Con comunicato del 24 novembre 2022, il Ministero del lavoro ha reso noto che, l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile è stato prorogato al 1° gennaio prossimo. Il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 è stato differito al 1° gennaio 2023 in considerazione della necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017.
Peraltro, a decorrere dal 15 dicembre 2022 è disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.
Cassazione: configurabilità della cessione d’azienda
Ricorre la cessione di ramo d’azienda quando venga ceduto un complesso di beni che conservi la propria identità, consentendo la prosecuzione dell’attività svolta prima del trasferimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33814). Un lavoratore ricorreva in giudizio al fine di essere ammesso allo stato passivo del fallimento della società con la quale lo stesso sosteneva di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato a seguito della cessione di ramo d’azienda presso cui era adibito. Il Tribunale rigettava la pretesa del lavoratore, negando la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi. I Giudici di legittimità non hanno, infine, mancato di evidenziare che la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che condizionano l’operatività del trasferimento incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c.; in particolare, spetta alla società cedente l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che l’avvenuta cessione doveva ritenersi dimostrata sulla base della comunicazione inviata al dipendente stesso a firma congiunta della cedente e della cessionaria, relativa proprio al trasferimento del ramo di azienda cui egli era addetto.
Tale nozione di trasferimento di ramo d’azienda può essere, inoltre, letta in correlazione con la disciplina in materia dell’Unione Europea, secondo cui è considerato come trasferimento quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria; criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento è, dunque, l’individuazione della circostanza che l’entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa.
Deve, tuttavia, negarsi l’esistenza di un principio, secondo il quale la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto onerato e non possa altresì desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte, alla luce del principio cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice; da tanto discendeva che, nel caso sottoposto ad esame, non era prospettabile alcuna inversione dell’onere probatorio posto a carico del datore di lavoro e, nella specie, assolto ai fini della individuazione degli elementi integranti la fattispecie del trasferimento del ramo d’azienda.
Enti di patronato: aggiornati i tracciati telematici delle domande Naspi e ANF agricoli
L’Inps ha aggiornato i tracciati di trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno al nucleo familiare relative ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022, utilizzati dagli Enti di Patronato (Messaggio 22 novembre 2022, n. 4211) Sulla base dell’Accordo tecnico-operativo tra l’Inps e gli Enti di Patronato sottoscritto in data 26 giugno 2012, in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, l’Istituto ha provveduto a rilasciare alle Strutture nazionali degli Enti di Patronato i tracciati di trasmissione delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022, aggiornando la parte inerente all’informativa sulla materia. Con particolare riferimento all’indennità di disoccupazione agricola, nell’informativa è stato specificato che, per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, accedono alla NASpI. Per quanto riguarda l’Assegno al nucleo familiare (ANF), attesa l’introduzione della disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230), nell’informativa è stato anche specificato che a decorrere dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni ANF. Il modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è stato aggiornato tenendo conto delle implementazioni descritte ed è reperibile nella sezione “Modulistica OnLine del sito intranet INPS, a disposizione esclusiva delle Strutture Inps.
È stato altresì precisato che l’ANF è incompatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori (art. 1, D.L. 8 giugno 2021, n. 79).
Per gli Enti di Patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli dipendenti, nell’Area di Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file in formato PDF, contenente la sezione informativa del citato modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”.
INPS: cumulo pensioni dei giornalisti con redditi da lavoro
Con il messaggio del 22 novembre 2022, n. 4213 l’INPS ha fornito chiarimenti sul regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro prodotti in Italia e all’estero. I chiarimenti in oggetto riguardano, altresì, gli obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di: – trattamenti di invalidità; – pensione anticipata; – pensione anticipata c.d. lavoratori precoci. L’Ente precisa che, per quanto riguarda l’individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali. Trattamenti di invalidità A decorrere dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario entro i limiti normativamente previsti (art. 1, co. 42, L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 10, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 72, L. 23 dicembre 2000, n. 388). Sulle pensioni di invalidità e sull’assegno ordinario di invalidità, liquidato al soggetto che presta attività lavorativa, si applicano due diverse e concomitanti discipline di incumulabilità. Prioritariamente, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1, co. 42, L. n. 335/1995, secondo cui all’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le seguenti riduzioni: – 25 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio; – 50 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. Detta riduzione precede l’incumulabilità prevista dall’art. 10, D.lgs n. 503/1992 e dall’art. 72, L. n. 388/2000. In particolare, le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro: – dipendente, nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi; – autonomo, nella misura del 30 per cento, fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo. Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro ha l’obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all’importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità, e di versarla all’Istituto. Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale. Incumulabilità della pensione anticipata La pensione anticipata non è cumulabile, a fare data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. Incumulabilità della pensione ai lavoratori c.d. precoci A fare data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’art. 24, co. 10 e 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.
Pertanto, sull’importo della prestazione risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335/1995, si applica, per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo, il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro di cui all’art.10 cit.. Le norme richiamate, quindi, trovano applicazione nei confronti dell’importo della prestazione decurtato, qualora sia stata liquidata con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.
In ogni caso, ai fini del conseguimento della pensione anticipata in argomento, è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa, da intendersi quale attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
FONDO EST: per l’anno 2023 cambiano le modalità di pagamento
Il Fondo Est, l’Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini, con comunicato dell’11/11/2022, informa della possibilità di modificare le modalità di pagamento per l’anno 2023 Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST, informa che a partire dall’11 novembre 2022 e, fino al 29 dicembre 2022, sarà possibile effettuare il cambio della modalità di pagamento (annuale anticipato o mensile posticipato) per le adempienze contributive relative all’anno 2023. L’utente all’interno dell’area riservata, nella barra del menù, troverà l’apposita voce “Cambio modalità di pagamento”, che consentirà di effettuare la modifica indicata. Nel caso in cui non fosse esplicitata alcuna preferenza per l’anno 2023, sarà considerata valida la stessa modalità di pagamento adottata per l’anno in corso. Si ricorda che, come stabilito dal Regolamento del Fondo, le aziende che scelgono la modalità di versamento annuale anticipato devono effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o carta di credito, dopo aver provveduto al caricamento della lista dei dipendenti mediante apposito file in formato Xml. Versamenti annuali effettuati a mezzo F24 potranno non essere riconciliati in tempi utili, con conseguente assenza di copertura assicurativa per i dipendenti.
Settori e professioni con disparità uomo-donna per incentivi 2023
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato i settori e le professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna tra i lavoratori, per i quali è riconosciuto l’accesso per il 2023 agli incentivi per le assunzioni di donne (Decreto 16 novembre 2022, n. 327) Ai fini della concessione degli incentivi alle assunzioni di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel settore privato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali individua annualmente i settori e le professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna tra i lavoratori occupati.
A tal fine, con il decreto 16 novembre 2022, n. 327, il Ministero ha individuato, per il 2023, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2021.
Si ricorda che secondo la previsione dell’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le assunzioni di donne di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, appartenenti alle aree individuate dal Ministero, è riconosciuta la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro:
– per la durata di 12 mesi, in caso di assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione. La riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;
– per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione, in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Approvato il DDL Bilancio 2023
Approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (PCM, comunicato 22 novembre 2022, n. 5). Per le famiglie più fragili viene confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.
Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l’assegno per i disabili.
Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.
Previste agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare pe le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.
Relativamente alle pensioni, è confermata lopzione donna e rivisitata l’Ape sociale”; inoltre, viene attuata l’indicizzazione delle pensioni al 120% e si introduce per l’anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede bonus per chi decide di restare al lavoro.
Dal 1° gennaio 2023, infine, alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E’ previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Altresì si decade nell’ipotesi in cui si rifiuti la prima offerta congrua.
Giornalisti nell’emittenza radiotelevisiva locale: firmato il nuovo CCNL
Firmato, il 16 novembre 2022, da Aeranti-Corallo, Aeranti e Associazione Corallo con la FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il rinnovo del CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale.
