Per la qualificazione della pubblicità come mirata, rilevano i dati sulla geolocalizzazione che siano raccolti tramite l’ISP, quali, ad esempio, l’Internet Protocol del dispositivo, a prescindere dal fatto che l’utente ne abbia consapevolezza e indipendentemente dall’accuratezza della posizione geografica rilevata (Agenzia delle Entrate – Risposta 22 marzo 2022, n. 149). L’imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge di bilancio 2019.
L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”) e
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).
Una volta riscontrata la qualifica di soggetto passivo del tributo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali.
Nello specifico, si considerano servizi digitali rilevanti ai fini dell’ISD:
a) la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
b) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
c) la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
La qualificazione di un servizio come digitale rileva sia ai fini del riscontro del superamento della seconda soglia (nell’anno n-1), sia ai fini della determinazione della base imponibile (nell’anno n).
In relazione alla qualificazione della pubblicità come mirata, rilevano i dati sulla geolocalizzazione che siano raccolti tramite l’ISP, quali, ad esempio, l’Internet Protocol del dispositivo, a prescindere dal fatto che l’utente ne abbia consapevolezza e indipendentemente dall’accuratezza della posizione geografica rilevata.
Inoltre, la geolocalizzazione dell’utente può essere ricavata anche applicando metodi induttivi che non garantiscono una puntuale individuazione della posizione geografica, esponendosi a margini di approssimazione.
IMU, limiti di esenzione per il nucleo familiare: questione di legittimità costituzionale
La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sui limiti di esenzione IMU per il nucleo familiare (CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato 24 marzo 2022) La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato: “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”.
La Commissione censura la disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”.
In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane.
Edilizia Artigianato Toscana: firmato il rinnovo
Siglato il 4/3/2022, tra la CNA COSTRUZIONI Toscana, la CONFARTIGIANATO EDILIZIA Toscana, la CASARTIGIANI Toscana e la FENEALUIL Toscana, la FLLCA-CISL Toscana, la FILLEA CGIL Toscana, l’accordo di rinnovo del CIRL per le impresa artigiane e le Piccole e Medie Impresa industriali della Toscana che applicano II CCNL sottoscritto dalle stesse organizzazioni.
Prestazioni extracontrattuali
Al fine di migliorare e qualificare ulteriormente le risposte che la CERT riesce ad erogare agli operai iscritti, si condivide di inserire nuove prestazioni a favore dei lavoratori.
Le parti condividono i seguenti ambiti di intervento su cui la CERT dovrà definire regolamenti e modalità:
– rimborso del 730/dichiarazione a fronte della presentazione di una fattura fino ad un massimo di 30 Euro, tale contributo sarà garantito per servizi prestati presso CAF di CGIL, CISL e UIL attraverso un’apposita convenzione con la Cert
– Premio giovani/premio inserimento già in essere: riconosciuto ai lavoratori di età compresa tra 15 ed il compimento del 30° anno di età sarà portato a 900 euro;
– Contributo per nascita o adozione figlio/a, il lavoratore avrà diritto ad un contributo di 500 euro da richiedersi entro 6 mesi dalla nascita/adozione del figlio/a.
– Si condivide Inoltre il riconoscimento delle ore versate in altre casse edili della Toscana per il raggiungimento dei diritto alle prestazioni che prevedono tale condizione, compreso il conteggio sulla maturazione del diritto al vestiario.
– Prestazioni sanitarie: si conferma l’accordo delle Parti Sociali che Integra le prestazioni sanitarie di Sanedil con quelle previste in Cert e sarà prorogato, per la durata del CIRL; Le .Parti dovranno riformulare il regolamento, in assenza di accordo sarà prorogato quello in essere.
– A supporto di quanto condiviso il Fondo Prestazioni Aggiuntive sarà incrementato con l’aggiunta di 50.000 euro attingendo dalie riserve APES. Tale fondo sarà utilizzato a copertura delle prestazioni sanitarie, dei rimborso 730 e del premio giovani fino a concorrenza.
Nel caso di mancanza di copertura le Parti si troveranno per trovare le dovute soluzioni. Ad eventuale esaurimento del Fondo la prestazioni non sanitarie rientreranno nella copertura prevista per le Prestazioni Extracontrattuali nel contributo Gestione CERT.
