Le condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, non ricorrono qualora l’accesa conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore non si sviluppi in condotte vessatorie. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29059. La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mobbing proposta nei riguardi di un Comune da una lavoratrice, già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita ai servizi sociali e cimiteriali. La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della decisione, lamentando che, pur in mancanza di un intento persecutorio, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’attuarsi di condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, da ricostruire anche in via presuntiva e comunque valutando il disagio lavorativo e il demansionamento quali fonti di danni non patrimoniali maturati in pregiudizio della dipendente stessa. Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui, nella fattispecie, doveva ritenersi accertata solo l’esistenza di un’ accesa conflittualità tra le parti non sviluppatasi in condotte vessatorie. In tema di c.d. straining, come evidenziato dai Giudici di legittimità, l’obbligo datoriale di assicurare, anche ai sensi dell’art. 2087 c.c., un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione, potrebbe non escludere l’inadempimento se il lavoro si manifesti in sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena. In conclusione, l’esistenza di un disagio lavorativo, quale quello lamentato dalla lavoratrice in argomento, non era, dunque, decisiva, proprio perché le conclusioni assunte dalla Corte territoriale si fondavano su un giudizio di merito, non implausibile, giuridicamente corretto.
La Corte territoriale, in particolare, aveva escluso la prova dell’intento lesivo del datore di lavoro, sostenendo che esso risultava incompatibile con l’esistenza di comportamenti asseritamente dannosi, ma ascritti a due diverse compagini amministrative, motivo per cui non era spiegabile il loro convergere in un medesimo atteggiamento persecutorio.
Quella emersa nel caso di specie era, piuttosto, un’ accesa conflittualità tra le parti, non trasmodata in condotta vessatoria.
Nel caso in oggetto, tuttavia, il suddetto principio andava letto alla luce delle valutazioni di fatto della Corte di merito che avevano delineato soltanto una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro, tali da non determinare una situazione di nocività.
Il rapporto interpersonale, difatti, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa, come quella emergente nel caso concreto, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può determinare la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c., quando non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano.
CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico
CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico
Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:
LIVELLI |
PARAMETRI | AUMENTI |
AUMENTI |
NUOVI MINIMI |
NUOVI MINIMI |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Complessivo | 01/10/2022 | 01/01/2023 | 01/10/2022 | 01/01/2023 | ||
VII | 200 | 184,00 | 120,00 | 64,00 | 1.911,96 | 1.975,96 |
VI | 180 | 165,60 | 108.00 | 57,60 | 1.720,46 | 1.778,06 |
V | 150 | 138,00 | 90,00 | 48,00 | 1.433,98 | 1.481,98 |
IV | 140 | 128,80 | 84,00 | 44,80 | 1.338,37 | 1.383,17 |
III | 130 | 119,60 | 78,00 | 41,60 | 1.242,78 | 1.284,38 |
II | 117 | 107,64 | 70,20 | 37,44 | 1118,50 | 1.155,94 |
I | 100 | 92,00 | 60,00 | 32,00 | 955,99 | 987,99 |
Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.
Maggiorazione dell’indennità di presidenza per il personale del comparto della PCM
L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112). In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.
Sicurezza sul lavoro: programmi di formazione finanziati dall’Inail
L’INAIL finanzia attraverso avvisi pubblici regionali/provinciali progetti di formazione finalizzati alla diffusione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le domande di finanziamento devono essere compilate e registrate esclusivamente in modalità telematica, e inoltrate allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico. (INAIL – Comunicato 12 ottobre 2022).
Sono online, sul sito istituzionale dell’INAIL (sezione: Attività/Prevenzione e sicurezza/Agevolazioni e finanziamenti/Finanziamenti per la sicurezza/Avviso pubblico formazione 2022), gli avvisi pubblici regionali/provinciali volti a finanziari programmi formativi al fine di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei soggetti proponenti e per la compilazione e invio della domanda online, saranno pubblicati nella sezione dedicata all’Avviso pubblico formazione 2022.
