La variabilità del corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza, in base alla durata del rapporto di lavoro, non è di per sé causa di nullità dello stesso qualora l’importo risulti comunque determinabile in base a parametri oggettivi (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33424). La Corte d’Appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava nullo il patto di non concorrenza stipulato tra un lavoratore e la società datrice, per indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo del sacrificio richiesto al lavoratore, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro, in mancanza di un importo minimo garantito e perciò non congruo. La società ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, lamentando, tra i motivi, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove si affermava, da un lato, che il corrispettivo del patto di non concorrenza (PNC) fosse indeterminato ed indeterminabile nel suo ammontare e, dall’altro, che lo stesso risultasse incongruo. Tale doglianza è stata ritenuta fondata dalla Corte di legittimità che ha rilevato che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, è necessario, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso sia determinato o determinabile; se determinato o determinabile, va verificato, poi, che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato. Pertanto, come evidenziato dalla Suprema Corte, operano su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, e la nullità che ricorre laddove il corrispettivo non sia pattuito, ovvero sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato. Tanto premesso, la decisione della Corte distrettuale è stata, dunque, cassata per essere, questa, pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito (pacificamente esistente) fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, ed operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità, atteso che la variabilità del corrispettivo, rispetto alla durata del rapporto di lavoro, non implica che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi.
Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato: stanziate ulteriori risorse
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato ulteriori risorse per il riconoscimento in favore degli ambiti territoriali regionali del contributo per l’impiego di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato per gli anni 2021 e 2022 (Decreto 22 settembre 2022) DETERMINAZIONE ULTERIORI SOMME LIQUIDABILI ANNUALITÀ 2021 Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto che alcuni ambiti territoriali pur avendo presentato nei termini del 28 febbraio i prospetti riassuntivi contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, non li hanno finalizzati correttamente per mero errore materiale, sono determinate, ad integrazione del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 e nei limiti delle somme prenotate, le ulteriori somme liquidabili agli Ambiti territoriali per un totale di euro 420.206,46. DETERMINAZIONE SOMME PRENOTATE ANNUALITÀ 2022 Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto che alcuni ambiti territoriali pur avendo presentato nei termini del 28 febbraio 2022 i prospetti riassuntivi contenenti la previsione del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2022, non li hanno finalizzati correttamente per mero errore materiale, sono determinate, ad integrazione del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 le somme prenotate per un totale di euro 412.829,15. L’importo totale complessivo delle risorse per l’annualità 2022 risulta pertanto pari a euro 82.208.209,87.
Tale importo sarà liquidato con risorse a valere sulle somme prenotate, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021. Le somme residue rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.
In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l’anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.
In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell’annualità 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.
INPS: precisazioni sugli assegni familiari dei Fondi di solidarietà e del FIS
L’Inps, con messaggio n. 4167/2022, ha fornito precisazioni sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens in relazione all’ANF a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS. I datori di lavoro nell’elemento <CodiceCausale> indicano il codice causale già in uso “L023”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”; detto codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati ossia corrisposti ai lavoratori dal 1° gennaio 2022.
Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, i medesimi datori inseriscono il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Nell’elemento <AnnoMeseRif> indicano l’AnnoMese di riferimento e nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicano l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Nell’ipotesi di cessazione di attività, il datore può recuperare la prestazione anticipata tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.
Quanto alla modalità di pagamento diretto della prestazione di Assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà, si rinvia alla circolare n. 62/2021 e al messaggio n. 1320/2022.
Per i periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1.5.2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41).
Vincolo di coniugio e sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
Il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (Corte di Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33759). La Corte d’appello territoriale confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra una lavoratrice, moglie del titolare della società datrice, e detentrice di quote sociali della stessa, e la medesima società. Il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, la quale ha ricordato che la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali: – la collaborazione; – la continuità della prestazione lavorativa; – l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Quest’ultima ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, censurando il giudizio espresso dalla Corte di merito, laddove aveva ritenuto che, provato il vincolo di subordinazione ex art. 2094 cod. civ., dovesse escludersi la configurabilità, nel caso di specie, dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c.
Secondo la tesi della società ricorrente, la sentenza impugnata aveva errato nell’omettere qualunque valutazione circa l’esistenza di elementi idonei a comprovare la sussistenza di un rapporto riconducibile all’impresa familiare nella collaborazione resa dalla lavoratrice.
Tale principio, come evidenziato dal Collegio, è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale; di contro, l’istituto dell’impresa familiare ha carattere solo residuale, mirando a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all’archetipo della subordinazione.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno concluso che la sentenza impugnata, applicando i richiamati principi, aveva correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, il rapporto di lavoro subordinato in esito all’istruttoria svolta in base ad indici principali, quali la ricorrenza di poteri direttivi ed organizzativi esercitati nei confronti della lavoratrice, avvalorati anche da indici sussidiari, quali la continuità della prestazione e la misura fissa della retribuzione; restava, pertanto esclusa la configurabilità dell’impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. in ragione del carattere residuale dell’istituto.
A novembre pensionati, beneficiari reddito di cittadinanza e domestici ricevono 150 euro
Con la Circolare 16 novembre 2022, n. 127 l’Inps fornisce le indicazione operative riguardo al riconoscimento dell’indennità una tantum in favore dei pensionati, dei titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, dei titolari di reddito di cittadinanza e dei lavoratori domestici. INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE TRATTAMENTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta dall’Inps d’ufficio (cioè senza richiesta dell’interessato) con la mensilità di novembre 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di: pensione di inabilità; assegno mensile; pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali); pensione, non reversibile, per sordi; assegno sociale; pensione sociale. REQUISITI E CARATTERISTICHE PARTICOLARI L’indennità viene corrisposta: MODALITÀ DI EROGAZIONE Ai pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, l’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di novembre 2022. L’Inps provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza. Con riferimento ai titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione, l’importo a titolo di indennità una tantum è accreditato unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”. Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, l’importo a titolo di indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ed è accreditata unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”. INDENNITÀ UNA TANTUM NON DOVUTA (RECUPERO INDEBITO) Il comma 5 dell’articolo 19 in esame prevede che l’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’indennità è corrisposta d’ufficio, nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità in qualità di lavoratore attivo o appartenente ad altre categorie di beneficiari. LAVORATORI DOMESTICI Il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legge n. 144/2022 prevede l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum 200 euro, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del predetto decreto-legge).
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 1° ottobre 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico.
In entrambi i casi il pagamento in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità sarà eseguito in tempi successivi.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Hanno diritto all’indennità una tantum pari a 150 euro anche i titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”, quali: l’APE sociale; l’APE volontario; l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale; gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali; le prestazioni di accompagnamento a pensione; l’indennità mensile del contratto di espansione.
L’indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.
Per quanto attiene alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale, l’indennità è subordinata alla spettanza della prestazione principale. Ne consegue che se viene revocata la prestazione con effetto retroattivo, sarà recuperato anche il beneficio in argomento.
– esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022;
– a condizione di avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. A tal fine sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’indennità per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Inoltre, l’indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa. Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio oppure abbia diritto all’indennità una tantum sia come lavoratore attivo che per altre categorie di beneficiari, potrà beneficiare dell’indennità una sola volta. Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio è corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.
In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dalle Casse previdenziali privatizzate e/o dagli Enti previdenziali per i professionisti iscritti ad albi o elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS.
Qualora il beneficiario risulti titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
L’Inps individua i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS e ne dà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento è quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.
I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, verranno informati dell’erogazione mediante: a) nota sul cedolino; b) invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell’Istituto siano presenti i relativi contatti; c) notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato; d) notifica mediante App “IO”.
Nella sezione personale “MY INPS” è a disposizione del cittadino un’apposita funzione, denominata “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”, che consente di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di novembre 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o da integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una tantum di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022.
Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.
L’indennità è riconosciuta a coloro che sono titolari di pensione sociale o assegno sociale con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere computata nella verifica del limite reddituale per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale.
A tale riguardo, l’INPS precisa che provvede all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.
