Sono ammesse a istruttoria e valutazione le istanze presentate in data successiva al 31 maggio 2021 h. 15:21 ed entro il 30 giugno 2021, data di chiusura dell’Avviso (ANPAL – Decreto 01 febbraio 2022, n. 27). Ai fini della gestione amministrativa delle istanze di contributo in fase di istruttoria e di richiesta del saldo, nonché al fine di agevolare la fruizione del finanziamento, si applicano i seguenti termini: – i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate entro 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, pena la sospensione dell’istanza. In ragione del preminente interesse pubblico alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi e al pieno utilizzo delle risorse finanziarie a ciò stanziate, la durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario. Decorso inutilmente detto termine, l’istanza è rigettata con contestuale disimpegno delle somme. Per le istanze già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di 90 giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione; – i termini possono essere prorogati, una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda. Per usufruire della proroga è necessario presentare la richiesta tramite il sistema informativo. L’istanza si intende tacitamente accolta decorsi cinque giorni dalla presentazione; – per la richiesta di saldo si applicano i seguenti termini, decorsi i quali ANPAL procederà senza ulteriore indugio alla revoca del contributo e al disimpegno delle somme: a) con riferimento ai progetti ammessi ad istruttoria, nonché a quelli in corso di realizzazione, sono concessi ulteriori 20 giorni in aggiunta ai 40 giorni inizialmente previsti, per un totale di 60 giorni complessivi a far data dalla conclusione delle attività; b) con riferimento ai progetti già conclusi, sono ammesse all’iter di valutazione le richieste di saldo già presentate, ma pervenute oltre il termine di 40 giorni, mentre vengono concessi ulteriori 20 giorni di calendario a far data dalla pubblicazione del presente decreto per presentare le richieste di saldo per le quali sia già spirato il termine di 40 giorni; – i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo entro 30 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti. Al termine del percorso di sviluppo delle competenze dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021 compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari.
Cassa Edile Savona: contribuzione in vigore dall’1/1/2022
La Cassa Edile delle Provincia di Savona pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° gennaio 2022
I contributi da versare alla Cassa Edile di Savona, a decorrere dall’1/1/2022 sono i seguenti
Natura contributo |
Totale |
di cui a carico Impresa |
di cui a carico operaio |
---|---|---|---|
APE | 4,54% | 4,54% | – |
Cassa Edile | 2,25% | 1,875% | 0,375% |
Scuola Edile | 1,00% | 1,00% | – |
Vestiario | 0,30% | 0,30% | – |
QAC | 2,44% | 1,22% | 1,22% |
Fondo prepensionamento | 0,20% | 0,20% | – |
Fondo di mutualità | 0,30% | 0,30% | – |
Sanedil | 0,60% | 0,60% | – |
Fondo incentivo all’occupazione giovanile | 0,10% | 0,10% | – |
RLST (solo per imprese 15 dip. Senza RLS) | 0,60% | 0,60% | – |
CCNL Legno- Piccola industria: aumento dell’aliquota al Fondo Arco
Aumentata, dal mese di gennaio, l’aliquota a carico azienda al Fondo Arco per i dipendenti del CCNL della piccola industria del Legno Con il Verbale sottoscritto lo scorso mese di maggio è stato previsto, con decorrenza dall’1/1/2022, un incremente delle aliquote a carico dell’azienda del 2,30%. Rimangano, invece, invariate le aliquote a carico degli iscritti.
Pertanto, la contribuzione è la seguente:
a) 2,3% a carico azienda calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
b) 1,30% a carico dei lavoratori calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
c) Accantonamento pari al 30% del tfr maturato.
La quota di iscrizione è di € 10,33 solo a carico dei lavoratori.
Prorogata la copertura sanitaria per i familiari al Fondo FASA
Prorogata, fino al 31/3/2022, la campagna di adesione 2022 per l’iscrizione dei familiari al Fondo di assistenza sanitaria degli Alimentaristi Fasa In deroga a quanto stabilito precedentemente, i lavoratori potranno ancora estendere la copertura sanitaria ai propri familiari fino al 31/3/2022.
Per le modalità di adesione è possibile consultare INFORMATIVA BENEFICIARI ed a contattare l’indirizzo e-mail anagrafica@fondofasa.it per eventuali comunicazioni riguardanti modifiche allo stato di famiglia e/o eventuali chiarimenti riguardanti generazione di MAV. Il Fondo ricorda che non è necessario inoltrare copie dei documenti e di ricevuta pagamento MAV e che la conferma di avvenuta rendicontazione del pagamento sarà visibile dall’area riservata dell’Iscritto/a, sezione “Stato di famiglia”, con dicitura (PAGATO – anno 2022), posta a sinistra del nominativo del beneficiario interessato.
