Si forniscono chiarimenti in merito all’utilizzo dello strumento telematico per la liquidazione del TFR e TFS dei dipendenti pubblici (Comunicato Inps 11 novembre 2022). Dal 1° gennaio 2023 le Amministrazioni devono utilizzano solamente il canale telematico per inviare all’Istituto le informazioni utili alla liquidazione del Tfs e del Tfr dei lavoratori pubblici.
Il passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale si colloca nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione dei servizi e delle procedure amministrative finalizzato a potenziare l’interoperabilità dei dati tra l’INPS e le altre PA.
Lanuova modalità consentirà di ridurre i tempi di definizione della procedura di liquidazione del TFS-TFR, superando così le criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni della documentazione cartacea utilizzata finora a tale scopo.
Per effettuare le attività previste per la liquidazione dei trattamenti, le Amministrazioni saranno abilitate ad accedere attraverso, il sito istituzionale dell’INPS, oltre che alla procedura Nuova Passweb, anche alla “Comunicazione di Cessazione TFS”, con la quale le Amministrazioni comunicano all’Inps i dati necessari alla liquidazione del TFS.
Terziario – Ente Bilaterale Bari – Sostegno della natalità 2022
EBITER Bari, l’Ente Bilaterale del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi della Provincia di Bari eroga, per l’anno 2022, un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno della natalità L’Ente Bilaterale Bari eroga, per l’anno 2022, un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno della natalità. Soggetti beneficiari – Misura Domanda e termini di presentazione La domanda deve essere corredata dalla documentazione sotto riportata: 1. copia fronte e retro della carta d’identità del richiedente 2. copia codice fiscale del figlio 3. copia del documento attestante l’adozione o l’affido, in caso di figli adottivi o in affido 4. copia dell’atto/estratto di nascita del figlio con indicazione dei nomi dei genitori 5. copia dell’ultima busta paga del richiedente; 6. autorizzazione al trattamento dei dati personali La domanda potrà essere trasmessa ad EBiTer BARI dal 01/11/2022 al 30/12/2022, l’esito della stessa verrà comunicato a graduatoria ultimata.
Il contributo può essere richiesto dai lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che svolgono la propria attività nelle province di BARI – BAT di competenza dell’Ente in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBITER BARI da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico – normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo verrà riconosciuto per i figli nati, adottati e/o in affido dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e sarà pari ad €. 250 euro.
La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito internet www.ebiterbari.com
Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Nell’ipotesi in cui, in fase di istruttoria, venisse rilevata l’assenza, la non conformità o la non leggibilità di uno o più documenti, la domanda sarà considerata irricevibile e quindi sarà necessario procedere nuovamente all’invio della richiesta unitamente a tutti documenti previsti dal regolamento del bando.
Validità della prova di residenza fiscale all’estero in lingua straniera
La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di tassazione dei redditi delle persone fisiche, ai fini della prova della residenza fiscale all’estero, che escluda l’imponibilità dei redditi in Italia, i documenti prodotti dal contribuente in lingua straniera devono ritenersi validamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione allorché il giudice sia in grado di comprenderne il significato. (Corte di Cassazione – Sentenza 09 novembre 2022, n. 33079). L’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente maggiore IRPEF a seguito dell’omessa dichiarazione di redditi di lavoro dipendente corrisposti dalla SIAE. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, ritenendo valida e utilizzabile la documentazione di prova redatta in lingua straniera, anche in assenza di traduzione in lingua italiana.
