L’Inps ha fornito indicazioni sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 sull’APE sociale. Il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato differito al 31 dicembre 2022. Coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, devono tenere conto delle modifiche intervenute che si espongono ai paragrafi che seguono. A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat. La definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa. Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro
Resta fermo che, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2022).
Dal 1° gennaio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della L. n. 604/1966, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno 3 mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Relativamente agli operai agricoli, non è più necessario, ai fini della decorrenza del beneficio, computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Ne consegue che, in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, non è necessario considerare non indennizzabili i tre mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale.
Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo di cui al comma 92 in parola esclusivamente: gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat; i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività previste.
Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di 24 mesi opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi.
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
– AP148, denominato ” Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234″;
– AP149, denominato “Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
– 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
– 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
– 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero (Circolare 25 maggio 2022, n. 62).
EPITEMP – Nuovo Regolamento assistenziale per i lavoratori somministrati
EBITEMP, l’Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo, pubblica il nuovo Regolamento assistenziale in vigore dall’1/5/2022 per i lavoratori in somministrazione EBITEMP, l’Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo, in collaborazione con la Cassa Mutualistica Interaziendale al fine di sovvenire alle esigenze dei lavoratori somministrati a fronte di problemi sanitari, propone un nuovo Regolamento, con prestazioni sanitarie dettagliate, che entra in vigore il 1° maggio 2022 e scade il 31 dicembre 2022 salvo proroga. 1. Aventi diritto 2. Documentazione (comune a qualsiasi tipo di richiesta) 3. Modalità di attivazione dell’assistenza
Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni elencate nel regolamento i lavoratori in somministrazione (sia a tempo determinato che indeterminato) dipendenti dalle Agenzie per il Lavoro associate a Ebitemp. Il diritto ad usufruire delle prestazioni è garantito alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti in somministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto ad usufruire delle prestazioni previste dal Regolamento dovrà essere certificato dall’interessato al momento della richiesta di ogni sussidio.
Il diritto ad usufruire delle prestazioni previste dal presente Regolamento viene esteso al coniuge ed ai figli del lavoratore avente diritto, se fiscalmente a carico dello stesso.
In relazione alle varie tipologie di prestazione indicate nel Regolamento, ogni richiesta di rimborso o sussidio, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) specifico modulo di richiesta rimborso (scaricabile dal sito www.ebitemp.it) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato (i moduli contengono anche le modalità di spedizione di tutta la documentazione richiesta);
b) per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato: copia dei contratti ed eventuali proroghe;
c) per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato: copia del contratto, lettere di assegnazione ed eventuali proroghe;
d) copia della più recente busta paga percepita;
e) fotocopia del codice fiscale e documento d’identità.
In caso di richiesta di rimborso per familiare fiscalmente a carico, occorre allegare in aggiunta:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione/variazione dei familiari conviventi fiscalmente a carico;
– fotocopia del codice fiscale del paziente/familiare.
Le richieste di rimborso potranno essere inoltrate effettuando l’accesso alla propria area riservata sulla piattaforma MyEbitemp, oppure inviando la documentazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Ebitemp c/o Cassa Mutualistica Interaziendale, Viale San Gimignano 30/32 – 20146 Milano.
Le liquidazioni avverranno con bonifico sul c/c bancario o postale dell’associato o, in mancanza, con bonifico domiciliato (può essere riscosso presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane).
I rimborsi sono integrativi di eventuali rimborsi dovuti dalle ASL o da altri enti mutualistici o da compagnie di assicurazione per i quali gli interessati devono fare regolare richiesta.
Elemento di garanzia retributiva per i dipendenti del CCNL Autorimesse
Erogato, entro il mese di maggio, l’elemento di garanzia retributiva a i dipendenti da imprese esercenti autorimesse e noleggio Ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 400 lordi, da corrispondere entro il 31/5/2022. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuai o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento dell’erogazione dell’elemento di garanzia” vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Prestazioni straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti.
Confermate fino al 30 giugno 2022 le misure straordinarie Covid-19 del Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti. Garantite dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., le indennità per ricovero in caso di positività al Covid-19 e le indennità forfettarie post ricovero o post ricovero in terapia intensiva agli Iscritti.
Rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati fino al 30 giugno 2022 presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute, a favore dei lavoratori dipendenti iscritti.
