Con il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stato previsto il massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022. L’Inps ha precisato che il massimale unico si applica anche ai trattamenti plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022. (Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282). Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stata superata la previsione di due massimali per fasce retributive, introducendo un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Il Messaggio n. 1282/2022 fornisce chiarimenti anche riguardo ai criteri di computo dei limiti temporali per l’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS. In particolare, l’Istituto precisa che ai fini del computo delle settimane fruibili in un biennio mobile (13 o 26 in relazione al requisito dimensionale), i limiti massimi possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.
Secondo le prime indicazioni fornite dall’Inps (Circolare n. 18/2022), con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022, ai fini della determinazione del trattamento spettante, dovevano ritenersi applicabili le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2021 relative ai due massimali per fasce retributive.
Sulla base di ulteriori approfondimenti, riguardanti anche gli aspetti legati alle coperture finanziarie, l’Inps ha rettificato il proprio orientamento precisando che per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022 deve essere applicato il massimale unico. Il medesimo criterio deve essere applicato anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.
La misura dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DISCOLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2022, è stata individuata dall’Inps con la Circolare n. 26/2022.
ENEL: Accordo per la regolamentazione dello Smart Working
Firmato il 21/3/2022, tra ENEL ITALIA, in nome e per conto di tutte le società del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, l’accordo per la regolamentazione dello Smart Working (new way of working) Il presente accordo disciplina in via sperimentale le modalità di svolgimento della prestazione in smart working, sostituendo le regolamentazioni pattizie introdotte dai precedenti Accordi. Decorre dall’1/4/2022 al 31/12/2023. Le Parti si incontreranno entro il 31/3/2023 per una verifica complessiva della sperimentazione e la definizione di eventuali modifiche anche in relazione ad eventuali futuri interventi normativi. Utilizzo dello smart working Adesione e requisiti per l’accesso Misure organizzative Ticket pasto – anno 2022 – € 230 di cui 100 € erogazione anticipata con premio 2021 cassa 2022, i rimanenti 130 € con premio 2022 cassa 2023 Le somme in questione andranno ad aggiungersi alla somma già destinata a Fopen dagli accordi in essere e saranno parimenti erogate, in misura fissa a tutti gli iscritti, senza parametrazione in base agli inquadramenti, a condizione che la consuntivazione media Italia dei risultati di produttività delle varie aree aziendali risulti superiore al target 100%.
Le Parti recepiscono integralmente i contenuti del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7/12/2021
Per i dipendenti che svolgono attività remotizzabili, le giornate di smart working potranno essere svolte, compatibiilmente con le esigenze organizzative, fino ad un massimo del 60% delle giornate lavorative totali computate con riferimento al mese solare, limite massimo che è convenzionalmente fissato in 13 giornate mensili.
Le giornate di smart working saranno pianificate, d’accordo con il responsabile, in modo da garantire un’alternanza tra smart working e presenze in sede coerente con le esigenze organizzative, assicurando in particolare la compresenza in sede dell’unità per le attività caratterizzate da un’alta sinergia di team.
Ogni dipendente che avrà aderito allo smart working potrà decidere in autonomia di incrementare le giornate di lavoro in sede oltre il minimo di cui sopra.
Le Parti riconoscono la possibilità di richiedere giornate aggiuntive di smart working a fronte di situazioni particolari connesse:
– Ai lavoratori disabili e/o che assistono familiari/conviventi disabili
– Lavoratrici in stato di gravidanza e genitori con figli fino a 3 anni di età
– Eventuali situazioni individuali straordinarie e temporanee evidenziate dal dipendente
Lo smart working è attivato, su base volontaria con accordo individuale, nell’ambito delle unità organizzative individuate dall’Azienda e si applica anche ai lavoratori durante il periodo di prova, agli apprendisti compatibilmente con le esigenze formative ed ai lavoratori in part time.
L’adesione del lavoratore allo smart working è sempre volontaria. Al lavoratore che non aderisca o che successivamente receda dallo smart working resta sempre garantita la fruibilità della postazione lavorativa in sede.
È sempre ammissibile il recesso da entrambe le parti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare, si conferma il diritto di recesso senza alcuna motivazione con trenta giorni di preavviso e senza preavviso in presenza di valide motivazioni.
In alcune sedi, specificamente indicate dall’Azienda, la presenza in ufficio sarà subordinata alla prenotazione della postazione tramite apposito sistema disponibile sia come APP sia come applicazione web.