Il contribuente risultava cancellato dall’anagrafe della popolazione residente nel 1989, emigrato in Svizzera nel 1989 ed iscritto all’A.I.R.E nel 1990, ma secondo l’Agenzia delle Entrate doveva ritenersi fiscalmente residente in Italia nell’anno d’imposta in questione, essendo nel territorio dello Stato proprietario di immobili, intestatario di utenze elettriche e telefoniche e titolare di partita IVA aperta nel 2000, ed avendo legami familiari con la moglie, non legalmente separata, ed i figli, residenti in Italia.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente sulla base della documentazione di prova dell’effettiva residenza in Svizzera prodotta dal contribuente in lingua straniera.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate ritenendo che la documentazione prodotta dal contribuente dovesse ritenersi inammissibile ai fini della prova contraria, in quanto scritta in lingua diversa da quella italiana, contrariamente a quanto prescrivono gli artt. 122 e 123 cod. proc. civ..
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’obbligatorietà della lingua italiana, previsto dalle norme processuali, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicché, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori.
Pertanto la produzione di documenti redatti in lingua straniera, e non muniti contestualmente di traduzione allegata, non è vietata dall’ordinamento processuale e non può quindi ritenersi ex se nulla, né comunque “inutilizzabile”, categoria di matrice penalistica che comunque, ove pure la si voglia trasferire nel contesto del giudizio civile, non può prescindere da un riferimento normativo, assente nel caso di specie.
Dalla ritualità della produzione istruttoria dei documenti di prova, in tema di valutazione delle prove, la normativa processuale che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti.
In altri termini, la discrezionalità del giudicante, rispetto alla nomina o meno di un traduttore, dipende dalla sua possibilità, o meno, di comprendere comunque il significato del documento in lingua straniera, pur in assenza di una traduzione.
La Corte di Cassazione precisa che tali conclusioni, applicate al processo civile, possono trasferirsi anche al processo tributario, per effetto del rinvio generale sussidiario alle norme del codice di procedura civile (i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile) ed in difetto di ragioni di incompatibilità della normativa processuale civile con la disciplina specifica del rito tributario.
La Corte di Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”.
CCNL Distribuzione cooperativa: versamento al Fondo Coopersalute
Il termine per il versamenti della quota al Fondo Coopersalute del mese di ottobre per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa è il 28 novembre 2022 Il Fondo Coopersalute ha lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti assunti nelle imprese che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa e regolarmente iscritti al Fondo.
Il Fondo evidenzia che le comunicazioni relative al mese di ottobre 2022 potranno essere effettuate fino a venerdì 25 novembre 2022. I versamenti delle quote dovranno essere effettuati entro lunedì 28 novembre 2022.
Inoltre, lo stesso ricorda che per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell’impresa, pari a:
– per il personale assunto a tempo pieno e a tempo parziale, 11,00 euro mensili per ciascun iscritto;
– una quota una tantum di iscrizione, per ogni iscritto, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
Sono iscritti al Fondo Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da aziende del settore della distribuzione cooperativa, assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale
L’esperienza del lavoratore non esclude gli obblighi di formazione in materia di sicurezza
In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore non può sostituirsi all’attività di formazione alla quale è tenuto il datore di lavoro. Tale il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 19 ottobre 2022, n. 39489. Il legale rappresentante di una società veniva condannato per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore, con mansioni di caposquadra, deceduto in conseguenza di un infortunio avvenuto all’interno del cantiere in cui la società operava. La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dal datore, ha confermato la sentenza impugnata, osservando che la parte datoriale risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. Ne consegue che, qualora egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento. Il Collegio ha, altresì, rilevato che, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, atteso che esso non si identifica e tanto meno vale a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge. Secondo quanto ribadito dalla Corte, con riguardo all’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
I giudici d’appello avevano, in particolare, imputato al datore di lavoro omessa formazione e informazione del lavoratore deceduto circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguirsi.
Di contro, nel caso di specie, il giudice del gravame aveva correttamente evidenziato che la condotta del lavoratore non era imprevedibile proprio in relazione alla mancata formazione e informazione dello stesso sui rischi specifici connessi all’impiego di un macchinario diverso da quello contemplato nel POS. Ciò posto, nessun rischio eccentrico poteva dirsi imprevedibilmente introdotto dal lavoratore nella fattispecie, configurandosi la sua condotta quale diretta e prevedibile conseguenza della mancanza conoscitiva sui rischi connessi alla lavorazione, nel corso della quale è avvenuto l’infortunio.