La selezione delle domande di finanziamento presentate è effettuata con procedura valutativa a sportello, mentre la selezione delle proposte progettuali ammissibili sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Soggetti destinatari delle attività formative | – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale; – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo; – responsabili dei servizi di prevenzione e protezione; – lavoratori. |
Soggetti proponenti le attività formative ammessi | a) soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella regione in cui si svolge il progetto formativo; b) organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori (possono partecipare all’avviso pubblico per lo svolgimento di attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni, ad esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti; c) ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti; d) organismi paritetici. |
Progetti ammessi | I progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative e delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali. |
Importo ammesso al finanziamento | Il contributo finanziario varia in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione in cui si articolano, di importo orario predeterminato. Per iniziative in presenza: euro 20,00 per ora per partecipante. Per iniziative in modalità remota, videoconferenza sincrona: euro 15,00 per ora per partecipante. Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro 20.000,00 ed un massimo di euro 140.000,00 in ragione del numero dei soggetti partecipanti, della durata degli interventi e della modalità di svolgimento scelta. |
Modalità per la presentazione delle domande | Le domande di finanziamento andranno inoltrate, esclusivamente in via telematica, previa autenticazione tramite SPID/CIE/CNS, mediante l’accesso ai servizi on-line disponibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo: www.Inail.it – secondo le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti e per la compilazione e invio della domanda on-line, saranno pubblicati sul sito www.inail.it nella sezione dedicata all’avviso pubblico formazione 2022. |
Firmato il CCNL Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri
Firmato il 7 ottobre 2022, tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali competenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri condecorrenza 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018
Campo di applicazione
Il CCNL 7/10/2022 si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durata e decorrenza
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell’amministrazione mediante pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione.
Copertura economica
A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis co. 1 del DLgs n. 165 del 2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni legislative, fermo restando – per il triennio 2019-2021 – quanto previsto in materia dall’art. 1, co. 440, della Legge n. 145/2018.
Stipendi tabellari, inserimento nuovi parametri, incremento dell’indennità di presidenza
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella
Retribuzione tabellare annua a seguito degli incrementi contrattuali
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità
Categorie |
Parametri retributivi |
Dall’1/1/2016 |
Dall’1/1/2017 |
Dall’1/1/2018 |
---|---|---|---|---|
A | F9 | 35.952,72 | 36.415,92 | 37.206,72 |
F8 | 34.387,32 | 34.831,32 | 35.587,32 | |
F7 | 32.778,32 | 33.200,72 | 33.921,92 | |
F6 | 30.887,00 | 31.285,40 | 31.964,60 | |
F5 | 28.931,51 | 29.305,91 | 29.941,91 | |
F4 | 27.164,60 | 27.515,00 | 28.112,60 | |
F3 | 24.728,79 | 25.047,99 | 25.591,59 | |
F2 | 23.409,40 | 23.711,80 | 24.226,60 | |
F1 | 22.600,56 | 22.892,16 | 23.388,96 | |
B | F9 | 24.218,92 | 24.532,12 | 25.064,92 |
F8 | 23.414,12 | 23.716,52 | 24.231,32 | |
F7 | 22.683,04 | 22.975,84 | 23.475,04 | |
F6 | 21.948,04 | 22.231,24 | 22.714,84 | |
F5 | 20.704,15 | 20.970,55 | 21.426,55 | |
F4 | 19.462,06 | 19.714,06 | 20.141,26 | |
F3 | 18.807,62 | 19.050,02 | 19.464,02 | |
F2 | 18.151,43 | 18.386,63 | 18.785,03 | |
F1 | 17.523,35 | 17.748,95 | 18.134,15 |
A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, la quota base dell’indennità prevista dall’art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009 e l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessano di essere corrisposte come specifiche voci retributive e sono conglobate nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella
Retribuzione tabellare annua a seguito del conglobamento dell’IVC e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità
Categorie |
Parametri retributivi |
Retribuzione tabellare dall’1/1/2018 |
IVC decorrenza 2010 |
Indennità base conglobata |
Nuova retribuzione tabellare |
---|---|---|---|---|---|
A | F9 | 37.206,72 | 267,96 | 5.981,54 | 43.456,22 |
F8 | 35.587,32 | 256,32 | 5.981,54 | 41.825,18 | |
F7 | 33.921,92 | 244,32 | 5.981,54 | 40.147,78 | |
F6 | 31.964,60 | 230,16 | 5.981,54 | 38.176,30 | |
F5 | 29.941,91 | 215,64 | 5.981,54 | 36.139,09 | |
F4 | 28.112,60 | 202,44 | 5.981,54 | 34.296,58 | |
