Definite le modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 06 maggio 2022). In attuazione dell’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.
L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
Agenzie di Assicurazione in gestione libera: premio aziendale di produttività
A tutti i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, a giugno 2022, spetta il Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021.
Il pagamento del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021 si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2021 (pari a + 3,8 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
– 5,8% (2+3,8%)
– 7,8% (4+3,8%)
– 9,8% (6+3,8%)
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:
|
5,8% |
7,8% |
9,8% |
---|---|---|---|
A/ p.o. 1° liv.retr. 6 | € 240 | 306,00 | 382,50 |
B/ p.o. 3° liv.retr. 5 | € 208 | 265,20 | 331,50 |
B/ p.o. 2° liv.retr. 4 | € 192 | 244,80 | 306,00 |
B/ p.o. 1° liv.retr. 3 | € 176 | 224,40 | 280,50 |
C/ p.o. 2° liv.retr. 2 | € 164 | 209,10 | 261,38 |
C/ p.o. 1° liv.retr. 1 | € 160 | 204 | 255,00 |
Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2021, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (9,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (5,9% o 7,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2022.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 9,8%.
In Gazzetta Ufficiale il DL MIMS
Pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2022, il DL 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Di seguito le misure più importanti previste nel DL MIMS (DL n. 68/2022): – proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie; – velocizzazione delle opere per il Giubileo 2025 e la viabilità di Roma: in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, per assicurare la realizzazione nei tempi previsti delle opere e dei lavori funzionali alle celebrazioni, il DL prevede misure di accelerazione delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA), in analogia a quanto già previsto per gli interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e il Piano Nazionale Complementare (Pnc). Per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali, lo sviluppo e la riqualificazione delle strade di ingresso in città e di collegamento, sarà possibile stipulare apposite convenzioni con l’Anas: – interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della Laguna: per aumentare la ricettività delle navi da crociera a partire dalla stagione 2022, saranno realizzati ulteriori attracchi temporanei. In particolare, un ulteriore punto di attracco temporaneo sarà realizzato nel porto di Chioggia. Sarà resa operativa l’Autorità per la Laguna di Venezia, che assume il nome di “Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque”. – sviluppo della mobilità elettrica: viene attribuita una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui insistono. In particolare, le infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate nelle aree di servizio sono ricomprese nelle “pertinenze di servizio”.
Accordo integrativo di rinnovo per l’industria edile di Lucca
Rinnovato lo scorso 25 maggio 2022, tra l’ANCE Toscana Nord, assistita da Confindustria Toscana Nord e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL, il CIPL per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca, fino al 31 dicembre 2022.
EVR
Per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Lucca è istituito l’Elemento Variabile della Retribuzione – EVR nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L’EVR è un premio variabile, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio che non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale) ivi compreso il Trattamento di fine rapporto.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti per la sua determinazione tengono conto dei seguenti parametri:
1) Numero dei lavoratori iscritti in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
2) Monte salari denunciato in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
3) Ore denunciate in Cassa edile lucchese – peso ponderale 25%
4) Numero di ore-allievo di formazione “16 ore” pre-assunzionali – peso ponderale 25%
Le Parti si incontreranno annualmente per la verifica, il calcolo e le modalità di erogazione, ove dovuto, dell’EVR, il tutto secondo i criteri e con le modalità individuati dalle regole contrattuali vigenti, confrontando i parametri sopra definiti su base triennale, attraverso la comparazione dell’ultimo triennio, ovvero quello in cui l’ultimo anno di riferimento abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori, con il triennio immediatamente precedente.
In caso di riconoscimento dell’EVR a livello provinciale ogni impresa del settore per il tramite dell’associazione di categoria procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali con le medesime modalità, anche temporali, definite a livello territoriale:
a) ore di lavoro denunciate in Cassa edile
b) volume di affari IVA
Indennità lavori in alta montagna
Agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità dell’8%. Tale indennità non compete agli operai che lavorino in località situate oltre i 1.000 metri di altezza sul livello del mare, costituenti la loro abituale dimora o residenza.
