L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA) ha comunicato il contributo di solidarietà in vigore dall’1/1/2022. Il contributo di solidarietà del 10% dovuto dalle imprese per prestazioni erogate ai lavoratori, previsto dalla Legge 103/1991, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 e tenuto conto dei rinnovi dei CCNL già avvenuti (area meccanica, logistica, trasporto merci e spedizione e area alimentazione e panificazione), va calcolato in base alle seguenti modalità: Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
ANNO 2021 – ANNO 2022 (fino alla data dei rinnovi contrattuali)
Imprese Artigiane
Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 27,25 : 12(mesi) = € 2.2708333333 x 10% = € 0.22708333333
€ 0,23 (contributo di solidarietà mensile)
Imprese non Artigiane
€ 60,50 : 12(mesi) = € 5,0416666667 X 10% = € 0,504166667
€ 0,50 (contributo di solidarietà mensile)
Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione
Imprese Artigiane
Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 43,84 : 12(mesi) = € 3,6533333 x 10% = € 0.3653333
€ 0,37 (contributo di solidarietà mensile)
Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione
Imprese non Artigiane
Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 67,66 : 12(mesi) = € 5,638333333 x 10% = € 0.563833333
€ 0,56 (contributo di solidarietà mensile)
Alla contribuzione come sopra configurata, si aggiungono eventuali quote integrative versate in favore della bilateralità regionale ai fini dell’erogazione di prestazioni definite dagli accordi collettivi regionale.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto.
Regime patent box semplificato: disposizioni di attuazione
Il Fisco ha definito gli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 15 febbraio 2022, n. 48243) L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “frontend”.
In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow.
Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto viene data attuazione al citato articolo 6, disciplinando, al contempo, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.
Il presente provvedimento, inoltre, dispone che i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo restando la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.
Minaccia di licenziamento e delitto di estorsione: la pronuncia della Cassazione
16 febb 2022 Il delitto di estorsione si configura nell’ipotesi in cui, il datore di approfitti della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringendo i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate. Nel caso, i lavoratori ricorrono in Cassazione contro la decisione della Corte di merito che, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva assolto il datore di lavoro dall’estorsione contestata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte di appello ha fatto propria la ricostruzione del tribunale, che ha riconosciuto come i lavoratori in questione a detta dei numerosi testimoni prestassero il proprio servizio oltre l’orario di lavoro, in maniera sostanzialmente ininterrotta (anche per venti ore al giorno), espletando compiti non inerenti alle loro mansioni, subendo le continue vessazioni, senza che venisse loro corrisposta la retribuzione delle ore lavorative effettivamente espletate. Risulta, peraltro, come il rispetto di tali condizioni di lavoro non retribuite venisse posta come opzione alternativa alla prospettazione per i lavoratori della “libertà” di lasciare il proprio impiego.
I giudici riconoscono che la compresenza di tali elementi indurrebbe a ritenere configurata l’estorsione così come contestata nel capo di imputazione, ma ritengono di superare gli insegnamenti della Corte di legittimità sul punto osservando che: le e-mail in atti «non evidenziano tale connotato minaccioso, in esse, infatti, il datore di lavoro, dopo avere impartito delle direttive, specifica che “…se qualcuno non è d’accordo è libero di andarsene…» facendo, quindi, esplicito riferimento alla libertà decisionale del lavoratore, nel caso in cui lo stesso non condividesse le direttive impartite, non potendo tali espressioni interpretarsi come minaccia di licenziamento, neppure larvata»; perché «nella fattispecie, non sono stati acquisiti elementi volti a rappresentare una peculiare condizione di debolezza delle persone offese, per le particolarità del contesto economico e, specificamente, del settore alberghiero sulmonese, nonché dell’ambiente familiare di provenienza».
In appello, il giudicie esclude, quindi, la sussistenza della minaccia facendo leva sulla possibilità di scelta lasciata al lavoratore dal datore di lavoro, quanto alla possibilità di proseguire il rapporto di lavoro o di rispettare le (ingiuste) condizioni di lavoro, siccome descritte.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha osservato che, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.