F3 | 25.591,59 | 184,32 | 5.981,54 | 31.757,45 | |
F2 | 24.226,60 | 174,48 | 5.981,54 | 30.382,62 | |
F1 | 23.388,96 | 168,48 | 5.981,54 | 29.538,98 | |
B | F9 | 25.064,92 | 180,48 | 4.873,85 | 30.119,25 |
F8 | 24.231,32 | 174,48 | 4.873,85 | 29.279,65 | |
F7 | 23.475,04 | 169,08 | 4.873,85 | 28.517,97 | |
F6 | 22.714,84 | 163,56 | 4.873,85 | 27.752,25 | |
F5 | 21.426,55 | 154,32 | 4.873,85 | 26.454,72 | |
F4 | 20.141,26 | 145,08 | 4.873,85 | 25.160,19 | |
F3 | 19.464,02 | 140,16 | 4.873,85 | 24.478,03 | |
F2 | 18.785,03 | 135,24 | 4.873,85 | 23.794,12 | |
F1 | 18.134,15 | 130,56 | 4.873,85 | 23.138,56 |
A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F10, sia nell’ambito della categoria A che della categoria B, con i valori stipendiali indicati nell’allegata Tabella.
Nuovi parametri retributivi F10 in cat. A e in cat. B
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità
Categorie |
Parametri retributivi |
Retribuzione tabellare |
---|---|---|
A | F10 | 45.629,03 |
F9 | 43.456,22 | |
F8 | 41.825,18 | |
F7 | 40.147,78 | |
F6 | 38.176,30 | |
F5 | 36.139,09 | |
F4 | 34.296,58 | |
F3 | 31.757,45 | |
F2 | 30.382,62 | |
F1 | 29.538,98 | |
B | F10 | 31.625.21 |
F9 | 30.119,25 | |
F8 | 29.279,65 | |
F7 | 28.517,97 | |
F6 | 27.752,25 | |
F5 | 26.454,72 | |
F4 | 25.160,19 | |
F3 | 24.478,03 | |
F2 | 23.794,12 | |
F1 | 23.138,56 |
Incrementi mensili dell’Indennità di Presidenza
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità
Categorie |
Parametri retributivi |
Valore Indennità al 1/1/2016 |
Incremento dal 1/1/2018 |
Nuovo valore dell’Indennità di Presidenza |
---|---|---|---|---|
A | F10 | — | — | 688,00 |
F9 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F8 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F7 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F6 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F5 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F4 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F3 | 635,00 | 11,28 | 646,28 | |
F2 | 629,00 | 11,17 | 640,17 | |
F1 | 629,00 | 11,17 | 640,17 | |
B | F10 | — | — | 559,77 |
F9 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F8 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F7 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F6 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F5 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F4 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F3 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F2 | 536,00 | 9,52 | 545,52 | |
F1 | 514,00 | 9,13 | 523,13 |
Rinnovato il CCNL del Noleggio Anav
Siglato il rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, scaduto il 31 dicembre 2020. L’accordo, in attesa di pubblicazione dalle parti, che avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede:. – una somma una tantum di 100 euro per il periodo pregresso da erogare in due tranches di pari importo con le retribuzioni dei mesi di novembre 2022 e maggio 2023; – un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023; – l’aumento dell’attuale valore del ticket restaurant a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023; – un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023 per il Fondo Tpl salute finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore; – l’introduzione di uno nuovo elemento retributivo, denominato ERG, pari a 150 euro l’anno e a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.
INL: competenza a decidere per i ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato
L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce precisazioni sull’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi avverso atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziari (Nota 2016/2022). Per i ricorsi in questione, occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo.
L’INL richiama le istruzioni fornite con lettera circolare del 29.12.2016 nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Ciò premesso, depongono conclusivamente per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell’Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l’organo che abbia adottato l’atto di accertamento, tenuto conto altresì della necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni, nonchè dell’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame.
Laddove il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.
Codatorialità nelle reti di impresa: impresa referente per comunicazioni di assunzione
Nell’ambito delle reti di impresa, quella individuata come referente per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità, può legittimamente trasmettere le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE pur non rivestendo il ruolo di co-datore dello specifico rapporto di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 10 ottobre 2022, n. 2015) L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni relative ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità nell’ambito dei contratti di rete d’impresa (UNIRETE), e in particolare l’impresa legittimata ad effettuare le comunicazioni.