All’interno dell’orario di riferimento dell’unità di appartenenza (comprensivo delle fasce di flessibilità), ciascun dipendente organizzerà il proprio lavoro, tenendo conto delle attività e degli obiettivi assegnati, dell’organizzazione del team di appartenenza o dei gruppi di lavoro cui prende parte, e comunque, in ogni caso senza superare i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Non è sarà richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate di smart working.
Regolamentata anche la disconnessione.
Nelle giornate di smart working resta confermata la spettanza del buono pasto per i lavoratori già assegnatari del ticket pasto. Tale spettanza è riconosciuta per le sole giornate di smart working anche ai dipendenti precedentemente esclusi in quanto aventi sede di lavoro nelle unità in cui è possibile fruire della mensa. Laddove il ticket sia invece disponibile previa opzione (assieme ad altri servizi sostitutivi) lo stesso sarà riconosciuto a tutti i dipendenti che scelgono il ticket, sia per i giorni di attività in sede sia per i giorni di smart working.
LETTERA INVIATA ALLE OO.SS.: stanziamento aggiuntivo premio di risultato
In relazione a quanto discusso nell’ambito dell’accordo sul new way of working sottoscritto, si conferma nella lettera inviata alle parti che, tenuto conto dei positivi effetti del nuovo modo di lavorare e delle ricadute in termini di produttività, efficienza e risultati aziendali, si darà luogo ad uno stanziamento aggiuntivo sul premio di risultato nei seguenti termini:
– anno 2023 – € 300 con erogazione unitamente a premio 2023 cassa 2024.
Il datore “apicale” e gli obblighi in materia di sicurezza
La Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui, in caso di delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa, unico titolare degli adempimenti in materia di sicurezza non delegabili, rimane il datore di lavoro “apicale” (Sent. n. 9028/2022). Il Gip del Tribunale locale aveva assolto il datore di lavoro dai reati a lui ascritti per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata designazione del responsabile della sicurezza, ritenendo che la qualifica di datore di lavoro, rilevante ai fini delle violazioni contestate, fosse propria del soggetto al quale il medesimo datore aveva conferito delega. Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che, una volta escluso che l’atto di delega del datore abbia per oggetto l’intera organizzazione e l’intero rapporto giuslavoristico, deve concludersi che il soggetto delegato non rivesta la qualifica di datore di lavoro, ma sia, piuttosto, investito di una delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso in cassazione la Procura della Repubblica,che ha sostenuto, in particolare, che il TUSL esclude espressamente che la facoltà di delega del datore di lavoro possa essere estesa alla valutazione dei rischi e alla designazione del responsabile per la sicurezza.
Da tanto discende che resta unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili, il datore di lavoro “apicale”.
Nessun conflitto di interessi per l’avvocato che difende i soci di Snc
Non integra l’illecito di cui all’art. 24 del codice deontologico forense l’attività dell’avvocato che assume la difesa di alcuni soci di Snc (Corte di Cassazione – sentenza 15 marzo 2022, n. 8337). Ai sensi dell’art. 24 cod. deont. forense sul “conflitto di interessi”, l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale, quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
Secondo il co. 3 del medesimo articolo, il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
Elemento costitutivo di entrambi gli enunciati è la individuazione della parte assistita e del cliente del professionista, ossia del soggetto che gli abbia conferito mandato, in relazione ad un diverso soggetto per il quale pure egli abbia assunto l’incarico professionale, ma in conflitto di interessi col primo.
Nel caso di specie, i giudici della Corte hanno ritenuto “errore di diritto” considerare l’incarico dell’avvocato assunto nell’interesse di una società in nome collettivo automaticamente relativo anche a un interesse dei singoli soci, tale da ravvisare quindi il conflitto di interessi rilevante di cui all’art. 24 cod. deont. forense.
Devono essere presi in considerazione, i principi consolidati in tema di diritto delle società personali. Ed invero, costituisce principio da tempo affermato che le società personali, pur prive di personalità giuridica, sono soggetti del diritto.
Ciò deriva dal disposto positivo dell’art. 2266 c.c., intitolato alla rappresentanza della società, secondo cui la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Non solo, quindi, una comproprietà dei beni con vincolo di destinazione, ma un nuovo soggetto giuridico. La soggettività è fondata, altresì, sulle ulteriori disposizioni, regolanti la sede e la ragione sociale, il divieto di concorrenza in capo ai soci, il conferimento di beni in proprietà della società, e, al di fuori della disciplina delle società, gli artt. 2659 e 2839 c.c., in tema di trascrizioni ed iscrizioni immobiliari.
