Prorogati i termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto del 2 febbraio 2022) Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, le strutture sanitarie, i medici e le farmacie hanno l’obbligo di comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi alle vendite di farmaci e dispositivi medici ed alle prestazioni sanitarie erogate, comprensivi di eventuali rimborsi per i quali il contribuente non abbia manifestato opposizione. Per la trasmissione di eventuali correzioni ai dati delle spese riferite all’anno 2021 e trasmessi al STS, il termine è fissato al 15 febbraio 2022. Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2021 da trasmettere al STS l’assistito può esercitare l’opposizione dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022.
Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie effettuate nel secondo semestre 2021 il termine è stato prorogato dal 31 gennaio 2022 all’8 febbraio 2022.
Per i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie effettuate nel 2022, invece, i termini di trasmissione al STS sono stabiliti come segue:
d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023, la trasmissione dei dati al STS deve essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Comunicazioni per le attività finanziarie detenute all’estero
Fornite indicazioni sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività (Agenzia delle entrate – Provvedimento 08 febbraio 2022, n. 40601). Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.
A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
A tale scopo, per massimizzare l’efficacia della selezione, così da tutelare adeguatamente i contribuenti, l’Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
– l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
– il numero identificativo del conto;
– l’ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;
– gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi.
Firmato l’adeguamento economico del CCNL Guardie ai Fuochi
Sottoscritto l’ accordo di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2021/202
Le parti concordano che il CCNL Guardie ai Fuochi avrà una durata di 3 anni con decorrenza dal 1/1/2021 e scadenza al 31/12/2023
Viene riconosciuto un incremento mensile a regime pari, al 6° livello, ad € 75,00 lordi con le seguenti modalità: dall’1/18/2022 € 25,00, dall’1/1/2023 € 30,00, dall’ 1/7/2023 € 20,00. L’adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati di tutti i lavoratori è quello riportato nella tabella allegata
Livello |
Minimo Conglobato mensile al 31/12/2021 |
Aumento 1/1/2022 |
Minimo Conglobato mensile 1/1/2022 |
Aumento 1/1/2023 |
Minimo Conglobato mensile 1/1/2023 |
Aumento 1/7/2023 |
Minimo Conglobato mensile 1/7/2023 |
Totale aumenti a regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1.880,17 | 36,86 | 1.917,03 | 44,23 | 1.961,26 | 29,49 | 1.990,75 | 110,58 |
2° | 1.742,13 | 34,15 | 1.776,28 | 40,99 | 1.817,27 | 27,32 | 1.844,59 | 102,46 |
3° | 1.541,87 | 30,23 | 1.572,10 | 36,27 | 1.608,37 | 24,18 | 1.632,55 | 90,68 |
4° | 1.405,91 | 27,56 | 1.433,47 | 33,08 | 1.466,55 | 22,05 | 1.488,60 | 82,69 |
5° | 1.338,47 | 26,24 | 1.364,71 | 31,49 | 1.396,20 | 20,99 | 1.417,19 | 78,72 |
6° | 1.275,19 | 25,00 | 1.300,19 | 30,00 | 1.330,19 | 20,00 | 1.350,19 | 75,00 |
7° | 1.206,69 | 23,66 | 1.230,35 | 28,39 | 1.258,74 | 18,93 | 1.277,66 | 70,97 |
A recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 lordi con le seguenti modalità: euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022 ed euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022. Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.
In riferimento ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale retribuiti quindi solo per le ore effettivamente lavorate, la retribuzione mensile, dall’1/1/2022, non sarà inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/7/2023 non sarà inferiore a n. 20 turni mensili.
Erogazione EET nei Caseifici Cooperativi dell’Emilia Romagna
Nella busta paga del mese di febbraio 2022 sarà corrisposto l’elemento economico transitorio (EET), ai lavoratori in forza ai caseifici sociali e cooperativi operanti nella zona di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.
E’ stato istituito con accordo siglato a giugno 2020, per il soli anni 2020 e 2021 (produzione 2019 e 2020), un elemento economico transitorio (EET).
L’EET sarà corrisposto con la busta paga del mese di febbraio dell’anno 2022 ai lavoratori in forza ai caseifici che nell’anno di produzione si trovino in tutte le seguenti condizioni.
A. La riuscita determinata (premio di risultato) si colloca tra 88,00 e 92,99%
B. La percentuale di formaggio sbiancato della produzione oggetto del premio non sia superiore a 2,5
C. Il prezzo medio rilevato ai fini del correttivo sia collocato almeno nella 7.a fascia (ad esempio premio 2021, produzione 2019, rilevazione media relativa all’anno 2020).
D. Nell’anno precedente a quello relativo alla determinazione del EET hanno avuto un riuscita di almeno il 93,00%
L’EET sarà corrisposto in aggiunta ai premi di risultato nelle seguenti misure.
Livello |
Importo |
---|---|
1 A | 704,50 |
1 | 631,50 |
2 | 547,00 |
3 A | 498,00 |
3 | 462,00 |
4 | 438,00 |
5 | 413,50 |
6 | 389,50 |
INPS: variazione della condizione occupazionale con il modello “RdC-Com Esteso”
09 febb 2022 Si forniscono precisazioni sulla comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza. La Legge di Bilancio 2022 ha disposto che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”. La modifica in parola riguarda acnhe la disciplina del beneficio addizionale.
Dunque, dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.
Quindi, per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, il suddetto modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.
CCNL RISCOSSIONE: Accordo in materia di RLS
Sottoscritto il 3/2/2022, tra l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e UNISIN, l’accordo in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza per il Settore della Riscossione Le Parti firmatarie del CCNL della Riscossione, si sono incontrate il 3 febbraio 2022, con l’intento di addivenire ad un’intesa in materia di RLS, che disciplinasse in particolare:
– il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative all’interno dell’Ente;
– il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento del proprio incarico;
– le attribuzioni e gli strumenti necessari per l’espletamento della funzione.
Ciò posto, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno sottoscritto un nuovo accordo che decorre dalla data della stipula e avrà durata quadriennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza e così, successivamente, di quadriennio in quadriennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
Esse hanno convenuto che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 32, individuati ed eletti su base regionale e così distribuiti:
– Gruppo “A”:
Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione;
– Gruppo “B”:
Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per regione/aggregazione regionale;
– Gruppo “C”:
Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise, Sicilia: n. 3 RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale.
Agli RLS sono attribuite le funzioni indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente.
A ciascun RLS, per l’espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue per l’espletamento dei compiti indicati dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a partire dal mese di effettivo insediamento.
Inoltre, l’Ente, al fine di favorire l’accesso dell’RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese – rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e documentate – strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
In particolare:
a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria sede di lavoro situata nell’ambito dello stesso comune o comune diverso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di percorribilità lo rendano necessario, l’azienda potrà autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo un rimborso chilometrico di € 0,35 per km.
b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.
Video-guida personalizzata e interattiva relativa alle domande di pensione accolte
L’INPS, con il messaggio del 7 febbraio 2022, n. 585, comunica l’estensione della modalità innovativa di comunicazione personalizzata alla prima liquidazione delle domande di pensione della Gestione Privata. Progressivamente, saranno coinvolti anche i neopensionati iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL). L’INPS ha sperimentato, nel corso del 2021, una nuova ed efficace modalità di comunicazione personalizzata, proattiva e interattiva con gli utenti che hanno avuto una domanda accolta di indennità di disoccupazione NASpI.
L’utente viene raggiunto automaticamente da una notifica tramite SMS/e-mail, con la quale l’Istituto comunica che la domanda è stata accolta e segnala la presenza di una video-guida dedicata alla propria NASpI, accessibile sia all’interno della sua area riservata “MyINPS” sia attraverso il QR code inserito nelle lettere con oggetto “Domanda NASpI Accolta”. Inoltre, da dicembre 2021 la notifica con il link di accesso alla video-guida NASpI è stata inserita anche nell’app IO. A breve, la video-guida personalizzata sarà accessibile tramite il QR code inserito nella lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento.
Ai destinatari del modello di comunicazione di liquidazione della pensione nella Gestione privata (modello “TE08 PL”) sarà recapitato un provvedimento che prevede la possibilità di accedere a una video-guida interattiva mediante un percorso personalizzato raggiungibile attraverso QR code o link dedicato, riportato nella pagina iniziale del provvedimento.
La nuova video-guida personalizzata e interattiva evidenzia, in linea generale, le informazioni principali contenute nel provvedimento di prima liquidazione della pensione (modalità di calcolo, importo, tassazione) che il neopensionato riceve via posta e trova archiviato nella sua “Cassetta postale online”, sempre accessibile nel portale INPS con le proprie credenziali.
Il video illustra, inoltre, i principali obblighi del pensionato verso l’INPS e i servizi che l’interessato potrà utilizzare per controllare ogni mese il proprio cedolino di pensione e confrontarlo con quello dei mesi precedenti, scaricare il certificato di pensione (ObisM) e la Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi annuale, richiedere le detrazioni per carichi di famiglia e variare le coordinate bancarie per il pagamento.
La video-guida chiarisce agli utenti, inoltre, i casi in cui l’Istituto ha l’obbligo di ricalcolare annualmente le pensioni in base ai redditi dichiarati e fornisce, per coloro che sono interessati da prestazioni collegate al reddito (ad esempio, quattordicesima, integrazione al minimo, maggiorazione sociale), indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni reddituali.
La video-guida presenta un elevato livello di personalizzazione in quanto ciascun video ha uno specifico contenuto informativo legato alle caratteriste proprie del pensionato destinatario della comunicazione. Il video, pertanto, ha una durata variabile, dai 3,5 ai 5 minuti, in relazione alle tipologie di informazioni in esso inserite.
Al fine di favorire un migliore accesso alle informazioni messe a disposizione dell’Istituto, nel video viene anche raccomandato di aggiornare i propri contatti telematici nell’area “MyINPS”.
Al termine del video, infine, sono riportati l’elenco dei servizi citati con i pulsanti per accedervi direttamente.
Oltre al QR code presente nella lettera del provvedimento di pensione (modello “TE08 PL”), per accedere alla video-guida gli utenti possono utilizzare i seguenti canali digitali:
– Area riservata “MyINPS” nel portale www.inps.it, accessibile con credenziali SPID almeno di livello 2, CIE o CNS: agli utenti che abbiano fornito il numero di cellulare e/o l’e-mail aggiornati, l’Istituto invia mediante SMS ed e-mail l’avviso con il link alla video-guida presente nell’area riservata “MyINPS”;
– App IO: l’utente neopensionato, che accede con le proprie credenziali all’applicazione mobile, trova la notifica contenente il medesimo testo dell’avviso presente in “MyINPS” con il link di accesso alla video-guida.
La video-guida resterà a disposizione degli utenti per sei mesi, così da assicurare un accesso guidato e semplificato ai servizi di consultazione e per l’invio di dichiarazioni (detrazioni fiscali: domanda e gestione; dichiarazione reddituale: RED semplificato) utili al neopensionato per controllare e gestire la propria pensione.
Le visualizzazioni e le interazioni da parte degli utenti saranno costantemente monitorate in forma anonima tramite un’apposita dashboard per assicurare il corretto avvio della produzione e della distribuzione e per verificare il livello di efficienza ed efficacia della campagna di comunicazione, anche tramite il confronto con i dati della piattaforma di Customer relation management (CRM) dell’INPS.
Lo storyboard che mostra i contenuti proposti nella video-guida e la tabella con le otto versioni personalizzate generate per uso interno sono a disposizione di tutto il personale dell’INPS nell’area intranet nella Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna al percorso “Comunicazione – Prodotti” > sezione “Video guide interattive per gli utenti” > pagina “Video guida per neopensionati”.
Vitalizi ex consiglieri regionali: calcolo base imponibile
La quota imponibile dell’assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali deve essere commisurata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo di imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno (Agenzia Entrate – risposta 07 febbraio 2022, n. 78). Trattamento fiscale da riservare agli assegni vitalizi e di reversibilità e alle quote di assegno vitalizio pro-rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere regionale. Nel caso di specie, la normativa regionale esclude dall’ambito di applicazione della stessa “i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo”. Nel presupposto che gli assegni vitalizi e di reversibilità oggetto di rideterminazione siano benefici maturati sulla base di trattenute operate durante la carica elettiva degli aventi diritto (o, nel caso di reversibilità, dei de cuius), già assoggettate a imposizione fiscale nel predetto periodo, in quanto le medesime non erano considerate oneri deducibili, l’Agenzia delle Entrate ritiene che debba permanere l’applicazione della quota non imponibile dell’importo lordo spettante, secondo il meccanismo previsto dall’art. 52, co. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986, teso a evitare la doppia imposizione fiscale. In base alla disposizione normativa da ultimo richiamata, gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui all’art. 50, co. 1, lett. g) del Tuir, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. La medesima disposizione prevede che tale quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali e la spesa complessiva per assegni vitalizi. In relazione agli assegni vitalizi erogati dopo la riforma che ne ha determinato l’abolizione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, al fine di garantire lo stesso regime fiscale applicabile prima della predetta riforma ed evitare duplicazioni d’imposta, che la quota imponibile dell’assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno, ovverosia utilizzando il dato storico relativo all’ultimo anno intero di applicazione del regime di ritenute non previdenziali sui vitalizi spettanti ai titolari di cariche elettive, anno in cui ha trovato piena applicazione il meccanismo di calcolo dettato dal cit. art. 52. Riguardo al caso di specie, la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo anno di vigenza dell’istituto dell’assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l’imposta.
Università non statali: tasse e contributi detraibili anno 2021
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha individuato gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2021 (Decreto 23 dicembre 2021).
Secondo la previsione del TUIR (art. 15, co. 1, lett. e) del DPR n. 917/1986) tra gli oneri detraibili dall’IRPEF sono comprese le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. Per i corsi tenuti presso università non statali, in particolare, la spesa detraibile è stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
La detrazione è prevista per la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
I limiti massimi di spesa detraibile sono individuati in relazione a quattro aree disciplinari di afferenza dei corsi di istruzione (Medica, Sanitaria, Scientifico-tecnologica, Umanistico-sociale) ed alla zona geografica in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio (Nord, Centro, Sud e Isole).
Oltre che per i corsi di laurea, la detrazione è ammessa anche per la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi post-laurea (dottorato, specializzazione e master universitari di primo e secondo livello). In questo caso i limiti massimi di spesa detraibile sono individuati esclusivamente in relazione alla zona geografica in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.
La detrazione è pari al 19 per cento della spesa sostenuta nel periodo d’imposta.
LIMITI DI SPESA DETRAIBILE AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO – ANNO D’IMPOSTA 2021
Area disciplinare corsi istruzione |
Zona geografica Nord |
Zona geografica Centro |
Zona geografica Sud e Isole |
---|---|---|---|
Medica | Euro 3.900 | Euro 3.100 | Euro 2.900 |
Sanitaria | Euro 3.900 | Euro 2.900 | Euro 2.700 |
Scientifico-tecnologica | Euro 3.700 | Euro 2.900 | Euro 2.600 |
Umanistico-sociale | Euro 3.200 | Euro 2.800 | Euro 2.500 |
LIMITI DI SPESA DETRAIBILE AI CORSI POST-LAUREA – ANNO D’IMPOSTA 2021
Tipologia corsi |
Zona geografica Nord |
Zona geografica Centro |
Zona geografica Sud e Isole |
---|---|---|---|
Corsi post-laurea di dottorato, di specializzazione e di master universitari di primo e secondo livello | Euro 3.900 | Euro 3.100 | Euro 2.900 |
Ai fini della spesa detraibile, agli importi sopraindicati va sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione, individua specificamente l’area disciplinare di appartenenza dei singoli corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Inoltre, individua per ogni Regione la zona geografica di appartenenza.
Biella: protocollo per riorganizzare il mercato del lavoro
Siglato il 18/1/2022, tra l’ANCE Biella, la CNA Biella, la CONFARTIGIANATO Biella, la CONFESERCENTI del Biellese, l’Unione Industriale Biellese e la CGIL di Biella, la CISL di Biella, la UIL di Biella-Vercelli, il seguente protocollo d’intesa. Le finalità del Protocollo di Intesa sono quelle di:
– rispondere in modo efficace ai cambiamenti che il mercato del lavoro ha subito, non solo a causa della pandemia;
– mettere in campo strumenti generalizzati e al contempo personalizzati, che consentano di gestire e affrontare i cambiamenti e le sfide che il contesto economico propone, sia nel breve sia nel medio periodo;
– assicurare al sistema produttivo e alle persone un’offerta formativa flessibile e tempestiva, strettamente legata alle reali e contingenti esigenze delle imprese e che sappia valorizzare le abilità e le conoscenze già acquisite da parte delle persone occupate ed inoccupate.
A fronte delle trasformazioni connesse alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’innovazione di processi e di prodotto delle imprese, risulta essenziale adeguare le competenze interne alle aziende e dei lavoratori, utilizzando e migliorando tutti gli strumenti informativi e formativi.
Nel breve termine, il portale “IOLAVORO”, la piattaforma di Agenzia Piemonte Lavoro, viene individuato come lo strumento che è in grado di fornire le informazioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Le Parti firmatarie del presente Protocollo, ciascuna nel proprio ambito, perciò si impegnano a sensibilizzare l’utilizzo del predetto “portale” sia da parte delle imprese e sia dei singoli candidati.
Nel medio periodo è necessario individuare i futuri fabbisogni professionali delle imprese al fine di migliore l’orientamento e l’efficacia dell’offerta formativa, avendo come obiettivo il rafforzamento e l’acquisizione delle competenze e della occupabilità dei giovani, la definizione e programmazione di percorsi formativi e di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nonché percorsi formativi rivolti agli “adulti” che, per la mancanza di adeguamento delle competenze possedute, rischiano di essere espulsi dal mercato del lavoro e necessitano pertanto di percorsi di formazione che consentano di adattare le competenze professionali ai fabbisogni dell’economia locale.