Compatibilità tra il ruolo di socio di maggioranza e quello di dipendente
Il Giudice del lavoro ha affermato che deve ritenersi legittima l’assunzione del socio di maggioranza come dipendente della società di capitali, con mansioni esecutive e sotto la direzione di altri lavoratori appartenenti a figure apicali, purché sia fornita la prova dell’effettivo svolgimento di mansioni prive di alcuna valenza gestoria e dell’effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti (Tribunale di Brescia – Sentenza 25 gennaio 2022). Nel caso esaminato dal Tribunale di Brescia, l’Inps ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la società di capitali ed il socio di maggioranza, detentore del 90 per cento delle quote societarie, nonché figlio del “titolare”. Il Tribunale di Brescia, contrariamente alle deduzioni dell’Inps circa l’astratta incompatibilità tra la qualifica di socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato per difetto del requisito di eterodirezione (tipico della subordinazione), ha osservato che secondo il prevalente orientamento di legittimità “in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio”.
Il socio/dipendente ha impugnato il provvedimento dell’Istituto affermando di aver svolto per tutto il periodo di contestazione attività di natura meramente esecutiva, per la quale è stato sottoposto al potere direttivo di altri lavoratori appartenenti a figure apicali (capocantiere, responsabile tecnico e responsabile amministrativo).
L’Inps ha eccepito che la qualifica di socio di maggioranza, in virtù dei conseguenti poteri gestori, è incompatibile con l’esistenza di un rapporto di natura subordinata con la società.
Inoltre, secondo il giudice, non può ritenersi ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere e ritenere invece ostativa la partecipazione diretta dal lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell’organo amministrativo) abbia di fatto assunto nell’ambito della società, l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione.
Resta fermo, in ogni caso, l’onere del lavoratore (o della società), di dimostrare non solo il concreto ed esclusivo svolgimento delle mansioni di assunzione, prettamente esecutive e prive di alcuna valenza gestoria, ma anche l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti, nonostante la qualifica di socio di maggioranza.
Prova che può essere validamente assolta tramite testimoni, che confermino il carattere meramente esecutivo delle mansioni concretamente svolte dal socio/dipendente, nonché l’effettiva sussistenza del requisito dell’eterodirezione.
CCNL Trasporto Merci e Logistica – EBILOG: Piano di attività 2022
Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione” definisce il piano di attività per l’anno 2022 Il Consiglio Direttivo di Ebilog, Ente Bilaterale del settore logistica, trasporto merci e spedizione, ha definito il piano di attività per l’anno 2022 nel quale sono stati confermati tutti i regolamenti già posti in essere per l’anno 2021, con una sostanziale modifica, al fine di implementare la platea dei possibili destinatari e cioè l’innalzamento del valore ISEE, previsto per i bandi riservati ai lavoratori, che passa pertanto da € 30 mila a € 40 mila. – Contributi per l’assunzione di giovani conducenti a seguito di percorsi bilaterali;
Si precisa che tutti i regolamenti sono rivolti alle imprese ed ai dipendenti iscritti ed in regola con i versamenti ad Ebilog.
Di seguito si riportano le iniziative:
– Borse di studio per l’anno accademico 2020/2021;
– Interventi in materia di sospensione della patente per i conducenti professionali;
– Interventi in materia di solidarietà;
– Contributi per l’acquisto di libri scolastici per l’a.s. 2022/2023;
– Contributi per servizio mensa per asili nido, scuola di infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2021/2022;
– Contributi in caso di malattie particolarmente gravi;
– Contributi per rette di frequenza all’Università a.a. 2021/2022;
– Contributi per l’attivazione di tirocini (rimodulati gli importi);
– Interventi a sostegno dei lavoratori causa Covid-19 (bando in fase di definizione).
Ebilog conferma anche il bando sulla Formazione obbligatoria, che però sarà pubblicato in un secondo momento, e la messa a punto di un apposito bando per soddisfare l’esigenza della carenza di autisti, i cui contenuti saranno resi noti non appena definiti.
Si precisa, infine, che i bandi già approvati saranno disponibili sul sito di Ebilog www.ebilog.it a far data dal prossimo 21 febbraio 2022, fermo restando che la presentazione delle domande non potrà essere anteriore al 1° marzo 2022.