È vero che, ai sensi degli artt. 2267, 2191 e 2313 c.c., il socio illimitatamente responsabile di società personale risponde per le obbligazioni sociali. Si tratta di una responsabilità assimilabile ad una garanzia patrimoniale legale, che ha i caratteri di una responsabilità immediata, solidale, sussidiaria e per obbligazione altrui.
La responsabilità del socio è immediata, nel senso che sorge al momento stesso dell’assunzione in capo alla società; è solidale con la società e con gli altri soci, vincolo non escluso dalla sussidiarietà (Cass. 26 settembre 2013, n. 22093; Cass. 31 luglio 2008, n. 20891), quale obbligazione solidale ad interesse principale di uno dei condebitori.
Per quanto specificamente interessa la presente controversia, la responsabilità sussidiaria dei soci è per debito altrui: perché il socio non risponde di un debito sorto immediatamente in capo a lui, ma di un debito della società, soggetto distinto (arg. ex artt. 2269 e 2290 c.c., posto che rispondono entrambi, con limitazione dell’obbligo di conferimento anche nelle società personali, mentre nel bilancio non viene meno una posta passiva, quando paga il socio).
Si parla di garanzia ex lege e di una “responsabilità da posizione”, ma, se pure si voglia usare tale espressione per sottolineare che concerne indistintamente tutti i debiti dell’obbligato principale, con ciò non deve però ritenersi scalfito il principio della alterità soggettiva e della responsabilità per debiti altrui.
Detto altrimenti, pur se il socio risponde non dello specifico debito contratto in nome e per conto dell’ente, ma per tutti i debiti sociali, resta che non si tratta di debito originato come proprio.
In tal senso, una volta acquisita la distinta soggettività della società di persone rispetto alle persone dei suoi soci, il “debito sociale” configura in ogni caso un debito non già proprio del socio, ma unicamente della società, il socio illimitatamente responsabile venendo ad assumere, piuttosto, la posizione di mero garante ex lege per un debito altrui.
L’orientamento si sostanzia nel rilevare che la società costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci; che la responsabilità verso terzi dei soci, sancita dagli artt. 2304 e 2291 c.c., si atteggia come una forma di garanzia fissata ex lege; tanto che il socio, il quale ha provveduto a pagare il debito sociale, ha azione di regresso nei confronti della società.
Onde, sebbene sia innegabile la riferibilità ai soci dell’esercizio dell’impresa e delle obbligazioni che ne derivano, tale constatazione della situazione resta di natura esclusivamente economica e fattuale, la quale non induce a concludere che manchi un diverso soggetto giuridico. Alla fine, invero, quel discorso potrebbe farsi per qualsiasi società, anche di capitali, o per le associazioni ed altri enti non commerciali, per i quali il soggetto sottostante al “velo” resta pur sempre il socio o associato.
Ne deriva, in conclusione, che l’avere assunto incarichi pur sempre per la società o per soci in posizioni analoghe (quelli non receduti), in posizione contrapposta a quella di altro socio (quello receduto), non integra l’illecito de quo.
INPS: prestazioni integrative per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
L’Inps fornisce alcune precisazioni sulla disciplina relativa ai trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. La tutela integrativa può essere richiesta da tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore economico, incluso quello dell’artigianato, in caso di esaurimento della cassa integrazione o assegno ordinario, anche di qualsiasi altro Fondo, riferiti esclusivamente alla “emergenza COVID-19”. La misura della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.
La medesima tutela si applica a quei lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva dovuta a situazioni aziendali connesse all’emergenza da COVID-19, ovvero siano impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito di misure di contenimento previste dalle autorità preposte, purché risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente la prestazione secondo le decorrenze indicate in materia dal legislatore nazionale.
I lavoratori beneficiari devono essere in forza all’azienda alla data del 1° gennaio 2022.
La tutela integrativa può essere concessa dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai: lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale e lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
– dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento previsto; lavoratori intermittenti a condizione che abbiano “risposto alla chiamata” prima del verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa. Laddove, al contrario, l’evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato e, quindi, non sta lavorando, il medesimo non ha diritto alla tutela integrativa non esistendo una retribuzione persa da integrare; lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria (CISOA) per aver già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili. La tutela integrativa, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Dal trattamento de quo sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.
Ai fini della procedibilità della domanda, è sufficiente che i datori di lavoro interessati trasmettano istanza alla Direzione provinciale INPS di Bolzano; esclusivamente i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono altresì inviare l’elenco delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e il relativo periodo oggetto della domanda alle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020.
Ai fini dell’accesso alla prestazione, non è necessaria la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità (comprese ferie e permessi).
Per l’anno 2022 il massimale di riferimento è pari a € 1.222,51 (Circolare Inps 19 marzo 2022, n. 42).
Crisi ucraina: sostegni alle imprese
Con il comunicato del 18 marzo 2022, n. 68, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rende nota l’approvazione di un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di seguito le misure relative al sostegno alle imprese. Ai fini del sostegno alle imprese, sono previste le seguenti misure: – Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia SACE: le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24. Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro e può concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale; – Imprese energivore di interesse strategico: fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, coprono il 90% dell’importo del finanziamento concesso. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica. Inoltre, fino a 150 milioni di euro sono destinati a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato; – Integrazione salariale: per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico; – Agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi: l’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento; – Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca: alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. È prevista la cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore energetico; – Rinegoziazione dei mutui agrari e garanzia ISMEA: al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, le esposizioni in essere concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, potranno essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione potranno essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); – Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura: la dotazione del fondo, ai fini dell’erogazione dei contributi alle imprese, è incrementata di 35 milioni di euro per il 2022; – Credito d’imposta IMU per il comparto turistico: per il 2022 è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019; – Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi: al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese; – Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi: fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione; – Autotrasporto: gli interventi sono volti a mitigare gli aggravi economici per il settore derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e si aggiungono a quelli già adottati con il precedente decreto energia (Dl 17/2022) per complessivi 80 milioni di euro. Essi prevedono:
* l’istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti con una dotazione di circa 500 milioni di euro per l’anno 2022;
* il rifinanziamento dei contributi per i cosiddetti ‘marebonus’ e ‘ferrobonus’, per incentivare il trasporto delle merci via mare e attraverso le ferrovie togliendolo dalla strada e per favorire lo sviluppo dell’intermodalità;
*l’inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante. In particolare, nei contratti stipulati in forma scritta, deve essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Per i contratti di trasporto merci conclusisi in forma non scritta si prevede che il corrispettivo venga determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
* ulteriori sostegni al settore con lo stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori che provvede, tra l’altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e di ulteriori 5 milioni per la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli;
* l’esonero per l’anno 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti. La misura comporta per il settore un risparmio complessivo di circa 1,4 milioni di euro e ne beneficeranno circa 3.114 imprese di autotrasporto merci.
Chiarimenti sulle modifiche del Decreto Sostegni-ter agli ammortizzatori sociali
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal cd. “Decreto Sostegni-ter” in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro (Circolare 18 marzo 2022, n. 6). In primo luogo il Ministero chiarisce che le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter si applicano ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività decorrenti dal 27 febbraio 2022. MODALITÀ DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI Qualora si opti per il pagamento del trattamento di integrazione direttamente da parte dell’Inps sono previsti alcuni obblighi in capo al datore di lavoro a pena di decadenza. COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA Nell’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro. ESAME CONGIUNTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI L’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto). Tale procedura può essere svolta “anche in via telematica”. CONDIZIONALITÀ E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE Il meccanismo della condizionalità l’obiettivo di assicurare ai lavoratori, coinvolti in programmi aziendali che vedano anche l’intervento del sostegno al reddito, la possibilità di riqualificare le proprie competenze, attraverso percorsi di formazione. ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE La norma prevede che al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un periodo pari a un massimo di 12 mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili, al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. Sotto il profilo operativo l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario per accordo di transizione occupazionale richiede l’espletamento della procedura di consultazione sindacale, nella quale: Le azioni rivolte alla individuazione di percorsi di formazione, finanziabili anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali, sono definite con gli enti di formazione, ovvero tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale e gli altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione. Quanto all’accesso al programma GOL, i lavoratori interessati dall’accordo, in particolare, accedono ad un determinato percorso nei servizi per il lavoro, denominato “Percorso 5: ricollocazione collettiva” (le indicazioni in materia verranno fornite dall’ANPAL). L’intervento non va conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento. Pertanto, lo stesso va considerato in deroga ai limiti temporali ed è invocabile anche dalle imprese che hanno esaurito i periodi di integrazione salariale massimi fruibili nel quinquennio di riferimento. Per la presentazione dell’istanza, deve essere utilizzato l’applicativo informatico CIGS on line, ove è disponibile l’apposita Scheda n. 11 (Accordo di transizione occupazionale ex articolo 22 ter, d.lgs. n. 148/2015) da compilare e allegare alla domanda.
Il Decreto Sostegni-ter ha apportato modifiche riguardo alla procedura di pagamento diretto, alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, alla procedura di consultazione sindacale, al meccanismo di condizionalità e riqualificazione professionale, nonché al trattamento straordinario per la causale relativa all’accordo di transizione occupazionale.
Il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.
Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
In proposito, il Ministero chiarisce che il procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione alla concessione dei trattamenti di CIGS viene interamente svolto in via telematica attraverso l’uso dell’applicativo informatico noto come CIGS on-line. Con una funzione propria dell’applicativo di CIGS-online l’Amministrazione, tempestivamente rispetto alla numerazione del provvedimento, mette a disposizione dell’INPS i decreti. Al termine dell’istruttoria amministrativa viene rilasciato un avviso – anche tramite PEC – di avvenuta emissione del decreto direttoriale quale provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo. Il referente aziendale accreditatosi nel sistema informatico CIGS-online ha sempre la possibilità, oltre che di comunicare con gli uffici, di seguire l’iter del procedimento amministrativo.
In proposito il Ministero chiarisce che l’espletamento di tale fase del procedimento (esame congiunto) può essere svolta anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.
Tale meccanismo si applica in favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione straordinari, ma anche, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter, ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi bilaterali, dai Fondi bilaterali alternativi, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
Grazie a questo meccanismo i lavoratori partecipano ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante fondi interprofessionali. I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso (le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale in fase di emanazione).
Il Ministero precisa che la misura è destinata prevalentemente a quei lavoratori che in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.
La locuzione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale” indicata nella norma postula una valutazione aziendale e che la stessa possa essere compiuta senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga.
Secondo il Ministero, anche nell’ipotesi in cui tale valutazione di “esito” sia compiuta non in continuità strettamente temporale con un programma di risanamento o riorganizzazione, bensì dopo che sia trascorso un certo intervallo dalla conclusione delle azioni del programma stesso con eventuale ripresa dell’attività naturale dell’azienda, laddove emerga l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali, deve ritenersi comunque applicabile la tutela ed i relativi impegni di formazione del personale in esubero.
Considerato il carattere successivo dell’intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l’azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito. Pertanto, non è possibile ricorrere direttamente alla CIGS per accordo di transizione occupazionale, senza preventivamente aver fatto uso di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale.
È possibile ricorrere eccezionalmente e senza soluzione di continuità all’ulteriore periodo di sostegno al reddito di CIGS per accordo di transizione occupazionale ove l’impresa provi la necessità di gestire in maniera non traumatica un residuo esubero di personale non risolto con la CIGS in deroga per le imprese in crisi.
– vanno individuati ed indicati i lavoratori a rischio esubero;
– definite la Regione o le Regioni competenti, le azioni di formazione e riqualificazione (articolate anche con la partecipazione dei fondi interprofessionali ) per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.
Bonus impianti pubblicitari: determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile
L’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo dovuto nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria indicato nell’ultima comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate, in assenza di successiva rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 18 marzo 2022, n. 88902) A favore dei titolari di impianti pubblicitari, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale è riconosciuto un credito d’imposta attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai suddetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
Il Fisco ha stabilito le modalità per la fruizione del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa (20 milioni di euro). Precisamente:
– i potenziali beneficiari dell’agevolazione devono presentare telematicamente apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 10 marzo 2022;
– ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo dovuto nell’anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione,
– autorizzazione o esposizione pubblicitaria, indicato nella suddetta comunicazione, moltiplicato per la percentuale resa nota con il provvedimentoin oggetto. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 20 milioni di euro, all’ammontare complessivo degli importi dei canoni indicati nelle comunicazioni. Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento;
– per consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo che possano essere scartati i modelli F24 nei quali sono esposti crediti in compensazione per un importo maggiore di quello disponibile per ciascun beneficiario.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è inferiore al limite di spesa, con il provvedimento in oggetto si rende noto che il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del canone indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
Nel caso in cui il credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito stesso è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159; in tale eventualità, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.
Contributo sindacale per i lavoratori non iscritti a CCNL Carta lndustria
Nel corrente mese di marzo 2022 verrà effettuata, a fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, un contributo Contributo spese trattativa rinnovo CCNL ai dipendenti non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale Il 28/7/2021 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cartai e Cartotecnici sottoscritto da Assocarta, Assografici, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, effettivo dal 19/10/2021 a seguito del positivo scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. dopo le assemblee tenute con i lavoratori e le lavoratrici.
A fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, le OO.SS. chiedono ai Lavoratori e alle Lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale un contributo spese di € 25,00 a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL” che sarà trattenuto sulle competenze del mese di marzo 2022. I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendessero versare la quota ne hanno dovuto dare avviso tramite mail agli uffici del personale dell’Azienda entro il 28/2/2022. Ai Lavoratori e alle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale la quota sarà conseguentemente riproporzionata in ragione del ridotto orario di lavoro.
Gli importi trattenuti saranno versati dalle aziende su c/c utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
CODICE IBAN C/C: IT 85 Y 02008 05211 000400913583 CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1712 UNICREDIT – AGENZIA BONCOMPAGNI – VIA BONCOMPAGNI 16/D – 00187 ROMA
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattarci in Associazione al numero 03926100243 o scriverci all’indirizzo e-mail: battaglia@assografici.it.
Inoltre, da gennaio 2022 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale ha previsto l’iscrizione obbligatoria di tutte le aziende del settore cartotecnico, con esclusione delle aziende cartarie e del converting del tissue, all’E.N.I.P.G.
L’iscrizione è obbligatoria già dall’1/1/2022 anche se comporterà il pagamento di un contributo solo dal 2023. In considerazione delle esigenze legate all’evoluzione tecnologica e dei processi organizzativi e produttivi, le Parti riconoscono l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.) quale organismo atto a provvedere allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale.
L’Ente è da sempre operante in ambito grafico, e da diversi anni anche in quello cartotecnico, col compito di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del nostro settore, nonché del personale già in forza per quanto attiene al continuo aggiornamento professionale.
In tal senso, fondamentale sarà il contributo che le aziende cartotecniche potranno dare nell’orientare l’E.N.I.P.G. verso le effettive esigenze che dovranno guidare la scelta formativa sia rivolta ai giovani delle scuole che al personale in forza che dovrà, di volta in volta, adeguare le proprie competenze al continuo e rapido sviluppo tecnologico.
Edilizia Industria Ragusa: firmato il nuovo CIPL
Firmato il 9/3/2022, tra ANCE Ragusa e FENEAL-UIL Sicilia Centrale, FILCA-CISL Ragusa-Siracusa, FILLEA-CGIL Ragusa, il CCPL integrativo del CCNL 18/7/2018 Edilizia Industria da valere per tutto il territorio della provincia di Ragusa
Il nuovo CIPL firmato il 9/3/2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell’Edilizia Industria della provincia di Ragusa, decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 31/12/2023.
Indennità di trasporto
Con decorrenza dall’1/3/2022 all’operaio che, con mezzi propri, raggiunge la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), è dovuta una indennità di trasporto giornaliera.
Il valore dell’indennità di trasporto giornaliera viene fissata, a regime, in € 0,70 complessivi che verranno corrisposti secondo la seguente tempistica:
– con decorrenza dall’1/3/2022, € 0,40;
– con decorrenza dall’1/1/2023, aumento di € 0,30 (raggiungendo così il valore a regime).
L’indennità di cui sopra non è dovuta quando l’Impresa mette a disposizione dell’operaio un proprio mezzo aziendale che consente al Lavoratore il raggiungimento della sede dell’impresa, ovvero del luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), partendo dalla propria residenza e/o domicilio utilizzando detto mezzo in dotazione.
Le Parti convengono di differenziare l’entità dell’indennità di trasporto nelle seguenti ulteriori misure che verranno corrisposte in aggiunta all’indennità di trasporto giornaliera di cui ai commi precedenti quando il Lavoratore raggiunge il cantiere, posto fuori dai limiti territoriali di cui all’art. 8 del CIPL 13/3/2017 (km 4 dal perimetro urbano indicato nei piani regolatori), con mezzi propri:
A) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 1,00 giornalieri;
B) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 2,00 giornalieri;
L’indennità di trasporto, ove spettante, ferme le cause di esclusione di cui al terzo comma, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla CIGO a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza presso la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure in cantiere.
Indennità sostitutiva di mensa
Le Parti concordano che, a far data dall’1/3/2022 la corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa avvenga tramite la consegna di appositi e nominativi “buoni pasto elettronici” il cui valore nominale è fissato in € 4,00 giornalieri corrispondente ad un costo, posto a carico del Datore di Lavoro, di:
A. € 2,90 al giorno, pari a € 0,3625 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze non vi siano operai assunti in regime di “Part Time”;
B. € 3,32 al giorno, pari a € 0,415 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze è presente anche un solo operaio assunto in regime di “Part Time”;
Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall’art. 51 del DPR 22/12/1986 n. 917 come modificato dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, quindi, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.
L’importo dell’indennità è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo la seguente procedura:
a) l’Impresa provvede a calcolare l’ammontare mensile dell’indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;
b) l’importo, di cui alla precedente lettera a), deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa.
C. l’indennità sostitutiva di mensa accantonata, nella fattispecie di cui alla precedente lettera A., sarà integrata dalla premialità.
La Cassa Edile stipulerà un apposito accordo con primaria Società del settore “buoni pasto” la quale Società potrà provvedere al recapito delle “card” ad ogni Operaio avente diritto garantendo comunque che l’indennità nominale di € 4,00 giornaliere sia corrisposta mensilmente tramite ricarica elettronica delle singole “card”.
Nei cantieri ove la mensa è già istituita l’Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo.
L’indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.
Nel caso dei cosiddetti “grandi cantieri”, intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli artt. 88 e 113 del CCNL 18/7/2018, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l’ANCE Ragusa e le OO.SS. competenti per territorio.
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Le Parti verificano la dovuta erogazione dell’EVR per l’anno 2022, con aliquota provinciale al 3%, per il periodo aprile 2022/marzo 2023, come conseguenza dell’andamento prima rilevato, avendo a mente che l’erogazione dell’EVR per gli Operai (il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173) e per gli Impiegati (il cui calcolo avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato) deve essere assolto dall’Impresa con la corresponsione mensile degli importi risultanti con effetti dall’1/4/2022.
Determinata, così, la percentuale dell’EVR 2022 a livello provinciale (3%), al livello aziendale ogni Impresa, nel suo complesso – al di là delle singole unità produttive dislocate sul/i territorio/i – procederà al calcolo dei seguenti due parametri propri, al fine di verificare la performance aziendale raffrontando la media del triennio 2021/2020/2019 con media del triennio 2020/2019/2018:
– Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
– Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;
– Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura ridotta prevista dall’art. 38 del CCNL 1/7/2014, che qui si intende interamente riportato.
Le Parti, infine, confermano che, per l’intera vigenza del presente Contratto, si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno, per determinare la misura dell’EVR a valere per il periodo aprile dell’anno corrente e fino al mese di marzo dell’anno successivo.
Premialità alle imprese
La premialità, (come precisato anche in Circolare Ance Siracusa) in termini di bonus sui contributi versati e su integrazione dell’indennità di mensa, viene riconosciuta solamente alle imprese che non abbiano operai assunti in regime di “Part-Time”:
– il “Bonus premialità” viene confermato, potenziato e semplificato, ammontante al 40% dei contributi versati dalle imprese a titolo di Cassa Edile ed Ente Sfera, mentre un ulteriore 10% di bonus, portando così al 50% dei contributi versati, viene riservato alle Imprese che si siano dotate dell’Attestato di Asseverazione emesso dall’Ente Sfera o da un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Il nuovo Bonus verrà concesso a tutte le imprese che abbiano effettuato la formazione esclusivamente tramite l’Ente Sfera o un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Le domande, come sempre, devono essere presentate alla Cassa Edile entro il 30 aprile, per il semestre ottobre 2021-marzo 2022, ed entro il 31 ottobre, per il semestre aprile 2022-settembre 2022.
– L’integrazione sull’indennità sostitutiva di mensa viene fissata a € 0,42 giornaliere.