In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente), cessione del credito e spese sostenute in anni diversi (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 56). Nel caso di specie, il contribuente è proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento sul quale sta effettuando un “intervento finalizzato al risparmio energetico costituito da: coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell’involucro disperdente, sostituzione serramenti, sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida, installazione di impianto solare fotovoltaico”. Gli interventi in questione rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus). In base a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL è possibile esercitare l’opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
L’Istante, che intende avvalersi della cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad una banca, specifica, inoltre, che nel 2021 ha già versato acconti per i suddetti lavori e che, nell’anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. Rappresenta, infine, che, a causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.
Tanto premesso, chiede se le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL siano cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che secondo quanto riferito dall’Istante il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Sulla base di quanto precede l’Agenzia ritiene, infine, assorbito il quesito in ordine alla annualità da indicare nel modello per la comunicazione dell’opzione di cessione, compilabile nel portale dell’Agenzia delle entrate tramite il software denominato ” Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, rinviando alle istruzioni disponibili sul citato portale ed ai provvedimenti in premessa richiamati per le relative modalità di compilazione.
Retribuzione convenzionale per lavoro all’estero: si applica solo per le attività tabellate
La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione forfetaria basata sulle retribuzioni convenzionali per lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva (Agenzia delle Entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 54). Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione del reddito percepito da un cittadino italiano iscritto all’AIRE, in relazione all’attività di lavoro dipendente all’estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con una associazione senza scopo di lucro, con sede in un Paese UE, qualificata come “organizzazione che fornisce servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
In particolare, si chiede se sia applicabile il regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali, considerato che la prestazione è stata svolta dal lavoratore nello Stato estero, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con l’associazione, nel settore delle “prestazioni di servizi”, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, rivestendo la qualifica di “Quadro aziendale” nel ruolo di “Direttore Tecnico”.
Tale criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale stabilita annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nella fattispecie, decreto 11 dicembre 2019, per l’anno d’imposta 2020), senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
A tal fine:
– il lavoratore, operante all’estero, deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale fissa la retribuzione convenzionale;
– l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
– l’attività lavorativa svolta all’estero deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero;
– il lavoratore nell’arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Una delle condizioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dunque, è che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale abbia fissato le retribuzioni convenzionali, che sono previste esclusivamente per il settore privato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali.
Nella fattispecie, il datore di lavoro (un’associazione senza scopo di lucro estera) è catalogato tra le “Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
Con riferimento all’anno d’imposta 2020, i settori previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, con riferimento alla qualifica di “Quadro”, sono quelli di “Industria”, “Industria edile”, “Autotrasporto e spedizione merci”, “Credito”, “Agricoltura”, “Assicurazioni”, “Commercio” e “Trasporto aereo”.
Pertanto, considerato che l’attività del datore di lavoro non è riconducibile tra i settori economici previsti dal decreto ministeriale, deve ritenersi che non sia applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che l’attività svolta non è riconducibile nell’ambito del settore “Commercio”.
Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022
In materia di bonus edilizi, forniti i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Agenzia delle entrate – Comunicato 28 gennaio 2022). Nel corso della giornata del 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022.
Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Con delle Faq, inoltre, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
Le misure per la cultura nel DL Sostegni-ter
L’art. 8 del D.L. n. 4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, ha introdotto misure urgenti di sostegno per il settore della cultura. Per il settore cultura, il DL Sostegni-ter ha previsto per l’anno 2022: – l’incremento dei fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con il DL Cura Italia (art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, conv.o, con modif., dalla L. n. 27/2020); – l’incremento del fondo istituito con il DL Rilancio (art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli e mostre; – per le imprese circensi e di spettacolo viaggiante, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Dichiarazione Redditi 2022: proroga dei termini per l’utilizzo dei dati sanitari
Prorogati i termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria. Viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825) Con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 e ai relativi rimborsi: – ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2022, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla normativa vigente; – l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata: a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all’8 febbraio 2022 (anziché fino al 31 gennaio), comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza; b) in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID.
Mobilità sostenibile: dal 13 aprile via alle domande per il credito d’imposta
Dal 13 aprile 2022 sarà possibile presentare l’istanza di credito d’imposta previsto in favore di persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnano per la rottamazione un veicolo inquinante (categoria M1) e nello stesso periodo hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il termine di presentazione dell’istanza scade il 13 maggio 2022. (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28363) Bonus mobilità sostenibile Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo a basse emissioni di Co2 g/km (con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km), anche usato, un secondo veicolo di inquinante (categoria M1) posseduto da almeno 12 mesi, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro (cd. “bonus mobilità sostenibile”). Come presentare l’istanza L’Istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso una delle seguenti modalità: Ammontare del credito d’imposta Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (13/5/2022), con ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Come si utilizza il credito d’imposta Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
Con il Provvedimento n. 28363/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, pari a 5 milioni di euro.
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’intervallo di tempo 13/4/2022 – 13/5/2022, previsto per la presentazione dell’istanza, è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (5 milioni di euro), e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
DL Sostegni-ter in G.U.: le misure per le imprese
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (D.L. Sostegni-ter), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico. Tra le principali misure quelle a sostegno delle attività chiuse, delle attività commerciali al dettaglio e delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (artt. 1, 2 e 3, D.L. n. 4/2022). Misure di sostegno per le attività chiuse Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021, sono sospesi: I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Misure di sostegno per le attività economiche di commercio al dettaglio Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: – 47.19.10: Grandi magazzini; Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese contraddistinte dai suddetti codici Ateco devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Inoltre, alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previsti. Misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica Per l’anno 2022: 56.10.11: Ristorazione con somministrazione; Le attività con i seguenti codici Ateco, per accedere agli aiuti devono aver subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Inoltre, il DL Sostegni-ter prevede che il credito d’imposta introdotto dal DL Rilancio per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: – 47.51.10: Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
– i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
– 47.19.20: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
– 47.19.90: Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
– 47.30.00: Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
– 47.43.00: Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati;
– 47.51.10: Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– 47.51.20: Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
– 47.52.10: Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– 47.52.20: Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– 47.52.30: Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
– 47.52.40: Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
– 47.53.11: Commercio al dettaglio di tende e tendine;
– 47.53.12: Commercio al dettaglio di tappeti;
– 47.53.20: Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
– 47.54.00: Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
– 47.59.10: Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
– 47.59.20: Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
– 47.59.30: Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– 47.59.40: Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
– 47.59.50: Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza;
– 47.59.60: Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
– 47.59.91: Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
– 47.59.99: Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca;
– 47.61.00: Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
– 47.62.10: Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– 47.62.20: Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
– 47.63.00: Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
– 47.64.10: Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
– 47.64.20: Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
– 47.65.00: Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
– 47.71.10: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.71.20: Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
– 47.71.30: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
– 47.71.40: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
– 47.71.50: Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
– 47.72.10: Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
– 47.72.20: Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
– 47.75.10: Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– 47.75.20: Erboristerie;
– 47.76.10: Commercio al dettaglio di fiori e piante;
– 47.76.20: Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– 47.77.00: Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
– 47.78.10: Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;
– 47.78.20: Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– 47.78.31: Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);
– 47.78.32: Commercio al dettaglio di oggetti d’artigiana;
– 47.78.33: Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
– 47.78.34: Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
– 47.78.35: Commercio al dettaglio di bomboniere;
– 47.78.36: Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
– 47.78.37: Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
– 47.78.40: Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– 47.78.50: Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
– 47.78.60: Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– 47.78.91: Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;
– 47.78.92: Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
– 47.78.93: Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
– 47.78.94: Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
– 47.78.99: Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;
– 47.79.10: Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
– 47.79.20: Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
– 47.79.30: Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati;
– 47.79.40: Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet);
– 47.82.01: Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
– 47.82.02: Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
– 47.89.01: Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
– 47.89.02: Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
– 47.89.03: Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
– 47.89.04: Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
– 47.89.05: Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
– 47.89.09: Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca;
– 47.99.10: Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta);
– 47.99.20: Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
– avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, Reg. (UE) 17 giugno 2014, n. 651);
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
L’istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Alle imprese aventi diritto, viene riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
– viene incrementata di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui al DL Sostegni, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
– sono stanziati 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:
56.10.12: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
56.10.20: Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
56.10.30: Gelaterie e pasticcerie;
56.10.41: Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
56.10.42: Ristorazione ambulante;
56.10.50: Ristorazione su treni e navi;
56.21.00: Catering per eventi, banqueting;
56.30.00: Bar e altri esercizi simili senza cucina;
93.11.20: Gestione di piscine;
96.09.05: Organizzazione di feste e cerimonie.
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
– 47.51.20: Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
– 47.71.10: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.71.20: Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
– 47.71.30: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
– 47.71.40: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
– 47.71.50: Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
– 47.72.10: Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
– 47.72.20: Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.
DL Sostegni-ter: Credito d’imposta locazioni imprese turistiche
Disposizioni sul credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art. 5, D.L. n. 4/2022). Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Decreto sostegni ter: disposizioni urgenti in materia di sport
Le disposizioni relative al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (art. 9, DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4) Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, le disposizioni relative al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già prorogate, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
La dotazione del fondo già esistente per sostenere il settore in esame è incrementata di euro 20 milioni per l’anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
Superbonus: SAL per interventi di efficienza energetica e antisismici
In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di determinazione dello “Stato di avanzamento lavori (SAL)” per interventi di efficienza energetica e antisismici (Agenzia delle entrate – Risposta 27 gennaio 2022, n. 53). Per gli interventi di efficientamento energetico l’asseverazione del rispetto dei requisiti richiesti e, per quelli antisismici l’asseverazione dell’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico, va effettuata in base alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Le due distinte tipologie di interventi (di “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”) richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Ciò comporta che qualora, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.