Prima trance di Una tantum per il CCNL Alimentati e Panifici – Artigianato
Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, un importo una tantum pe i dipendenti dell’Area Alimentazione-Panificazione. In base all’accordo 6/12/2021, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data, verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Chiarimenti su trasmissione e compilazione del tracciato dei corrispettivi telematici
Numerosi dubbi sollevati dall’associazione di categoria circa le modalità di compilazione del tracciato di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in relazione ad operazioni che frequentemente caratterizzano la vendita al dettaglio trovano soluzione nella Risposta di consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022, elaborata dall’”Agenzia delle Entrate. Operazioni escluse Per le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono la non imponibilità sussiste a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Conseguentemente, sono soggette al tributo le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria o che abbiano aliquota Iva più elevata rispetto ai beni della cessione principale. Riguardo agli addebiti e accrediti di cauzioni per imballaggi a rendere, le somme non concorrono a formare la base imponibile Iva a condizione che siano indicate distintamente in fattura. Qualora, poi, entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull’ammontare dei medesimi è dovuta la relativa imposta. Operazioni non soggette Le somme riscosse dal gestore della struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno rientrano tra le somme escluse da IVA, in quanto rimborso di anticipazioni in nome e per conto dei clienti; pertanto devono essere rilevate utilizzando il codice natura (N1). Il Contributo regionale e provinciale dovuto unitamente al corrispettivo per le prestazioni di manutenzione (controllo fumi) degli impianti di riscaldamento a caldaia rientra tra le somme fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo. Il riaddebito della tariffa di ciascun segno identificativo (cd. “bollino”) da parte della ditta di manutenzione al responsabile dell’impianto, nell’ambito del servizio di controllo e di manutenzione dell’impianto termico dalla stessa reso, non concorre a formare la base imponibile di detto servizio, in quanto l’importo relativo al “bollino” non ha natura di corrispettivo, bensì è dovuto a titolo di ristoro dell’anticipazione fatta dalla ditta in nome e per conto del proprietario dell’impianto. Pertanto l’importo essere rilevato utilizzando il codice natura (N1). Riguardo alle cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall’impresa, in generale non sono soggette ad IVA, se di valore non eccedente i 50 euro, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell’imposta sugli acquisti. Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, l’utilizzo del codice natura (N2). Riguardo ai voucher cd. “multiuso”, la circolazione degli stessi in un momento anteriore alla cessione del bene o alla prestazione di servizio cui danno diritto non è soggetta ad IVA; pertanto, nella predetta fase al cessione del voucher rientra tra le operazioni identificabili con il codice natura (N2). La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria; pertanto il relativo importo deve essere contraddistinto con il codice natura (N2). Le cessioni di campioni gratuiti rientrano tra le operazioni non imponibili ai fini IVA, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: deve trattarsi di campioni gratuiti; i beni devono essere appositamente contrassegnati; i campioni devono essere di modico valore. Tali cessioni sono contraddistinte con il codice natura (N2). Le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto cedente, purché si tratti di valori ancora utilizzabili venduti al valore facciale. Tali cessioni sono contraddistinte con il codice natura (N2). Nell’ambito del regime speciale IVA “monofase”, qualora nelle fasi di distribuzione del prodotto l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le cessioni, il corrispondente importo deve essere contraddistinto con il codice natura (N2). In tema di corrispettivi e documento commerciale, le operazioni poste in essere da soggetti che adottano il regime cd. “forfetario” sono contraddistinte con il codice natura (N2). Operazioni non imponibili Ai fini Iva, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (ONU, NATO, Unione europea, ecc.), in presenza di tutte le condizioni (reciprocità, ammontare delle operazioni superiore a 300 euro, ecc.), sono equiparate alle esportazioni ed ai servizi internazionali non imponibili; pertanto vanno identificate con il codice natura (N3) ed i relativi sottocodici in ipotesi di fattura elettronica via SdI. Con riferimento alle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE (cd. “tax free”), qualora vengano emessi sia la fattura, sia il documento commerciale corrispondente alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo all’Agenzia delle Entrate, nel documento commerciale l’operazione deve essere contraddistinta con il codice natura (N3). Operazioni esenti Alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi Covid-19 sono esenti da Iva, ma senza pregiudizio in capo al cedente del diritto alla detrazione dell’imposta. Tali operazioni possono essere contraddistinte con il codice natura (N4), relativo alle operazioni esenti, a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione IVA. Beni in sospeso Le operazioni riguardanti il trasferimento di buoni corrispettivo cd. “voucher monouso” rientrano tra quelle comprese nel campo “4.1.9 <BeniInSospeso>”, destinato ad accogliere tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna. In particolare: Fatture Nel campo “4.1.11 <NonRiscossoFatture>” va indicato l’Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture. In particolare: Totale da fatturare Nel campo “4.1.12 <TotaleDaFattureRT>” va indicato l’Importo totale dei corrispettivi, al netto dell’IVA, contenuti nelle fatture emesse da RT. Tale campo deve essere valorizzato esclusivamente nell’ipotesi in cui l’RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all’Agenzia al momento della chiusura. Omaggi Nel campo “4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>” va indicato l’Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell’ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA. L’importo deve essere al netto dell’IVA. In particolare: Codice attività Nel campo “4.1.15 <CodiceAttivita>” va inserito il codice attività (ATECO) a cui l’importo dell’operazione si riferisce. Pagamento elettronico Rientra nel novero dei pagamenti cd “elettronici” anche il bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, il campo “4.2.3 <PagatoElettronico>” deve essere compilato indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme (cd. “data disponibile”). Pertanto, laddove il bonifico copra l’intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al “non riscosso” non vanno compilati. Sconto a pagare Il Registratore Telematico o Server RT deve essere in grado di gestire l’eventuale informazione riferita allo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento, ovvero il caso in cui l’esercente decide volontariamente di registrare il corrispettivo totale ma di far pagare al cliente una somma inferiore allo stesso. In tale caso, si ricorda che il corrispettivo (imponibile e IVA) da contabilizzare è sempre al lordo dello “sconto a pagare”. Cosa diversa, invece, è lo sconto sulle singole operazioni che può sempre essere gestito in fase di memorizzazione. Guasto del Server-RT In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. La corretta tenuta del registro di emergenza consente, dunque, di far fronte al mancato/irregolare funzionamento dell’apparecchio nel rispetto degli obblighi di certificazione.
Nel caso di cessione a titolo di sconto di beni soggetti ad aliquota più elevata, il codice (N1) non risulterebbe utilizzabile, a meno che non sia possibile evincere con certezza che il valore normale del bene rientri nella base imponibile e che, quindi, il relativo importo figuri nel computo dell’IVA.
Per le procedure di reso e annullo è necessario che le stesse forniscano gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ai documenti probanti l’acquisto originario, quindi, in particolare, il codice identificativo del documento attestante l’operazione originaria, qualora il cliente lo produca al momento del reso. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il cliente ben potrebbe produrre altri elementi che possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto.
Riguardo all’importo incassato per il “vuoto a rendere”, escluso dalla base imponibile della cessione, può essere adottato il seguente procedimento: emissione di un documento commerciale con codice natura (N1) al momento dell’acquisto del bene e, a quello della resa del vuoto, emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura (N1) e causale (VR – “vuoto a rendere”).
– il campo va compilato laddove l’emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio;
– nell’ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all’acquirente, nel momento in cui l’acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l’esercente emette un documento commerciale riportando l’imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9<BeniInSospeso>. Successivamente l’esercente emette nei confronti dell’emittente una fattura per la riscossione del corrispettivo del bene ceduto/prestazione prestata, dal momento che: “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo”.
a) vanno indicate tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali l’intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell’emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura;
b) vanno indicate tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle “immediate”, sia quelle differite;
c) tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi (soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale) aventi ad oggetto i beni ceduti od i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;
d) in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo quantum.
a) vi sono ricomprese tutte le operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse o non soggette, l’importante è che nella registrazione di tali operazioni sia correttamente indicato il codice natura corrispondente;
b) rientrano anche le prestazioni di servizi.
Per quanto riguarda le modalità da osservare nel caso di cessione gratuita di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, resta ferma l’emissione di autofattura ovvero di annotazione su un apposito “registro degli omaggi”.
In ogni caso, al completamento dell’operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente deve essere necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l’eventuale importo non riscosso) o una fattura.