Premialità alle imprese
Le Parti sociali territoriali condividono la necessita che la CERT intervenga con una misura allo scopo di valorizzare quelle Imprese che rispettano e Investono sulla legalità, regolarità, sicurezza, per questo stabiliscono un “Bonus Premiali, a favore delle imprese, da Imputare all‘1,05 del contributo come previsto dal CCNL. Il vantaggio consiste nel rimborso del contributo alla CERT fino allo 0,50%. Le Parti sociali, entro e non oltre il 30/4/2022, costruiranno un regolamento per dare attuazione al “Bonus Premialità”.
Fondo giovani
Le parti condividono di implementare il fondo Incentivo all’occupazione con 50.000 Euro attingendo dal Fondo carenza malattia non più movimentato.
Le risorse aggiuntive, e quelle che eventualmente renderà disponibili la Regione, saranno utili a favorire la qualificazione ulteriore dei lavoratori giovani secondo i requisiti e i criteri previsti nel regolamento nazionale. Il finanziamento aggiuntivo è destinato infatti a quelle Imprese che rientrano nel requisiti previsti dal regolamento nazionale ma che in aggiunta destinano i nuovi assunti a corsi di formazione professionalizzante, così come previsto presso gli Enti Bilaterali con il conseguente passaggio di qualifica almeno al 3° o che assumono/stabilizzano lavoratori dal 3° livello. Il contributo, in questi casi passa da 600 (previsto dagli accordi nazionali) a 1500 Euro.
Vestiario
Dall’1/3/2022 l’aliquota dei vestiario passerà allo 0,50%.
RLST/SLC
In applicazione degli accordi sottoscritti da tutte le Parti Sociali costituenti la CERT e condiviso l’obiettivo di consolidare e valorizzare II ruolo strategico degli RLST per la diffusione della sicurezza in un settore a rischio, a partire dall’1/3/2022 l’aliquota dedicata sarà dello 0,20 della massa salari versata.
Prevedi
L’aumento della quota mensile fissa a carico delle imprese è Incrementata di 3 Euro ad ogni livella a partire dal mese di marzo 2022 come previsto all’art. 18 (parta economica) dei presente CIRL, per le solo Imprese iscritte In CERT, sarà coperta fino a concorrenza, per il periodo in cui restano iscritte e solo per i lavoratori attivi, col Fondo Riserva Prevedi/Fondapi presente in CERT.
Indennità di Mensa
Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all’Indennità sostitutiva mensa e pasto caldo sono stati rivalutati a decorrere dall’1/3/2022 secondo gli importi seguenti:
– indennità sostitutiva mensa Euro 0,60
– Concorso aziendale per Pasto Caldo in Cantiere Euro 7,14
– Concorso aziendale per Pasto in Trattoria Euro 10,00
Indennità di Trasporto
Gli importi orari relativi all’indennità di trasporto sono stati rivalutati a decorrere dall’1/3/2022 a:
– Euro 0,23 per ogni ora di effettivo lavoro.
Indennità di guida
Le Parti condividono che a partire dall’1/3/2022 sarà riconosciuta un’Indennità per la guida di automezzi in aggiunta alla trasferta per chi guida mezzi per trasporto persone pari a:
– da 0 a 30 km Euro 0,50 non frazionabile per ora di guida
– da 30 a 60 Km Euro 1 non frazionabile per ora di guida
– da 61 Km e oltre Euro 2 non frazionabile per ora di guida
Indennità di reperibilità
La reperibili è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale li lavoratore è rintracciabile dall’Azienda fuori dall’orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l’erogazione di un determinato periodo di servizio con presenza di esigenze non programmate di lavoro. L’indennità di reperibilità è concessa per gli operai e gli impiegati che acconsentono alla richiesta per scritto del datore di lavoro di essere reperibili anche al di fuori dell’orario di lavoro normalmente praticato all’Impresa, quale richiamata dal CCNL L’Indennità di reperibilità sarà riconosciuta nella misura di 15 euro giornaliere.
Elemento variabile della retribuzione (EVR)
In applicazione da quanto stabilito dall’art. 15 del vigente CCNL, nella Regione Toscana viene confermato l’Istituto dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) da calcolarsi sui minimi di paga base In vigore alla data dell’1/2/2020.