Indennità per ricovero a favore dei titolari non iscritti.
Le misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità giornaliera per ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero in terapia intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle franchigie
Trasferimento ad altra sede: quando è legittimo il rifiuto del lavoratore
Il rifiuto del lavoratore di trasferimento ad altra unità produttiva è legittimo se opposto in reazione all’ illegittima condotta del datore, il quale abbia eluso il comando giudiziale di reintegra dello stesso lavoratore nel luogo e nelle mansioni originariamente svolte (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16206). La vicenda Confermando la sentenza di primo grado, la Corte di appello territoriale aveva annullato il licenziamento intimato per motivi disciplinari al dipendente, al quale la società datrice di lavoro aveva addebitato l’abbandono del posto di lavoro; l’assenza ingiustificata dal servizio nei giorni successivi a tale abbandono, nonchè la circostanza che ciò fosse avvenuto in assenza di motivazione da parte del lavoratore. La pronuncia della Cassazione I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, rilevando, nel caso di specie, la conformità a buona fede dell’inadempimento del lavoratore, condividendo il risultato della verifica operata, in tal senso, dalla Corte di merito. Nel caso in argomento, in particolare, dal raffronto tra l’inadempimento datoriale e il rifiuto opposto dal lavoratore emergeva l’obiettiva, speciale, gravità della condotta datoriale, direttamente incidente su aspetti di pregnante rilievo esistenziale, attinenti al medesimo diritto al lavoro ed al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
A fondamento della decisione il giudice d’appello rilevava che, mentre l’allontanamento e l’assenza nei giorni successivi potevano essere considerati pacifici, in quanto non negati dal lavoratore, non sussisteva, invece, l’ulteriore elemento integrante la condotta addebitata, ovvero la mancata motivazione della stessa; tramite lettera, infatti, il dipendente aveva spiegato le ragioni del suo comportamento, ponendole in relazione al provvedimento datoriale, adottato in esecuzione di precedenti sentenze di reintegra del lavoratore, divenute definitive, con cui era stato assegnato in via definitiva presso altra sede.
Secondo la Corte distrettuale la condotta del lavoratore non presentava profili di illiceità, dovendo essere posta in relazione all’ illegittima condotta datoriale, dal momento che la società datrice non solo aveva tardato, anche a fronte di ripetuti solleciti del lavoratore, ad eseguire ben due sentenze definitive di reintegra del lavoratore, ma ne aveva sostanzialmente eluso il comando passato in giudicato; la reintegra non era avvenuta, infatti, nel luogo e nelle mansioni originarie e l’assegnazione a sede diversa da quella precedente configurava di fatto un trasferimento ad altra unità produttiva che avrebbe dovuto essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, la cui mancanza qualificava come illecita la condotta datoriale e giustificava il comportamento del lavoratore.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro.
Gli stessi hanno evidenziato che la particolare gravità della condotta datoriale, consistente nel ritardo con cui la società aveva dato esecuzione all’ordine di reintegrazione e nella sostanziale elusione del giudicato, attraverso la ricollocazione del lavoratore in un luogo diverso da quello originario, mediante trasferimento non sorretto da ragioni giustificative dello stesso, imponeva di ritenere legittima e, dunque, giustificata la reazione del lavoratore, valutando questa conforme a buona fede.
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito il principio, adeguatamente applicato in sede di merito nel caso in esame, secondo cui, la verifica della contrarietà o meno a buona fede del comportamento del lavoratore deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie, nell’ambito delle quali si può tenere conto dell’ entità dell’inadempimento del datore in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza di tale inadempimento su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale indicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, come pure dell’ incidenza del comportamento del lavoratore sull’organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco, costituzionalmente garantiti.
Straniero con permesso di soggiorno studio: lavoro part-time con limiti inderogabili
Qualora il cittadino straniero con permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio intenda lavorare, può farlo soltanto con attività part-time che non superi le 20 ore settimanali. Tale limite orario settimanale è inderogabile, anche se non viene superato il limite annuale delle 1.040 ore. (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 24 maggio 2022, n. 1074). In base alla disciplina in materia (art. 14, co. 4, DPR n. 394 del 1999), il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. La disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l’attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Ne consegue che, con il permesso di soggiorno per motivi di studio, non è consentito lo svolgimento di un’attività lavorativa con un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore. Pertanto, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore al limite settimanale o quello annuale, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.
