L’Inps, con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati. L’Inps ha implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo. Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte: – quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”; qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria. È prevista infatti la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva; – in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo; – qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto; – in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato, sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico, il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento; – in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita; – tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.
CCNL Alimentari Artigianato Conflavoro-Confsal: nuovo comparto
Siglato il 31/1/2022, tra la CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, l’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini.
Con decorrenza dall’1/2/2022, in considerazione dell’importanza del settore alimentare, le Parti sindacali in epigrafe intendono ampliare il campo di applicazione andando a valorizzare il comparto relativo all’attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, prevedendo inoltre un inquadramento specifico e una tabella retributiva ad hoc.
Pertanto il campo di applicazione viene integrato con il seguente comparto: “Imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione”
Anche all’articolo contrattuale sulla classificazione del personale: inquadramento e declaratorie, viene aggiunto un nuovo comparto: Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione.
Infine viene aggiunta la Tabella per Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
---|---|
A | 1.982,85 |
B | 1.812,25 |
C | 1.709,15 |
D | 1.612,75 |
E | 1.512,40 |
La Tabella per il Settore Alimentare viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/7/2022 |
---|---|---|
Primo livello S (*) | 2.218,10 | 2.237,65 |
Primo livello | 1.991,50 | 2.009,10 |
Secondo livello | 1.823,15 | 1.839,25 |
Terzo livello A | 1.698,90 | 1.713,90 |
Terzo livello | 1.606,95 | 1.621,15 |
Quarto livello | 1.541,40 | 1.555,00 |
Quinto livello | 1.470,25 | 1.483,20 |
Sesto livello | 1.375,55 | 1.387,70 |
– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 36,15
La Tabella per il Settore Panificazione viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/7/2022 |
Indennità speciale (*) |
---|---|---|---|
A1S | 1.876,25 | 1.890,05 | 94,77 |
A1 | 1.744,30 | 1.757,10 | 88,06 |
A2 | 1.633,60 | 1.645,60 | 82,63 |
A3 | 1.495,85 | 1.506,85 | 75,92 |
A4 | 1.417,25 | 1.427,65 | 72,05 |
B1 | 1.836,95 | 1.850,45 | 92,19 |
B2 | 1.509,15 | 1.520,25 | 76,44 |
B3S | 1.468,75 | 1.479,55 | 74,87 |
B3 | 1.420,85 | 1.431,30 | 72,56 |
B4 | 1.347,50 | 1.357,40 | 68,69 |
– Nota (*) –
Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.
La Tabella delle imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
---|---|
Quadri | 2.442,05 (*) |
Primo livello | 2.442,05 |
Secondo livello | 2.123,55 |
Terzo livello | 1.751,95 |
Quarto livello | 1.539,60 |
Quinto livello | 1.380,35 |
Sesto livello | 1.274,15 |
Settimo livello | 1.168,00 |
Ottavo livello | 1.061,85 |
– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 100
CCNL Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: Accordo del 31/1/2022
Firmato il 31/1/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 15/7/2020
Le Parti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, firmatarie del CCNL Metalmeccanico Artigianato 15/7/2020, con validità dall’1/6/2021 al 31/7/2023, si sono incontrate il 31 gennaio 2022 e hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla normativa contrattuale vigente.