Precisa, inoltre, che l’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 20.000 euro, ma anche l’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.
Pertanto, l’INPS procede al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda. L’indennità è erogata attraverso la Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.
L’indennità è erogata d’ufficio dall’INPS ai succitati soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui al richiamato decreto-legge n. 50/2022.
In caso di variazione di ufficio pagatore, deve essere data tempestiva comunicazione all’Istituto accedendo al medesimo sistema utilizzato per la presentazione della domanda ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum 200 euro.
Ratificato il CCNL Comparto Funzioni locali
Sttoscritto il CCNL definitivo per il triennio 2019-2021, relativo ai circa 430.000 dipendenti del Comparto delle Funzioni locali
L’incremento retributivo medio del comparto è pari a 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 118 euro/mese.
Gli stipendi tabellari, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio
Gli incrementi devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della L. n. 145/2018.
Vecchie categorie |
Stipendio mensile al 31/12/2018 |
Incremento dal 01/01/2019 |
Incremento rideterminato dal 01/01/2020 |
Incremento rideterminato dal 01/01/2021 |
---|---|---|---|---|
D7 | 2.594,90 | 15,70 | 37,00 | 104,28 |
D6 | 2.469,90 | 14,90 | 35,20 | 97,50 |
D5 | 2.310,31 | 13,90 | 32,90 | 91,20 |
D4 | 2.211,57 | 13,30 | 31,50 | 87,30 |
D3 | 2.120,99 | 12,80 | 30,20 | 83,80 |
D2 | 1.935,00 | 11,70 | 27,60 | 76,40 |
D1 | 1.344,62 | 11,10 | 26,30 | 72,80 |
C6 | 1.961,93 | 11,80 | 28,00 | 92,65 |
C5 | 1.903,60 | 11,50 | 27,20 | 75,40 |
C4 | 1.340,51 | 11,10 | 26,20 | 72,70 |
C3 | 1.734,15 | 10,80 | 25,40 | 70,50 |
C2 | 1.735,77 | 10,50 | 24,80 | 68,50 |
C1 | 1.605,34 | 10,20 | 24,20 | 66,90 |
B8 | 1.770,69 | 10,70 | 25,20 | 89,51 |
B7 | 1.732,35 | 10,50 | 24,70 | 68,40 |
B6 | 1.663,26 | 10,10 | 23,80 | 65,90 |
B5 | 1.639,16 | 9,90 | 23,40 | 64,70 |
B4 | 1.611,94 | 9,70 | 23,00 | 63,70 |
B3 | 1.588,65 | 9,60 | 22,70 | 62,70 |
B2 | 1.527,83 | 9,20 | 21,80 | 60,30 |
B1 | 1.502,34 | 9,10 | 21,40 | 59,30 |
A6 | 1.555,16 | 9,40 | 22,20 | 84,58 |
A5 | 1.523,50 | 9,20 | 21,80 | 60,40 |
A4 | 1.497,55 | 9,00 | 21,40 | 59,10 |
A3 | 1.471,38 | 8,90 | 21,00 | 58,10 |
A2 | 1.440,86 | 8,70 | 20,50 | 56,90 |
A1 | 1.421,75 | 8,60 | 20,30 | 56,10 |
Vecchie categorie |
Elemento Perequativo |
Arretrati dal 01/01/2019 Al 31/07/2022 |
Stipendio mensile Al 01/01/2021 |
Stipendio mensile con EP conglobato |
Aumento a regime incrementi rideterminati al 1/1/2021 e conglobamento EP |
---|---|---|---|---|---|
D7 | 0,00 | 2.770,70 | 2.699,18 | 2.699,18 | 104,26 |
D6 | 2,00 | 2.601,30 | 2.567,40 | 2.569,16 | 99,26 |
D5 | 2,00 | 2.432,40 | 2.401,51 | 2.403,29 | 92,96 |
D4 | 2,00 | 2.326,40 | 2.298,37 | 2.304,22 | 92,65 |
D3 | 6,00 | 2.235,00 | 2.204,79 | 2.212,61 | 91,62 |
D2 | 9,00 | 2.036,90 | 2.011,40 | 2.025,66 | 90,66 |
D1 | 16,00 | 1.942,20 | 1.917,42 | 1.934,36 | 65,74 |
C6 | 0,00 | 2.370,40 | 2.054,58 | 2.054,56 | 92,65 |
C5 | 17,00 | 2.011,10 | 1.934,00 | 1.999,15 | 90,55 |
C4 | 18,00 | 1.936,90 | 1.913,21 | 1.929,26 | 66,75 |
C3 | 20,00 | 1.660,60 | 1.354,65 | 1.672,46 | 66,33 |
C2 | 22,00 | 1.626,90 | 1.804,27 | 1.623,66 | 66,11 |
C1 | 23,00 | 1.765,20 | 1.762,24 | 1.762,74 | 67,40 |