Si è posto il problema se allo studente straniero sia consentito di modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.
Inoltre, occorre considerare che l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi, pertanto costituisce una procedura di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative. La facoltà riconosciuta allo studente straniero, quindi, si pone in termini di eccezionalità rispetto agli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il carattere eccezionale della disposizione impedisce una interpretazione estensiva dei limiti orari in esame.
Trasporto aereo: nuovo processo di gestione dei pagamenti della Cigs
L’Inps rende note le novità introdotte nell’ambito del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo. In particolare, il nuovo processo è finalizzato al superamento delle criticità evidenziate dall’attuale sistema di gestione dei pagamenti. La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS avviene esclusivamente tramite Uniemens. Ciò consente di standardizzare in un unico processo la gestione del pagamento, evitando una duplicazione dei flussi.
Dal mese di competenza giugno 2022 le aziende interessate, contraddistinte dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi (senza valenza contributiva):
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere indicato il codice “FSTA”;
– nell’elemento<IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> la retribuzione così come individuata in precedenza.
Nella prima competenza utile, giugno 2022, vanno riportati anche i dati relativi agli elementi, così come individuati, riferiti alle mensilità di aprile e maggio 2022.
Alla luce dell’attuale quadro normativo, l’integrazione al trattamento di cassa integrazione in deroga, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, non può essere più erogata dal Fondo.
Per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, rispetto alle quali il periodo dei dodici mesi antecedenti l’istanza ricada anche solo parzialmente nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.
Dal 24 maggio 2022, le domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate con le consuete modalità
Per le istanze di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria che sono, invece, presentate a decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente al tredicesimo mese successivo alla data del 31 marzo 2022, di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, non rientranti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021, le aziende devono attenersi alle indicazioni che verranno fornite successivamente con apposito messaggio.
Dopo l’approvazione della delibera da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS provvede, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione.
Il pagamento della prestazione è preceduto da una serie di controlli atti a verificare che per lo stesso lavoratore si sia provveduto alla liquidazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e che sussistano tutti i requisiti di congruità e compatibilità previsti per la prestazione.
Le suddette verifiche si concludono, in caso di esito positivo, con la validazione e il conseguente mandato di pagamento alla Struttura INPS competente, che provvederà alla liquidazione del beneficio spettante, con cadenza mensile.
L’azienda non è più obbligata all’invio dei file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento, in quanto l’ammontare del trattamento integrativo erogabile al singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili negli archivi Uniemens.
Il nuovo processo di pagamento è operativo per tutte le domande presentate dal 1° giugno 2022, per eventi decorrenti dalla medesima data. Quanto alle domande afferenti a periodi che si collocano a cavallo del 1° giugno 2022, restano confermate le attuali modalità di trasmissione dei dati di pagamento, che prevedono l’obbligo aziendale di invio dei file mensili (Circolare Inps 24 maggio 2022, n. 61).
Fondo Metasalute: Flexible Benefit 2022
Il Fondo Metasalute comunica che in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit Il Fondo Metasalute, in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, comunica che per l’anno 2022 i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit. la principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo Metasalute non determinerà l’upgrade al PIANO D, ma l’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario (“Copertura Sanitaria Flexible Meta per i lavoratori aderenti al Fondo”). L’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
Fermo restando per le aziende l’onere di mettere a disposizione, entro il 1° giugno di ciascun anno, strumenti di welfare ai propri dipendenti, la procedura per la gestione del Flexible Benefit sarà attiva sulla piattaforma del Fondo dal 24 maggio al 7 giugno 2022 (incluso). I lavoratori interessati dovranno comunicare tale volontà alla propria Azienda entro tale data.
Per l’anno 2022 e successivi il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni precedenti:
I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro e non oltre il 7 giugno, potrà attivare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’Area Riservata Azienda.
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022 fermo restando, anche per loro, la facoltà di attivare in aggiunta al proprio piano l’offerta sanitaria prevista dal Flexible Benefit 2022.
