Conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza (Corte di cassazione – Sez. trib. – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4600). Nel caso di specie, il contribuente impugnava l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro ed ipocatastali relativa alla compravendita di immobile, sul rilievo che il contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, avendo già usufruito della medesima agevolazione per l’acquisto del 25% di altro immobile sito nel Comune di Ercolano.
Il contribuente si opponeva, assumendo di aver trasferito la residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi presso l’abitazione sita nel Comune di Ercolano, ma di aver continuato ad abitare e risedere in Roma, sicché non avendone diritto versava all’Agenzia gli importi integrativi dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla predetta abitazione, pagando anche le sanzioni a seguito di procedura finalizzata ad ottenere la revoca del beneficio.
La C.T.P. di Roma respingeva il ricorso, sul rilievo che l’atto impugnato era adeguatamente motivato in merito alle cause della revoca del beneficio, avendo il ricorrente dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 1 tariffa allegata al d.p.r. 131/86 per l’immobile acquistato in Ercolano, non potendo egli rinunciare in un secondo momento al beneficio ottenuto.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente che reiterava le difese svolte in primo grado.
Con sentenza, la CTR del Lazio rigettava l’appello, ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate e confermando le argomentazioni addotte dai giudici di primo grado.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio.
Nel caso di specie, la dichiarazione abdicativa è stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto (in Roma) e a distanza di quasi dieci anni rispetto al primo acquisto immobiliare (in Ercolano) per il quale il ricorrente aveva fruito del beneficio. Ciò è avvenuto quando il fatto generatore dell’agevolazione si era da anni consolidato riguardo al primo immobile in Ercolano e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto.
Del resto, il principio di buonafede che il ricorrente fa discendere dal rilascio della certificazione da parte dell’Agenzia che confermava la congruità del versamento nulla ha a che vedere con quella che, in concreto, si configura come l’inammissibile rinuncia a un beneficio già fruito da oltre un decennio.
A nulla rileva che il contribuente abbia, molti anni dopo, dichiarato di aver (illegittimamente) usufruito dell’agevolazione e sostanzialmente di rinunciarvi e che l’amministrazione abbia accettato i versamenti.
Manca, infatti, ogni ragionevole apparenza della legittimità e coerenza dell’operazione, anche sul piano amministrativo.
Il legislatore individua, difatti, i presupposti per richiedere i benefici in esame, al contrario, non prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima casa”. In linea generale, il rapporto giuridico-tributario che sorge a seguito della dichiarazione resa in atto dal soggetto acquirente e avente ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis) deve ritenersi perfezionato laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti.
Pertanto, conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza. In tale ipotesi, infatti, essendo il requisito in esame rimesso ad una condotta del contribuente, egli può, ma solo in pendenza del relativo termine, revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile. A tal fine, l’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all’ufficio dell’Agenzia una istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti di cui sopra, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa” fruita in sede di registrazione dell’atto.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
I chiarimenti del Fisco sulla RITA
Il Fisco chiarisce alcune questioni interpretative relative alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. RITA) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 16 febbraio 2022, n. 9/E) La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. RITA), introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, è attualmente a regime.
Tale istituto risponde alla precipua funzione di sostenere il reddito dei soggetti rimasti senza lavoro, nel periodo che manca al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
La RITA, per le caratteristiche che presenta, non costituisce una prestazione di carattere definitivo. Essa, infatti, oltre a poter essere revocata, può interessare tutto o parte del montante accumulato ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso in cui sia stata richiesta, a titolo di RITA, l’intera posizione individuale maturata dall’iscritto alla data della richiesta medesima.
Ne consegue che, anche in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione della RITA, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. La prestazione definitiva sarà costituita, in caso di RITA parziale, dai montanti non utilizzati per l’erogazione della RITA stessa e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA; mentre, in caso di RITA totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA.
Nella particolare ipotesi in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, sia perché è stata richiesta una RITA totale sia perché, in corso di erogazione della RITA, non sono stati effettuati versamenti contributivi ulteriori, si ritiene che il conguaglio dell’imposta versata sull’anticipazione possa essere effettuato, anche per ragioni di semplificazione, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell’erogazione dell’ultima rata di RITA.
Rimane fermo, in ogni caso, il criterio di imputazione dell’anticipazione che ne prevede la prioritaria imputazione ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti, con la conseguenza che sono imputati a titolo di RITA i montanti che non sono stati considerati ai fini dell’imputazione dell’anticipazione.