Il campo è funzionale a permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’IVA periodica. Quindi “può” essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un’unica contabilità ai fini IVA.
Il campo “4.2.4 <ScontoApagare>” è destinato all’indicazione dell’Importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l’importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. L’importo deve essere al lordo dell’IVA. Si tratta, dunque, di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il cedente/prestatore non incassa materialmente (nelle sue varie forme: contante, pagamento elettronico, ecc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente. Tanto precisato:
– nelle ipotesi di buoni multiuso, il momento impositivo IVA si verifica alla presentazione degli stessi quale pagamento del bene/servizio acquistato, risultando indifferente, sotto tale profilo, se l’emittente il buono sia lo stesso cedente/prestatore o un terzo. Il campo “ScontoApagare” deve essere valorizzato in entrambe le ipotesi;
– il ristoro del buono multiuso (i.e. la presentazione al terzo emittente da parte del cedente/prestatore per ricevere l’equivalente monetario), che normalmente avviene in ragione di precedenti accordi tra gli operatori economici – laddove si potrà tener conto dell’eventuale commissione per l’opera prestata – e la cui regolamentazione fiscale non può prescindere dagli stessi, sarà normalmente oggetto di documentazione secondo le regole proprie delle operazioni tra soggetti passivi d’imposta;
– il campo “4.2.5 <Ticket>” non va utilizzato per i buoni corrispettivo emessi da terzi (o meno);
– riguardo al “bonus vacanze”, al momento del pagamento, il fornitore del servizio deve indicare, nella fattura o nel documento commerciale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato. Nel caso di operatori turistici che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” per l’emissione del documento commerciale, è necessario indicare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo “Descrizione prodotto/servizio” insieme alla descrizione del servizio, mentre la modalità di pagamento del corrispettivo e l’importo dello sconto praticato vanno indicati nel campo “Sconto a pagare”;
– A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell’Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino. Detto arrotondamento, quindi, è obbligatorio e i registratori telematici devono essere attrezzati di conseguenza.
La stessa regola vale anche per le casse ed i Server RT che ne raccolgono i dati.
Fermo restando che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi – e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l’operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (i.e., tipicamente, la fattura) – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della massima semplificazione degli adempimenti – sempre però nel rispetto delle tenuta di un’ordinata contabilità, della richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, del corretto versamento delle imposte, ecc. – in caso di guasto del Server RT, la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.
Resta facoltà dell’esercente di procedere alla trasmissione telematica dei dati memorizzati nei singoli punti cassa, utilizzando l’apposita “Procedura di emergenza > Dispositivo fuori servizio” disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente” del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate.
Fondo Fasi: posticipato il termine di recesso dei dirigenti
Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio
Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.
Attività oleoturistica: linee guida in G.U.
Pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2022, il decreto 26 gennaio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica. L’attività oleoturistica, di cui all’art. 1, co. 513 e 514, L. n. 160/2019 è considerata attività agricola connessa e ricomprende: Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche: L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica.
– le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere;
– le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
– le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l’erogazione di un servizio di ristorazione.
– apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;
– strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
– cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
– sito o pagina web aziendale;
– indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
– materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l’italiano;
– esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività oleoturistica;
– ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall’operatore oleoturistico;
– personale addetto competente e dotato di un’adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;
– l’attività di degustazione dell’olio all’interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;
– svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell’azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.
Contributo a fondo perduto imprese turistico-ricettive: i codici tributo per la restituzione spontanea
Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante, di cui all’art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 14 febbraio 2022, n. 7/E). Ai sensi dell’art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, sono state disciplinate le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui al citato articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In particolare, l’articolo 6 del richiamato decreto, nel definire beneficiari, requisiti e determinazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive, prevede al comma 3 che “Il procedimento di gestione delle attività di erogazione dei contributi di cui al comma 2 è gestito dall’Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del turismo, per la regolamentazione dei processi, degli scambi informativi e finanziari e del rimborso dei costi.”.
Con convenzione sottoscritta il 10 dicembre 2021 tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Turismo è stato definito il procedimento di gestione delle attività di erogazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8140” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
– “8141” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
– “8142” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8140, 8141 oppure 8142);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.