In merito alle comunicazioni al fondo riguardanti modifiche allo stato di famiglia e/o generazione di MAV devono essere inviate all’indirizzo e-mail anagrafica@fondofasa.it per permettere all’area competente di gestirle allegando copia di documenti di identità e tessere sanitarie/codici fiscali dei soggetti interessati in formato pdf della dimensione massima di 5MB. Una volta che il MAV viene rendicontato, nella sezione stato di famiglia dell’ Area Riservata ci sarà l’etichetta “Pagato” vicino ai Beneficiari.
Si ricorda, inoltre, che l’accordo di rinnovo del 31 luglio 2020, ha sancito che dal 1° gennaio 2022 l’importo del – finanziamento al Fondo FASA per la polizza sanitaria sarà pari a 17,50€ così suddivisa:
– CONTRIBUTO GESTIONE SANITARIA € 12,00
– CONTRIBUTO MATERNITA’ PATERNITA’ INTEGRATIVA € 3,50
– CONTRIBUTO GESTIONE E.B.S. € 2,00
Le imprese che non verseranno i contributi di cui sopra sono obbligate a garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità contrattuale e erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario mensile pari a 20 euro.
Cassa Edile di Pavia: nuova contribuzione dall’1/1/2022
La Cassa Edile della provincia di Pavia, pubblica le percentuali contributive in vigore dall’1/1/2022 – CCNL Industria / Artigianato
Tabella contributiva vigente dall’1/1/2022
Contributi |
% A carico Impresa |
% A carico Lavoratore |
% Totale |
---|---|---|---|
1) Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | 2,250 |
2) APE | 3,910 | — | 3,910 |
3) Esedil – Cpt Formazione Sicurezza | 1,000 | — | 1,000 |
4) Fondo per la sicurezza e l’operatività RLST | 0,200 | — | 0,200 |
5) Contributo indennità trasporto | 1,250 | — | 1,250 |
6) Contributo D.P.I. | 0,270 | — | 0,270 |
7) Contributo Carenza | 0,250 | — | 0,250 |
8) Fondo Nazionale Prepensionamenti | 0,200 | — | 0,200 |
9) Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,100 | — | 0,100 |
10) Fondo Sanitario Operai | 0,600 | — | 0,600 |
11) Fondo Prevedi | 0,100 | — | 0,100 |
12) Fondo di Sistema (Bonus premiale Impresa) | 0,600 | — | 0,600 |
13) Quota territoriale di adesione contrattuale | 0,883 | 0,883 | 1,766 |
14) Quota nazionale di adesione contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
Totale contributi | 11,46 | 1,48 | 12,94 |
Aggiornato il Regolamento del Fondo Metasalute
Dal 24/1/2022 è in vigore il regolamento aggiornato del Fondo Sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute), approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nella sezione “Documenti del Fondo Metasalute” è disponibile il Regolamento aggiornato, vigente a dal 24/1/2022. – i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 230/2021; – il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 sul nucleo familiare a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
Indicazioni operative per la pensione ai superstiti in favore del coniuge separato
L’Inps recepisce il costante orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione. In tal senso, nel caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, non si richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.
Convenzione Inps/Regione Marche sulle misure di sostegno integrative per lo spettacolo
Si forniscono indicazioni sull’Accordo tra la Regione Marche e l’Inps sulle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19. L’Accordo riguarda le seguenti categorie di lavoratori dello spettacolo:
– lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020, aprile e maggio 2020;
– lavoratori intermittenti dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;
– lavoratori dello spettacolo ex art. 9 DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
– lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità Covid-19 (commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15 bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137), che siano percettori per la prima volta dell’indennità nazionale;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 10, comma 6, del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”);
– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali”.
La misura dell’indennità è pari a 585,43 euro, per ciascun beneficiario delle misure nazionali richiamate.
I beneficiari della integrazione sono residenti nella Regione Marche over devono aver ottenuto dall’lNPS il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure nazionali.
L’indennità integrativa è erogata dall’lnps ai predetti beneficiari, secondo quanto stabilito nell’Accordo, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza necessità di presentare una apposita domanda.
L’INPS si impegna a fornire alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, come individuati dall’Accordo in parola, preliminarmente all’erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.
L’Inps eroga l’indennità integrativa specificando, in sede di accredito, l’importo dell’indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari.