B8 | 0,00 | 2.256,90 | 1.860,20 | 1.860,20 | 69,51 |
B7 | 22,00 | 1.625,60 | 1.800,75 | 1.820,36 | 66,01 |
B6 | 23,00 | 1.756,70 | 1.734,16 | 1.754,66 | 66,40 |
B5 | 23,00 | 1.726,90 | 1.703,86 | 1.724,36 | 65,20 |
B4 | 24,00 | 1.699,10 | 1.675,64 | 1.697,03 | 65,09 |
B3 | 24,00 | 1.673,90 | 1.651,35 | 1.672,74 | 64,09 |
B2 | 26,00 | 1.609,00 | 1.588,13 | 1.611,31 | 63,46 |
B1 | 27,00 | 1.562,50 | 1.562,14 | 1.566,21 | 63,37 |
A6 | 0,00 | 2.102,40 | 1.639,74 | 1.639,74 | 64,56 |
A5 | 27,00 | 1.611,00 | 1.588,90 | 1.612,06 | 63,56 |
A4 | 27,00 | 1.577,20 | 1.556,65 | 1.560,72 | 63,17 |
A3 | 28,00 | 1.550,70 | 1.529,48 | 1.554,44 | 63,06 |
A2 | 29,00 | 1.517,60 | 1.497,76 | 1.523,61 | 62,75 |
A1 | 29,00 | 1.497,70 | 1.477,35 | 1.503,70 | 61,95 |
Accesso al Fondo di garanzia INPS per il socio lavoratore di cooperativa
L’ art. 24, L. n. 196/1997, di estensione dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per il pagamento del T.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, può essere applicato retroattivamente solo a condizione che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 10 novembre 2022, n. 33136. La Suprema Corte ha definitivamente confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda proposta dal socio lavoratore di una cooperativa, ammesso per il credito per T.f.r. allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società datrice, volta ad ottenere il pagamento dal Fondo di garanzia INPS anche per il T.f.r. maturato prima del luglio 1997, cioè con riferimento al periodo precedente all’estensione, ex L. n. 196/1997, della disciplina in materia di fondo di garanzia per il T.f.r. ai soci lavoratori di cooperativa. La Corte d’appello territoriale, in particolare, aveva ritenuto non meritevole di accoglimento la pretesa, alla luce dell’assenza di prova della corresponsione della contribuzione volontaria a carico del lavoratore, non operando, nel caso in esame, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali riguardante il versamento contributivo obbligatorio. Il Collegio, condividendo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, ha richiamato i consolidati precedenti giurisprudenziali, ribadendo che l’art. 24, L. n. 196 del 1997, di estensione dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per il pagamento del T.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, può essere applicato retroattivamente, ma a condizione che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione, attesa la ratio della norma transitoria, che riconosce rilevanza all’assicurazione volontariamente e irretrattabilmente istituita dalle cooperative e la finalità dell’intervento normativo, consistente nel riconoscimento della garanzia del credito per T.f.r. nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall’autonomia contrattuale, a seguito di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti, quali il versamento della prescritta contribuzione. Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente richiamato i menzionati precedenti, disattendendo, inoltre, la tesi seguita dal Tribunale, secondo cui vi era prova dell’effettivo pagamento dei contributi volontari al Fondo di garanzia, essendo stato accertato che quelli versati prima del luglio 1997 erano contributi previdenziali di diversa natura seppure sempre riferiti al medesimo rapporto.
