Assistenza sanitaria integrativa
A. Dipendenti in forza
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Istituti provvederanno fino alla misura capitaria annua di € 300,00. al versamento dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa in favore dei dipendenti che si iscriveranno alla cassa indicata dall’Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria gli Istituti provvederanno al versamento della contribuzione in favore dei dipendenti per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dalla cassa indicata dall’Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale.
B. Dipendenti cessati
Ai dipendenti che cesseranno la propria attività lavorativa per quiescenza, a decorrere dal 1 gennaio 2018 viene estesa la possibilità di iscrizione per se stessi e per i propri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, secondo i criteri determinati di anno in anno, all’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale con quota di iscrizione capitaria pari a 300.00 € a loro carico. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria i dipendenti cessati provvederanno al versamento del premio a loro carico per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dall’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale.
Indennità di turno
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.
Al 31.12.2018 | 31.12.2021 |
|
---|---|---|
LIVELLO | IMPORTO | IMPORTO |
EURO | EURO | |
II Super | 7,87 | 7.98 |
II | 7,62 | 7,73 |
III Super | 7,49 | 7,59 |
III | 7,20 | 7,30 |
IV | 6.81 | 6,91 |
V | 6,64 | 6,73 |
VI° | 6,41 | 6,49 |
Trattamento di missione
Le spese di pernottamento (ivi comprese le eventuali spese connesse: piccola colazione; telefono, ecc.) sono rimborsate con il limite di € 147,60 a notte.
Le spese per i pasti giornalieri principali sono rimborsate con il limite di € 38.62 per ciascun pasto.
Nel caso in cui spetti il rimborso delle spese per ambedue i pasti giornalieri principali e il dipendente richieda il rimborso delle spese di un solo pasto (pranzo o cena) il limite di € 38,62 è elevato a € 55,91.
Lavoro agile
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni 4 nonnative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal presente CCNL o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa delfattività lavorativa.