L’EVR avrà validità a partire dal mese di luglio 2022.
Fino al 30/6/2022 avrà validità l’accordo di verifica EVR sottoscritto dalle parti in data 10/5/2021.
EVR Importi anno 2022/23
Livelli OP/IMP |
Paga Base dall’1/2/2020 |
---|---|
7° | 108,29 |
6° | 94,77 |
5° | 78,96 |
4° | 73,15 |
3° | 68,41 |
2° | 60,47 |
1° | 52,82 |
Prestazioni erogate dallo “Schema pensionistico maltese”: tassazione separata
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la prestazione percepita da un cittadino brittanico residente fiscalmente in Italia, liquidata dallo Schema pensionistico maltese a cui erano stati trasferiti i benefici pensionistici della pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro in UK, è soggetta a tassazione esclusiva in Italia. In particolare, la prestazione si qualifica come pensione, ed essendo corrisposta in un’unica soluzione è assoggettata a tassazione separata. (Risposta 21 marzo 2022, n. 144). Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale applicabile alla prestazione erogata dallo Schema pensionistico maltese, in misura forfettaria, ad un cittadino britannico con residenza fiscale in Italia, titolare di pensione corrisposta dall’Inps sulla base dei contributi versati in UK alla National Insurance e allo stesso INPS. L’Agenzia delle Entrate ha osservato che lo “Schema pensionistico maltese” è un programma avviato dall’Her Majesty Revenue & Customs (HMRC), tramite il quale le persone aventi diritto a una pensione nel Regno Unito possono trasferire la loro pensione nel nuovo luogo di residenza. Per quanto riguarda le modalità di tassazione, tenuto conto che le somme sono percepite in un’unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata, in base al quale “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) (.. ) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni”.
Nella fattispecie, il contribuente invece di acquisire i benefici della pensione integrativa aziendale maturata in UK, ha trasferito le somme maturate a tale titolo nello Schema pensionistico maltese. Successivamente, come previsto dal regolamento dello “Schema pensionistico maltese”, il contribuente ha richiesto la liquidazione parziale di quanto investito nello “Schema”, con l’accredito di una somma forfettaria sul proprio conto corrente italiano.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sotto il profilo fiscale, la somma percepita dal contribuente conserva la sua natura di pensione, derivante dal rapporto di lavoro cessato, anche tenuto conto che detta somma è stata trasferita, in neutralità fiscale, allo Schema pensionistico maltese, che la gestisce, attraverso l’apposito amministratore, secondo le norme tipiche di uno schema previdenziale integrativo, sia per quanto riguarda le prudenziali modalità di investimento che caratterizzano in generale le forme pensionistiche integrative, che per quanto riguarda le modalità di erogazione delle stesse.
La finalità previdenziale dell’investimento, i requisiti e le modalità di accesso alla prestazione, portano a ritenere che la somma percepita dal contribuente, in un’unica soluzione, sia riconducibile, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di pensione, a loro volta equiparati a quelli di lavoro dipendente.
La disciplina fiscale nazionale, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri, secondo il principio di prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno. Nella fattispecie, la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Malta prevede che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, partendo dal presupposto che il contribuente abbia la residenza fiscale in Italia, la prestazione allo stesso erogata dallo Schema pensionistico maltese, qualificandosi come pensione, deve essere oggetto di tassazione esclusiva in Italia, trovando applicazione il regime di tassazione separata.
Pubblicate le tabelle retributive del CCNL Moda- Chimica Ceramica – Pmi
Pubblicate le tabelle retributive relative al CCNL per i dipendenti della piccola e media industria Moda- Chimica Ceramica- Decorazione piastrelle in Terzo Fuoco
Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi da riparametrarsi sui diversi livelli di inquadramento per i lavoratori addetti:
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda – Calzature – Pelli e cuoio – Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli;
– Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
Settore tessile abbigliamento – Moda
Livelli |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|
8 | 2.189,30 | 2.215,37 | 2.241,44 | 2.293,58 |
7 | 2.068,42 | 2.093,01 | 2.117,60 | 2.166,78 |
6 | 1.938,53 | 1.961,49 | 1.984,45 | 2.030,37 |
5 | 1.816,58 | 1.838,21 | 1.859,84 | 1.903,10 |
4 | 1.719,83 | 1.740,28 | 1.760,73 | 1.801,63 |
3 bis | 1.681,29 | 1.701,29 | 1.721,29 | 1.761,29 |
3 | 1.642,79 | 1.662,34 | 1.681,89 | 1.720,99 |
2 bis | 1.595,78 | 1.614,74 | 1.633,70 | 1.671,62 |
2 | 1.556,54 | 1.575,06 | 1.593,58 | 1.630,62 |
1 | 1.246,97 | 1.261,79 | 1.276,61 | 1.306,24 |
Settore calzature
Livelli |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|
8 | 2.199,70 | 2.225,87 | 2.252,04 | 2.304,38 |
7 | 2.043,75 | 2.068,06 | 2.092,37 | 2.140,99 |
6 | 1.887,03 | 1.909,48 | 1.931,93 | 1.976,83 |
5 | 1.793,31 | 1.814,65 | 1.835,99 | 1.878,66 |
4 | 1.720,14 | 1.740,60 | 1.761,06 | 1.801,99 |
3 bis | 1.681,29 | 1.701,29 | 1.721,29 | 1.761,29 |
3 | 1.642,76 | 1.662,30 | 1.681,84 | 1.720,93 |
2 bis | 1.595,87 | 1.614,85 | 1.633,83 | 1.671,80 |
2 | 1.556,51 | 1.575,02 | 1.593,53 | 1.630,55 |
1 | 1.246,58 | 1.261,41 | 1.276,24 | 1.305,90 |
Settore pelli e cuoio
Livelli |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|
6 | 2.088,06 | 2.113,33 | 2.138,60 | 2.189,14 |
5 | 1.891,20 | 1.914,09 | 1.936,98 | 1.982,76 |
4S | 1.768,71 | 1.790,12 | 1.811,53 | 1.854,35 |
4 | 1.721,64 | 1.742,48 | 1.763,32 | 1.805,00 |
3 | 1.652,46 | 1.672,46 | 1.692,46 | 1.732,46 |
2 | 1.566,11 | 1.585,06 | 1.604,01 | 1.641,91 |
1 | 1.248,02 | 1.263,12 | 1.278,22 | 1.308,43 |
Settore occhiali
Livelli |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|
6 | 2.136,69 | 2.162,60 | 2.188,51 | 2.240,33 |
5 | 1.948,54 | 1.972,17 | 1.995,80 | 2.043,06 |
4S | 1.804,76 | 1.826,65 | 1.848,54 | 1.892,32 |
4 | 1.726,20 | 1.747,14 | 1.768,08 | 1.809,95 |
3 | 1.649,01 | 1.669,01 | 1.689,01 | 1.729,01 |
2 | 1.557,92 | 1.576,82 | 1.595,72 | 1.633,51 |
1 | 1.247,00 | 1.262,13 | 1.277,26 | 1.307,52 |
Settore Giocattoli
Livelli |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|
7 | 2.144,60 | 2.170,43 | 2.196,26 | 2.247,92 |
6 | 1.982,42 | 2.006,29 | 2.030,16 | 2.077,90 |
5 | 1.883,65 | 1.906,34 | 1.929,03 | 1.974,41 |
4S | 1.779,30 | 1.800,73 | 1.822,16 | 1.865,02 |
4 | 1.736,25 | 1.757,16 | 1.778,07 | 1.819,89 |
3 | 1.660,61 | 1.680,61 | 1.700,61 | 1.740,61 |
2 | 1.573,71 | 1.592,66 | 1.611,61 | 1.649,51 |
1 | 1.261,40 | 1.276,59 | 1.291,78 | 1.322,16 |
Settore penne spazzole e pennelli
Livelli |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|
8 | 2.148,06 | 2.174,31 | 2.200,56 | 2.253,06 |
7 | 1.965,41 | 1.989,43 | 2.013,45 | 2.061,48 |
6 | 1.866,41 | 1.889,22 | 1.912,03 | 1.957,65 |
5 | 1.774,15 | 1.795,83 | 1.817,51 | 1.860,87 |
4 | 1.718,44 | 1.739,44 | 1.760,44 | 1.802,44 |
3 | 1.636,69 | 1.656,69 | 1.676,69 | 1.716,69 |
2 | 1.548,03 | 1.566,95 | 1.585,87 | 1.623,71 |
1 | 1.248,22 | 1.263,48 | 1.278,74 | 1.309,25 |
Chimica e settori accorpati
Livello |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/9/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1.457,43 | 1.476,41 | 1.491,59 | 1.506,77 | 1.529,55 |
B | 1.570,60 | 1.591,05 | 1.607,41 | 1.623,77 | 1.648,31 |
C | 1.731,50 | 1.754,04 | 1.772,07 | 1.790,10 | 1.817,15 |
D | 1.920,00 | 1.945,00 | 1.965,00 | 1.985,00 | 2.015,00 |
E | 2.056,21 | 2.082,98 | 2.104,40 | 2.125,82 | 2.157,95 |
F | 2.284,06 | 2.313,80 | 2.337,59 | 2.361,38 | 2.397,07 |
G | 2.508,26 | 2.540,92 | 2.567,05 | 2.593,18 | 2.632,37 |
H | 2.652,62 | 2.687,16 | 2.714,79 | 2.742,42 | 2.783,87 |
Plastica e Gomma
Livello |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/9/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
I | 1.444,58 | 1.466,85 | 1.484,66 | 1.498,02 | 1.518,51 |
II | 1.573,90 | 1.596,82 | 1.615,15 | 1.628,90 | 1.649,98 |
III | 1.622,42 | 1.646,01 | 1.664,88 | 1.679,04 | 1.700,74 |
IV | 1.685,40 | 1.709,68 | 1.729,11 | 1.743,68 | 1.766,02 |
V | 1.776,64 | 1.801,64 | 1.821,64 | 1.836,64 | 1.859,64 |
VI | 1.904,68 | 1.931,48 | 1.952,92 | 1.969,00 | 1.993,66 |
VII | 2.115,60 | 2.145,37 | 2.169,18 | 2.187,04 | 2.214,43 |
VIII | 2.305,97 | 2.338,42 | 2.364,38 | 2.383,85 | 2.413,70 |
Q | 2.386,80 | 2.420,38 | 2.447,25 | 2.467,40 | 2.498,30 |
Abrasivi
Livello |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/9/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 2.441,81 | 2.475,73 | 2.502,87 | 2.523,22 | 2.550,36 |
B1 | 2.232,12 | 2.263,13 | 2.287,94 | 2.306,55 | 2.331,36 |
B2 | 2.096,88 | 2.126,01 | 2.149,31 | 2.166,79 | 2.190,09 |
C1 | 1.936,17 | 1.963,07 | 1.984,59 | 2.000,73 | 2.022,25 |
C2 | 1.894,16 | 1.920,47 | 1.941,52 | 1.957,31 | 1.978,36 |
CB | 1.843,31 | 1.868,92 | 1.889,41 | 1.904,77 | 1.925,26 |
D1 | 1.799,50 | 1.824,50 | 1.844,50 | 1.859,50 | 1.879,50 |
D2 | 1.688,52 | 1.711,98 | 1.730,75 | 1.744,83 | 1.763,60 |
D3 | 1.650,84 | 1.673,77 | 1.692,12 | 1.705,88 | 1.724,23 |
E1 | 1.598,80 | 1.621,01 | 1.638,78 | 1.652,11 | 1.669,88 |
E2 | 1.527,43 | 1.548,65 | 1.565,63 | 1.578,36 | 1.595,34 |
E3 | 1.474,91 | 1.495,40 | 1.511,79 | 1.524,08 | 1.540,47 |
F | 1.450,28 | 1.470,42 | 1.486,54 | 1.498,63 | 1.514,75 |
Ceramica
Livello |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/9/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 2.391,34 | 2.424,77 | 2.451,51 | 2.471,57 | 2.498,31 |
B1 | 2.203,97 | 2.234,77 | 2.259,41 | 2.277,89 | 2.302,53 |
B2 | 2.077,52 | 2.106,56 | 2.129,79 | 2.147,21 | 2.170,44 |
C1 | 1.922,61 | 1.949,49 | 1.970,99 | 1.987,12 | 2.008,62 |
C2 | 1.882,30 | 1.908,61 | 1.929,66 | 1.945,45 | 1.966,50 |
C3 | 1.833,28 | 1.858,91 | 1.879,41 | 1.894,79 | 1.915,29 |
D1 | 1.788,50 | 1.813,50 | 1.833,50 | 1.848,50 | 1.868,50 |
D2 | 1.679,25 | 1.702,72 | 1.721,50 | 1.735,58 | 1.754,36 |
D3 | 1.641,03 | 1.663,97 | 1.682,32 | 1.696,08 | 1.714,43 |
E1 | 1.585,05 | 1.607,20 | 1.624,92 | 1.638,21 | 1.655,93 |
E2 | 1.516,61 | 1.537,81 | 1.554,77 | 1.567,49 | 1.584,45 |
E3 | 1.476,20 | 1.496,83 | 1.513,34 | 1.525,72 | 1.542,23 |
F | 1.433,79 | 1.453,83 | 1.469,87 | 1.481,90 | 1.497,94 |
Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)
Livello |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/9/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
F | 1.485,36 | 1.505,94 | 1.522,40 | 1.534,75 | 1.551,21 |
E1 | 1.595,89 | 1.618,01 | 1.635,70 | 1.648,97 | 1.666,66 |
E2 | 1.718,43 | 1.742,24 | 1.761,29 | 1.775,58 | 1.794,63 |
E3 | 1.753,60 | 1.777,90 | 1.797,34 | 1.811,92 | 1.831,36 |
D1 | 1.804,15 | 1.829,15 | 1.849,15 | 1.864,15 | 1.884,15 |
D2 | 1.928,54 | 1.955,26 | 1.976,64 | 1.992,67 | 2.014,05 |
D3 | 1.976,24 | 2.003,62 | 2.025,53 | 2.041,96 | 2.063,87 |
C1 | 2.024,57 | 2.052,62 | 2.075,06 | 2.091,89 | 2.114,33 |
C2 | 2.062,03 | 2.090,60 | 2.113,46 | 2.130,60 | 2.153,46 |
B1 | 2.236,95 | 2.267,95 | 2.292,75 | 2.311,35 | 2.336,15 |
B2 | 2.292,20 | 2.323,96 | 2.349,37 | 2.368,43 | 2.393,84 |
A1 | 2.485,82 | 2.520,27 | 2.547,83 | 2.568,50 | 2.596,06 |
A2 | 2.541,98 | 2.577,20 | 2.605,38 | 2.626,51 | 2.654,69 |
Vetro Settore trasformazione (seconde lavorazioni)
Livello |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/9/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.485,36 | 1.505,94 | 1.522,40 | 1.534,75 | 1.551,21 |
2 | 1.595,89 | 1.618,01 | 1.635,70 | 1.648,97 | 1.666,66 |
3 | 1.718,46 | 1.742,27 | 1.761,32 | 1.775,61 | 1.794,66 |
4 | 1.804,15 | 1.829,15 | 1.849,15 | 1.864,15 | 1.884,15 |
5 | 1.928,54 | 1.955,26 | 1.976,64 | 1.992,67 | 2.014,05 |
5A | 1.976,25 | 2.003,63 | 2.025,54 | 2.041,97 | 2.063,88 |
6 | 2.024,57 | 2.052,62 | 2.075,06 | 2.091,89 | 2.114,33 |
6A | 2.062,02 | 2.090,59 | 2.113,45 | 2.130,59 | 2.153,45 |
7 | 2.236,96 | 2.267,96 | 2.292,76 | 2.311,36 | 2.336,16 |
8 | 2.444,20 | 2.478,07 | 2.505,16 | 2.525,48 | 2.552,57 |
8A | 2.500,37 | 2.535,02 | 2.562,74 | 2.583,53 | 2.611,25 |
Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche
Livello |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/9/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.483,93 | 1.504,40 | 1.520,78 | 1.533,06 | 1.549,44 |
2 | 1.554,73 | 1.576,19 | 1.593,35 | 1.606,22 | 1.623,38 |
3 | 1.630,03 | 1.652,52 | 1.670,51 | 1.684,00 | 1.701,99 |
4 | 1.709,32 | 1.732,90 | 1.751,76 | 1.765,91 | 1.784,77 |
5 | 1.811,95 | 1.836,95 | 1.856,95 | 1.871,95 | 1.891,95 |
6 | 1.937,37 | 1.964,10 | 1.985,49 | 2.001,53 | 2.022,92 |
7 | 2.023,05 | 2.050,96 | 2.073,29 | 2.090,04 | 2.112,37 |
8 | 2.234,26 | 2.265,09 | 2.289,75 | 2.308,25 | 2.332,91 |
8A | 2.251,11 | 2.282,17 | 2.307,02 | 2.325,66 | 2.350,51 |
9 | 2.441,16 | 2.474,84 | 2.501,78 | 2.521,99 | 2.548,93 |
9A | 2.497,22 | 2.531,68 | 2.559,24 | 2.579,91 | 2.607,47 |
Lavorazioni Piastrelle in Terzo Fuoco
Livello |
Minimi dall’1/7/2019 |
Minimi dall’1/3/2022 |
Minimi dall’1/7/2022 |
Minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|---|
A | 1.756,74 | 1.781,03 | 1.805,32 | 1.841,75 |
B | 1.604,60 | 1.626,79 | 1.648,98 | 1.682,26 |
C | 1.516,70 | 1.537,67 | 1.558,64 | 1.590,09 |
D | 1.446,65 | 1.466,65 | 1.486,65 | 1.516,65 |
E | 1.384,26 | 1.403,40 | 1.422,54 | 1.451,25 |
F | 1.332,70 | 1.351,13 | 1.369,56 | 1.397,20 |
G | 1.236,55 | 1.253,64 | 1.270,73 | 1.296,37 |
METALMECCANICA INDUSTRIA – Contribuzione al Fondo Metasalute: pagamento con Modello F24
Metasalute – Fondo Sanitario Lavoratori Metalmeccanici – con propria circolare, informa che dall’1/4/2022, il pagamento della contribuzione va fatto tramite Modello F24 Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta per ciascun lavoratore iscritto, potrà essere effettuato dall’azienda esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
Si ricorda alle Aziende che optavano per il pagamento tramite MAV, che l’ultimo giorno utile per generare il MAV relativo alla competenza del mese di febbraio 2022 è il 31 marzo 2022.
Successivamente a tale data sarà possibile versare la contribuzione mensile esclusivamente tramite F24.
Bonus locazioni, precisazioni dal Fisco
Forniti chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Agenzia delle entrate – Risposta 23 marzo 2022, n. 153). Nel caso di specie, la società istante, in data 14 ottobre 2020, ha acquistato dalla società del Gruppo cui appartiene il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. L’Agenzia, a riguardo, chiarisce che l’aiuto di cui si discute può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:
Detta misura agevolativa, per espressa disposizione di legge, sconta il limite previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Con la modifica del 28 gennaio 2021 è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa, da intendersi come insieme delle società appartenenti al medesimo gruppo.
Con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, la predetta modifica del Quadro è stata recepita al livello interno con riferimento ad una serie di misure, tra le quale vi è il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all’articolo 28 del decreto- legge n. 34 del 2020.
L’interpellante si è limitata a compensare solo una parte del credito acquistato, ritenendo, in caso contrario, di eccedere la soglia di 800.000 euro prevista per il gruppo. Detta circostanza è stata meglio precisata in risposta alla successiva richiesta di documentazione integrativa, con cui è stata illustrata la composizione del Gruppo e le quote di aiuto fruite da ciascun componente nel 2020.
Tanto premesso, l’istante, visto l’innalzamento della soglia, chiede di poter compensare nell’anno 2021 l’ammontare del credito non fruito.
– «dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021» se si ha riguardo alla «data di approvazione della compensazione», con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000 euro;
– «dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021», se si ha riguardo alla «data di presentazione della dichiarazione dei redditi» relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso soggiace al nuovo limite 1.800.000 euro.
Ciò nondimeno, nell’ipotesi di cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto, resta in vigore l’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che, nello stabilire «La quota di credito non utilizzata nell’anno» in cui è comunicata la cessione «non può essere utilizzata negli anni successivi», impedisce al cessionario di beneficiare dell’innalzamento delle soglie di aiuto fruibili.
Nel caso prospettato la cessione risale al 14 ottobre 2020 e da ciò consegue l’impossibilità per il cessionario di compensare successivamente al 31 dicembre 2020 la quota di credito acquistata e non utilizzata.
A rettifica, infine, di quanto già detto nella risposta all’interpello n. 956-2118/2021, va chiarito che la possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario (ovvero, per le ragioni sopra rappresentate, in capo all’«impresa unica») e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato.
Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d’imposta per l’importo eccedente il massimale applicabile ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che il predetto massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d’imposta ma un limite alla maturazione dell’aiuto.
Fondo integrativo privato estero: esclusa l’imposta sostitutiva IRPEF
Le prestazioni percepite da un contribuente da parte di uno Stato estero, derivanti dalla sua adesione a un fondo integrativo complementare al regime di previdenza sociale obbligatorio, la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico, quindi, in tal caso, se il contribuente si trasferisce in Italia, non spetta il beneficio dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986 (Agenzia Entrate – risposta 23 marzo 2022, n. 150). Ai sensi dell’art. 24-ter del TUIR, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3.000, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. L’opzione è: Per l’accesso al regime è necessaria la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all’art. 49, co. 2, lett. a) del Tuir, erogati da soggetti esteri.
– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale;
– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
In base al cit. articolo, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da ” pensione” sono equiparati a quelli di ” lavoro dipendente”, e rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).
In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero e corrisposte, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, ad un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, devono risultare imponibili in Italia in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.
Detti emolumenti sono riconducibili, in via generale, ai redditi di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.
Con riferimento al caso di specie, le prestazioni derivanti dalla adesione al fondo integrativo (complementare allo ” statutory social security”), la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico.
Pertanto, poiché le stesse non sono riconducibili nell’ambito applicativo di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR, non è possibile accedere al regime di favore previsto dall’art. 24- ter del TUIR.
“UniEmens-Cig”: differimento periodo transitorio
L’Inps comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza dei sistemi relativi al nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” e il modello “SR41” fino al 30 aprile 2022. Alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio nonché delle esigenze rappresentate da diverse aziende e intermediari, si comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022.
Pertanto, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Il sistema “SR41” deve necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.
In ogni caso, restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Altresì, restano escluse le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato” (Messaggio Inps 23 marzo 2022, n. 1320).
Compilazione online della dichiarazione contributiva Previndai
Previndai ha reso noto che a partire dal 1° trimestre 2022 la compilazione della dichiarazione contributiva può essere compilata on line. Inoltre, ai fini della determinazione dei contributi dovuti, dal 2022 il contributo minimale a carico azienda è riconosciuto a tutti i dirigenti a prescindere dall’anzianità (Previndai – Comunicato 18 marzo 2022). Le aziende produttrici di beni e servizi sono tenute a comunicare al Fondo Previndai l’ammontare del contributo dovuto per ciascun dirigente, con periodicità trimestrale, presentando la dichiarazione contributiva (mod. 050). Ai fini della dichiarazione contributiva e della determinazione dell’ammontare dei contributi da versare, Previndai ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il livello minimo di 4.800 euro a carico azienda va riconosciuto a tutti i dirigenti che versino la contribuzione a loro carico (oltre al TFR), a prescindere dall’anzianità dirigenziale presso l’azienda. In tema di flessibilità contributiva resta ferma la facoltà dell’azienda di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso fino a giungere ad un totale del 7% a carico dell’impresa, rimanendo a carico del dirigente un contributo come minimo dell’1%. In presenza di flessibilità contributiva, la quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a suo carico del 4%: questa ultima quota non può essere inferiore al minimale, se dovuto.
Il Fondo Previndai ha reso noto che la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2022 è compilabile on-line.
Il termine di scadenza ultimo per la trasmissione della dichiarazione contributiva ed il versamento dei relativi contributi è il 20 aprile 2022. In proposito, il Fondo ha precisato che il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previndai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.
La compilazione delle dichiarazione contributiva trimestrale è effettuata mediante la funzione guidata “Compilazione mod. 050”, presente nell’area riservata, accessibile mediante password dal sito istituzionale del Fondo Previndai.
Restano invariati il massimale retributivo (180.000 euro) e le aliquote contributive (4% a carico azienda e 4% a carico dirigente).