Nell’ambito dell’agevolazione ACE, la specifica disciplina antielusiva si applica alle sole operazioni intercorse all’interno del medesimo gruppo per le quali può ritenersi sussistente un rapporto di controllo. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora le operazioni siano effettuate tra soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, la disciplina antielusiva non si applica, mancando il rapporto di controllo rilevante. (Risposta 25 gennaio 2022, n. 1) La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta applicazione della disciplina ACE, e in particolare delle norme antielusive in caso di operazioni riguardanti una società controllata pariteticamente da due (o più) soggetti appartenenti a gruppi distinti (cd. controllo congiunto). L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la disciplina ACE – Aiuto alla crescita economica – (art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, da operare mediante una deduzione dal reddito complessivo netto, commisurata, in estrema sintesi, agli incrementi del capitale proprio. Lo scopo dell’agevolazione è di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
In altri termini, se ai fini ACE, una società che sia oggetto di controllo congiunto (joint-venture) possa o meno considerarsi come società appartenente al gruppo di ciascuno dei soci anche quando i soci detengano una partecipazione paritetica e nessuno dei soci sia in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società in questione.
Al fine di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere all’interno di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo, la disciplina prevede disposizioni antielusive.
In particolare, la norma contenuta nelle disposizioni attuative (art. 10, D.M. 3 agosto 2017), contempla l’irrilevanza, ai fini del computo della cd. base ACE, dei trasferimenti di liquidità in favore di altre società del gruppo derivanti da conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisizioni di aziende o rami di aziende e di partecipazioni di controllo. Nel delimitare il perimetro applicativo della disciplina antielusiva, dispone che essa riguarda le imprese appartenenti al medesimo gruppo, determinato facendo riferimento alla nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 del codice civile.
Riguardo all’ipotesi di controllo congiunto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo stesso non rileva laddove una particolare norma fiscale richiami la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. In particolare, ad eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti, ricorrano i presupposti per ravvisare l’esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint-venture non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2359 del codice civile. Queste, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.
Ciò posto, nel caso di soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, ai fini dell’agevolazione ACE, le operazioni “sorvegliate” effettuate tra i predetti soggetti non sono soggette all’applicazione delle disposizioni antielusive, poiché non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE.
Agricoli a tempo determinato: domanda per benefici dopo eventi calamitosi o eccezionali
Si forniscono indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2021. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato è previsto un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”, consistente nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2021, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali. Le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nel 2021, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata. Alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.
Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate, così come da decreti/delibere regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).
Tale trasmissione deve avvenire entro il 25 febbraio 2022 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2021.
Bonus Editoria: in G.U. le disposizioni applicative
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022, il D.P.C.M. 26 ottobre 2021, recante disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici. Per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 67, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 è richiesta: – la sede legale nello spazio economico europeo; – la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; – l’attribuzione del codice di classificazione Ateco 58 attività editoriali: 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici); – l’aver stipulato accordi di filiera per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea, nonché con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. n. 70/2017. Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30%della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. Modalità di accesso e di riconoscimento Per accedere all’agevolazione, le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”. La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute e la mancata percezione di altre agevolazioni a copertura delle medesime spese per le quali è richiesto il credito d’imposta nonché del contributo diretto di cui al D.Lgs. n. 70/2017. Alla domanda inoltre devono essere allegati gli accordi di filiera stipulati, nonché l’attestazione delle spese sostenute nel 2020. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricevuta l’istanza di accesso all’agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati ed effettua le ulteriori verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto, e qualora le verifiche si concludano positivamente, determina l’ammontare dell’agevolazione concedibile. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il medesimo Dipartimento provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta per la distribuzione, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Revoca Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o più requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d’imposta o alla sua rideterminazione, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio. I soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.
Trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse
Forniti chiarimenti sul trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, codice civile, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci (Agenzia delle entrate – Risposta di consulenza giuridica 25 gennaio 2022, n. 2). Per il trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci, non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo di riferimento, sono da considerarsi ancora validi i principi richiamati nella risoluzione n. 65/E del 12 giugno 2012 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare,
– ai fini civilistici e IVA, le cooperative sono produttori agricoli in quanto svolgono l’attività sui prodotti agricoli, conferiti dai soci;
– in virtù di tale connessione soggettiva è ravvisabile un rapporto di continuità tra socio e cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile, quali la manipolazione e la trasformazione, nonché altre attività dirette alla commercializzazione, quali ad esempio la promozione e il marketing;
– nell’ambito delle attività di commercializzazione di tali prodotti, le attività connesse non assumono, quindi, la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci. La cooperativa, infatti, al fine di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituisce al produttore;
– lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi.
L’Agenzia sottolinea che i principi sopra richiamati ovviamente vanno coniugati con nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con essi non incompatibili e fintantoché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi connesse (quali quelle di manipolazione e trasformazione, ecc.) e costituiscano, nel quadro della previsione normativa di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, “un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all’attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori”.
Via libera alla compensazione del credito d’imposta per il canone speciale Rai
Con l’istituzione del codice tributo è finalmente possibile compensare il credito d’imposta riconosciuto per il canone speciale Rai relativo all’anno 2021 dal “decreto Sostegni” (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 25 gennaio 2022, n. 6/E). Il credito d’imposta Il Decreto Sostegni ha previsto per che per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, cd. “canone speciale RAI”. Compensazione tramite F24 Per consentire ai beneficiari – ovvero a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021 – l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il Modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6958” denominato “Credito d’imposta canone speciale RAI”. L’importo spettante Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.
Per coloro che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del Decreto Sostegni è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale canone versato.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, sia nel caso di utilizzo in compensazione, sia nell’ipotesi di riversamento dell’agevolazione non spettante.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
I soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati indicati dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’ufficio RAI della propria regione, reperibile alla pagina web http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.
Definito l’EVR annualità 2022 per il settore dell’Edilizia Industria di Pesaro Urbino
Con l’accordo firmato il 6/12/2021, tra ANCE Pesaro Urbino e FENEAL-UIL Marche, FilCA-CISL Marche e FILLEA-CGIL per la verifica dell’EVR per la provincia di Pesaro Urbino, sono stati definiti gli importi da erogare ai lavoratori del settore per l’anno 2022
Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria per la provincia di Pesaro Urbino, sulla base dei dati raccolti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri previsti a livello provinciale e utili per il calcolo dell’EVR hanno fatto registrare un andamento positivo e che l’EVR è maturato nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL.
Come previsto dal CCNL, le Parti si danno reciprocamente atto che ogni impresa procederà al raffronto dei dati aziendali riferiti alte ore denunciate In Cassa Edile Pesaro ed al volume d’affari valido ai fini IVA negli stessi trienni presi a riferimento per il calcolo dell’EVR. Qualora entrambi i parametri risultino negativi, l’EVR non sarà riconosciuto, mentre nei caso che uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%; in entrambi i casi, l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad ANCE Pesaro Urbino ed alla Cassa Edile competente territorialmente
E.V.R. annualità 2022 erogabile con decorrenza Gennaio 2022 per un massimo di 12 mesi
IMPIEGATI EDILIZIA INDUSTRIA
E.V.R. a livello aziendale (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
Livello |
Paga base mensile (1/9/2020) |
E.V.R. Territoriale (100% della misura piena) |
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena) |
(*) con 1 parametro aziendale positivo (65% della misura piena) |
(*) con nessun parametro aziendale positivo (EVR non erogabile) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.790,71 | 71,63 | 71,63 | 46,56 | 0 |
6 | 1.611,63 | 64,47 | 64,47 | 41,90 | 0 |
5 | 1.343,02 | 53,72 | 53,72 | 34,92 | 0 |
4 | 1.253,51 | 50,14 | 50,14 | 32,59 | 0 |
3 | 1.163,96 | 46,56 | 46,56 | 30,26 | 0 |
2 | 1.047,57 | 41,90 | 41,90 | 27,24 | 0 |
1 | 895,36 | 35,81 | 35,81 | 23,28 | 0 |
– (*) –
In tal caso è obbligatoria la Dichiarazione di Atto notorio resa dall’azienda secondo quanto previsto da CCNL
OPERAI EDILIZIA INDUSTRIA
E.V.R. a livello aziendale (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
Livello |
Paga base oraria (1/9/2020) |
E.V.R. Territoriale (100% della misura piena) |
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena) |
(*) con 1 parametro aziendale positivo (65% della misura piena) |
(*) con nessun parametro aziendale positivo (EVR non erogabile) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7,24572 | 0,28983 | 0,28983 | 0,18839 | 0 |
3 | 6,72809 | 0,26912 | 0,26912 | 0,17493 | 0 |
2 | 6,05532 | 0,24221 | 0,24221 | 0,15744 | 0 |
1 | 5,17499 | 0,20700 | 0,20700 | 0,13455 | 0 |
– (*) –
In tal caso è obbligatoria la Dichiarazione di Atto notorio resa dall’azienda secondo quanto previsto da CCNL
Uniontessile – Confapi non eroga l’aumento previsto dal CCNL
Uniontessile – Confapi non eroga l’aumento previsto dal CCNL
Uniontessile Confapi ha deciso, unilateralmente, di non voler corrispondere l’aumento previsto dal CCNL, a decorrere dal 1/2/2022, in forza dell’attivazione della clausola di salvaguardia
Lo scorso luglio, le OO.SS (Filctem/Femca/Uiltec) hanno rinnovato con altra organizzazione datoriale di rappresentanza (Sistema Moda Italia aderente a Confindustria) il CCNL per le aziende tessili dei vari settori rappresentati, con un costo complessivo di gran lunga inferiore rispetto a quello sottoscritto con Uniontessile, sia per quanto riguarda il valore economico degli incrementi dei minimi contrattuali da voi concordati sia per le loro decorrenze che determinano montanti salariali annui decisamente inferiori rispetto a quelli definiti nel rinnovo con Uniontessile.
A fronte di tale situazione, la categoria ha richiesto alle organizzazioni sindacali, compresi i Segretari Generali delle stesse, numerosi incontri per definire una soluzione concordata al fine di riportare un riequilibrio economico tra il rinnovo e quello sottoscritto con SMI.
Uniontessile ha quindi comunicato alle OO.SS., di volersi avvalere, a far data dal 1/2/2022, di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia prevista dal vigente CCNL (Estensione contratto stipulato con altre associazioni: “Qualora le Organizzazioni dei lavoratori contraenti, all’interno del campo di applicazione del presente Contratto, dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste da codesto CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Uniontessile Confapi“).
Pertanto, per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, le aziende che applicano il suddetto CCNL daranno corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Per una maggiore tutela delle aziende che volessero dare corso all’applicazione della clausola di salvaguardia, così come attivata dalla categoria, la suddetta comunicazione è stata altresì trasmessa a tutti gli Enti previdenziali, assicurativi e ispettivi per tutti gli aspetti di loro competenza.
L’azione intrapresa nei confronti delle Organizzazioni Sindacali è finalizzata a far valere le legittime istanze della Categoria, la quale non può essere oggetto di dumping contrattuale da parte delle OO.SS. per avere sottoscritto, nel rispetto di corrette relazioni sindacali, il rinnovo del CCNL pochi mesi prima dell’inizio della pandemia.
Tali azioni potranno causare, nelle aziende che vorranno dare corso all’applicazione della clausola, eventuali tensioni sindacali, ma la categoria non ha potuto percorrere soluzioni alternative in quanto tutte precluse dalla chiusura delle OO.SS. nazionali.
Le aziende interessate dovranno procedere a comunicare ai dipendenti la volontà di dare applicazione alla clausola tramite comunicato aziendale, come da fac-simile allegato, da esporre nella bacheca aziendale.
L’applicazione della clausola comporta, a far data dal 1/2/2022, la variazione del minimo tabellare (ERN) precedentemente riconosciuto, assumendo quale riferimento gli importi riportati nelle tabelle, qui di seguito indicate, in relazione al comparto di attività dell’azienda e all’inquadramento del lavoratore.
Le aziende che volessero mantenere la differenza tra il minimo tabellare Uniontessile (ERN) alla data del 31/1/2022 e il nuovo minimo tabellare (ERN) definito in funzione dell’applicazione della clausola e decorrente dal 1/2/2022 potranno riportare tale valore in apposita voce quale “acconto futuri aumenti “, i cui valori sono riportati nelle tabelle di seguito riportate.
Pertanto, con l’applicazione delle suddette tabelle, non dovrà essere corrisposto l’aumento previsto dal CCNL Uniontessile Confapi, dal 1/2/2022, non più applicabile in forza dell’attivazione della clausola di salvaguardia.
I nuovi valori dell’ERN andranno riconosciuti per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, con le variazioni previste alla voce “acconto futuri aumenti”.
Le aziende che non intendano dare applicazione alla clausola di salvaguardia continueranno a riconoscere i valori dei minimi tabellari (ERN) e i relativi adeguamenti, come previsto dal rinnovo del CCNL Uniontessile Confapi del 24/1/2020 e corrisponderanno l’aumento previsto dal 1/2/2022.
Tabelle nuovi valori minimi tabellari (ERN) a seguito applicazione clausola di salvaguardia.
PENNE SPAZZOLE PENNELLI
Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Al 1/2/2022 | Totale |
7 | 2.224,74 | 2.049,70 | 175,04 | 2.224,74 |
6 | 2.038,99 | 1.924,49 | 114,50 | 2.038,99 |
5 | 1.936,11 | 1.802,76 | 133,35 | 1.936,11 |
4S | 1.838,90 | 1.714,95 | 123,95 | 1.838,90 |
4 | 1.777,33 | 1.675,42 | 101,91 | 1.777,33 |
3 | 1.691,68 | 1.638,13 | 53,55 | 1.691,68 |
2 | 1.595,60 | 1.556,18 | 39,42 | 1.595,60 |
1 | 1.267,48 | 1.237,20 | 30,28 | 1.267,48 |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | 1/1/2023 | Totale |
7 | 2.073,70 | 151,04 | 2.224,74 | 2.103,70 | 121,04 | 2.224,74 |
6 | 1.946,89 | 92,10 | 2.038,99 | 1.974,89 | 64,10 | 2.038,99 |
5 | 1.823,76 | 112,35 | 1.936,11 | 1.850,01 | 86,10 | 1.936,11 |
4S | 1.734,95 | 103,95 | 1.838,90 | 1.759,95 | 78,95 | 1.838,90 |
4 | 1.695,02 | 82,31 | 1.777,33 | 1.719,52 | 57,81 | 1.777,33 |
3 | 1.657,33 | 34,35 | 1.691,68 | 1.681,33 | 10,35 | 1.691,68 |
2 | 1.574,38 | 21,22 | 1.595,60 | 1.597,13 | -1,53 | 1.595,60 |
1 | 1.251,60 | 15,88 | 1.267,48 | 1.269,60 | -2,12 | 1.267,48 |
GIOCATTOLI
Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce acconto Futuri |
|
|
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Totale | Totale |
7 | 2.222,84 | 2.049,70 | 173,14 | 2.222,84 |
6 | 2.056,54 | 1.924,49 | 132,05 | 2.056,54 |
5 | 1.953,80 | 1.802,76 | 151,04 | 1.953,80 |
4S | 1.844,98 | 1.714,95 | 130,03 | 1.844,98 |
4 | 1.795,47 | 1.675,42 | 120,05 | 1.795,47 |
3 | 1.715,60 | 1.638,13 | 77,47 | 1.715,60 |
2 | 1.621,16 | 1.556,18 | 64,98 | 1.621,16 |
1 | 1.280,90 | 1.237,20 | 43,70 | 1.280,90 |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce acconto Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | Totale |
7 | 2.073,70 | 2.222,84 | 2.103,70 | 119,14 | 2.222,84 | |
6 | 1.946,89 | 2.056,54 | 1.974,89 | 81,65 | 2.056,54 | |
5 | 1.823,76 | 1.953,80 | 1.850,01 | 103,79 | 1.953,80 | |
4S | 1.734,95 | 1.844,98 | 1.759,95 | 85,03 | 1.844,98 | |
4 | 1.695,02 | 1.795,47 | 1.719,52 | 75,95 | 1.795,47 | |
3 | 1.657,33 | 1.715,60 | 1.681,33 | 34,27 | 1.715,60 | |
2 | 1.574,38 | 1.621,16 | 1.597,13 | 24,03 | 1.621,16 | |
1 | 1.251,60 | 1.280,90 | 1.269,60 | 11,30 | 1.280,90 |
OCCHIALI
Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220 | Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri | ||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Al 1/2/2022 | Totale |
6 | 2.207,83 | 2.049,70 | 158,13 | 2.207,83 |
5 | 2.016,21 | 1.924,49 | 91,72 | 2.016,21 |
4S | 1.866,95 | 1.802,76 | 64,19 | 1.866,95 |
4 | 1.782,19 | 1.714,95 | 67,24 | 1.782,19 |
3 | 1.704,00 | 1.638,13 | 65,87 | 1.704,00 |
2 | 1.607,28 | 1.556,18 | 51,10 | 1.607,28 |
1 | 1.265,41 | 1.237,20 | 28,21 | 1.265,41 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia | Voce acconti Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | Totale |
6 | 2.073,70 | 134,13 | 2.207,83 | 2.103,70 | 104,13 | 2.207,83 |
5 | 1.946,89 | 69,32 | 2.016,21 | 1.974,89 | 41,32 | 2.016,21 |
4S | 1.823,76 | 43,19 | 1.866,95 | 1.850,01 | 16,94 | 1.866,95 |
4 | 1.734,95 | 47,24 | 1.782,19 | 1.759,95 | 22,24 | 1.782,19 |
3 | 1.657,33 | 46,67 | 1.704,00 | 1.681,33 | 22,67 | 1.704,00 |
2 | 1.574,38 | 32,90 | 1.607,28 | 1.597,13 | 10,15 | 1.607,28 |
1 | 1.251,60 | 13,81 | 1.265,41 | 1.269,60 | -4,19 | 1.265,41 |
PELLI E CUOIO
Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220 | Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce acconti Futuri | ||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/01/2022 | Al 1/2/2022 | 1/2/2022 | Totale |
6 | 2.161,60 | 2.049,70 | 111,90 | 2.161,60 |
5 | 1.961,66 | 1.924,49 | 37,17 | 1.961,66 |
4S | 1.832,60 | 1.802,76 | 29,84 | 1.832,60 |
4 | 1.777,99 | 1.714,95 | 63,04 | 1.777,99 |
3 | 1.707,45 | 1.638,13 | 69,32 | 1.707,45 |
2 | 1.615,26 | 1.556,18 | 59,08 | 1.615,26 |
1 | 1.266,52 | 1.237,20 | 29,32 | 1.266,52 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia | Voce Acconto Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | Totale |
6 | 2.073,70 | 87,90 | 2.161,60 | 2.103,70 | 57,90 | 2.161,60 |
5 | 1.946,89 | 14,77 | 1.961,66 | 1.974,89 | -13,23 | 1.961,66 |
4S | 1.823,76 | 8,84 | 1.832,60 | 1.850,01 | -17,41 | 1.832,60 |
4 | 1.734,95 | 43,04 | 1.777,99 | 1.759,95 | 18,04 | 1.777,99 |
3 | 1.657,33 | 50,12 | 1.707,45 | 1.681,33 | 26,12 | 1.707,45 |
2 | 1.574,38 | 40,88 | 1.615,26 | 1.597,13 | 18,13 | 1.615,26 |
1 | 1.251,60 | 14,92 | 1.266,52 | 1.269,60 | -3,08 | 1.266,52 |
CALZATURE
Minimi Uniontessile | Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Acconto Futuri aumenti | ||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Al 1/2/2022 | Totale |
8 | 2.271,67 | 2.173,24 | 98,43 | 2.271,67 |
7 | 2.111,54 | 2.049,70 | 61,84 | 2.111,54 |
6 | 1.953,64 | 1.924,49 | 29,15 | 1.953,64 |
5 | 1.855,18 | 1.802,76 | 52,42 | 1.855,18 |
4 | 1.777,11 | 1.714,95 | 62,16 | 1.777,11 |
3 bis | 1.736,28 | 1.675,42 | 60,86 | 1.736,28 |
3 | 1.695,97 | 1.638,13 | 57,84 | 1.695,97 |
2bis | 1.645,82 | 1.590,85 | 54,97 | 1.645,82 |
2 | 1.602,41 | 1.556,18 | 46,23 | 1.602,41 |
1 | 1.265,24 | 1.237,20 | 28,04 | 1.265,24 |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Acconto Futuri aumenti |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Acconto Futuri aumenti |
Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | |
8 | 2.198,64 | 73,03 | 2.271,67 | 2.230,39 | 41,28 | 2.271,67 |
7 | 2.073,70 | 37,84 | 2.111,54 | 2.103,70 | 7,84 | 2.111,54 |
6 | 1.946,89 | 6,75 | 1.953,64 | 1.974,89 | -21,25 | 1.953,64 |
5 | 1.823,76 | 31,42 | 1.855,18 | 1.850,01 | 5,17 | 1.855,18 |
4 | 1.734,95 | 42,16 | 1.777,11 | 1.759,95 | 17,16 | 1.777,11 |
3 bis | 1.695,02 | 41,26 | 1.736,28 | 1.719,52 | 16,76 | 1.736,28 |
3 | 1.657,33 | 38,64 | 1.695,97 | 1.681,33 | 14,64 | 1.695,97 |
2bis | 1.609,45 | 36,37 | 1.645,82 | 1.632,70 | 13,12 | 1.645,82 |
2 | 1.574,38 | 28,03 | 1.602,41 | 1.597,13 | 5,28 | 1.602,41 |
1 | 1.251,60 | 13,64 | 1.265,24 | 1.269,60 | -4,36 | 1.265,24 |
TESSILI
Minimi Uniontessile | Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri | ||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Al 1/2/2022 | Totale |
8 | 2.261,63 | 2.173,24 | 88,39 | 2.261,63 |
7 | 2.135,16 | 2.049,70 | 85,46 | 2.135,16 |
6 | 2.003,22 | 1.924,49 | 78,73 | 2.003.22 |
5 | 1.877,34 | 1.802,76 | 74,58 | 1.877,34 |
4 | 1.776,86 | 1.714,95 | 61,91 | 1.776,86 |
3 bis | 1.736,28 | 1.675,42 | 60,86 | 1.736,28 |
3 | 1.695,75 | 1.638,13 | 57,62 | 1.695.75 |
2bis | 1.645,76 | 1.590,85 | 54,91 | 1.645.76 |
2 | 1.602,23 | 1.556,18 | 46,05 | 1.602.23 |
1 | 1.267,67 | 1.237,20 | 30,47 | 1.267,67 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce acconto Futuri |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4 /2022 | Al 1/4/2022 | Totale | al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | Totale |
8 | 2.198,64 | 62,99 | 2.261,63 | 2.198,64 | 62,99 | 2.261,63 |
7 | 2.073,70 | 61,46 | 2.135,16 | 2.073,70 | 61,46 | 2.135,16 |
6 | 1.946,89 | 56,33 | 2.003,22 | 1.946,89 | 56,33 | 2.003,22 |
5 | 1.823,76 | 53,58 | 1.877,34 | 1.823,76 | 53,58 | 1.877,34 |
4 | 1.734,95 | 41,91 | 1.776,86 | 1.734,95 | 41,91 | 1.776,86 |
3 bis | 1.695,02 | 41,26 | 1.736,28 | 1.695,02 | 41,26 | 1.736,28 |
3 | 1.657,33 | 38,42 | 1.695,75 | 1.657,33 | 38,42 | 1.695,75 |
2bis | 1.609,45 | 36,31 | 1.645,76 | 1.609,45 | 36,31 | 1.645,76 |
2 | 1.574,38 | 27,85 | 1.602,23 | 1.574,38 | 27,85 | 1.602,23 |
1 | 1.251,60 | 16,07 | 1.267,67 | 1.251,60 | 16,07 | 1.267,67 |
Esclusi dal comporto i periodi di quarantena e sorveglianza domiciliare per Covid-19
Dal periodo di comporto che determina causa di licenziamento collegata al prolungamento della malattia devono essere esclusi sia il tempo trascorso in quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti con un soggetto infetto da Covid-19, sia quello passato in isolamento domiciliare, disposto da un apposito provvedimento del sindaco, per coloro che siano risultati positivi al virus Covid-19, in relazione agli eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2021 (Tribunale di Palmi – Ordinanza 13 gennaio 2022). In base alle norme che regolano l’istituto del comporto per malattia del lavoratore (art. 2110, co. 2, del codice civile), nei casi di assenza dal lavoro per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto decorso il periodo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. In relazione ai periodi più recenti caratterizzati dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, il decreto cd. “Cura Italia” ha disposto che “fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”. Nel caso esaminato il giudice del lavoro ha ravvisato il mancato superamento del periodo di comporto per effetto della neutralizzazione dei periodi in cui il lavoratore risultava in quarantena e in sorveglianza domiciliare attiva. Di conseguenza ha disposto l’illegittimità del licenziamento, con reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
La durata del periodo di comporto, pertanto, è determinata dalle fonti cui la norma rinvia e, in particolare, dal CCNL applicabile.
La ratio della disposizione si individua nell’esigenza di contemperare, da un lato, l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e, dall’altro, l’esigenza del datore di lavoro di non dover subire a tempo indefinito ripercussioni sull’organizzazione aziendale per effetto dell’assenza del lavoratore.
Al fine di garantire un equo bilanciamento tra gli interessi di entrambe le parti, quindi, deve ritenersi che il datore di lavoro non possa unilateralmente recedere prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza del lavoratore (cd. periodo di comporto), astrattamente predeterminato, e che il mero superamento del predetto limite costituisca condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo del licenziamento o della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni superiori.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di recesso, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo.
La norma, per individuare il periodo trascorso in quarantena o permanenza domiciliare richiama a sua volta l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.L. n. 19/2020, il quale indica, da un lato, i soggetti ai quali sia stata applicata la misura della quarantena precauzionale in quanto “hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano”, dall’altro, coloro che siano stati sottoposti a “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus”.
Ne consegue che, ai fini del superamento del periodo di comporto, non può essere valutato sia il tempo trascorso in quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti con un soggetto infetto, sia quello passato in isolamento domiciliare, disposto da un apposito provvedimento del sindaco, per coloro che siano risultati positivi al virus.
In particolare, dall’esame della documentazione prodotta il giudice ha accertato che:
– il lavoratore si è assentato per malattia dal 27/11/2020 al 6/06/2021, senza alcuna interruzione (certificato medico);
– nel periodo ricompreso tra il 26/11/2020 e il 15/12/2020 il lavoratore ha contratto l’infezione da Covid-19 (esito tamponi), ed è stato sottoposto ad isolamento domiciliare con divieto assoluto di contatti e spostamenti (ordinanza sindacale).
Dal periodo di malattia utile ai fini della determinazione del periodo di comporto, quindi, deve essere scomputato l’arco temporale in cui il lavoratore ha contratto l’infezione e, per l’effetto di un’apposita ordinanza disposta dal Sindaco, si trovava in isolamento domiciliare (26/11/2020 – 15/12/2020).
Di conseguenza, come periodo di malattia computabile ai fini del comporto va preso in considerazione l’arco temporale che va dal 15/12/2020 al 6/06/2021, corrispondente a 172 giorni di malattia. Il calcolo è stato effettuato considerando come base annua, cui va rapportato il periodo di comporto, l’anno solare e cioè nei 365 giorni decorrenti dall’inizio della malattia, in quanto continuativa.
Considerato che il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva applicata è di 180 giorni, il licenziamento è nullo per illegittimità della causa.
Borsellino elettronico: Iva e imposta di bollo
Trattamento ai fini dell’IVA e dell’imposta di bollo delle somme di denaro ricevute a titolo di ricarica del borsellino elettronico e destinate ad essere spese dagli utenti finali per l’acquisto di titoli di sosta o di trasporto (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 gennaio 2022, n. 52) Nella fattispecie esaminata dal Fisco la società istante (ALFA s.r.l.) dichiara in atti di aver sviluppato una piattaforma elettronica informatica che, mediante apposita applicazione ( App Alfa), consente agli utenti registrati di acquistare titoli di sosta e di trasporto, pagando online, tramite carta elettronica, ovvero mediante il “borsellino Alfa”, alimentato da versamenti precedentemente effettuati dallo stesso utente con carte elettroniche.
Per l’Amministrazione Finanziaria la ricarica del borsellino elettronico Alfa – il cui credito può essere utilizzato per acquistare beni non ancora definiti all’atto della ricarica – non va considerata un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA, bensì una mera cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
La cessione del titolo di viaggio o di sosta al cliente deve, pertanto, considerarsi effettuata, ai fini IVA, nel momento in cui il cliente acquista il titolo specifico, pagandolo mediante il borsellino elettronico. Solo in questo momento, infatti, sono noti tutti gli elementi necessari ad individuare il corretto trattamento ai fini IVA dell’operazione sottostante e, conseguentemente, la Società è in grado di documentare fiscalmente l’operazione secondo modalità differenti a seconda della tipologia di titolo di trasporto o di sosta acquistato dal cliente. L’istante non dovrà documentare fiscalmente la ricarica del borsellino Alfa, né emettere autofattura con riferimento all’eccedenza di liquidità rispetto alle scorte di titoli posseduti.
Con riferimento al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alle ricevute relative alle somme di denaro utilizzate a titolo di ricarica del borsellino, si osserva che detta imposta si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di corrispettivi esclusi dalla base imponibile Iva.
Pertanto, le ricevute che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo, mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, se non soggette a IVA oppure se oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Premesso quanto sopra, con riferimento alla fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, si ritiene applicabile l’imposta di bollo ai sensi del sopra citato art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 sulla ricevuta relativa ad una operazione fuori campo IVA emessa dall’interpellante al momento dell’effettuazione della ricarica del borsellino elettronico.
Al riguardo, si ricorda che, per gli atti e i documenti indicati nella Parte I della Tariffa, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.
Non colpevole il datore di lavoro in assenza di elementi univoci
Non è responsabile il datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore, per assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato (Corte di Cassazione Sentenza n. 2182/2022). Il caso di specie riguarda la condanna inflitta al datore di lavoro, legale rappresentante della società, responsabile dell’infortunio di una sua dipendente che le ha causato l’amputazione della falange distale del secondo dito della mano sinistra per colpa generica nonché per inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro, avendo omesso di programmare la pressa per lo stampaggio di materie plastiche in modo che gli estrattori agissero solo a cancello chiuso, avendo omesso di dare all’operaia adeguata informazione e di dotarla di un attrezzo per afferrare il pezzo senza interessare con le mani la zona operativa dello stampo.
Il datore di lavoro propone ricorso in Cassazione che supera il vaglio di ammissibilità, non essendo stati proposti motivi aspecifici né motivi manifestamente infondati. Ciò impone, preliminarmente, di rilevare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
La delibazione dei motivi indicati fa escludere l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato, impone l’applicazione della causa estintiva. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.