Diaria di trasferta
Fermo restando quanto previsto in proposito dall’art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavori fuori zona si conviene che, a far data dal 1° gennaio 2022, la diaria sia corrisposta con riferimento alle seguenti fasce dai confini territoriali del comune di assunzione, facendo una distinzione fra Aziende che forniscono un servizio di trasporto e Aziende che tale servizio non forniscono e, nel primo caso, fra lavoratori operanti nella Piana di Lucca e lavoratori operanti nelle altre zone della provincia:
Aziende con servizio di trasporto proprio
Piana di Lucca |
Media Valle, Garfagnana, Versilia |
|
---|---|---|
– da Km. 5 sino a Km. 15 | – da Km. 8 sino a Km. 15 | 10% |
– da Km. 16 sino a Km. 25 | – da Km. 16 sino a Km. 25 | 13% |
– da Km. 26 sino a Km. 35 | – da Km. 26 sino a Km. 35 | 16% |
– da Km. 36 a sino a Km. 59 | – da Km. 36 a sino a Km. 59 | 19% |
– da Km. 60 ad oltre | – da Km. 60 ad oltre | 21% |
Aziende senza servizio di trasporto proprio
Piana di Lucca, Media Valle, Garfagnana, Versilia |
|
---|---|
– da Km. 5 sino a Km. 15 | 13% |
– da Km. 16 sino a Km. 25 | 17% |
– da Km. 26 sino a Km. 35 | 20% |
– da Km. 36 ad oltre | 25% |
Resta inteso che le distanze chilometriche di cui sopra sono misurate su strada, con riferimento al percorso più breve possibile. Comunque, l’indennità non è dovuta qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che gli comporti un effettivo vantaggio.
L’operaio che percepisca la indennità di cui sopra, ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.
Indennità di guida
A partire dal 1° gennaio 2022 è istituita l’Indennità di guida pari a € 1,00 lorde calcolate sulle ore di lavoro ordinario, a favore del dipendente che, in caso di trasferta, sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone, con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo, fino a concorrenza.
Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Le misure in atto della Indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e la misura del Premio di produzione per gli impiegati sono congelate e sono quelle indicate nella tabella sottostante che forma parte integrante del presente articolo.
Gli importi, con decorrenza 1° gennaio 2011 sono comprensivi dei valori dell’Elemento economico territoriale (EET), sostituito dall’EVR, conglobato nei valori in atto a quella data nell’Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE Operai di produzione |
Importi congelati € |
---|---|
4° livello-op.di quarto livello | 1,54 |
3° livello-op.specializzato | 1,43 |
2° livello-op.qualificato | 1,29 |
1° livello-op.comune | 1,11 |
Custodi, guardiani, portieri, uscieri ed inservienti (tabella B art. 6 CCNL 7 ottobre 1987) | 0,99 |
Custodi, portieri, guardiani con alloggio (lettera C art. 6 CCNL 7 ottobre 1987) | 0,88 |
PREMIO DI PRODUZIONE |
Importi congelati € |
---|---|
7° livello-imp. 1.a cat. super | 375,61 |
6° livello-imp. 1.a cat | 343,54 |
5° livello-imp. 2.a cat | 284,45 |
4° livello-ass.tecn. già di 3.a cat | 257,93 |
3° livello-imp. 3.a cat | 237,13 |
2° livello-imp. 4.a cat | 213,25 |
1° livello-imp. 4.a 1 impiego | 183,25 |
Contributo Anzianità Professionale Edile
In relazione a quanto previsto dall’art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi nazionali in materia, il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi all’APE è dovuto, a decorrere dal 1° giugno 2019, nella misura del 3,91%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del Contratto collettivo nazionale, nonché sul trattamento per le festività di cui all’art. 17 del vigente Contratto nazionale.
Il contributo, così come determinato dagli accordi nazionali, viene versato dalla Cassa edile al Fondo Nazionale Ape – FNAPE secondo le modalità ivi stabilite.
Il contributo a decorrere dal 1 ottobre 2022 viene determinato nella misura regionale del 3,80% secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 marzo 2022.
Firmato l’accordo integrativo del CCNL Area comunicazione – Artigianato
Sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione del 16 maggio 2022 contenente le nuove tabelle retributive.
Questi risultano essere gli aumenti retributivi e le relative tabelle con i nuovi minimi
Imprese artigiane
Aumenti retributivi
Livelli |
1 giugno 2022 |
1 dicembre 2022 |
Totale |
---|---|---|---|
1A | € 39,35 | € 70,27 | € 109,62 |
1B | € 34,30 | € 61,24 | € 95,54 |
2 | € 32,17 | € 57,45 | € 89,62 |
3 | € 30,18 | € 53,89 | € 84,07 |
4 | € 28,00 | € 50,00 | € 78,00 |
5 BIS | € 25,61 | € 45,74 | € 71,35 |
5 | € 24,49 | € 43,73 | € 68,22 |
6 | € 23,06 | € 41,18 | € 64,24 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Minimi fino al 31 maggio 2022 |
Minimi dal 1 giugno 2022 |
Minimi dal 1 dicembre 2022 |
---|---|---|---|
1A | € 2.207,24 | € 2.246,59 | € 2.316,86 |
1B | € 1.923,75 | € 1.958,05 | € 2.019,29 |
2 | € 1.804,72 | € 1.836,89 | € 1.894,34 |
3 | € 1.692,61 | € 1.722,79 | € 1.776,68 |
4 | € 1.570,56 | € 1.598,56 | € 1.648,56 |
5 BIS | € 1.436,65 | € 1.462,26 | € 1.508,00 |
5 | € 1.373,58 | € 1.398,07 | € 1.441,80 |
6 | € 1.293,47 | € 1.316,53 | € 1.357,71 |
Livelli |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
---|---|
1A | € 30 |
1B | € 30 |
2 | € 30 |
3 | € 30 |
4 | € 30 |
5 BIS | € 30 |
5 | € 30 |
6 | € 30 |
PMI
Aumenti retributivi
Livelli |
1 giugno 2022 |
1 dicembre 2022 |
Totale |
---|---|---|---|
1A | € 42,16 | € 70,27 | € 112,43 |
1B | € 36,75 | € 61,24 | € 97,99 |
2 | € 34,47 | € 57,45 | € 91,92 |
3 | € 32,33 | € 53,89 | € 86,22 |
4 | € 30,00 | € 50,00 | € 80,00 |
5 BIS | € 27,44 | € 45,74 | € 73,18 |
5 | € 26,24 | € 43,73 | € 69,97 |
6 | € 24,71 | € 41,18 | € 65,89 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Minimi fino al 31 maggio 2022 |
Minimi dal 1 giugno 2022 |
Minimi dal 1 dicembre 2022 |
---|---|---|---|
1 A | € 2.221,29 | € 2.263,45 | € 2.333,72 |
1 B | € 1.936,00 | € 1.972,75 | € 2.033,99 |
2 | € 1.816,21 | € 1.850,68 | € 1.908,13 |
3 | € 1.703,39 | € 1.735,72 | € 1.789,61 |
4 | € 1.580,56 | € 1.610,56 | € 1.660,56 |
5 BIS | € 1.445,79 | € 1.473,23 | € 1.518,97 |
5 | € 1.382,33 | € 1.408,57 | € 1.452,30 |
6 | € 1.301,71 | € 1.326,42 | € 1.367,60 |
Livello |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
---|---|
1 A | € 30 |
1 B | € 30 |
2 | € 30 |
3 | € 30 |
4 | € 30 |
5 BIS | € 30 |
5 | € 30 |
6 | € 30 |
ETS e iscrizione al RUNT: documentazione contabile ai fini dell’attestazione notarile
Forniti chiarimenti sulla validità temporale della documentazione contabile ai fini dell’attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai fini dell’iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Nota 16 giugno 2022, n. 9184). Circa la natura della documentazione di cui il notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli enti già in possesso della personalità giuridica ai fini del perfezionamento della loro iscrizione al RUNTS, la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro evidenzia la necessità che la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo, quale requisito previsto dalla legge ai fini dell’iscrizione dell’ente dotato di personalità giuridica nel RUNTS, non sia “temporalmente distante dal momento della proposizione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell’attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile”.