Pertanto con la firma del nuovo verbale di accordo, a decorrere dall’1/2/2022, hanno convenuto le seguenti integrazioni e variazioni al CCNL 15/7/2020:
Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Metalmeccanica ed installazione impianti viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/5/2022 |
Nuovi minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|
Primo livello | 1.778,85 | 1.810,25 | 1.834,80 |
Secondo livello | 1.655,15 | 1.684,35 | 1 707,20 |
Terzo livello | 1.562,85 | 1.590,45 | 1.612,05 |
Quarto livello | 1.502,80 | 1.529,35 | 1.550,10 |
Quinto livello | 1.416,45 | 1.441,45 | 1.461,05 |
Sesto livello | 1.364,25 | 1.388,35 | 1.407,20 |
Settimo livello | 1.300,95 | 1.323,90 | 1.341,90 |
La Tabella per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/5/2022 |
Nuovi minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|
Primo livello | 1.780,25 | 1.811,60 | 1.836,30 |
Secondo livello | 1.658,60 | 1.687,80 | 1.710,85 |
Terzo livello | 1.509,75 | 1.536,35 | 1.557,35 |
Quarto livello | 1.419,95 | 1.444,95 | 1.464,70 |
Quinto livello | 1.365,40 | 1.389,45 | 1.408,45 |
Sesto livello | 1.294,60 | 1.317,35 | 1.335,40 |
La Tabella per il Settore Odontotecnica viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/5/2022 |
Nuovi minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|
Primo livello | 1.670,70 | 1.701,70 | 1.721,65 |
Secondo livello | 1.582,55 | 1.611,95 | 1.630,85 |
Terzo livello | 1.430,55 | 1.457,10 | 1.474,20 |
Quarto livello | 1.346,95 | 1.371,95 | 1 388,05 |
Quinto livello | 1,290,00 | 1.313,95 | 1.329,35 |
Sesto livello | 1.241,20 | 1.264,25 | 1.279,05 |
Campo di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL, è integrato con il comparto “Settore del restauro artistico di beni culturali”, con l’introduzione della relativa classificazione del personale e tabella retributiva a decorrere dall’1/2/2022:
Tabella per il Settore restauro artistico di beni culturali
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
---|---|
Quadro super (*) | 2.458,50 |
Quadro | 2.458,50 |
Primo livello | 2.308,50 |
Secondo livello | 1 775,60 |
Terzo livello | 1.650,05 |
Quarto livello (**) | 1.627,60 |
Quinto livello | 1.525,60 |
Sesto livello | 1 456,70 |
– (*) –
Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50 € mensili
– (**) –
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100 € mensili.
Apprendistato Professionalizzante
L’art. 55 del CCNL, viene integrato con la disciplina per il settore restauro artistico di beni culturali:
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
Progressione della retribuzione:
Inquadramento finale |
I sem |
II sem |
III sem |
IV sem |
V sem |
VI sem |
VII sem |
VIII sem |
IV sem |
X sem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello 2 | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
Livello 3 | 70% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% | 88% | 92% | 100% | 100% |
Livello 4 | 70% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% | 88% | 92% | 100% | 100% |
Livello 5 | 70% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% | 88% | 92% | 100% | 100% |
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
– Quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi
Preavviso
Il periodo di preavviso viene così modificato ed integrato:
Livello di inquadramento |
Anzianità di servizio fino a 5 anni |
Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni |
Anzianità di servizio oltre i 10 anni |
---|---|---|---|
Quadro Super e Quadro | 90 giorni | 120 giorni | 120 giorni |
1° | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
2° e 3° | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
4° e 5° | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
6° e 7° | 7 giorni | 10 giorni | 20 giorni |
Contratto a termine
Le Parti convengono che II limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi dì lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 c. 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. punte di intensa attività;
h. incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
i. collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
j. esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico per l’esecuzione di commesse particolari.
Le ipotesi di cui alle lettere g, h, i, j prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata massima di 6 mesi.
Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente,
Domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo SANI.IN.VENETO entro il 31 marzo
Prorogato, al 31/3/2022, il termine di presentazione delle domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto Il Fondo Sani in Veneto ha ritenuto di prorogare gli interventi straordinari legati al Covid fino al 31/03/2022. INTERVENTI RIVOLTI A TUTTI GLI ISCRITTI SANI IN VENETO, SANI IN FAMIGLIA, SANI IN AZIENDA – Covid-19 diaria e diaria eventi successivi (gestione AON) – Covid-19 visite specialistiche e Covid-19 analisi di laboratorio (gestione Previmedical) – Covid-19 tampone (gestione Previmedical) INTERVENTI RIVOLTI A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE – Dispositivi anti-contagio e tamponi a spese dell’azienda (gestione AON) La quota di rimborso è sempre pari al 50% con un tetto massimo di €60 per ogni dipendente. Per i tamponi di qualsiasi tipologia svolti a spese dell’azienda, le quote di rimborso, come da precedente comunicazione, sono uguali a quelle previste per il rimborso agli iscritti: fino a €15,00 a tampone con un tetto mensile di 2 tamponi alla stessa persona.
Pertanto, per tutte le competenze dell’anno 2021, il termine di presentazione delle domande è anch’esso fissato al 31/03/2022.