INPS: istruzioni sull’indennità una tantum 150 euro per altre categorie di soggetti
L’Inps, con circolare n. 127/2022, ha fornito precisazioni in merito all’indennità una tantum pari a 150 euro per alcuni soggetti. L’indennità una tantum è riconosciuta agli assicurati che percepiscono a novembre 2022 sia la NASpI che la DIS-COLL, a coloro che nel corso dell’anno 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, e a favore dei lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19.
La medesima indennità è riconosciuta, a domanda, ai collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi e assegnisti di ricerca, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’indennità in parola è riconosciuta, poi, a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum ex art. 32, co. 15 e 16, DL n. 50/2022.
Altresì, è riconosciuta in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito.
La misura non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprende novembre 2022.
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Inps con le modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall’art. 10, co. da 1 a 9, del DL n. 41/2021, e dall’art. 42, DL n. 73/2021. Nel dettaglio, l’indennità è:
ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.
Ai fini di fuire della suddetta misura non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’INPS con le stesse modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute.
Ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che hanno presentato domanda per l’indennità una tantum 200 euro, e che sono stati ammessi alla fruizione della stessa, è riconosciuta, in aggiunta, un’ulteriore indennità 150 euro, senza presentazione di un’ulteriore domanda.
L’indennità in argomento è erogata d’ufficio dall’Istituto di previdenza ai soggetti titolari, a novembre 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità, nonché a favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19, nonché a favore dei lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 200 Euro.
Risarcimento del danno non patrimoniale per demansionamento
In caso di condotta del datore di lavoro (demansionamento e inoperosità del lavoratore), anche se colposa e non dolosa, da cui siano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale la mancata liquidazione dell’indennizzo a carico dell’INAIL non costituisce condicio iuris per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro (Corte di Cassazione – Sentenza 15 novembre 2022, n. 33639). IL CASO I lavoratore ha convenuto in giudizio il datore di lavoro per comportamento asseritamente mobbizzante, concretizzato attraverso il demansionamento e l’emarginazione nel proprio ambiente di lavoro, richiedendo oltre al danno patrimoniale, il risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale e morale connesso allo sviluppo di una malattia psico-somatica. DECISIONE DELLA CASSAZIONE In tema di reciproca interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con le azioni di risarcimento del danno promosse dal lavoratore colpito da eventi cagionati dall’espletamento dell’attività lavorativa la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi.
Il Tribunale adito ha confermato il danno patrimoniale, escludendo la responsabilità del datore di lavoro per il danno danno biologico e per quello esistenziale e morale avuto riguardo, per il primo, alla pregiudiziale copertura pubblica apprestata dall’Inail, non evocato in giudizio, e, per il secondo, al connotato proprio di danno differenziale, non adeguatamente dedotto dalla parte che non aveva specificato in quale misura l’indennizzo assicurativo garantito dall’Istituto non era in grado di ristorare il pregiudizio alla sfera relazionale e soggettiva dell’assicurato.
La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia, ha dedotto l’inesistenza di una macchinazione dolosa del datore di lavoro finalizzata all’emarginazione del lavoratore nel proprio ambiente di lavoro. In ordine alle voci di danno non patrimoniale, i giudici hanno inoltre aggiunto che la liquidazione dell’indennizzo a carico dell’Inail si configura come una vera e propria condicio iuris della domanda risarcitoria in difetto della quale il danneggiato non può agire nei confronti del responsabile civile. Nella fattispecie il lavoratore non aveva avanzato alcuna richiesta all’Istituto.
La decisione è stata impugnata dal lavoratore rivendicando la possibilità di un’azione diretta nei confronti del datore di lavoro per il ristoro del danno biologico, e comunque dei danni non patrimoniali, conseguenti una malattia psico-somatica determinata dal demansionamento, e comunque la legittimazione passiva del datore di lavoro per il risarcimento del danno cd. differenziale.
L’assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l’esonero non opera; in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti “complementari”, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale.