Il presupposto dell’affidabilità della documentazione a supporto è stato oggetto di valutazione da parte del Notariato, richiamando la massima n. 3 del 27/10/2020, emanata dalla Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, che individua in 120 giorni dalla presentazione della domanda il termine temporale di riferimento, ricavandolo per analogia dalla previsione normativa contenuta nell’art. 42-bis comma 2 del Codice civile.
Ne consegue che il parametro richiamato nella circolare (che peraltro ribadisce il principio secondo cui “l’attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l’ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale”) è stato elaborato ad opera della stessa categoria di professionisti investiti della responsabilità dell’attestazione, sulla base dell’esperienza maturata nell’esercizio della propria attività e del quadro normativo e applicabile.
In tal senso, la massima notarile sopra citata, che cita espressamente, quale documentazione di riferimento “bilancio, situazione patrimoniale, perizia etc.”, individua il rispetto del termine a quo per l’aggiornamento della stessa quale condizione di legittimità della verifica in parola.
In merito a ciò, la richiesta di assumere come valido – per il solo periodo di primo popolamento del RUNTS e unicamente con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, un arco temporale ampliato a 180 giorni antecedenti la presentazione dell’attestazione patrimoniale perché tale situazione sia accompagnata dalla relazione del revisore legale esterno o del revisore legale componente dell’organo di controllo (si precisa che in tal caso nella relazione deve essere espressamente menzionata la qualifica di quest’ultimo, mentre non è considerabile l’ipotesi in cui la relazione sia demandata ad un organo di controllo che non contempli la presenza di almeno un revisore legale) potrebbe incontrare ostacolo proprio nell’indisponibilità del notaio, sul quale ricade in ultima analisi la responsabilità dell’attestazione. In tal senso inoltre si fa rilevare che non è corretto individuare in 6 mesi (180 giorni) il termine previsto dal CTS per il deposito dei bilanci degli ETS al RUNTS: il CTS fa infatti riferimento al termine del 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio precedente, inteso come termine entro il quale l’ente deve assolvere all’adempimento pubblicitario concernente il bilancio, non necessariamente utile a determinare l’attendibilità delle scritture contabili alla chiusura dell’esercizio precedente (si pensi agli esercizi non coincidenti con l’anno solare) ai fini della valutabilità della consistenza patrimoniale.
Pertanto, e unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione, già in possesso della personalità giuridica ex dpr 361/2000 che si avvalgano, per l’approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell’organo di controllo, il Ministero del Lavoro ritiene che la questione possa rimettersi alla prudente valutazione del notaio incaricato, che potrà in tal senso, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all’ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180.
Contributo integrativo: tenuto al versamento anche l’avvocato non iscritto alla Cassa
L’iscrizione all’Albo degli Avvocati obbliga al versamento del contributo integrativo tutti coloro, anche non iscritti alla Cassa, che abbiano svolto l’attività forense in Italia, e ciò indipendentemente dall’essere cittadino italiano o di un diverso paese dell’UE (Corte di Cassazione, Sentenza 15 giugno 2022, n. 19329). La vicenda La Corte di Appello territoriale accoglieva l’opposizione proposta da un avvocato, iscritto all’Albo professionale ed alla Cassa di Previdenza tedesca nonché all’Albo degli Avvocati in Italia, avverso la cartella esattoriale con cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense italiana gli aveva richiesto il pagamento di somme a titolo di contributo integrativo. La sentenza della Cassazione La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni che fondavano l’accoglimento dell’originario ricorso per cassazione, riconducibili all’assunto secondo cui, dall’essere iscritto all’Albo derivava l’obbligo di versare il contributo integrativo per tutti coloro, anche non iscritti alla Cassa, che avessero svolto l’attività forense in Italia, e ciò indipendentemente dall’essere cittadino italiano o di un diverso paese dell’UE, restando irrilevante, nel caso in esame, l’esercizio della facoltà di opzione che l’ordinamento nazionale italiano riconosceva al professionista, iscritto ad altri Albi professionali e Casse.