Queste, nel dettaglio, tutte le iniziative attive dal 1° Gennaio 2022.
Per isolamenti fiduciari e/o ospedalizzazioni da Covid, avvenuti anche una seconda o terza volta, da presentare con relativa documentazione medica selezionando la voce “Cartella Clinica”. Vengono indennizzati €38,25 al giorno fino ad un massimo di €437,50.
Massimali a parte per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le analisi di laboratorio atti a monitorare l’infezione da Covid. Le quote di rimborso restano quelle previste dal nomenclatore, in base alla tipologia di prestazione (€46,15 per le visite specialistiche, €20,63 per le analisi di laboratorio, €16,88 per gli esami radiologici ecc.)
L’azienda può presentare le spese sostenute solo per le mascherine FFP2 o chirurgiche.
Bonus R&S: investimenti della committente estera incorporata
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che devono ritenersi esclusi dal “bonus R&S”, per mancanza del requisito territoriale e del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel 2020 per conto della controllante estera, successivamente incorporata in esito ad operazioni di fusione inversa (Risposta 25 febbraio 2022, n. 90). Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in materia di transizione ecologica, di innovazione tecnologica 4.0 e di altre attività innovative (cd. “bonus R&S”), previsto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 198 e ss., L. n. 160 del 2019), in presenza di operazioni societarie straordinarie.
In particolare, se rientrino tra gli investimenti agevolabili, quelli effettuati dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 dalla commissionaria italiana per conto della propria controllante estera (olandese), tenuto conto del fatto che, con efficacia giuridica, contabile e fiscale dal 31 dicembre 2020, tutte le attività, passività e posizioni soggettive della committente (controllante) sono confluite nella commissionaria (controllata) a seguito di fusione per incorporazione inversa infra-gruppo.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato:
– che secondo la disciplina riguardante gli effetti della fusione (art. 2504-bis, c.c.), la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Fino alla data di efficacia giudica della fusione, la società incorporante e la società incorporata restano due entità distinte; pertanto, nell’ipotesi in cui gli effetti dell’operazione straordinaria non siano stati retrodatati, sul piano fiscale, i soggetti partecipanti all’operazione mantengono autonomi periodi di imposta;
– che secondo la disciplina riguardante il “bonus R&S”, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 1, co. 198 e ss., L. n. 160 del 2019), possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
In merito agli effetti della fusione sul riconoscimento del “bonus R&S”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le operazioni di fusione, realizzate in uno dei periodi agevolati, non retrodatate ai fini contabili e fiscali, determinano la chiusura anticipata dell’esercizio delle società incorporate o fuse che costituisce, per queste ultime, un autonomo periodo d’imposta. Relativamente a tale periodo, in virtù dell’affermato principio di autonomia dei periodi di imposta agevolati, la società incorporata o fusa ha diritto al credito d’imposta in relazione ai costi eleggibili sostenuti fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione di riorganizzazione ed imputabili a detto periodo secondo le regole generali di competenza fiscale del TUIR (art. 109).
In relazione alla ricerca commissionata, inoltre, ha chiarito che, in base alla disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020, la misura agevolativa è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l’attività svolta; di conseguenza, è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, atteso che in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere. Nell’ipotesi di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, ad un’impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, inoltre, la committente non può beneficiare del credito d’imposta per mancanza del presupposto della territorialità.
Nel caso esaminato, dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai costi per le attività di ricerca e sviluppo sostenuti tra la data del 1° marzo 2020 e quella di efficacia giuridica della fusione, imputabili a tale periodo secondo i criteri dettati dal TUIR (art. 109), né l’impresa commissionaria residente (incorporante), né l’impresa committente estera (incorporata) maturano il diritto al credito di imposta. In particolare, la seconda (committente estero) non può beneficiare dell’agevolazione fiscale per mancanza del presupposto di territorialità, e neanche la prima (commissionaria residente) per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, trattandosi di costi riaddebitati, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente e, quindi, non costituenti per l’impresa commissionaria residente investimenti in senso proprio.