Sicurezza sul lavoro: con il bando Bit l’Inail finanzia l’innovazione tecnologica
Con il Bando Bit, l’INAIL mette a disposizione dei datori di lavoro due milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Comunicato 7 novembre 2022). L’obiettivo del Bando Bit è sostenere la ricerca e l’innovazione applicata alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso il trasferimento di know how e competenze professionali avanzate in campo tecnologico, favorendo i processi di transizione ecologica e digitale, ripresa e crescita del sistema produttivo nazionale. Spese finanziabili I fondi sono erogati sotto forma di contributo nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per ciascun progetto ammesso, per un importo minimo non inferiore a 100mila euro e un importo massimo fino a 140mila euro. Progetti ammissibili Per essere ammessi alla selezione, i progetti devono rientrare integralmente in una delle seguenti categorie previste dal Regolamento della Commissione europea n. 651/2014 sugli aiuti di Stato:
L’iniziativa, promossa da INAIL insieme al Centro di competenza ad alta specializzazione nella robotica avanzata e nelle tecnologie digitali abilitanti “Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0” – cd. “Artes 4.0” (di cui l’Inail è socio fondatore), è rivolta a Start up, Microimprese, Pmi e grandi imprese con stabile organizzazione in Italia.
L’Istituto ha stanziato complessivamente 2 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base di una graduatoria di merito, al termine di una procedura di selezione articolata in due fasi, dedicate alla verifica di ammissibilità delle domande e alla loro valutazione tecnico-scientifica.
Le domande di finanziamento possono essere trasmesse dal 7 novembre 2022, fino al 16 gennaio 2023 attraverso:
– la pagina dedicata sul sito di Artes 4.0;
– la sezione dedicata del portale INAIL;
– sulla piattaforma online della rete italiana dei competence center.
– aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
– aiuti all’innovazione a favore delle PMI;
– aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione.
I progetti devono includere un piano di intervento concreto e dettagliato, con un’esposizione chiara dei benefici attesi nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali.
Le soluzioni progettate dovranno avere un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level – TRL) compreso tra TRL 5, che indica una tecnologia convalidata in ambiente (industrialmente) rilevante, e TRL 8, equivalente a un sistema completo e qualificato.
I progetti, inoltre, dovranno prevedere il ricorso alle competenze e alle strumentazioni di Artes 4.0 nella misura non inferiore al 20 per cento delle spese ammissibili a copertura di servizi di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto all’innovazione.
Contributi omessi e termine di prescrizione
La prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; infatti l’obbligazione contributiva nasce per un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Un ingegnere ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito emesso dall’Inps sul presupposto dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata, dal 2008, e ha dedotto l’infondatezza della pretesa vantata dall’Istituto e, in subordine, l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione (Sentenza Corte di Cassazione, n. 32685/2022).
In primo grado, il Giudice ha accolto l’eccezione di prescrizione, considerando come dies a quo del relativo termine quinquennale la scadenza del termine stabilito per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. La decisione è stata appellata dall’Istituto di previdenza, che ha censurato la mancata considerazione della proroga al 6 luglio 2009 dei termini stabiliti per il versamento dell’imposta. La pronuncia di primo grado meriterebbe censura anche nella parte in cui non ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, cui il professionista deve allegare il modello RR sezione II, con l’indicazione dei contributi a debito per l’anno d’imposta dichiarato, degli eventuali acconti pagati e dei contributi a credito portati in compensazione.
Ad ogni modo, la mancata compilazione del modello RR si atteggerebbe come occultamento doloso del debito.
La Corte d’appello territoriale ha rigettato l’appello principale e ha accolto l’appello incidentale e, per l’effetto, ha condannato l’INPS, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a rifondere alla parte appellata le spese del primo grado, onerando la parte appellante anche delle spese del secondo grado.
Alla base della decisione, la Corte ha precisato che: la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che non costituisce presupposto del credito contributivo; non rileva il differimento al 6 luglio 2009 del termine di versamento delle imposte sui redditi per i professionisti soggetti agli studi di settore, in quanto tale dilazione non si applica alla fattispecie in esame; l’Istituto, provvisto di poteri ispettivi, non si trova nell’impossibilità di far valere il diritto, che non s’identifica in un impedimento soggettivo o in un ostacolo di mero fatto, ma postula una causa giuridica che ostacoli l’esercizio del diritto; neppure si ravvisa un occultamento doloso del debito: il professionista ha riportato i redditi da lavoro autonomo nell’apposita sezione del modello unico, condotta che di per sé esclude la volontà di eludere gli obblighi di legge; l’Istituto stesso, prima del luglio 2014, non aveva affermato alcun obbligo d’iscriversi alla Gestione separata per i professionisti che fossero in posizione analoga a quella del ricorrente; è fondato l’appello incidentale di quest’ultimo in favore del quale devono essere liquidate le spese del primo grado: in tema di prescrizione, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità erano già univoci.
L’Inps impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello. Secondo l’Istituto avrebbe errato la Corte d’appello nell’escludere la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, nel caso di omessa compilazione del quadro RR, «adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco».
Solo la compilazione del quadro RR avrebbe consentito all’INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, assoggettato all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. Il professionista, omettendo di compilare il quadro RR, avrebbe violato un obbligo di legge, volto a tutelare «interessi di carattere pubblicistico», e avrebbe determinato non una mera difficoltà di accertamento, ma l’impossibilità materiale dell’Istituto di avere cognizione dei dati occultati.
Anche il semplice mendacio su dati che la legge impone di dichiarare sarebbe sufficiente a integrare il dolo. L’INPS invoca, a tale riguardo, «una presunzione di occultamento», che spetterebbe al lavoratore autonomo superare.
Ad avviso del ricorrente, nessuna prescrizione, pertanto, si sarebbe compiuta.
Ebbene, il ricorso è fondato. La questione concerne il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, sul quale sono oramai costanti gli orientamenti di questa Corte, che devono essere anche in questa sede ribaditi. La prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria».
Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Permessi 104: nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici”
Con messaggio 4040/2022, l’Inps rende noto che è stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” per consentire agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso il suddetto sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria dei permessi 104. Nel dettaglio, la nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale Inps, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”. Dopo aver selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia ai benefici”, viene proposto l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la comunicazione di rinuncia.
Tale funzione consente al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.
La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:
– giorni di permesso mensile (art. 33, co. 3, L. n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
– giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, co. 6, L. n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
– prolungamento del congedo parentale (art. 33, D.Lgs. n. 151/2001) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, co. 2, L. n. 104/1992 e art. 42, co. 1, D.Lgs n. 151/2001).
La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. La data di rinuncia ai benefici, pertanto, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.
Se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda da variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile comunicare la rinuncia ai benefici tramite la nuova funzionalità.
Individuata la domanda per la quale si vuole effettuare la rinuncia, è necessario indicare le seguenti informazioni:
– la data di rinuncia ai benefici;
– la dichiarazione di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria.
Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostra la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della comunicazione di variazione.
All’atto della conferma, la comunicazione viene protocollata e sarà possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta.
Le comunicazioni di variazione possono essere consultate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.
Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione.
Esonero contributivo post maternità per lavoratrici madri: chiarimenti
L’Inps fornisce chiarimenti sulle modalità di riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità (Messaggio 09 novembre 2022, n. 4042). In via sperimentale per l’anno 2022, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50 per cento, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Decorrenza dell’esonero L’esonero è applicabile a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Imponibile oggetto di sgravio L’esonero contributivo si calcola a decorrere dalla data di rientro effettivo. Compatibilità con altre agevolazioni L’esonero è cumulabile: Portabilità dell’esonero Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi: Nell’ipotesi in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.
In proposito l’Inps ha chiarito, tra l’altro, che l’agevolazione spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (Circolare n. 102/2022).
Con il Messaggio n. 4042/2022, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti riguardo alla decorrenza del beneficio, all’imponibile oggetto di sgravio, alla compatibilità con altre agevolazioni e alla portabilità dell’esonero.
Le eventuali cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dell’esonero, a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero. Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa ha diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.
L’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato, viceversa, dal giorno del rientro l’imponibile dovrà essere integralmente considerato.
Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, in relazione all’ultimo mese di fruizione dello stesso, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.
Pertanto i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
Ulteriormente, nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.
La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.
Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.
– con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
– con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022 (0,8 + 1,2 per cento). La cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente. Ciò significa che laddove sia già stata applicata la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre, l’esonero IVS può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta. Analogamente, laddove sia già stato applicato l’esonero IVS, la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
(1) nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto;
(2) nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.
Edili Industria Udine: accordo integrativo
Firmato il 5/8/2022, tra l’ANCE Udine e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLE-CGIL, il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine, condecorrenza 1/9/2022 – 31/8/2024 Le Parti concordano quanto segue. EVR Trasferta modalità A) All’operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell’ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità – per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata nelle predette condizioni – quantificata come di seguito specificato. Dal 1° settembre 2022: a) euro 16,40 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione; b) euro 19,90 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione; e) euro 24,70 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione: d) euro 27,60 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km da confini territoriali del comune di assunzione. L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ma mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che, per la loro determinazione, le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120, co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza. Trasferta Modalità B Dal 1° settembre 2022: a) euro 16,40 in caso di rientro giornaliero b) euro 19,18 in caso di rientro settimanale c) euro 26,16 in caso di rientro quindicinale d) euro 32,36 in caso di rientro trisettimanale e) euro 35,00 in caso di rientro mensile o maggiore. L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120 co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza. Trasporto Servizio mensa Malattia – Carenza Detta integrazione verrà anticipata dall’impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.
L’elemento variabile della retribuzione è in linea con quanto previsto dal vigente CCNL e dal vigente CCPL e resta fissato al 4%.
Le Parti concordano un incremento delle indennità di trasferta come di seguito specificato:
Ai soli fini dell’applicazione dell’istituto della trasferta, le parti ribadiscono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l’eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l’eventuale breve lasso di tempo connesso con l’espletamento delle pratiche relative all’assunzione del lavoratore.
Le parti convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti alternative alla modalità sopra descritta.
Relativamente alle imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita l’applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove l’impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte secondo le seguenti modalità:
Le parti convengono che ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta la sede abituale di lavoro verrà identificata con la sede dell’impresa.
Resta inteso che le imprese dovranno comunicare alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali la definizione della modalità di trasferta B) applicata ai lavoratori. Le OO.SS. firmatarie potranno richiedere l’effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell’Ance.
Dal 1° settembre 2022, qualora l’operaio fosse comandato a lavorare presso una sede o un cantiere diversi da quelli previsti dal contratto di assunzione, se utilizza un proprio mezzo, avrà diritto ad un rimborso pari a euro 0,20 al km o al rimborso del biglietto se utilizza mezzi pubblici (a fronte della presentazione dei relativi documenti giustificativi: biglietto corriera, treno ecc.).
Ferme restando le altre disposizioni sancite nell’art. 12 del CCPL 14 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° settembre 2022, l’importo lordo dell’indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 10,00 lordi, ferma restando l’esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo.
Come previsto dall’accordo territoriale del 3 agosto 2012, per le malattie da 1 a 6 giorni, dal secondo al terzo giorno, verrà integrata la retribuzione al 100% della normale retribuzione, per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, per i lavoratori che nel corso dell’anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 4 volte per eventi dovuti a malattia.