Bloccate le prestazioni previste per contrastare le conseguenze del Covid-19 del Fondo Est per i settori commercio, turismo servizi e affini Il Fondo Est comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, il pacchetto emergenziale relativo al Covid-19 non è più previsto tra le misure garantite da Fondo, né in forma diretta né intermediata.
Le prestazioni previste dal suddetto pacchetto, fruite entro il 31/12/21, saranno ammesse a rimborso entro i termini previsti.
In riferimento alle disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Covid- 19, il Fondo aveva deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
Per tutte le garanzie vigenti anche nell’anno 2022, gli iscritti potranno fare riferimento alla sezione Piano Sanitario.
Il fondo ricorda che il nuovo IBAN nel caso di versamento del contributo a Fondo Est a mezzo bonifico Bancario: è il seguente: IT15C0503403265000000058300.
Sistema sicurezza della bilateralità nell’artigianato dell’Emilia Romagna
Siglato il 25/1/2022, tra la CNA Emilia Romagna, la CONFARTIGIANATO Emilia Romagna, la CASARTIGIANI Emilia Romagna, la CLAAI Emilia Romagna e la CGIL Emilia Romagna, la CISL Emilia Romagna, la UIL Emilia Romagna, l’accordo di adeguamento versamento al sistema sicurezza della bilateralità artigiana per imprese non applicanti contratti artigiani aderenti alle associazioni artigiane. Le Parti Sociali dell’Artigianato consentono l’adesione al sistema Sicurezza della Bilateralità artigiana anche alle imprese aderenti le Associazioni Artigiane che non applichino contratti artigiani e le cui bilateralità contrattuali non prevedano o non abbiano ancora attivi sistemi di rappresentanza territoriale per la sicurezza dei lavoratori. L’adesione si concretizza con il versamento di quote di bilateralità annuali per dipendente attraverso il DM10 codice W150.
In questi anni è aumentato l’impegno delle Parti Sociali in questa attività attraverso il lavoro di informazione controllo degli RLST il coordinamento degli OPTA e l’intervento dell’organismo Regionale OPRA nell’attività di interlocuzione, in particolare con la Regione Emilia Romagna, al fine di addivenire a protocolli di intesa per la garanzia della sicurezza dei lavoratori e delle imprese, ed anche di EBER nelle campagne informative su diversi temi quali “sani stili di vita” anche sui luoghi di lavoro, “movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi” e la ricerca di soluzioni pratiche ed efficaci.
In considerazione di ciò ed anche in relazione all’adeguamento contributivo alla bilateralità previsto dalle Parti Sociali Nazionali, con accordo del 17/12/2021, per le aziende applicanti contratti artigiani, che porta a € 139,80 la quota di adesione annuale, Le Parti Sociali costituenti EBER definiscono in 30 euro annui l’importo per dipendente da versare nel mese di febbraio di ogni anno tramite DM 10 codice W150 con le modalità previste ed indicate sul sito www.eber.org alla voce come aderire.
Di questa quota € 20,45, di cui € 7,36 a favore delle attività formative, saranno a disposizione delle Parti Sindacali per le attività previste dall’accordo interconfederale Regionale sicurezza del 23/12/2011 e dal regolamento Regionale OPRA del 17/5/2012 e € 9,55 a disposizione delle Parti Sociali in EBER a favore di attività promozionali, informative ed altro inerenti i temi della Sicurezza dei lavoratori.
Enti sportivi: sospensione dei versamenti contributivi e modalità di recupero
Fornite disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (INPS – Circolare 27 gennaio 2022, n. 14). Ai sensi dell’art. 3-quater, co. 1, del D.L. n. 146/2021, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
La disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Non si procede al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
CCNL METALMECCANICA PMI – EBM Salute: nuova contribuzione
EBM Salute, il Fondo Sanitario Integrativo Metalmeccanici PMI, ricorda che dal 1° gennaio 2022 aumenta la quota di contribuzione A decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto, nell’accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanici PMI del 26 maggio 2021, la quota del contributo mensile da versare per i lavoratori, ad EBM Salute, è incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
Pertanto, dal 1° gennaio 2022, la contribuzione annua risulterà pari a 96 euro annui per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’Azienda.