Anche in caso di retrodatazione contabile e fiscale degli effetti della fusione, peraltro, l’agevolazione non sarebbe stata fruibile. In tal caso, infatti, gli investimenti agevolabili sostenuti dalle società incorporate o fuse fino al giorno antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione rilevano direttamente in capo al soggetto incorporante (o risultante dalla fusione) – sommandosi a quelli sostenuti in proprio da quest’ultimo – in quanto la retrodatazione evita l’insorgenza di un autonomo periodo d’imposta in capo alle società incorporate o fuse anche ai fini della spettanza del credito d’imposta. Quindi, in capo alla incorporante si sarebbero sommati i costi per le attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal 1° marzo 2020 fino al giorno antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione di fusione che risultano non ammissibili per la mancanza del presupposto della territorialità e dell’effettivo sostenimento degli oneri.
Agevolazione prima casa salva per ritardo del trasferimento della residenza per inerzia della P.A.
È previsto il mantenimento dell’agevolazione prima casa ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Corte di cassazione – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4843). Cosi si è espressa la Corte di Cassazione in riferimento ad un ritardo del trasferimento della residenza dovuto all’inerzia dell’amministrazione pubblica. I giudici della Corte hanno più volte chiarito che la decadenza dell’agevolazione prima non opera qualora il mancato stabilimento nel termine di legge (18 mesi dall’acquisto) della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile stesso. La causa di forza maggiore deve essere caratterizzata dalla sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile. A titolo esemplificativo, la maggiore durata dei lavori di completamento dell’abitazione, acquistata allo stato grezzo, non ha le caratteristiche della forza maggiore che può giustificare il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione. Invece, come nel caso di specie, assume le caratteristiche della forza maggiore il ritardo del trasferimento della residenza dovuto all’inerzia dell’amministrazione pubblica al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza. In tal caso, l’agevolazione prima casa non decade.
Rateizzazione oneri di ricongiunzione per le domande del 2022
Fornite le istruzioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022 (INPS – Circolare 24 febbraio 2022, n. 30). In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.
CCNL Legno – Industria: arretrati da erogare nel mese di febbraio
Erogati, nel mese di febbraio, gli arretrati retributivi per i dipendenti del CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali
Lo scorso gennaio è stato sottoscritto un accordo in merito all’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022.
Pertanto, relativamente al mese di gennaio , gli incrementi verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati
Categoria |
Arretrati febbraio 2022 |
Minimi dall’1/1/2022 |
---|---|---|
AD3 | 60,99 | 2.657,83 |
AD2 | 59,54 | 2.608,71 |
AD1 | 56,63 | 2.505,49 |
AC5 | 53,73 | 2.403,22 |
AC4 | 49,37 | 2.249,88 |
AC3/AC2/AS4 | 45,02 | 2.096,41 |
AS3 | 42,84 | 2.020,22 |
AC1/AS2 | 40,66 | 1.941,73 |
AE4/AS1 | 38,92 | 1.880,63 |
AE3 | 36,74 | 1.804,06 |
AE2 | 34,56 | 1.726,97 |
AE1 | 29,04 | 1.533,72 |
Ministero della Salute: proroga dell’invio dei dati di sorveglianza sanitaria
L’invio dei dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, viene prorogata al 31 luglio 2022 (Ministero della Salute – Circolare 16 febbraio 2022, n. 2)
Secondo la disposizione contenuta nell’art. 40, co.1, del D.Lgs. 81/2008, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette ai servizi competenti per territorio, le informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (secondo il modello in allegato 3B allo stesso decreto legislativo).
Pertanto, l’invio dell’allegato 3B, con i relativi dati, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2022.
Tuttavia, il carico di lavoro dei medici competenti, la difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, la peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica non consente il congruo invio dei dati nei tempi previsti dalla legge e pertanto, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati, il Ministero della Salute, con circolare n. 2 del 16 febbraio 2022, dispone la proroga al 31 luglio 2022 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2021.
Cassazione: cartella di pagamento e assenza del destinatario
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5171, si è pronunciata sulla vicenda riguardante la pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati. La società di riscossione propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR.
La vicenda trae origine dalla pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.
La fase di merito aveva esito a lui favorevole in entrambi i gradi.
La società ricorrente ha impugnato la suindicata decisione.
In particolare, la società ritiene che, poiché la notifica degli atti impositivi era avvenuta presso il luogo di residenza, anagraficamente risultante, del contribuente, solo temporaneamente assente, era ragionevole ritenere che egli sarebbe venuto a conoscenza degli atti, a seguito di affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione e dell’invio della raccomandata informativa; la notifica – sostiene – doveva considerarsi perfezionata.