Per attivare la copertura Flexible Benefit 2022 ai lavoratori che ne fanno richiesta l’azienda dovrà accedere alla sezione Sedi/dipendenti>Flexible Benefit>Crea Flexible Benefit presente all’interno della propria area riservata. La procedura guidata consente di creare una lista con i dipendenti che intendono aderire al Flexible Benefit e si conclude con la generazione di un MAV cumulativo corrispondente all’importo dell’offerta Flexible Benefit (182 €) moltiplicato per il numero di soggetti aderenti.
Le nuove retribuzioni per l’area Legno e Lapidei
Pubblicari i nuovi minimi retributivi dell’Area Legno- Lapidei Artigianato
L’accordo integrativo del CCNL Area Legno- Lapidei riporta le seguenti retribuzioni tabellari
IMPRESE ARTIGIANE
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
AS | € 1.931,51 | € 102,03 | € 2.033,54 |
A | € 1.800,34 | € 95,10 | € 1.895,44 |
B | € 1.645,64 | € 86,93 | € 1.732,57 |
C Super | € 1.574,12 | € 83,15 | € 1.657,27 |
C | € 1.501,88 | € 79,34 | € 1.581,22 |
D | € 1.419,71 | € 75,00 | € 1.494,71 |
E | € 1.344,47 | € 71,03 | € 1.415,50 |
F | € 1.263,24 | € 66,73 | € 1.329,97 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Prima tranche di incremento dal 1/5/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/5/2022 |
---|---|---|---|
AS | € 1.931,51 | € 61,22 | € 1.992,73 |
A | € 1.800,34 | € 57,06 | € 1.857,40 |
B | € 1.645,64 | € 52,16 | € 1.697,80 |
C Super | €1.574,12 | € 49,89 | € 1.624,01 |
C | € 1.501,88 | € 47,60 | € 1.549,48 |
D | € 1.419,71 | € 45,00 | € 1.464,71 |
E | € 1.344,47 | € 42,62 | € 1.387,09 |
F | € 1.263,24 | € 40,04 | € 1.303,28 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 31/8/2022 |
Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/9/2022 |
---|---|---|---|
AS | € 1.992,73 | € 40,81 | € 2.033,54 |
A | € 1.857,40 | € 38,04 | € 1.895,44 |
B | € 1.697,80 | € 34,77 | € 1.732,57 |
C Super | € 1.624,01 | € 33,26 | € 1.657,27 |
C | € 1.549,48 | € 31,74 | € 1.581,22 |
D | € 1.464,71 | € 30,00 | € 1.494,71 |
E | € 1.387,09 | € 28,41 | € 1.415,50 |
F | € 1.303,28 | € 26,69 | € 1.329,97 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
1 | € 2.028;56 | € 107,21 | € 2.135,77 |
2 | € 1.901,90 | € 100,52 | € 2.002,42 |
3 | € 1.656,22 | € 87,53 | € 1.743,75 |
4 | € 1.553,18 | € 82,09 | € 1.635,27 |
5 | € 1.494,71 | € 79,00 | € 1.573,71 |
6 | € 1.425,94 | € 75,37 | € 1.501,31 |
7 | € 1.325,68 | € 70,07 | € 1.395,75 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Prima tranche di incremento dal 1/5/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/5/2022 |
---|---|---|---|
1 | € 2.028;56 | € 61,07 | € 2.089,63 |
2 | € 1.901,90 | € 57,26 | € 1.959,16 |
3 | € 1.656,22 | € 49,86 | € 1.706,08 |
4 | € 1.553,18 | € 46,76 | € 1.599,94 |
5 | € 1.494,71 | € 45,00 | € 1.539,71 |
6 | € 1.425,94 | € 42,93 | € 1.468,87 |
7 | € 1.325,68 | € 39,91 | € 1.365,59 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 31/8/2022 |
Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/9/2022 |
---|---|---|---|
1 | € 2.089,63 | € 46,14 | € 2.135,77 |
2 | € 1.959,16 | € 43,26 | € 2.002,42 |
3 | € 1.706,08 | € 37,67 | € 1.743,75 |
4 | € 1.599,94 | € 35,33 | € 1.635,27 |
5 | € 1.539,71 | € 34,00 | € 1.573,71 |
6 | € 1.468,87 | € 32,44 | € 1.501,31 |
7 | € 1.365,59 | € 30,16 | € 1.395,75 |
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
AS | € 1.945,11 | € 103,39 | € 2.048,50 |