La Cassa proponeva ricorso per cassazione e la Corte accoglieva il gravame.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione l’avvocato.
La Corte, sul punto, richiamando i consolidati principi in tema di errore revocatorio, ha, inoltre, rilevato che l’ errore fattuale denunciato, secondo cui la difesa dell’avvocato non poggiava esclusivamente su un’opzione bensì sul fatto che la Cassa Forense avesse revocato la sua iscrizione alla medesima, atteneva all’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio e dunque riguardava attività valutativa relativa al quadro processuale, come tale insuscettibile di revocazione.
In conclusione, il rigetto del ricorso discendeva, come evidenziato dai giudici di legittimità, dalla circostanza che l’ errore denunciato, quand’anche ritenuto sussistente, non avrebbe reso la sentenza impugnata priva della sua base logico-giuridica, rinvenibile nell’enunciato principio.
Novità in tema di aliquote Iva e crediti d’imposta nel settore del gas
Iva ridotta sulle somministrazioni di gas, taglio dell’imposta sul metano per autotrazione, contributi per le imprese “gasivore” e non. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 16 giugno 2022, n. 20/E) Il decreto Energia (Dl n.17/2022) ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.
Lo stesso decreto Energia ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.
Per poter fruire del beneficio è necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre2022. Per le imprese “non gasivore” (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale), laddove abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.
Modello Unirete in caso di distacco
Nell’ambito della rete di imprese, in caso di distacco, sia intra-rete che fuori dalla rete, la comunicazione deve essere effettuata con il modello UNIRETE, se il lavoratore interessato è in regime di codatorialiltà. In caso contrario la comunicazione va fatta con il modello UNILAV. (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 16 giugno 2022, n. 1229). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità di comunicazione del distacco nell’ambito del “contratto di rete” e di una “rete soggetto”. Nella prima ipotesi (Contratto di rete), le imprese della rete devono utilizzare il modello UNIRETE per comunicare sia i distacchi intra-rete sia quelli fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. Nel secondo caso, la “Rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.
In tal senso, il modello UNIRETE va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello UNILAV tradizionale.
In tal caso, secondo l’INL, la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto è consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro.
Di conseguenza, in assenza di una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete possono impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.
In tale ipotesi, come per la rete-contratto, gli obblighi di comunicazione devono essere assolti tramite il modello UNIRETE.
Accordo Integrativo per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Livorno
Firmato il 16/5/2022 tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil di Livorno e Feneal-Uil Toscana l’accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Livorno scaduto il 31/12/2013 Il nuovo accordo avrà validità fino al 31/12/2023. Ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, dispone quanto segue: Prestazioni extracontrattuali – Buono spesa: ai dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Livorno con figli che frequentano le scuole elementari, è riconosciuto un buono spesa annuo pari a 50 € per l’acquisto di materiale scolastico, previa presentazione della documentazione che attesti l’iscrizione di un figlio alla scuola elementare nell’anno scolastico di riferimento, con decorrenza dal 1° settembre 2022. – Premio Laurea e Contributi Universitari: il Premio Laurea triennale o magistrale sarà rimodulato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, come segue: il Premio laurea sarà ridotto da 1.600 € a 1.000 € ai lavoratori studenti ed agli operai che hanno figli a carico studenti che hanno conseguito un voto finale di laurea da 101/110 a 110/110 e da 700 € a 450 € ai lavoratori studenti ed agli operai che hanno figli a carico studenti che hanno conseguito un voto finale di laurea fino a 100/110. A coloro che avranno conseguito la laurea con lode sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo di 300 €. Restano ferme le condizioni previste dal vigente Regolamento. Ai dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Livorno con figli a carico che frequentano con regolarità (non fuori corso) corsi universitari, è riconosciuto un incremento del contributo all’atto dell’iscrizione da 300 € attuali a 500 €; rimangono confermate tutte le altre condizioni previste dal vigente Regolamento, che sarà oggetto di aggiornamento. Premialità Aziende Indennità di mensa Indennità di trasporto Indennità di guida Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Il Regolamento della Cassa Edile di Livorno relativo alle Prestazioni extracontrattuali, le cui prestazioni sono finanziate dal contributo alla Cassa Edile pari allo 0,45% ex CCNL Industria Edile del 18 luglio 2018, verrà integrato, a cura del Comitato di gestione della Cassa Edile, con la previsione delle seguenti voci:
– Contributo assistenza fiscale: agli operai iscritti alla Cassa Edile di Livorno che presentano il modello 730 e ricevono la C.U. dalla Cassa edile, oltre che dal proprio datore di lavoro, è riconosciuto un Contributo assistenza fiscale annuo pari a 30 €, previa presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale ed il relativo costo sostenuto, con decorrenza dal 1° aprile 2022.