La RITA, per sua definizione, è una prestazione “temporanea” in capitale ad erogazione frazionata. Il carattere non definitivo di tale prestazione è confermato, fra l’altro, non solo dal fatto che la stessa è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso di richiesta dell’intero montante accumulato, ma anche dal fatto che la stessa è revocabile e continua a essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione.
Il capitale richiesto a titolo di RITA, pertanto, non entra nell’immediata disponibilità del beneficiario, se non nella misura della singola rata percepita.
A tale proposito, la COVIP ha precisato che la sua erogazione avviene in modo necessariamente frazionato in considerazione della particolare funzione di sostegno al reddito che la stessa assolve.
Le somme richieste a titolo di RITA, che costituiscono un capitale unitario nella misura in cui sono caratterizzate da un particolare vincolo di destinazione, continuano, tuttavia, al netto delle rate di volta in volta erogate, a rimanere nella disponibilità della forma pensionistica, che, come già detto, le gestisce secondo la linea concordata con l’iscritto.
La tassazione è, infatti, applicata sulla singola rata di RITA, al momento della sua erogazione, in base al principio di cassa.
Ciò considerato, si ritiene che la misura dell’aliquota applicabile non possa cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continui a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.
Infine, per le prestazioni erogate a titolo di RITA a un “vecchio iscritto” riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, si applica, sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari, l’aliquota del 15 per cento, che si riduce fino al 9 per cento in ragione dell’anzianità di iscrizione al fondo.
Nuovo rapporto di lavoro con ex datore distaccante: applicabilità regime impatriati
Con la Risposta n. 85 del 17 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime speciale per lavoratori impatriati deve ritenersi applicabile nel caso di ritorno presso la distaccataria italiana con un nuovo contratto di lavoro, dopo oltre due anni di lavoro all’estero in base a contratto di diritto locale con la consociata estera presso la quale il dipendente era stato distaccato. Il Caso Nel caso in esame il lavoratore è stato dapprima distaccato presso la consociata estera per oltre un anno, trasferendo all’estero, insieme alla famiglia, la residenza fiscale con iscrizione all’AIRE; successivamente, è stato assunto con contratto di diritto locale a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della consociata estera per oltre quattro anni, durante i quali ha mantenuto la residenza all’estero, con ruolo dirigenziale. A decorrere dal 1° gennaio 2022 intende rientrare in Italia, instaurando un autonomo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente presso l’ex datore di lavoro che lo ha distaccato, trasferendo la residenza in Italia unitamente alla famiglia. Il rapporto di lavoro col precedente datore di lavoro estero viene cessato e le spettanze completamente liquidate. Si chiede se sia applicabile il regime speciale impatriati in considerazione del nuovo rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro distaccante. Soluzione In base alla disciplina del regime speciale degli impatriati, per fruire dell’agevolazione, il lavoratore: Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che non spetta il beneficio fiscale nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso può accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, il lavoratore rimpatriato può accedere al beneficio fiscale.
a) deve trasferire la residenza fiscale in Italia;
b) non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e deve impegnarsi a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) deve svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione è fruibile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Tuttavia, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il lavoratore rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio. La condizione di “continuità” si realizza, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:
– il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
– il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
– l’assenza del periodo di prova;
– clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
– clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia chiarisce che l’autonomia dei rapporti contrattuali all’interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio.
Pertanto, laddove il lavoratore risulti soddisfare tutti i requisiti sopra descritti a decorrere dal periodo d’imposta in cui trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta può fruire del regime degli impatriati, in considerazione del “nuovo” contratto di lavoro.
Chiarimenti su trasmissione e compilazione del tracciato dei corrispettivi telematici
Numerosi dubbi sollevati dall’associazione di categoria circa le modalità di compilazione del tracciato di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in relazione ad operazioni che frequentemente caratterizzano la vendita al dettaglio trovano soluzione nella Risposta di consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022, elaborata dall’”Agenzia delle Entrate. Operazioni escluse Per le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono la non imponibilità sussiste a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Conseguentemente, sono soggette al tributo le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria o che abbiano aliquota Iva più elevata rispetto ai beni della cessione principale. Riguardo agli addebiti e accrediti di cauzioni per imballaggi a rendere, le somme non concorrono a formare la base imponibile Iva a condizione che siano indicate distintamente in fattura. Qualora, poi, entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull’ammontare dei medesimi è dovuta la relativa imposta. Operazioni non soggette Le somme riscosse dal gestore della struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno rientrano tra le somme escluse da IVA, in quanto rimborso di anticipazioni in nome e per conto dei clienti; pertanto devono essere rilevate utilizzando il codice natura (N1). Il Contributo regionale e provinciale dovuto unitamente al corrispettivo per le prestazioni di manutenzione (controllo fumi) degli impianti di riscaldamento a caldaia rientra tra le somme fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo. Il riaddebito della tariffa di ciascun segno identificativo (cd. “bollino”) da parte della ditta di manutenzione al responsabile dell’impianto, nell’ambito del servizio di controllo e di manutenzione dell’impianto termico dalla stessa reso, non concorre a formare la base imponibile di detto servizio, in quanto l’importo relativo al “bollino” non ha natura di corrispettivo, bensì è dovuto a titolo di ristoro dell’anticipazione fatta dalla ditta in nome e per conto del proprietario dell’impianto. Pertanto l’importo essere rilevato utilizzando il codice natura (N1). Riguardo alle cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall’impresa, in generale non sono soggette ad IVA, se di valore non eccedente i 50 euro, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell’imposta sugli acquisti. Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, l’utilizzo del codice natura (N2). Riguardo ai voucher cd. “multiuso”, la circolazione degli stessi in un momento anteriore alla cessione del bene o alla prestazione di servizio cui danno diritto non è soggetta ad IVA; pertanto, nella predetta fase al cessione del voucher rientra tra le operazioni identificabili con il codice natura (N2). La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria; pertanto il relativo importo deve essere contraddistinto con il codice natura (N2). Le cessioni di campioni gratuiti rientrano tra le operazioni non imponibili ai fini IVA, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: deve trattarsi di campioni gratuiti; i beni devono essere appositamente contrassegnati; i campioni devono essere di modico valore. Tali cessioni sono contraddistinte con il codice natura (N2). Le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto cedente, purché si tratti di valori ancora utilizzabili venduti al valore facciale. Tali cessioni sono contraddistinte con il codice natura (N2). Nell’ambito del regime speciale IVA “monofase”, qualora nelle fasi di distribuzione del prodotto l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le cessioni, il corrispondente importo deve essere contraddistinto con il codice natura (N2). In tema di corrispettivi e documento commerciale, le operazioni poste in essere da soggetti che adottano il regime cd. “forfetario” sono contraddistinte con il codice natura (N2). Operazioni non imponibili Ai fini Iva, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (ONU, NATO, Unione europea, ecc.), in presenza di tutte le condizioni (reciprocità, ammontare delle operazioni superiore a 300 euro, ecc.), sono equiparate alle esportazioni ed ai servizi internazionali non imponibili; pertanto vanno identificate con il codice natura (N3) ed i relativi sottocodici in ipotesi di fattura elettronica via SdI. Con riferimento alle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE (cd. “tax free”), qualora vengano emessi sia la fattura, sia il documento commerciale corrispondente alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo all’Agenzia delle Entrate, nel documento commerciale l’operazione deve essere contraddistinta con il codice natura (N3). Operazioni esenti Alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi Covid-19 sono esenti da Iva, ma senza pregiudizio in capo al cedente del diritto alla detrazione dell’imposta. Tali operazioni possono essere contraddistinte con il codice natura (N4), relativo alle operazioni esenti, a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione IVA. Beni in sospeso Le operazioni riguardanti il trasferimento di buoni corrispettivo cd. “voucher monouso” rientrano tra quelle comprese nel campo “4.1.9 <BeniInSospeso>”, destinato ad accogliere tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna. In particolare: Fatture Nel campo “4.1.11 <NonRiscossoFatture>” va indicato l’Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture. In particolare: Totale da fatturare Nel campo “4.1.12 <TotaleDaFattureRT>” va indicato l’Importo totale dei corrispettivi, al netto dell’IVA, contenuti nelle fatture emesse da RT. Tale campo deve essere valorizzato esclusivamente nell’ipotesi in cui l’RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all’Agenzia al momento della chiusura. Omaggi Nel campo “4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>” va indicato l’Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell’ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA. L’importo deve essere al netto dell’IVA. In particolare: Codice attività Nel campo “4.1.15 <CodiceAttivita>” va inserito il codice attività (ATECO) a cui l’importo dell’operazione si riferisce. Pagamento elettronico Rientra nel novero dei pagamenti cd “elettronici” anche il bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, il campo “4.2.3 <PagatoElettronico>” deve essere compilato indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme (cd. “data disponibile”). Pertanto, laddove il bonifico copra l’intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al “non riscosso” non vanno compilati. Sconto a pagare Il Registratore Telematico o Server RT deve essere in grado di gestire l’eventuale informazione riferita allo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento, ovvero il caso in cui l’esercente decide volontariamente di registrare il corrispettivo totale ma di far pagare al cliente una somma inferiore allo stesso. In tale caso, si ricorda che il corrispettivo (imponibile e IVA) da contabilizzare è sempre al lordo dello “sconto a pagare”. Cosa diversa, invece, è lo sconto sulle singole operazioni che può sempre essere gestito in fase di memorizzazione. Guasto del Server-RT In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. La corretta tenuta del registro di emergenza consente, dunque, di far fronte al mancato/irregolare funzionamento dell’apparecchio nel rispetto degli obblighi di certificazione.
Nel caso di cessione a titolo di sconto di beni soggetti ad aliquota più elevata, il codice (N1) non risulterebbe utilizzabile, a meno che non sia possibile evincere con certezza che il valore normale del bene rientri nella base imponibile e che, quindi, il relativo importo figuri nel computo dell’IVA.
Per le procedure di reso e annullo è necessario che le stesse forniscano gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ai documenti probanti l’acquisto originario, quindi, in particolare, il codice identificativo del documento attestante l’operazione originaria, qualora il cliente lo produca al momento del reso. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il cliente ben potrebbe produrre altri elementi che possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto.
Riguardo all’importo incassato per il “vuoto a rendere”, escluso dalla base imponibile della cessione, può essere adottato il seguente procedimento: emissione di un documento commerciale con codice natura (N1) al momento dell’acquisto del bene e, a quello della resa del vuoto, emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura (N1) e causale (VR – “vuoto a rendere”).
– il campo va compilato laddove l’emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio;
– nell’ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all’acquirente, nel momento in cui l’acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l’esercente emette un documento commerciale riportando l’imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9<BeniInSospeso>. Successivamente l’esercente emette nei confronti dell’emittente una fattura per la riscossione del corrispettivo del bene ceduto/prestazione prestata, dal momento che: “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo”.
a) vanno indicate tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali l’intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell’emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura;
b) vanno indicate tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle “immediate”, sia quelle differite;
c) tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi (soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale) aventi ad oggetto i beni ceduti od i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;
d) in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo quantum.
a) vi sono ricomprese tutte le operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse o non soggette, l’importante è che nella registrazione di tali operazioni sia correttamente indicato il codice natura corrispondente;
b) rientrano anche le prestazioni di servizi.
Per quanto riguarda le modalità da osservare nel caso di cessione gratuita di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, resta ferma l’emissione di autofattura ovvero di annotazione su un apposito “registro degli omaggi”.
In ogni caso, al completamento dell’operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente deve essere necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l’eventuale importo non riscosso) o una fattura.
Il campo è funzionale a permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’IVA periodica. Quindi “può” essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un’unica contabilità ai fini IVA.
Il campo “4.2.4 <ScontoApagare>” è destinato all’indicazione dell’Importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l’importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. L’importo deve essere al lordo dell’IVA. Si tratta, dunque, di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il cedente/prestatore non incassa materialmente (nelle sue varie forme: contante, pagamento elettronico, ecc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente. Tanto precisato:
– nelle ipotesi di buoni multiuso, il momento impositivo IVA si verifica alla presentazione degli stessi quale pagamento del bene/servizio acquistato, risultando indifferente, sotto tale profilo, se l’emittente il buono sia lo stesso cedente/prestatore o un terzo. Il campo “ScontoApagare” deve essere valorizzato in entrambe le ipotesi;
– il ristoro del buono multiuso (i.e. la presentazione al terzo emittente da parte del cedente/prestatore per ricevere l’equivalente monetario), che normalmente avviene in ragione di precedenti accordi tra gli operatori economici – laddove si potrà tener conto dell’eventuale commissione per l’opera prestata – e la cui regolamentazione fiscale non può prescindere dagli stessi, sarà normalmente oggetto di documentazione secondo le regole proprie delle operazioni tra soggetti passivi d’imposta;
– il campo “4.2.5 <Ticket>” non va utilizzato per i buoni corrispettivo emessi da terzi (o meno);
– riguardo al “bonus vacanze”, al momento del pagamento, il fornitore del servizio deve indicare, nella fattura o nel documento commerciale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato. Nel caso di operatori turistici che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” per l’emissione del documento commerciale, è necessario indicare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo “Descrizione prodotto/servizio” insieme alla descrizione del servizio, mentre la modalità di pagamento del corrispettivo e l’importo dello sconto praticato vanno indicati nel campo “Sconto a pagare”;
– A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell’Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino. Detto arrotondamento, quindi, è obbligatorio e i registratori telematici devono essere attrezzati di conseguenza.
La stessa regola vale anche per le casse ed i Server RT che ne raccolgono i dati.
Fermo restando che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi – e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l’operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (i.e., tipicamente, la fattura) – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della massima semplificazione degli adempimenti – sempre però nel rispetto delle tenuta di un’ordinata contabilità, della richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, del corretto versamento delle imposte, ecc. – in caso di guasto del Server RT, la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.
Resta facoltà dell’esercente di procedere alla trasmissione telematica dei dati memorizzati nei singoli punti cassa, utilizzando l’apposita “Procedura di emergenza > Dispositivo fuori servizio” disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente” del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate.
Campione d’Italia: stabilita la misura della riduzione forfettaria
Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, n. 48205, l’Agenzia delle entrate ha determinato la misura della riduzione forfettaria per il 2022. Per il periodo di imposta 2021, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, è pari al 30 per cento.
Si rammenta che, il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che la riduzione forfetaria, definita nella misura del 30 per cento dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del TUIR, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +0,99 per cento. L’aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria. Tuttavia, occorre tenere in considerazione che, ai sensi del medesimo comma 632 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, la predetta riduzione non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Stato di emergenza eventi sismici: Superbonus garantito
L’art. 119, co. 8-ter del decreto “Rilancio” trova applicazione agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Agenzia Entrate – risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8). Ai sensi dell’ art.119, co. 8-ter, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali (c.d. Superbonus) spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Al fine di individuare l’ambito applicativo della disposizione, il predetto comma 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo art. 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. Nello specifico, infatti, ai sensi del comma: – 1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; – 4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016, conv., con modif., dalla L. n. 229/2016, e di cui al D.L. n. 39/2009, conv., con modif., dalla L. n. 77/2009, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; – 4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al co. 4 dell’art. 119 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Per effetto del richiamo operato dal co. 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Tali contributi sono esclusi nei casi in cui: – il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta; – il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F). Si ricorda, ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno. L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato. Pertanto, il co. 8-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi. Con riferimento, inoltre, alla condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso. In altre parole, le disposizioni di cui al cit. comma 8-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Regime patent box semplificato: disposizioni di attuazione
Il Fisco ha definito gli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 febbraio 2022, n. 48243) L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “frontend”.
In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow.
Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto viene data attuazione al citato articolo 6, disciplinando, al contempo, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.
Il presente provvedimento, inoltre, dispone che i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo restando la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.
Comunicazioni all’anagrafe tributaria: modificate le specifiche tecniche
Modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900) A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche.
Precisamente, con il provvedimento in oggetto vengono modificate le specifiche tecniche riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020).
E’ stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
E’ stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.
Attività oleoturistica: linee guida in G.U.
Pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2022, il decreto 26 gennaio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica. L’attività oleoturistica, di cui all’art. 1, co. 513 e 514, L. n. 160/2019 è considerata attività agricola connessa e ricomprende: Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche: L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica.
– le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere;
– le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
– le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l’erogazione di un servizio di ristorazione.
– apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;
– strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
– cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
– sito o pagina web aziendale;
– indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
– materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l’italiano;
– esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività oleoturistica;
– ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall’operatore oleoturistico;
– personale addetto competente e dotato di un’adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;
– l’attività di degustazione dell’olio all’interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;
– svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell’azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.
Contributo a fondo perduto imprese turistico-ricettive: i codici tributo per la restituzione spontanea
Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante, di cui all’art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 14 febbraio 2022, n. 7/E). Ai sensi dell’art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, sono state disciplinate le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui al citato articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In particolare, l’articolo 6 del richiamato decreto, nel definire beneficiari, requisiti e determinazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive, prevede al comma 3 che “Il procedimento di gestione delle attività di erogazione dei contributi di cui al comma 2 è gestito dall’Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del turismo, per la regolamentazione dei processi, degli scambi informativi e finanziari e del rimborso dei costi.”.
Con convenzione sottoscritta il 10 dicembre 2021 tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Turismo è stato definito il procedimento di gestione delle attività di erogazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8140” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
– “8141” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
– “8142” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8140, 8141 oppure 8142);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.