Il versamento è previsto per le Lavoratrici ed i Lavoratori di tutte le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici PMI e che non abbiano attivato una polizza sanitaria integrativa dello stesso importo complessivo di 96 euro annui, come previsto all’art. 51 del CCNL di settore.
Si precisa che i contributi mensili sono dovuti a decorrere dalla data di assunzione e quindi al termine del periodo di prova, per le Lavoratrici ed i Lavoratori, con assunzione:
– a tempo indeterminato full time o part time (anche per lavoratori intermittenti);
– con contratto di apprendistato;
– con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi (anche per lavoratori intermittenti);
– in aspettativa per malattia;
– sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie;
– cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (di cui alla legge 23/7/1991, n. 223 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge 15/7/1966, n. 604) che beneficiano della Naspi per un periodo massimo di 12 mesi.
Nuova applicativo per la richiesta del documento di Responsabilità solidale appalti
L’INPS fornisce indicazioni sulla nuova procedura telematica che rilascia il Documento di congruità degli appalti, accessibile dalla sezione DiresCO del portale istituzionale, che consentirà ai committenti di verificare i dati dei lavoratori impiegati e poi denunciati in Uniemens da appaltatori e Subappaltatori La ratio che sovraintende l’istituto della responsabilità solidale è proprio quella di attuare la ripartizione della responsabilità economica di quanto dovuto al lavoratore tra committente privato – generalmente il soggetto più solido e affidabile nel rapporto di lavoro – e appaltatore, garantendo un forte sistema di tutela. b) Il totale dei contributi dichiarati e l’importo versato
A tal fine, in una logica proattiva che vede la pubblica Amministrazione al servizio dell’utenza e a supporto del mondo imprenditoriale, l’Inps ha realizzato un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA). Attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, l’applicativo ha la finalità di potenziare i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata, con l’effetto di realizzare una maggiore tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.
L’applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti si fonda su un’attività di data crossing tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. Le imprese committenti, durante tutto il corso dell’appalto, avranno la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all’atto del conferimento dell’appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato “Documento Congruità Occupazionale Appalti” (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOA.
L’applicativo è disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex procedura DiResCo), attualmente per tutti i datori di lavoro privati, muniti di SPID/CIE/CNS e per i soggetti istituzionalmente abilitati a operare per conto dei datori di lavoro (c.d. intermediari); l’accesso e l’operatività in procedura è consentito, altresì, ai soggetti muniti di PIN/SPID, esplicitamente autorizzati esclusivamente dal datore di lavoro, tramite l’apposito servizio “Abilitazione accesso MoCOA”, accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, selezionando “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Abilitazione accesso Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente nella homepage del Portale.
All’interno dell’applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti, accedendo alla pagina iniziale, è possibile visualizzare e consultare tutti gli appalti riconducibili al soggetto che ha effettuato l’accesso; è altresì presente la funzione “Inserimento nuovo appalto”, che consente all’utente di registrare ogni singolo nuovo appalto.
Per ogni appalto, oltre alle informazioni generali, il committente dovrà inserire i dati relativi all’appaltatore e indicare la possibilità di subappalto, spuntando la relativa voce: in assenza di tale indicazione, effettuabile solo dal committente (sia in fase di registrazione, che successivamente), non sarà possibile inserire alcuna informazione relativa al subappaltatore e al subappalto.
Il Documento di Congruità Occupazionale Appalto (DoCOA) viene elaborato dalla procedura ogni mese, dopo la scadenza del termine di trasmissione delle denunce mensili e viene messo a disposizione nella sezione “Azioni” del “Dettaglio Appalto” ed è visibile esclusivamente al soggetto a cui si riferiscono i dati elaborati; solo previa apposita autorizzazione rilasciata in procedura dall’appaltatore e/o dal subappaltatore, il committente e l’appaltatore potranno visualizzare il Documento di Congruità Occupazionale Appalto relativo rispettivamente all’appaltatore e al subappaltatore.