Le parti concordano di introdurre, con decorrenza dal 1° aprile 2022, un sistema premiale per le aziende iscritte alla Cassa Edile di Livorno, consistente in un rimborso pari allo 0,50 % della massa salari dichiarata alla Cassa Edile; tale premialità sarà riconosciuta alle Aziende iscritte in Cassa Edile da almeno due anni senza interruzioni, in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa Edile (è consentito un ritardo max di 15 gg rispetto alle scadenze), che denuncino almeno 150 ore mensili ordinarie per ogni lavoratore, (considerando i semestri ottobre – marzo ed aprile – settembre) riferita agli operai dichiarati ogni mese, comprensiva delle ore per malattia, infortunio, festività, ferie e permessi retribuiti e che non abbiano in organico lavoratori operai con contratto part time.
La liquidazione del premio è prevista con cadenza semestrale, previa verifica mensile dei requisiti sopra individuati a cura della Cassa Edile di Livorno. Il Comitato di gestione della Cassa Edile definirà i meccanismi applicativi del sistema premiale sulla base dei criteri oggi concordati.
In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 l’indennità sostitutiva di mensa per impiegati ed operai sarà pari a 0,66 € orarie e 5,29 € giornaliere.
In alternativa, dalla medesima data, il concorso del valore del pasto a carico dell’impresa sarà di 7 Euro a pasto
In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 l’indennità di trasporto per impiegati ed operai sarà pari a 1,40 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per i dipendenti domiciliati nel comune dove ha sede l’impresa e 2,00 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per i dipendenti domiciliati fuori dal comune dove ha sede l’impresa.
Diaria
Le parti confermano le modalità in essere ed i limiti territoriali per la corresponsione della diaria ai dipendenti comandati a prestare la propria opera presso un cantiere al di fuori del Comune dove ha sede l’Azienda. In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 gli importi della diaria saranno pari a 0,70 € orarie in caso di trasferta nella prima fascia (da 11 a 25 km) e a 1,00 € orarie in caso di trasferta nella seconda fascia (oltre 25 km).
Con decorrenza dal 1° luglio 2022 viene introdotta l’indennità di guida a benefìcio del personale operaio comandato in trasferta alla guida di automezzi messi a disposizione dall’azienda per il trasferimento dalla sede aziendale (o dal centro di raccolta) fino al cantiere di lavoro e ritorno; l’indennità di guida sarà riconosciuta per le sole ore di guida effettiva, nel caso che il cantiere di lavoro sia al di fuori del Comune dove ha sede l’impresa, comunque con una franchigia di 20 km, nei seguenti importi: 1 € orarie per cantieri distanti fino a 30 km, 2 € orarie per cantieri distanti oltre 30 km e fino a 60 km e 3 € orarie per cantieri distanti oltre i 60 km.
Le Parti concordano che, a far data dal 1° gennaio 2022 l’EVR è lo strumento premiale correlato all’andamento congiunturale del settore edile e delle costruzioni nella Provincia di Livorno.
L’EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà pertanto correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e redditività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi, compreso il TFR.
L’EVR sarà determinato nella misura del 4 %, da calcolarsi sui minimi contrattuali in vigore al 1° luglio 2014 e sarà erogato a consuntivo, attraverso la misurazione degli indicatori indicati nel testo dell’accordo in esame.