Siglato l’1/2/2022, tra l’ANEC e la SLC-CGIL, la FISTel-CISL, la UILCOM-UIL, l’accordo quadro per l’erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali. Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo in merito all’utilizzo del F.I.S.
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza anche un solo dipendente per i dipendenti interessati in forza al datore di lavoro.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente accordo sindacale del 27/12/2021.
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dall’1/1/2022 per le aziende che nell’ultimo semestre hanno occupato in media 5 dipendenti, le stesse possono fruire un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, mentre i datori di lavoro che nell’ultimo semestre hanno occupato in media più di 5 dipendenti possono fruire un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Il trattamento di F.I.S, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.
Fruizione agevolazioni investimenti 4.0 in caso di ritardo nell’interconnessione
Ai fini delle agevolazioni (iper-ammortamento o credito d’imposta) per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno del beneficio, ma determina lo slittamento in avanti della decorrenza per la fruizione dello stesso. Tuttavia, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa. (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 71). L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo agli effetti della tardiva interconnessione dei beni al sistema aziendale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni Iper-ammortamento o Bonus investimenti 4.0. In base alla disciplina agevolativa dell’Iper-ammortamento è prevista una maggiorazione (150 per cento) del costo ammortizzabile o della quota capitale dei canoni di acquisizione in leasing deducibile dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Industria 4.0”. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la maggiorazione è stata sostituita con il credito d’imposta (cd. “bonus investimenti). In conclusione è possibile affermare che, in caso di interconnessione dei beni agevolabili (4.0) in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione deve ritenersi comunque fruibile l’agevolazione, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione.
Nel caso esaminato la società ha effettuato investimenti (acquisto e leasing) in beni agevolabili entrati in funzione nel 2018, che però sono stati interconnessi al sistema aziendale alla fine del 2021.
Si chiede se sia possibile fruire dell’iper ammortamento a decorrere dalla data di interconnessione, decurtando i benefici nel frattempo fruiti a titolo di Super-ammortamento.
In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La fruizione dell’iper-ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene. Solo dalla data di entrata in funzione è possibile iniziare a fruire dell’agevolazione, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper-ammortamento inizia solo da tale successivo periodo.
Le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti.
Pertanto, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del “dies a quo” per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Con riferimento ai beni acquisiti in proprietà, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di iper-ammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super ammortamento nei periodi d’imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti del termine iniziale e finale di fruizione dell’iper ammortamento vale anche nell’ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
INPS: Rdc/Pdc, rilevanza dei trattamenti assistenziali in corso di godimento
A decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, vengono presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi. Ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ossia: Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali; Assegno di maternità dei Comuni (MAT); Assegno per il nucleo familiare dei Comuni; Pensione sociale e assegno sociale; Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza). Inoltre, nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
In particolare, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale.
A seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento, a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con lo stesso meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.
L’Inps precisa che resta confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità.
L’adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati:
1. maggiorazioni dell’assegno sociale;
2. maggiorazione dell’aumento della pensione sociale;
3. maggiorazione sociale;
4. importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo;
5. quattordicesima.
– le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
– le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni;
– per il pagamento di tributi;
– le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
– l’assegno di natalità.
Pertanto, a partire dal mese di gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.
Canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati
L’individuazione di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dalla normativa di riferimento (MEF- Risoluzione 31 gennaio 2022, n. 1/DF) A decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).
Il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.
In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal successivo comma 843.
Ed invero, detto comma dispone che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.
Pertanto, alla luce di quanto appena enucleato dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843.
Emergenza Covid-19: nuove norme su Green Pass e frequenza scolastica
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Presidenza Consiglio dei Ministri – comunicato 02 febbraio 2022, n. 59). Il nuovo decreto legge modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia, in particolare: – nelle scuole per l’infanzia: – nella scuola primaria: – nella scuola secondaria di primo e secondo grado: – le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario; – a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone; – sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.
a) fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
b) dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
a) fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 (è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto);
b) dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;
a) con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
b) con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;
Disciplina del fondo per le PMI creative
Pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2022, n. 27, il decreto 19 novembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, recante disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative. Il decreto in questione definisce le disposizioni per l’attuazione dell’art. 1, commi da 109 a 112, della legge n. 178/2020, individuando, tra l’altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che classificano le attività delle imprese del settore creativo, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.
Ai fini di cui sopra, il decreto disciplina:
a) gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione di:
i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative;
b) gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici;
c) le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui sopra;
d) le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo.
Si rammenta che, il settore creativo comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
L’impresa creativa è l’impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO:
– Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;
– Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
– Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
– Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
– Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
– Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
– Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
– Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
– Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
– Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
– Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
– Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
– Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
– Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
– Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
– Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;
– Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;
– Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;
– Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
– Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
– Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;
– Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
– Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
– Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
– Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
– Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
– Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;
– Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;
– Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;
– Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
– Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
– Codice Ateco 58.11Edizione di libri;
– Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;
– Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;
– Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;
– Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
– Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;
– Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
– Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione;
– Codice Ateco 63.12 Portali web;
– Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
– Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,
– Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;
– Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate;
– Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche;
– Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
– Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;
– Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
– Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
– Codice Ateco 95.25 – Riparazione orologi.
INL: chiarimenti sulla revoca del provvedimento di sospensione
03 febb 2022 L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcune precisazioni sulla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Si chiede, in primo luogo,, quali siano le condizioni necessarie ai fini della revoca del provvedimento, laddove lo stesso sia stato adottato per l’irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro. Inoltre, se sia possibile, in tali casi, ritenere condizione sufficiente, ai fini della revoca, la regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni, atteso che, in fase di revoca non risulta necessario il requisito del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi previsto per legge.
Relativamente all’ipotesi di impiego irregolare di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno da parte di aziende agricole, si chiede se il solo pagamento della somma aggiuntiva prevista dal citato art. 14 possa consentire la revoca del provvedimento di sospensione.
Orbene, l’INL ha chiarito che, le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione. È quindi possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa.
Eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle previste dalla legge, non consentirà l’ammissione al pagamento della diffida.
Quanto alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, il datore deve fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva.
ANPAL: fondo nuove competenze e riapertura istruttoria
Sono ammesse a istruttoria e valutazione le istanze presentate in data successiva al 31 maggio 2021 h. 15:21 ed entro il 30 giugno 2021, data di chiusura dell’Avviso (ANPAL – Decreto 01 febbraio 2022, n. 27). Ai fini della gestione amministrativa delle istanze di contributo in fase di istruttoria e di richiesta del saldo, nonché al fine di agevolare la fruizione del finanziamento, si applicano i seguenti termini: – i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate entro 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, pena la sospensione dell’istanza. In ragione del preminente interesse pubblico alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi e al pieno utilizzo delle risorse finanziarie a ciò stanziate, la durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario. Decorso inutilmente detto termine, l’istanza è rigettata con contestuale disimpegno delle somme. Per le istanze già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di 90 giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione; – i termini possono essere prorogati, una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda. Per usufruire della proroga è necessario presentare la richiesta tramite il sistema informativo. L’istanza si intende tacitamente accolta decorsi cinque giorni dalla presentazione; – per la richiesta di saldo si applicano i seguenti termini, decorsi i quali ANPAL procederà senza ulteriore indugio alla revoca del contributo e al disimpegno delle somme: a) con riferimento ai progetti ammessi ad istruttoria, nonché a quelli in corso di realizzazione, sono concessi ulteriori 20 giorni in aggiunta ai 40 giorni inizialmente previsti, per un totale di 60 giorni complessivi a far data dalla conclusione delle attività; b) con riferimento ai progetti già conclusi, sono ammesse all’iter di valutazione le richieste di saldo già presentate, ma pervenute oltre il termine di 40 giorni, mentre vengono concessi ulteriori 20 giorni di calendario a far data dalla pubblicazione del presente decreto per presentare le richieste di saldo per le quali sia già spirato il termine di 40 giorni; – i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo entro 30 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti. Al termine del percorso di sviluppo delle competenze dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021 compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari.
INPGI – passaggio al FPLD dell’INPS
Con circolare INPGI n. 2/2022 si è trattato il passaggio della funzione previdenziale della gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI al FPLD dell’INPS e sono stati individuati i valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2022 ed aggiornata la procedura DASM.
A) Passaggio della funzione previdenziale della gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI al FPLD dell’INPS.
Con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
La competenza assicurativa in capo alla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI cesserà, quindi, il 30 giugno 2022. I valori retributivi e/o contributivi minimi e massimi indicati nella presente circolare avranno quindi effetto fino alla predetta data.
Al riguardo, in merito agli adempimenti contributivi, l’Istituto si riserva di fornire ulteriori comunicazioni nei prossimi mesi.
B) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (Lavoro Dipendente) – Valori Minini e Massimali Retributivi e Contributivi per l’anno 2022.
– MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2022.
Come noto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI e l’Aeranti-Corallo, nonché – per le aziende che rientrano nel campo di applicazione – il CCNL ANSO-FISC/FNSI.
Il legislatore ha previsto, comunque, un valore minimo di retribuzione ai fini dell’imposizione contributiva che deve essere rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tale valore minimo è pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione INPS.
L’ISTAT, con comunicato del 17/01/2022, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9 %.
Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2022 risultano rideterminati nella seguente misura:
Anno 2022 |
Euro |
---|---|
Minimale di retribuzione giornaliera di legge | 49,91 |
Minimale di retribuzione mensile di legge | 1.298,00 |
In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana ed al rispetto di turni ed orario di lavoro – le contribuzioni dovute all’INPGI, fatti salvi i casi di assunzione o cessazione in corso di mese, non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento sono quelle relative al contratto collettivo applicato.
Relativamente all’anno 2022, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992, non essendo intervenute variazioni nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario sul quale è determinata, resta confermata in 46.184,00 euro. L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.849,00.
Il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Si ricorda che le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1%.
A decorrere dall’1/5/2011, l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI. L’INPGI, a richiesta del giornalista, provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.
Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2022, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari nel 2022 al 33,00% della retribuzione imponibile):
Anno |
Importo Complessivo Annuo(indennità + IVS) |
Importo massimo annuo della retribuzione figurativa |
Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa(su 365 gg) |
---|---|---|---|
2022 | 49.663,89 | 37.341,27 | 102,30 |
Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dall’1/1/2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo.
Per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1 gennaio 2017, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale annuo per l’anno 2022 risulta pari a 105.013,56 euro, arrotondato a 105.014,00 euro.
Il predetto massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
E’ noto che:
– il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell’anno;
– in presenza di più rapporti di lavoro, successivi l’uno all’altro o contestuali, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. A tal fine, il giornalista è, quindi, tenuto a comunicare al datore di lavoro gli elementi retributivi relativi a ciascun rapporto intrattenuto nell’anno;
– nel caso in cui il giornalista nel corso dell’anno abbia rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata INPGI (o INPS), ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni connesse ai rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi connessi alla collaborazione coordinata e continuativa.
Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che, a decorrere dall’anno 2017, ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell’anno 2022 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 210,15 euro (40 per cento del trattamento minimo di pensione al 1 gennaio 2022). In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato.
MINIMALE RETRIBUTIVO AI SOLI FINI DELL’ACCREDITO CONTRIBUTIVO
ANNO |
Importo mensile del trattamento minimo (su 13 mensilità) |
Percentuale di ragguaglio della pensione |
Minimale retributivo settimanale |
Minimale retributivo annuo |
---|---|---|---|---|
2021 | 515,58 | 40% | 206,23 | 10.724,01 |
2022 | 525,38 | 40% | 210,15 | 10.927,80 |
Il trattamento minimo di pensione 2022 è stato determinato applicando l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra il 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9 %. Tale indice è stato utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Il predetto importo minimo di pensione acquisirà, invece, carattere di definitività ai fini pensionistici solo a seguito dell’emanazione (presumibilmente a novembre 2022) del decreto ministeriale che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l’anno 2022.
Sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai giornalisti cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Per l’anno 2022, i valori retributivi sono i seguenti
Retribuzione Nazionale | Fascia |
Retribuzione convenzionale |
||
---|---|---|---|---|
Anno |
Da |
A | ||
2022 | 0 | 4.031,57 | I | 4.031,57 |
4.031,58 | 5.459,81 | II | 5.459.81 | |
5.459,82 | 6.888,05 | III | 6.888,05 | |
6.888,06 | 8.136,29 | IV | 8.136,29 | |
8.136,30 | In poi | V | 9.744,54 |
In materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro, per l’anno 2022, si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 47.371,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi.
Il Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’INPGI prevede che la contribuzione volontaria sia adeguata ad inizio anno in base all’indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti. Poiché tra il 2020 ed il 2021 il predetto minimo contrattuale non ha subito variazioni, per i giornalisti già ammessi alla prosecuzione volontaria, il contributo dovuto alla Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO nell’anno 2022 non viene adeguato e resta, quindi, confermato nella misura in essere per l’anno 2021.
Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2022, gli importi minimi dovuti sono, quindi, pari a 900,00 euro mensili.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, l’art. 1, per i rapporti di lavoro dipendente si ha un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’assicurazione IVS a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro dovrà compilare gli appositi campi predisposti nella procedura di denuncia contributiva mensile DASM, nella sezione riferita alle agevolazioni contributive, nell’area della retribuzione individuale. Al riguardo, si rimanda all’allegato tecnico del DASM.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2022, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro l’11/02/2022.
Welfare nelle aziende metalmeccaniche Confapi
Entro la fine del mese di febbraio 2022, l’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Confapi, deve mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare. L’accordo Unionmeccanica-Confapi sottoscritto lo scorso maggio 2021, ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, strumenti di welfare che le aziende metalmeccaniche della piccola industria dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31/12/2022. – con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Hanno diritto i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2022 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:
– con contratto a tempo indeterminato;
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata di servizio nell’anno di riferimento.
Il valore degli strumenti di welfare non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
L’azienda si confronterà con la Rsu per individuare, considerando le esigenze dei lavoratori e del rapporto con il territorio una gamma di beni e servizi.