Le anomalie e le discordanze che possono essere evidenziate nel Documento di Congruità Occupazionale Appalto in seguito all’elaborazione e confronto dati riguardano, in particolare:
a) I codici fiscali dei lavoratori impiegati nell’appalto
c) Presenza situazioni debitorie
Per ciascuna delle tre casistiche di cui ai precedenti punti a), b), c) sarà inviata una comunicazione con l’evidenza degli alert rilevati; tale comunicazione sarà inviata comunque, anche in loro assenza, al fine di dare contezza dell’elaborazione mensile del DoCOA. Le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo PEC inserito nell’applicativo, dando così al committente e all’appaltatore la possibilità di scegliere l’indirizzo presso cui intendono ricevere le stesse.
Esonero contributivo turismo e ammortizzatori sociali nel decreto Sostegni Ter
Il Decreto Sostegni Ter è stato pubblicato nela gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2022. Novità per l’esonero contibutivo nel turismo e per gli ammortizzatori sociali. Tra gli interventi del provvedimento:
– esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali, con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione;
– l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale per i datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto in argomento, che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa;
– la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022.
Tra le altre misure del Decreto:
– viene soppresso, all’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 148/2015, la disposizione secondo la quale, le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, che prevedono nell’anno 2019 la riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione addizionale;
– in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
– il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
– abrogata la previsione secondo la quale, per il 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;
Comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali: nuove precisazioni
L’INL ha fornito ulteriori precisazioni sull’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, in quanto il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Altresì, le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili di cui all’art. 2222 c.c.
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, dunque è indifferente se la prestazione venga effettuata con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate secondo la nuova disposizione normativa, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
L’obbligo comunicazionale non riguarda, poi, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
Infine, gli studi professionali, laddove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in parola, in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
Decontribuzione Sud, agevolazione under 36 e donne: proroga al 30 giugno 2022
27 genn 2022 Per effetto della decisione della Commissione europea dello scorso 11 gennaio, l’applicabilità delle agevolazioni under 36, decontribuzione Sud, esonero per l’occupazione femminile è stata prorogata fino al 30 giugno. I benefici in parola possono trovare applicazione, dunque, anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022. Di conseguenza, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, deve tenersi conto dei nuovi massimali.
Inoltre, la Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, deve essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).
Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al DM 402/2021.
Fondo Sanimoda: aumento del contributo per i dipendenti del CCNL Giocattoli
Decorre, dal mese di gennaio 2022, l’aumento del contributo mensile, a carico delle imprese, per i dipendenti delle industrie di giocattoli iscritte al Fondo di assistenza sanitaria integrativa A seguito del rinnovo CCNL siglato ne mese di giugno, da gennaio 2022, la contribuzione al Fondo Sanimoda per le aziende che applicano il CCNL Giocattoli passerà da 24€ a 36€ trimestrali per ogni dipendente avente diritto.
La contribuzione risulterà regolare a fronte di abbinamento tra distinta e bonifico di pari importo ed il mancato abbinamento comporta la sospensione della copertura sanitaria.
In fase di generazione della distinta o caricamento della distinta in formato TXT, l’importo da indicare per ogni lavoratore dovrà essere 36€.
Con la modifica contrattuale, i lavoratori con CCNL Giocattoli passeranno dal Piano Sanitario Base al Piano Sanitario Plus, quest’ultimo prevede:
– franchigie e scoperti inferiori
– aumento di massimali rispetto al precedente Piano
– assenza di franchigie per le prestazioni sostenute attraverso il Sistema Sanitario Nazionale.
Le aziende che hanno già scelto di versare un importo pari o superiore a 36€, potranno continuare a versare l’importo precedentemente scelto, i Piani applicati non subiranno variazioni.
Fringe benefit e stock option: trasmissione dati
L’INPS, con il messaggio 26 gennaio 2022, n. 401 ha fornito le istruzioni sulla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2021 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche (INPS – messaggio 26 gennaio 2022, n. 401). Ai sensi dell’art. 51, D.P.R. n. 917/1986, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. In tal senso, al fine di consentire all’Inps di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle suddette tempistiche non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Tale disposizione stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste.
A tale riguardo, per l’anno 2020, il DL Agosto (art. 112, D.L. n. 104/2020, conv., con modif., dalla L. n. 126/2020), ha elevato ad 516,46 euro annui l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito; tale valore è stato confermato anche per il 2021 dal D.L. n. 41/2022, conv. con modif. in L. n. 69/2021.
Relativamente alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’INPS dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021, va premesso che l’art. 23, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, prevede che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.