A | € 1.813,02 | € 96,38 | € 1.909,40 |
B | € 1.657,24 | € 88,10 | € 1.745,34 |
C Super | € 1.585,21 | € 84,27 | € 1.669,48 |
C | € 1.512,46 | € 80,39 | € 1.592,85 |
D | € 1.429,71 | € 76,00 | € 1.505,71 |
E | € 1.353,94 | € 71,97 | € 1.425,91 |
F | € 1.272,14 | € 67,62 | € 1.339,76 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Prima tranche di incremento dal 1/5/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/5/2022 |
---|---|---|---|
AS | € 1.945,11 | € 68,02 | € 2.013,13 |
A | € 1.813,02 | € 63,41 | € 1.876,43 |
B | € 1.657,24 | € 57,96 | € 1.715,20 |
C Super | € 1.585,21 | € 55,44 | € 1.640,65 |
C | € 1.512,46 | € 52,89 | € 1.565,35 |
D | € 1.429,71 | € 50,00 | € 1.479,71 |
E | € 1.353,94 | € 47,35 | € 1.401,29 |
F | € 1.272,14 | € 44,49 | € 1.316,63 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 31/8/2022 |
Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/9/2022 |
---|---|---|---|
AS | € 2.013,13 | € 35,37 | € 2.048,50 |
A | € 1.876,43 | € 32,97 | € 1.909,40 |
B | € 1.715,20 | € 30,14 | € 1.745,34 |
C Super | € 1.640,65 | € 28,83 | € 1.669,48 |
C | € 1.565,35 | € 27,50 | € 1.592,85 |
D | € 1.479,71 | € 26,00 | € 1.505,71 |
E | € 1.401,29 | € 24,62 | € 1.425,91 |
F | € 1.316,63 | € 23,13 | € 1.339,76 |
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
1 | € 2.042;16 | € 108,57 | € 2.150,70 |
2 | € 1.914,62 | € 101,79 | € 2.016,41 |
3 | € 1.667,30 | € 88,64 | € 1.755,94 |
4 | € 1.563,57 | € 83,13 | € 1.646,70 |
5 | € 1.504,71 | € 80,00 | € 1.584,71 |
6 | € 1.435,48 | € 76,32 | € 1.511,80 |
7 | € 1.334,55 | € 70,96 | € 1.405,51 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 30/4/2022 |
Prima tranche di incremento dal 1/5/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/5/2022 |
---|---|---|---|
1 | € 2.042;16 | € 67,86 | € 2.109,99 |
2 | € 1.914,62 | € 63,62 | € 1.978,24 |
3 | € 1.667,30 | € 55,40 | € 1.722,70 |
4 | € 1.563,57 | € 51,96 | € 1.615,53 |
5 | € 1.504,71 | € 50,00 | € 1.554,71 |
6 | € 1.435,48 | € 47,70 | € 1.483,18 |
7 | € 1.334,55 | € 44,35 | € 1.378,90 |
Livello |
Retribuzione tabellare al 31/8/2022 |
Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022 |
Retribuzione tabellare dal 1/9/2022 |
---|---|---|---|
1 | € 2.109,99 | € 40,71 | € 2.150,70 |
2 | € 1.978,24 | € 38,17 | € 2.016,41 |
3 | € 1.722,70 | € 33,24 | € 1.755,94 |
4 | € 1.615,53 | € 31,17 | € 1.646,70 |
5 | € 1.554,71 | € 30,00 | € 1.584,71 |
6 | € 1.483,18 | € 28,62 | € 1.511,80 |
7 | € 1.378,90 | € 26,61 | € 1.405,51 |
Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario non assorbibile, cherappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Livello |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
---|---|
1 | € 30 |
2 | € 30 |
3 | € 30 |
4 | € 30 |
5 | € 30 |
6 | € 30 |
7 | € 30 |
Attività intermediate da piattaforme digitali escluse dalla comunicazione all’ITL
24 magg 2022 Nel convertire il DL n. 21/2022, la Legge n. 51/2022 ha previsto alcune modifiche alle disposizioni relative alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali. Al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
La legge di conversione del DL 21/2022 ha modificato la suddetta disposizione, escludendo dalla comunicazione all’ITL le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali.
La comunicazione in parole deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica.