Prorogati i termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria. Viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825) Con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 e ai relativi rimborsi: – ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2022, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla normativa vigente; – l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata: a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all’8 febbraio 2022 (anziché fino al 31 gennaio), comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza; b) in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID.
Regime Impatriati: dipendente in smart working in Italia con datore di lavoro estero
31GEN 2022 Il lavoratore rientrato in Italia potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working in Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 gennaio 2022, n. 55). Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante, cittadino italiano, riferisce di essere iscritto all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE) dal 2012 e residente in un Paese dell’Unione Europea dal 2018, quando ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente presso una società ivi residente, rivestendo il ruolo di quadro/dirigente come “Chief Strategy Marketing and M&A Officer”. Tale posizione è stata mantenuta fino a giugno 2021.
A partire dal mese di luglio 2021, il medesimo datore di lavoro ha comunicato all’Istante la promozione al ruolo di livello quadro/dirigente di “Franchise Director SSP and PEN”.
Successivamente, l’Istante ha manifestato al proprio datore di lavoro la volontà di trasferirsi a gennaio 2022 nuovamente in Italia, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working da tale Stato per le annualità a venire.
Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere se, una volta rientrato in Italia, potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i redditi di lavoro dipendente ivi prodotti a partire dall’anno di imposta 2022, con l’eventuale possibilità di fruire della suddetta agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta, laddove siano integrati i requisiti ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 16.
Con specifico riferimento al datore di lavoro non residente, la normativa non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, il lavoratore potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità “smart working” a decorrere dal periodo d’imposta 2022, a condizione che trasferirà la residenza fiscale in Italia.
Qualora il lavoratore dovesse acquisire in futuro anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma potrà, altresì, fruire dell’estensione temporale del beneficio fiscale in esame ad ulteriori cinque periodi di imposta, secondo quanto previsto dal comma 3- bis del succitato articolo 16.
On line il nuovo Piano Sanitario del Fondo Est
Bloccate le prestazioni previste per contrastare le conseguenze del Covid-19 del Fondo Est per i settori commercio, turismo servizi e affini Il Fondo Est comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, il pacchetto emergenziale relativo al Covid-19 non è più previsto tra le misure garantite da Fondo, né in forma diretta né intermediata.
Le prestazioni previste dal suddetto pacchetto, fruite entro il 31/12/21, saranno ammesse a rimborso entro i termini previsti.
In riferimento alle disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Covid- 19, il Fondo aveva deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
Per tutte le garanzie vigenti anche nell’anno 2022, gli iscritti potranno fare riferimento alla sezione Piano Sanitario.
Il fondo ricorda che il nuovo IBAN nel caso di versamento del contributo a Fondo Est a mezzo bonifico Bancario: è il seguente: IT15C0503403265000000058300.
DL Sostegni-ter in G.U.: le misure per le imprese
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (D.L. Sostegni-ter), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico. Tra le principali misure quelle a sostegno delle attività chiuse, delle attività commerciali al dettaglio e delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (artt. 1, 2 e 3, D.L. n. 4/2022). Misure di sostegno per le attività chiuse Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021, sono sospesi: I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Misure di sostegno per le attività economiche di commercio al dettaglio Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: – 47.19.10: Grandi magazzini; Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese contraddistinte dai suddetti codici Ateco devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Inoltre, alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previsti. Misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica Per l’anno 2022: 56.10.11: Ristorazione con somministrazione; Le attività con i seguenti codici Ateco, per accedere agli aiuti devono aver subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Inoltre, il DL Sostegni-ter prevede che il credito d’imposta introdotto dal DL Rilancio per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: – 47.51.10: Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
– i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
– 47.19.20: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
– 47.19.90: Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
– 47.30.00: Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
– 47.43.00: Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati;
– 47.51.10: Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– 47.51.20: Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
– 47.52.10: Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– 47.52.20: Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– 47.52.30: Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
– 47.52.40: Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
– 47.53.11: Commercio al dettaglio di tende e tendine;
– 47.53.12: Commercio al dettaglio di tappeti;
– 47.53.20: Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
– 47.54.00: Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
– 47.59.10: Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
– 47.59.20: Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
– 47.59.30: Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– 47.59.40: Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
– 47.59.50: Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza;
– 47.59.60: Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
– 47.59.91: Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
– 47.59.99: Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca;
– 47.61.00: Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
– 47.62.10: Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– 47.62.20: Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
– 47.63.00: Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
– 47.64.10: Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
– 47.64.20: Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
– 47.65.00: Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
– 47.71.10: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.71.20: Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
– 47.71.30: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
– 47.71.40: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
– 47.71.50: Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
– 47.72.10: Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
– 47.72.20: Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
– 47.75.10: Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– 47.75.20: Erboristerie;
– 47.76.10: Commercio al dettaglio di fiori e piante;
– 47.76.20: Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– 47.77.00: Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
– 47.78.10: Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;
– 47.78.20: Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– 47.78.31: Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);
– 47.78.32: Commercio al dettaglio di oggetti d’artigiana;
– 47.78.33: Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
– 47.78.34: Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
– 47.78.35: Commercio al dettaglio di bomboniere;
– 47.78.36: Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
– 47.78.37: Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
– 47.78.40: Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– 47.78.50: Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
– 47.78.60: Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– 47.78.91: Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;
– 47.78.92: Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
– 47.78.93: Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
– 47.78.94: Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
– 47.78.99: Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;
– 47.79.10: Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
– 47.79.20: Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
– 47.79.30: Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati;
– 47.79.40: Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet);
– 47.82.01: Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
– 47.82.02: Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
– 47.89.01: Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
– 47.89.02: Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
– 47.89.03: Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
– 47.89.04: Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
– 47.89.05: Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
– 47.89.09: Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca;
– 47.99.10: Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta);
– 47.99.20: Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
– avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, Reg. (UE) 17 giugno 2014, n. 651);
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
L’istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Alle imprese aventi diritto, viene riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
– viene incrementata di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui al DL Sostegni, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
– sono stanziati 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:
56.10.12: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
56.10.20: Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
56.10.30: Gelaterie e pasticcerie;
56.10.41: Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
56.10.42: Ristorazione ambulante;
56.10.50: Ristorazione su treni e navi;
56.21.00: Catering per eventi, banqueting;
56.30.00: Bar e altri esercizi simili senza cucina;
93.11.20: Gestione di piscine;
96.09.05: Organizzazione di feste e cerimonie.
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
– 47.51.20: Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
– 47.71.10: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.71.20: Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
– 47.71.30: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
– 47.71.40: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
– 47.71.50: Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
– 47.72.10: Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
– 47.72.20: Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.
Nuova applicativo per la richiesta del documento di Responsabilità solidale appalti
L’INPS fornisce indicazioni sulla nuova procedura telematica che rilascia il Documento di congruità degli appalti, accessibile dalla sezione DiresCO del portale istituzionale, che consentirà ai committenti di verificare i dati dei lavoratori impiegati e poi denunciati in Uniemens da appaltatori e Subappaltatori La ratio che sovraintende l’istituto della responsabilità solidale è proprio quella di attuare la ripartizione della responsabilità economica di quanto dovuto al lavoratore tra committente privato – generalmente il soggetto più solido e affidabile nel rapporto di lavoro – e appaltatore, garantendo un forte sistema di tutela. b) Il totale dei contributi dichiarati e l’importo versato
A tal fine, in una logica proattiva che vede la pubblica Amministrazione al servizio dell’utenza e a supporto del mondo imprenditoriale, l’Inps ha realizzato un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA). Attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, l’applicativo ha la finalità di potenziare i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata, con l’effetto di realizzare una maggiore tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.
L’applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti si fonda su un’attività di data crossing tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. Le imprese committenti, durante tutto il corso dell’appalto, avranno la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all’atto del conferimento dell’appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato “Documento Congruità Occupazionale Appalti” (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOA.
L’applicativo è disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex procedura DiResCo), attualmente per tutti i datori di lavoro privati, muniti di SPID/CIE/CNS e per i soggetti istituzionalmente abilitati a operare per conto dei datori di lavoro (c.d. intermediari); l’accesso e l’operatività in procedura è consentito, altresì, ai soggetti muniti di PIN/SPID, esplicitamente autorizzati esclusivamente dal datore di lavoro, tramite l’apposito servizio “Abilitazione accesso MoCOA”, accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, selezionando “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Abilitazione accesso Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente nella homepage del Portale.
All’interno dell’applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti, accedendo alla pagina iniziale, è possibile visualizzare e consultare tutti gli appalti riconducibili al soggetto che ha effettuato l’accesso; è altresì presente la funzione “Inserimento nuovo appalto”, che consente all’utente di registrare ogni singolo nuovo appalto.
Per ogni appalto, oltre alle informazioni generali, il committente dovrà inserire i dati relativi all’appaltatore e indicare la possibilità di subappalto, spuntando la relativa voce: in assenza di tale indicazione, effettuabile solo dal committente (sia in fase di registrazione, che successivamente), non sarà possibile inserire alcuna informazione relativa al subappaltatore e al subappalto.
Il Documento di Congruità Occupazionale Appalto (DoCOA) viene elaborato dalla procedura ogni mese, dopo la scadenza del termine di trasmissione delle denunce mensili e viene messo a disposizione nella sezione “Azioni” del “Dettaglio Appalto” ed è visibile esclusivamente al soggetto a cui si riferiscono i dati elaborati; solo previa apposita autorizzazione rilasciata in procedura dall’appaltatore e/o dal subappaltatore, il committente e l’appaltatore potranno visualizzare il Documento di Congruità Occupazionale Appalto relativo rispettivamente all’appaltatore e al subappaltatore.
Le anomalie e le discordanze che possono essere evidenziate nel Documento di Congruità Occupazionale Appalto in seguito all’elaborazione e confronto dati riguardano, in particolare:
a) I codici fiscali dei lavoratori impiegati nell’appalto
c) Presenza situazioni debitorie
Per ciascuna delle tre casistiche di cui ai precedenti punti a), b), c) sarà inviata una comunicazione con l’evidenza degli alert rilevati; tale comunicazione sarà inviata comunque, anche in loro assenza, al fine di dare contezza dell’elaborazione mensile del DoCOA. Le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo PEC inserito nell’applicativo, dando così al committente e all’appaltatore la possibilità di scegliere l’indirizzo presso cui intendono ricevere le stesse.
Sistema sicurezza della bilateralità nell’artigianato dell’Emilia Romagna
Siglato il 25/1/2022, tra la CNA Emilia Romagna, la CONFARTIGIANATO Emilia Romagna, la CASARTIGIANI Emilia Romagna, la CLAAI Emilia Romagna e la CGIL Emilia Romagna, la CISL Emilia Romagna, la UIL Emilia Romagna, l’accordo di adeguamento versamento al sistema sicurezza della bilateralità artigiana per imprese non applicanti contratti artigiani aderenti alle associazioni artigiane. Le Parti Sociali dell’Artigianato consentono l’adesione al sistema Sicurezza della Bilateralità artigiana anche alle imprese aderenti le Associazioni Artigiane che non applichino contratti artigiani e le cui bilateralità contrattuali non prevedano o non abbiano ancora attivi sistemi di rappresentanza territoriale per la sicurezza dei lavoratori. L’adesione si concretizza con il versamento di quote di bilateralità annuali per dipendente attraverso il DM10 codice W150.
In questi anni è aumentato l’impegno delle Parti Sociali in questa attività attraverso il lavoro di informazione controllo degli RLST il coordinamento degli OPTA e l’intervento dell’organismo Regionale OPRA nell’attività di interlocuzione, in particolare con la Regione Emilia Romagna, al fine di addivenire a protocolli di intesa per la garanzia della sicurezza dei lavoratori e delle imprese, ed anche di EBER nelle campagne informative su diversi temi quali “sani stili di vita” anche sui luoghi di lavoro, “movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi” e la ricerca di soluzioni pratiche ed efficaci.
In considerazione di ciò ed anche in relazione all’adeguamento contributivo alla bilateralità previsto dalle Parti Sociali Nazionali, con accordo del 17/12/2021, per le aziende applicanti contratti artigiani, che porta a € 139,80 la quota di adesione annuale, Le Parti Sociali costituenti EBER definiscono in 30 euro annui l’importo per dipendente da versare nel mese di febbraio di ogni anno tramite DM 10 codice W150 con le modalità previste ed indicate sul sito www.eber.org alla voce come aderire.
Di questa quota € 20,45, di cui € 7,36 a favore delle attività formative, saranno a disposizione delle Parti Sindacali per le attività previste dall’accordo interconfederale Regionale sicurezza del 23/12/2011 e dal regolamento Regionale OPRA del 17/5/2012 e € 9,55 a disposizione delle Parti Sociali in EBER a favore di attività promozionali, informative ed altro inerenti i temi della Sicurezza dei lavoratori.
Enti sportivi: sospensione dei versamenti contributivi e modalità di recupero
Fornite disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (INPS – Circolare 27 gennaio 2022, n. 14). Ai sensi dell’art. 3-quater, co. 1, del D.L. n. 146/2021, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
La disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Non si procede al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
CCNL METALMECCANICA PMI – EBM Salute: nuova contribuzione
EBM Salute, il Fondo Sanitario Integrativo Metalmeccanici PMI, ricorda che dal 1° gennaio 2022 aumenta la quota di contribuzione A decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto, nell’accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanici PMI del 26 maggio 2021, la quota del contributo mensile da versare per i lavoratori, ad EBM Salute, è incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
Pertanto, dal 1° gennaio 2022, la contribuzione annua risulterà pari a 96 euro annui per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’Azienda.
Il versamento è previsto per le Lavoratrici ed i Lavoratori di tutte le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici PMI e che non abbiano attivato una polizza sanitaria integrativa dello stesso importo complessivo di 96 euro annui, come previsto all’art. 51 del CCNL di settore.
Si precisa che i contributi mensili sono dovuti a decorrere dalla data di assunzione e quindi al termine del periodo di prova, per le Lavoratrici ed i Lavoratori, con assunzione:
– a tempo indeterminato full time o part time (anche per lavoratori intermittenti);
– con contratto di apprendistato;
– con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi (anche per lavoratori intermittenti);
– in aspettativa per malattia;
– sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie;
– cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (di cui alla legge 23/7/1991, n. 223 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge 15/7/1966, n. 604) che beneficiano della Naspi per un periodo massimo di 12 mesi.
DL Sostegni-ter: Credito d’imposta locazioni imprese turistiche
Disposizioni sul credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art. 5, D.L. n. 4/2022). Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo turismo e ammortizzatori sociali nel decreto Sostegni Ter
Il Decreto Sostegni Ter è stato pubblicato nela gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2022. Novità per l’esonero contibutivo nel turismo e per gli ammortizzatori sociali. Tra gli interventi del provvedimento:
– esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali, con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione;
– l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale per i datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto in argomento, che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa;
– la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022.
Tra le altre misure del Decreto:
– viene soppresso, all’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 148/2015, la disposizione secondo la quale, le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, che prevedono nell’anno 2019 la riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione addizionale;
– in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
– il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
– abrogata la previsione secondo la quale, per il 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;