La norma di riferimento (D.M. n. 205/2021) individua due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità:
– l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità;
– l’impresa retista alla quale viene imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Tale impresa ha la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumono il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.
L’INL precisa che dal punto di vista normativo non vi sono ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.
Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto, ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.
Dal punto di vista tecnico, osserva l’INL, l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1° codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, deve semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, deve necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.
Infine, l’INL precisa, che tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, rientrano anche la cd. “rete soggetto”, in quanto dotata di personalità giuridica propria, autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste.
Firmato l’accordo economico per gli enti aderentin a Federcasa
Raggiunto l’accordo economico del contratto collettivo 2019-2021 per i dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA.
Con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di Euro 65,00 lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.
LIVELLO |
MINIMITABELLARI |
PARAMETRO |
65 Euro su B1 |
NUOVO 1 DICEMBRE 2021 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 3.134,44 | 220 | 105,93 | 3.240,37 |
Q2 | 2.700,91 | 190 | 91,48 | 2.792,39 |
AS | 2.495,46 | 176 | 84,74 | 2.580,20 |
A1 | 2.287,54 | 162 | 78,00 | 2.365,54 |
A2 | 2.121,59 | 150 | 72,22 | 2.193,81 |
A3 | 1.951,35 | 138 | 66,44 | 2.017,79 |
BS | 1.928,34 | 137 | 65,96 | 1.994,30 |
B1 | 1.873,97 | 135 | 65,00 | 1.938,97 |
B2 | 1.779,45 | 128 | 61,63 | 1.841,08 |
B3 | 1.685,47 | 121 | 58,26 | 1.743,73 |
C1 | 1.645,47 | 118 | 56,81 | 1.702,28 |
C2 | 1.584,64 | 114 | 54,89 | 1.639,53 |
C3 | 1.534,83 | 110 | 52,96 | 1.587,79 |
DS | 1.528,83 | 108 | 52,00 | 1.580,83 |
D1 | 1.440,32 | 103 | 49,59 | 1.489,91 |
D2 | 1.391,88 | 100 | 48,15 | 1.440,03 |
Le parti convengono che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo sopra richiamato, saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023;
Gli importi di cui sopra saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021”, produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021 e saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.
Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di Dicembre 2022 per dare avvio alle trattative sul rinnovo contrattuale 2022-2024.
Una tantum
Le Parti confermano altresì in favore del personale in forza nelle aziende associate alla data di sottoscrizione del presente accordo, il riconoscimento di un importo Una Tantum.
Tale importo, da intendersi a integrale copertura del periodo trascorso anche a titolo di carenza contrattuale e ciò sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, è pari a € 900,00 lordi, in relazione al parametro B1, detratta l’IVC già corrisposta dalle aziende, e sarà riparametrato sulla base della scala contrattuale applicata.
La somma una tantum sopra richiamata sarà riconosciuta unitamente alle competenze del mese di dicembre 2022.
L’importo a titolo di una tantum è privo di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e verrà corrisposto in misura frazionata/ridotta in relazione all’effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2021 e all’orario di lavoro part-time o full-time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione
LIVELLO |
PARAMETRO |
Una Tantum 900 Euro su B1 |
---|---|---|
Q1 | 220 | 1466,67 |
Q2 | 190 | 1266,67 |
AS | 176 | 1173,33 |
A1 | 162 | 1080,00 |
A2 | 150 | 1000,00 |
A3 | 138 | 920,00 |
BS | 137 | 913,33 |
B1 | 135 | 900,00 |
B2 | 128 | 853,33 |
B3 | 121 | 806,67 |
C1 | 118 | 786,67 |
C2 | 114 | 760,00 |
C3 | 110 | 733,33 |
DS | 108 | 720,00 |
D1 | 103 | 686,67 |
D2 | 100 | 666,67 |
INPS: gestioni speciali dei lavoratori autonomi e decorrenza delle pensioni
L’Inps ha fornito indicazioni sulla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa (Circolare 7 ottobre 2022, n. 110). La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti. Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, il requisito contributivo se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.
Relativamente alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In questi casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità).