Da maggio 2022, il Fondo sanitario dei lavoratori edili (Sanedil), ha considerato una nuova prestazione che prevede il rimborso implantologia fuori rete. Gli iscritti al Fondo Sanedil ed i loro familiari fiscalmente a carico, avranno la possibilità di richiedere il rimborso per le prestazioni di implantologia effettuate al di fuori della rete convenzionata.
L’introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia, che prevede un sotto massimale pari all’80% rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, interesserà i sinistri iniziati a partire dal 1° maggio 2022.
Firmato il rinnovo contrattuale per l’edilizia artigianato
Sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.
Il contratto si applica dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:
Livelli |
Parametri |
Aumento complessivo |
AUMENTI |
NUOVI MINIMI |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1/5/2022 |
1/7/2023 |
1/5/2022 |
1/7/2023 |
|||
7° | 205 | 188,60 | 106,60 | 82,00 | 1.911,46 | 1.993,46 |
6° | 180 | 165,60 | 93,60 | 72,00 | 1.705,08 | 1.777,08 |
5° | 150 | 138,00 | 78,00 | 60,00 | 1.421,04 | 1.481,04 |
4° | 139 | 127,88 | 72,28 | 55,60 | 1.325,38 | 1.380,98 |
3° | 130 | 119,60 | 67,60 | 52,00 | 1.231,72 | 1.283,72 |
2° | 115 | 105,80 | 59,80 | 46,00 | 1.107,65 | 1.153,65 |
1° | 100 | 92,00 | 52,00 | 40,00 | 947,30 | 987,30 |
Formazione e Inquadramento
Nell’ottica della qualificazione delle imprese, viene riconosciuta la professionalità degli addetti, tramite il ricorso alla formazione, al rafforzamento della figura dell’imprenditore, alla sicurezza e della formazione dei lavoratori, con l’istituzione dell’innovativa figura del “Mastro formatore artigiano”, che riconosce e valorizza la competenza e la professionalità acquisita dallo stesso in cantiere negli anni, unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose che contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sotto inquadramento dei lavoratori, in una logica di contrasto al dumping.
Elemento variabile della retribuzione
L’accordo prevede anche una più adeguata caratterizzazione dell’elemento variabile della retribuzione centrato anche sull’andamento aziendale, attraverso un innovativo sistema contrattuale di riforma dello strumento in una logica di riduzione del cuneo fiscale.
Orario di lavoro
Nella direzione di valorizzare le specificità della piccola e media impresa vengono previste previsioni contrattuali che adattano il regime di orario di lavoro alle esigenze temporanee dell’impresa, previa comunicazione ed eventuale confronto con il sindacato, soprattutto nelle tipologie di lavorazioni tipiche del settore, quali lavori nei centri storici delle città ed interventi di riqualificazione e manutenzione di edifici situati in aree con restrizione di accesso.
Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalla l egge n. 96/2018, al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Le proroghe ed i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dalPart. 21 del D.lgs. 81/2015 e dal comma successivo. Al contratto a tempo determinato potrà inoltre essere apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni: avvio di un nuovo cantiere; proroga dei termini di un appalto; avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata; assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni; assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi. assunzione di cassaintegrati.
Aliquote d’accisa ridotte per i prodotti energetici impiegati in agricoltura
Presentazione in forma telematica dei dati relativi alle operazioni di denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli (Agenzia delle dogane e dei monopoli – circolare 05 maggio 2022, n. 17) È prevista l’applicazione di aliquote d’accisa ridotte per i prodotti energetici impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, sotto l’osservanza delle norme prescritte.
Le modalità di gestione dell’agevolazione hanno previsto, tra l’altro, che la benzina e il gasolio siano impiegati nei menzionati usi previa denaturazione.
La denaturazione dei suddetti prodotti è effettuata nei depositi fiscali con impianti preventivamente autorizzati dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente, impiegando le previste formule di denaturazione ovvero gli appositi pacchetti denaturanti di cui all’elenco pubblicato sul sito dell’ADM.
Le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato il quale è tenuto a presentare una comunicazione preventiva, eccettuata la denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico, ed una dichiarazione consuntiva della DD denaturazione.
Le predette comunicazioni/dichiarazioni sono poste a corredo della contabilità del deposito.
A tal fine, dichiarazioni redatte al termine di ciascuna operazione devono essere dotate di una propria numerazione progressiva annua, riferita al deposito fiscale, in modo tale da renderle univocamente identificabili in caso di verifica. Le operazioni di denaturazione del carburante agricolo possono essere effettuate in serbatoio ovvero in linea di trasferimento o di carico. In tutti i casi è previsto, tra l’altro, l’accertamento quantitativo del prodotto puro da denaturare, del denaturante da addizionare allo stesso e del prodotto denaturato ottenuto. Il depositario è tenuto ad effettuare le conseguenti registrazionisui propri registri di carico e scarico.
Nell’ipotesi di denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico è, altresì, tenuto alla contestuale emissione del documento di circolazione per il trasferimento del carburante per uso agricolo in tal modo ottenuto.
Il depositario è, altresì, obbligato alla trasmissione telematica ad ADM, entro il giorno successivo a quello di riferimento, dei dati contabili relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa nonché delle materie prime o dei semilavorati.
Tra tali dati rientrano, ovviamente, anche quelli relativi alle movimentazioni di carico e scarico effettuate durante le operazioni di denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli, vale a dire, per quanto qui di interesse:
A. scarico interno di gasolio puro / benzina pura nel registro dei prodotti finiti;
B. carico interno di gasolio denaturato / benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti;
C. nel caso di denaturazione in linea di carico, scarico esterno di gasolio denaturato/benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti.
Al fine di standardizzare la contestuale presentazione in forma telematica di tali dati, il depositario autorizzato invia, tramite il tracciato OLIMDA, il tipo record B valorizzato in conformità con le apposite tabelle.
Si rammenta che il codice CADD da utilizzare per i carburanti denaturati per uso agricolo è “S135” . Qualora non indicato tra i prodotti autorizzati nella licenza d’esercizio, l’esercente deposito è tenuto a richiederne il relativo aggiornamento all’Ufficio delle dogane competente entro il previsto termine di adeguamento.
Per gli altri campi del record B non specificati nelle tabelle restano ferme le consolidate modalità di compilazione.
Restano ferme le modalità attualmente in essere per la comunicazione telematica dello scarico del denaturante addizionato al prodotto puro, relativamente alle quali si fa riserva di impartire successive prescrizioni.
I depositari autorizzati che eserciscono impianti di denaturazione di benzina e di gasolio destinati ad impieghi agricoli sono tenuti a adeguarsi alle nuove disposizioni impartite entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.
Accreditamento 5 per mille degli ETS
Pubblicati gli elenchi degli Enti del Terzo settore accreditati al contributo del 5 per mille 2022. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è ancora possibile chiedere l’accreditamento e illustra le modalità per ottenere il pagamento. (Comunicato 9 maggio 2022). A decorrere da quest’anno il contributo del 5 per mille è riconosciuto agli Enti del Terzo Settore (ETS) a condizione che siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato: Il Ministero ha precisato che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2022. A tal fine, però, deve essere effettuato il versamento di un importo pari a 250 euro per la “remissione in bonis”. Detto versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115 (Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille). In sede di compilazione del modello F24 Elide, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, devono essere indicati: Accreditamento OdV e APS Le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al 5 per mille 2021, possono accreditarsi al 5 per mille 2022, presentando istanza al RUNTS, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre 2022. Accreditamento Onlus Le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef con le modalità previste per gli enti del volontariato. Elenchi ammessi ed esclusi L’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nel 2022 e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti, sarà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul proprio sito web, entro il 31 dicembre 2022. Come ottenere il pagamento del 5 per mille Gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2025 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2022 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.
La disciplina in materia di 5 per mille presuppone tale condizione a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS. L’operatività del RUNTS è stata affermata il 23 novembre 2021.
Al fine di partecipare alla ripartizione del contributo del 5 per mille gli ETS devono dichiarare in sede di iscrizione, per via telematica, al RUNTS se intendono accreditarsi per l’accesso al contributo del 5 per mille. Perciò, in sede di presentazione dell’istanza deve essere compilato l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.
L’ente interessato può accreditarsi anche successivamente all’iscrizione nel RUNTS entro il 10 aprile per accedere al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.
Entro il 20 aprile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige e pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti al RUNTS e che abbiano dichiarato (entro la data del 10 aprile), di voler partecipare al riparto della quota del 5 per mille.
Entro il 30 aprile il legale rappresentante dell’Ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
Entro il 10 maggio il Ministero pubblica l’elenco degli ETS iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
– l’Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022;
– l’Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022 con rettifica di errori di iscrizione.
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, il codice tributo “8115”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno “2022”.
Pertanto, limitatamente alle ONLUS, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste per gli enti del volontariato.
Per l’accreditamento al 5 per mille 2022, dunque, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe devono presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate.
Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.
Per comunicazione all’amministrazione erogatrice dei “dati necessari per il pagamento” si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell’IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall’accredito su conto corrente.
Il cinque per mille dell’anno 2022 sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS.
Per contributi d’importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d’istituti di pagamento. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.
Per contributi inferiori a mille euro, se l’ente dispone di un conto corrente adotterà le indicazioni sopra indicate, mentre se non ha un conto corrente, dovrà chiedere il pagamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità indicate nella sezione (Moduli per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN, indicando nell’oggetto la dicitura “liquidazione NoIBAN”).
Bonus edilizi: dal 9 al 13 maggio le correzioni per comunicazioni opzioni
Le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione) relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 05 maggio 2022, n. 21/E). In particolare, dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:
– inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
– ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.
I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.
Bonus rientro docenti in Italia: l’aspettativa non incide
Il professore di una università italiana, che ha insegnato all’estero fruendo di un periodo di aspettativa non retribuita, può accedere nel momento in cui rientra e riprende la sua attività in Italia e in presenza degli altri requisiti richiesti, al regime agevolativo di cui all’art. 44, D.L. n. 78/2010, conv. con modif. in L. n. 122/2010, previsto per incentivare il trasferimento in Italia di docenti e ricercatori non residenti, e può farlo anche se nel passato ha già beneficiato dello stesso trattamento di favore (Agenzia Entrate – risposta 29 aprile 2022, n. 239). L’agevolazione prevista dal D.L. n. 78/2010, consistente in una tassazione Irpef agevolata, risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della ” fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico dell’Italia. Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.
In tal senso, l’agevolazione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia ma interessa, in linea generale, tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero.
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata al verificarsi delle seguenti condizioni:
– essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
– essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
– aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
– svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
– acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
In un precedente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato.
La stessa norma, però, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori. Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che un docente universitario trasferitosi all’estero ed iscritto all’AIRE per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, può una volta rientrato in Italia, acquisendovi la residenza fiscale, avvalersi delle agevolazioni, sussistendo le altre condizioni richieste.
Pertanto, il docente presso un’Università in Italia, che ha svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita può avvalersi della tassazione Irpef agevolata, a partire dall’anno di imposta di rientro in Italia.
Firmato il CCNL Tessile, Abbigliamento, Chimica Confartigianato
Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per i dipendenti dalle imprese Artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica.
L’accordo, che decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022, confluisce nella nuova macro area Manifatturiero, condividendo la volontà di ricomprendere nella sfera di applicazione il settore della Concia artigiana. A tal fine entro il mese di giugno 2022 verrà costituita una Commissione tecnica propedeutica alla ricognizione del settore. Le Parti in base a quanto condiviso dalla Commissione concorderanno la Parte normativa ed economica di riferimento delle imprese artigiane della Concia.
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022. Gli incrementi retributivi saranno riparametrati per gli altri livelli di inquadramento.
Settore Abbigliamento
Livello |
Prima tranche dal 1/10/2022 |
Seconda Tranche dal 1/12/2022 |
Incremento salariale a regime |
---|---|---|---|
3 | 35 euro | 31 euro | 66 euro |
Settore Tessile Calzaturiero
Livello |
Prima tranche dal 1/10/2022 |
Seconda Tranche dal 1/12/2022 |
Incremento salariale a regime |
---|---|---|---|
3 | 35 euro | 30,05 euro | 65,05 euro |
Settore Lavorazioni a mano e su misura
Livello |
Prima tranche dal 1/10/2022 |
Seconda Tranche dal 1/12/2022 |
Incremento salariale a regime |
---|---|---|---|
3 | 35 euro | 30,27 euro | 65,27 euro |
Settore Pulitintolavanderie
Livello |
Prima tranche dal 1/10/2022 |
Seconda Tranche dal 1/12/2022 |
Incremento salariale a regime |
---|---|---|---|
3 | 35 euro | 30,67 euro | 65,67 euro |
Settore Occhialeria
Livello |
Prima tranche dal 1/10/2022 |
Seconda Tranche dal 1/12/2022 |
Incremento salariale a regime |
---|---|---|---|
3 | 35 euro | 31,64 euro | 66,64 euro |
Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro
Livello |
Prima tranche dal 1/10/2022 |
Seconda Tranche dal 1/12/2022 |
Incremento salariale a regime |
---|---|---|---|
3 | 35 euro | 35,09 euro | 70,09 euro |
Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione piastrelle
Livello |
Prima tranche dal 1/10/2022 |
Seconda Tranche dal 1/12/2022 |
Incremento salariale a regime |
---|---|---|---|
E | 35 euro | 31,26 euro | 66,26 euro |
Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2019 / 31 agosto 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
.
Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.
Contratto a tempo determinato
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale. Inoltre, sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dall’art. 23 citato, nonché le seguenti ulteriori casistiche individuate dal presente CCNL.
– attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
– attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
– attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.
I contratti a termine stagionali, come qui definiti, hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.
Le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015 vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:
– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
– esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
II termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni. Tutte le causali previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.
Trasformazione apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n.226/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova. Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste dal presente ccnl per l’apprendistato professionalizzante saranno ridotte per pari periodo e fino ad un massimo di 12 mesi con riferimento alla durata del rapporto di apprendistato duale instaurato. L’anzianità del rapporto di apprendistato duale verrà riconosciuta in caso di mantenime servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante.
Esenzione d’imposta solo sugli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio
L’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista per gli atti relativi a procedimenti di sciogliemto del matrimonio non si applica ai conviventi di fatto. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 maggio 2022, n. 244) Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74).
Dal punto di vista oggettivo, questa esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Inoltre, l’esenzione in esame trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Ne consegue che al trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza dei ” conviventi di fatto” a favore di uno dei due non può essere applicata l’esenzione in oggetto.
INPS: precisazioni sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF
L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo Cassa unica assegni familiari. Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
Da tale data sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF). Continuano a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Possono, inoltre, continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.
Quota EBNA 2022 per le imprese artigiane
I rinnovi dei CCNL Area Legno-Lapidei Artigianato e del CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica Artigianato hanno recepito l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021, a partire dalla competenza maggio 2022 compresa, scatta dunque la nuova quota mensile EBNA. Per i suddetti CCNL, da maggio 2022 la nuova quota mensile EBNA è data dalla somma del fisso di euro 15,65 + il variabile dello 0,60% dell’imponibile previdenziale.
Segue la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, aggiornato in base a quanto disposto dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 ed in vigore dall’1/1/2022. Il calcolo deve essere fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda. Il contributo di solidarietà M980 va versato su DM10/UNIEMENS.
A gennaio 2022 i CCNL artigiani che hanno recepito l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 sono stati:
– Area Meccanica (il settore comprende la Metalmeccanica, l’Impiantistica, gli Odontotecnici, gli Orafi)
– Area Alimentazione e Panificazione
– Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
A febbraio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco.
A maggio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL Area Legno-Lapidei e dal CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica.
L’unica modalità per effettuare il versamento EBNA e le eventuali sanatorie è versare su F24 con codice EBNA. E’ necessario verificare l’inquadramento dell’azienda nel cassetto previdenziale INPS. In base alla Circolare INPS n. 53 del 12-04-2019, le aziende artigiane nate dopo la data del 12 aprile 2019 devono richiedere all’INPS, tramite cassetto previdenziale, l’assegnazione del codice di autorizzazione 7B, senza il quale non è possibile richiedere le prestazioni di cassa integrazione FSBA; per le aziende nate prima di tale data l’assegnazione del codice 7B è stata invece automatica da parte dell’INPS.