Riordino ammortizzatori sociali: chiarimenti dell’Inps
L’Inps pubblica la circolare esplicativa con le prime indicazioni riguardanti il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, nonché chiarimenti in ordine all’esonero dal pagamento del contributo addizionale in favore delle aziende del settore turismo, ristorazione e intrattenimento per gli eventi di sospensione e/o riduzione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. (Circolare 01 febbraio 2022, n. 18). Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali si pone nel solco delle politiche finalizzate all’allargamento della platea dei soggetti beneficiari, con un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato”. Una delle novità di rilievo riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari, per cui sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia. Inoltre, riguardo agli apprendisti viene previsto l’accesso ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e l’assoggettamento alle relative contribuzioni di finanziamento. È ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda. In ordine al calcolo dell’anzianità restano applicabili i criteri previgenti. E’ eliminata la previsione di due massimali per fasce retributive e viene previsto un unico massimale – il più alto. Riguardo alle modalità di erogazione dei trattamenti, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, viene previsto un termine specifico (entro il secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione) per l’invio all’Inps dei dati necessari per il pagamento. Il mancato rispetto del termine, determina che il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Con riferimento al computo dei dipendenti per la determinazione della “forza aziendale”, la norma recepisce le indicazioni già fornite dall’Istituto prevedendo che sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. In proposito l’Istituto ha chiarito che a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente. In merito alla compatibilità del trattamento di integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa viene previsto che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro. La Circolare Inps n. 18/2022 affronta, poi, nel dettaglio le disposizioni specifiche riguardanti i diversi trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) riferiti alle varie gestioni (Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione straordinaria, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale, CISOA). Infine, la suddetta Circolare chiarisce le modalità di applicazione dell’esonero dal contributo addizionale per le richieste di trattamenti di integrazione salariale relative ad eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori (Turismo, Ristorazione, Parchi divertimenti e Parchi tematici, Stabilimenti termali, Attività ricreative e delle altre attività) appositamente individuati con i codici ATECO, previsto dal “decreto sostegni-ter”.
Le modifiche riguardanti la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si applicano alle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti. Per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022 resta applicabile la disciplina previgente.
Per tali trattamenti si applicano le regole di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga è, appunto, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Ne consegue che devono essere rispettate le disposizioni riguardanti l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Ai fini dell’accesso ai trattamenti, la domanda deve essere trasmessa secondo le consuete modalità, rispettando i termini ordinari e indicando la causale che determina la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015.
INPS: nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
L’Inps comunica il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Tuttavia, il Ministero del lavoro ha segnalato la necessità di riconsiderare l’ambito di applicazione del Fondo, al fine di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Peraltro, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali – alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente – anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.
Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati di seguito.
1 | FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – AMBITO DI APPLICAZIONE (Allegato 1) | |||
2 | ATECO | Descrizione ATECO | CSC | CA |
3 | 69.10.10 | Attività degli studi legali | 70701 | |
4 | – difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro | |||
5 | – attività di consulenza giuridica e legale | |||
6 | 69.10.20 | Attività degli studi notarili | 70701 | |
7 | – consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari ecc. | |||
8 | – altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione | |||
9 | – attività di notai | |||
10 | 69.20.11 | Servizi forniti da dottori commercialisti | 70701 | |
11 | – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria | |||
12 | – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti | |||
13 | – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche | |||
14 | – funzioni di sindaco | |||
15 | 69.20.12 | Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali | 70701 | |
16 | – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria | |||
17 | – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti | |||
18 | – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche | |||
19 | – funzioni di sindaco | |||
20 | 69.20.13 | Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi | 70701 | |
21 | – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria | |||
22 | – attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle autorità tributarie | |||
23 | – funzioni di sindaco | |||
24 | 69.20.15 | Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
25 | 69.20.15 | Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi | 70701 | |
26 | 69.20.20 | Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
27 | – revisione e certificazione dei bilanci | |||
28 | – elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari | |||
29 | – consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale | |||
30 | 69.20.30 | Attività dei consulenti del lavoro | 70701 | |
31 | 71.11.00 | Attività degli studi di architettura | 70701 | |
32 | – attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio | |||
33 | 71.12.10 | Attività degli studi di ingegneria | 70701 | |
A | B | C | D | |