L’accordo, che avrà validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, si applica anche alle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
L’aumento retributivo per tutti i teleradiogiornalisti dipendenti di 50 euro lorde mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 e di ulteriori 50 euro lorde mensili dal 1° marzo 2024;
QUALIFICHE |
Minimi di stipendio(da maggio 2018) |
Minimi di stipendio(da marzo 2023) |
Minimi di stipendio(da marzo 2024) |
---|---|---|---|
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 2.015,55 | 2.065,55 | 2.115,55 |
Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1.585,13 | 1.635,13 | 1.685,13 |
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1.420,58 | 1.470,58 | 1.520,58 |
Il CCNL, inoltre, reca in allegato anche il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisivo locale, che avrà ugualmente validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. Il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisiva locale per i teleradiogiornalisti collaboratori (non dipendenti), prevede che qualora le prestazioni concordate (a decorrere dal 1° gennaio 2023) siano almeno 6 al mese, il compenso lordo annuo non possa essere inferiore a Euro 3.600,00 (anziché ad Euro 3.000,00 come in precedenza previsto).
Il lavoratore fruisce del congedo straordinario senza l’ autorizzazione INPS: l’assenza è ingiustificata
È legittimo il licenziamento del lavoratore che fruisce di un periodo di congedo straordinario, senza avere ricevuto il necessario provvedimento di assenso dall’INPS, dovendosi ritenere ingiustificata l’assenza dello stesso dal lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 6 settembre 2022, n. 26196. La Suprema Corte ha ribaltato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore sulla base di una contestazione che ascriveva a questi di avere usufruito di un periodo di congedo straordinario, senza avere ricevuto dalla sede INPS competente il necessario provvedimento di assenso. Il giudice del gravame, in particolare, aveva ritenuto l’addebito contestato insussistente sulla scorta del fatto che il datore di lavoro in precedenti occasioni si era dimostrato disponibile a considerare legittima l’assenza sulla base della sola produzione della istanza presentata all’INPS; pertanto, in assenza di dimostrazione della malafede del lavoratore, non poteva rilevare la circostanza del diniego a posteriori dell’autorizzazione da parte dell’Istituto. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata, per non aver considerato che l’assenza dal lavoro era da ritenersi ingiustificata, essendo pacifico che l’INPS aveva rigettato la richiesta di congedo straordinario; da tanto discendeva che la fattispecie in esame dovesse essere ricondotta all’ambito delle violazioni integranti giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, ritenendo sussistente il denunziato vizio di sussunzione in quanto la fattispecie, sulla base dell’art. 33, co. 7 bis, L. n. 104/1992 – che stabilisce la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all’art. 33 cit., qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti – doveva essere ricondotta, sotto il profilo sanzionatorio, alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di assenza ingiustificata. Non poteva, difatti, rilevare in senso contrario il riferimento alla prassi tollerante adottata dalla società datrice di lavoro in precedenti occasioni; queste ultime, difatti, si differenziavano da quella del caso di specie in quanto, sia pure a posteriori, l’ assenza dal lavoro era risultata giustificata dall’intervenuto provvedimento autorizzatorio dell’INPS e la tolleranza della società aveva riguardato il solo ritardo con il quale il lavoratore aveva inviato la prescritta documentazione.
Aumento del limite del fringe benefit con il decreto aiuti-quarter
E’ stato pubblicato, in gazzetta ufficiale, il decreto legge n. 176/2022 contenente le misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Ai sensi dell’art. 51, co. 3, DPR n. 917/1986, ai fini della determinazione in denaro dei valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari, o il diritto di ottenerli da terzi si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato della stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Orbene, l’art. 3, comma 10, decreto legge n. 176/2022, modificando l’articolo 12, comma 1, decreto legge n. 115/2022, ha previsto che per il periodo d’imposta 2022, in deroga al menzionato articolo 51, comma 3, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3000 Euro.