La CTR aveva, invece, ritenuto che, per la notifica mediante deposito presso la casa comunale, non fosse sufficiente la sola assenza del destinatario, ma dovesse essere preceduta dalla ricerca di uno dei soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c. Ricerche che non risultavano adeguatamente descritte, quanto alle modalità in cui si erano svolte, dal notificatore nella sua “relata”.
Ora, il motivo, sembra inammissibile, per come è stato formulato, in quanto è stato dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà, dalla motivazione, non emerge alcun omesso esame di un fatto inteso in senso storico. Ed infatti, la CTR non ha mancato di esaminare il fatto, ma ha anzi puntualmente motivato ritenendo che, prima di procedere al deposito presso la casa comunale, la notifica esigesse, come detto, da parte del messo, una previa ricerca del destinatario non reperito nei luoghi del 139 c.p.c., dandone atto nella relazione di notifica. Ed aveva ritenuto che in tale relazione, non vi fosse, sia pure nella sintenticità che il documento impone, esplicita ed esauriente indicazione delle attività di ricerca effettuata.
Pertanto, la ricorrente con il motivo lamenta, in sostanza, che il giudice regionale non avesse condiviso le sue argomentazioni sulla regolarità della notifica ex art. 139 c.p.c., talché il motivo si traduce nell’implicita richiesta di un diverso apprezzamento dell’adeguatezza dell’atto, che la parte afferma e che il giudice d’appello ha negata.
Con il secondo motivo, la società lamenta violazione dell’artt. 2946 e 2948 c.c. ritenendo che la CTR avesse considerato prescritto il credito portato dalla cartella. Invero, la sentenza non fa riferimento alla prescrizione, ma afferma che le cartelle erano state notificate “tardivamente”. Sembra, quindi, riferirsi al termine di decadenza e in tal senso la tesi del giudice regionale sembrerebbe corretta, dal momento che in base all’art. 25 n.3 del d.P.R. n. 602/73, le cartelle di pagamento debbono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione dei redditi. Nella specie si tratta di tributi erariali afferenti all’anno 2003 e la notifica è avvenuta l’11/02/2010. Pertanto, il motivo è infondato.
Con il terzo motivo, riferito all’art. 360, primo comma,n.5, c.p.c., la parte contesta l’affermazione della CTR circa il mancato perfezionamento della notifica della seconda cartella, a causa dell’omessa spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, prevista ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/82, modificata dalla legge 31/2008. La ricorrente afferma, infatti, che la raccomandata ritenuta non spedita era quella inviata il 26.4.2010, con cui il destinatario veniva – a suo dire – informato dell’avvenuto deposito presso la casa comunale. La società non ha però inserito, come dovuto per autosufficienza, nel corpo nel ricorso, copia della prova documentale dell’effettivo inoltro della prescritta seconda raccomandata (c.d. C.A.D.), indicando solo che in quella data era stata spedita una raccomandata il 26.4.2010, senza consentire al Collegio di verificare la circostanza e la causale della spedizione.
Tale motivo è perciò inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Con il quarto motivo, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. la ricorrente ritiene che il giudice regionale fosse incorso in violazione dell’art. 156 c.p.c. non avendolo applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, dal momento che il contribuente aveva avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito.
Non è però ravvisabile violazione dell’art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli “estratti” non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle.
Il motivo è quindi da ritenere infondato.
Con il quinto motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. la parte contesta l’omesso esame da parte della CTR, ai fini di trarne motivo per l’applicazione dell’articolo 156 c.p.c., della circostanza che il contribuente fosse a conoscenza della pretesa tributaria, anche attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare notificatogli nel settembre 2010.
Ora, non può dirsi che il giudice regionale abbia omesso di esaminare un fatto che risulti “decisivo”, in quanto difetta tale attributo, posto che anche la conoscenza, attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare, pur se valutato, non era di impedimento all’opposizione delle cartelle. Il motivo è perciò inammissibile.
Pertanto, è da ritenere che il secondo e il quarto motivo siano infondati, inammissibili i restanti. Il ricorso, in questi termini, va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore del contribuente, compensando quelle relative al rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del c.d. doppio contributo.