2 | ATECO | Descrizione ATECO | CSC | CA |
34 | – attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l’applicazione di leggi e principi dell’ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all’ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche | 70701 | ||
35 | – elaborazione e realizzazione di progetti relativi all’ingegneria elettrica ed elettronica, all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all’ingegneria dei sistemi e della sicurezza | |||
36 | – elaborazione di progetti che comportano l’impiego di impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc. | |||
37 | 71.12.20 | Servizi di progettazione di ingegneria integrata | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
38 | – attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali | |||
39 | – realizzazione di progetti di ingegneria integrata “chiavi in mano” | |||
40 | refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc. | |||
41 | 71.12.30 | Attività tecniche svolte da geometri | 70701 | |
42 | – attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri | |||
43 | 71.12.40 | Attività di cartografia e aerofotogrammetria | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
44 | – attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa | |||
45 | 71.12.50 | Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
46 | – indagini geofisiche, geologiche e sismologiche | |||
47 | – attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo | |||
48 | 71.20.10 | Collaudi e analisi tecniche di prodotti | 70701 | |
49 | attività relative ai collaudi chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali ecc. | |||
50 | – prove nel settore dell’igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare | |||
51 | – analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività ecc. | |||
52 | prove di qualificazione e di affidabilità | |||
53 | – test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche ecc. | |||
54 | esami radiografici di saldature e giunzioni | |||
55 | analisi dei guasti | |||
56 | analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico ecc. | |||
57 | attività dei laboratori della polizia scientifica | |||
58 | prove effettuate tramite l’impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe ecc.) | |||
59 | 71.20.21 | Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi | 70701 | |
60 | – certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari ecc. | |||
61 | – prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge) | |||
62 | – certificazione dei processi di produzione ecc. | |||
63 | – certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza | |||
64 | 71.20.22 | Attività per la tutela di beni di produzione controllata | 70701 | |
65 | 72.11.00 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie | 70701 | |
A | B | C | D | |
2 | ATECO | Descrizione ATECO | CSC | CA |
66 | 72.19.01 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia | 70701 | |
67 | 72.19.09 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria | 70701 | |
68 | attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria | |||
69 | 74.90.11 | Consulenza agraria fornita da agronomi | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
70 | – servizi prestati da agronomi | |||
71 | 74.90.12 | Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
72 | – servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole ecc. | |||
73 | 74.90.91 | Attività tecniche svolte da periti industriali | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
74 | 74.90.93 | Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
75 | – consulenza ambientale | |||
76 | – consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali | |||
77 | – consulenza risparmio energetico | |||
78 | 74.90.99 | Altre attività professionali n.c.a. | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
79 | – attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo) | |||
80 | – attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso | |||
81 | – attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria..) | |||
82 | – attività dei periti calligrafici, sommelier ecc. | |||
83 | – agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori ecc. per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie ecc. dei propri clienti | |||
84 | – servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi | |||
85 | – gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze ecc. | |||
86 | – attività degli archeologi | |||
87 | 75.00.00 | Servizi veterinari | 70702 | |
88 | 86.21.00 | Servizi degli studi medici di medicina generale | 70702 | |
89 | visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici generici | |||
90 | 86.22.01 | Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi | 70702 | |
91 | 86.22.02 | Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale | 70702 | |
92 | 86.22.03 | Attività dei centri di radioterapia | 70702 | |
93 | 86.22.04 | Attività dei centri di dialisi | 70702 | |
94 | 86.22.05 | Studi di omeopatia e di agopuntura | 70702 | |
95 | 86.22.06 | Centri di medicina estetica | 70702 | |
96 | 86.22.09 | Altri studi medici specialistici e poliambulatori | 70702 | |
97 | – visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti | |||
98 | 86.23.00 | Attività degli studi odontoiatrici | 70702 | |
99 | 86.90.11 | Laboratori radiografici | 70702 | |
100 | 86.90.12 | Laboratori di analisi cliniche | 70702 | |
101 | 86.90.13 | Laboratori di igiene e profilassi | 70702 | |
102 | 86.90.21 | Fisioterapia | 70702 | |
A | B | C | D | |
2 | ATECO | Descrizione ATECO | CSC | CA |
103 | 86.90.29 | Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. | 70702 | |
104 | – servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc. | |||
105 | – attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti | |||
106 | 86.90.30 | Attività svolta da psicologi | 70702 | |
107 | – servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti | |||
108 | 86.90.41 | Attività degli ambulatori tricologici | 70702 | |
109 | 88.10.00 | Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili | 70704 | |
110 111 112 113 | servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di autoaiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili | |||
114 | 90.03.01 | Attività dei giornalisti indipendenti | 70701 | |
115 | 93.19.92 | Attività delle guide alpine | 70401 | se con 3X o 3B solo tra +3 e <50 |
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