L’esonero del datore di lavoro non opera anche allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l’infortunio o la malattia “costituiscano reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo e oggettivo”, per cui la responsabilità permane “per la parte che eccede le indennità liquidate” dall’INAIL ed il risarcimento “è dovuto” dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. “differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo coperto dall’assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d’ufficio; parallelamente la disciplina assicurativa, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all’INAIL di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro “per le somme pagate a titolo di indennità”.
E’ escluso “che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato”. Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. “differenziale”, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l’illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall’INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo.
Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Inoltre, afferma la Corte di Cassazione, la disciplina assicurativa deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
In conclusione, la Suprema Corte dispone la cassazione della pronuncia laddove ritiene la liquidazione dell’indennizzo a carico dell’INAIL come condicio iuris per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro e, pur ritenendo l’illecito datoriale rappresentato dal demansionamento inflitto al lavoratore, non procede all’accertamento e alla liquidazione dei danni non patrimoniali sulla base dei principi di diritto innanzi richiamati.
Anche sotto il profilo dell’accertamento del danno differenziale la Corte di Cassazione ha statuito la cassazione della pronuncia affermando che è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all’art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale. Spetta poi al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti e sussumerli nell’alveo della fattispecie penalistica, accertando autonomamente ed in via incidentale la sussistenza del reato. Inoltre la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall’inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dall’art. 10 d.P.R. n. 1124/65, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all’indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l’intero danno. Ciò in quanto in materia di azioni di risarcimento del danno, viene in rilievo non la qualificazione formale ma la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e l’unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.
In relazione alla condotta della datore di lavoro, la Corte Suprema ha evidenziato, altresì, che anche qualora sia esclusa una “macchinazione dolosa” nei confronti del lavoratore, ma sia acclarato che lo stesso versasse “in condizioni di sostanziale inoperosità”, con progressivo “svuotamento” delle mansioni affidate, il giudice deve accertare se da tale condotta del datore di lavoro, anche se colposa, siano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore a contenuto non patrimoniale e provvedere alla liquidazione degli stessi.
Accordo Edili Industria per la provincia di Piacenza
Firmato il giorno 24/10/2022, tra la Sezione dei Costruttori Edili di Confindustria Piacenza e la FILLEA-CGIL di Piacenza, la FILCA-CISL di Piacenza, la FENEAL-UIL di Piacenza, l’accordo per la determinazione degli importi da erogare a titolo di Elemento variabile della Retribuzione ai lavoratori edili di Piacenza
Stante l’andamento positivo di tutti gli indicatori, in base a quanto stabilito nel contratto provinciale del 20 ottobre 2016, le Parti dichiarano che esistono i presupposti per l’erogazione dell’EVR, che viene stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari del luglio 2014.
Ciò posto, le aziende verificheranno, triennio su triennio, l’andamento dei seguenti indicatori aziendali:
– numero ore denunciate in cassa edile (o numero ore lavorate registrate sul LUL, per le aziende con solo impiegati)
– volume d’affari IVA (così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa)
In tale calcolo dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate sul territorio.
Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo, l’azienda dovrà erogare l’EVR nella percentuale del 65%.
Livelli |
Minimi 7/2014 |
4% |
100% EVR |
65% EVR |
---|---|---|---|---|
7 | 1.630,71 | 65,23 | 782,74 | 508,78 |
6 | 1.467,63 | 58,71 | 704,46 | 457,90 |
5 | 1.223,02 | 48,92 | 587,05 | 381,58 |
4 | 1.141,51 | 45,66 | 547,92 | 356,15 |
3 | 1.059,96 | 42,4 | 508,78 | 330,71 |
2 | 953,97 | 38,16 | 457,91 | 297,64 |
1 | 815,36 | 32,61 | 391,37 | 254,39 |
Per il solo 2022 l’EVR verrà erogato, con la retribuzione del mese di dicembre, in un’unica soluzione ai lavoratori in forza nel mese di ottobre 2022 proporzionandolo ai mesi di servizio prestati nell’anno 2021. La frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
L’EVR sarà inoltre riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale per i lavoratori a tempo parziale.