Si forniscono indicazioni sulle domande di Assegno di integrazione salariale presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS), presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Laddove il datore abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro – con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) oppure giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19.
Nel primo caso, gli operatori devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro. Nel secondo caso, gli operatori devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, o a una causale straordinaria.
Nell’ipotesi in cui il datore – con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) o giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria.
Nel primo caso, gli operatori devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. Nel secondo caso, i medesimi operatori devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.
Nel terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro, gli operatori di Sede devono adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero (messaggio Inps 17 maggio 2022, n. 2089).
Ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell’ambito di convegni
La ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, deve essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano (Agenzia delle entrate – Risposta 17 maggio 2022, n. 266) Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la società Alfa organizza nell’ambito della sua attività, convegni nel campo sanitario sia in Italia che all’estero. L’ Istante rappresenta che, a causa delle restrizioni derivanti dall’epidemia da COVID 19, sempre più spesso i convegni si svolgeranno a mezzo del canale di internet: per l’intero evento, oppure in parte in presenza ed in parte a mezzo collegamenti video.
Pertanto, potrebbe verificarsi che alcuni relatori, sia titolari che non di partita IVA, non residenti in Italia, effettueranno i loro interventi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese di residenza o collegandosi da un Paese terzo e in tal caso alcuni utilizzeranno anche delle ” slide” o note e lavori simili che saranno oggetto di cessione alla Società istante a fronte di un corrispettivo.
Ciò posto, l’ Istante chiede se il predetto corrispettivo assuma rilevanza reddituale in Italia (art. 23, co. 2, lett. c), Tuir) e, in tal caso, se debba applicare la ritenuta del 30 percento (art. 25, co. 2, d.P.R. n. 600/1973).
Al riguardo il Fisco chiarisce che nel caso di specie, l’ Istante riferisce di erogare compensi a soggetti non residenti esteri per prestazioni relative a convegni a cui gli stessi partecipano ” in video conferenza restando fisicamente sul loro territorio di residenza o in un altro territorio terzo” relazionando in alcuni casi anche con l’ausilio di slide a supporto.
A seguito della richiesta di documentazione integrativa, sono stati forniti alcuni esempi di contratti stipulati dall’ Istante con soggetti non residenti nel territorio dello Stato. L’analisi dei suddetti contratti ha evidenziato che l’obbligo per tutti i relatori che intervengono nei convegni è quello di collaborare con l’ Istante allo sviluppo di contributi scientifici di alto livello nelle giornate in cui essi si svolgono e, di preparare contestualmente del materiale didattico che rispecchi i messaggi educativi chiave contenuti negli obiettivi di apprendimento per cui lo stesso è stato indetto.
In particolare come già anticipato, i relatori sono chiamati a esporre il loro materiale (studi, casi clinici, articoli, etc.) attraverso interventi di video lettura in cui commentano quanto elaborato oppure esponendo la propria relazione.
A fronte del loro intervento, gli stessi percepiscono un compenso onnicomprensivo accreditato direttamente sul loro conto corrente come testimoniato da alcuni esempi di fatture prodotte; inoltre, può succedere come prospettato che per gli eventi organizzati in Italia in sede fissa, sia previsto l’intervento in presenza sul territorio italiano del relatore e la proiezione delle proprie slide (già acquistate in precedenza dall’ Istante).
In appendice ad ogni contratto, è previsto espressamente che i relatori sottoscrivano un modulo in cui dichiarano di cedere i loro elaborati/ slide alla Società istante e che la stessa possa farne uso attraverso i social media e le piattaforme social in maniera separata o con altri lavori.
Il dubbio interpretativo prospettato dall’ Istante riguarda la possibilità che il materiale prodotto dal relatore possa assumere rilevanza in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir.
Al riguardo, si rappresenta che nel commentario OCSE con riferimento al concetto di informazioni a carattere scientifico (know how) viene chiarito che rientrano tutte quelle informazioni che non necessariamente devono essere oggetto di categoria intellettuale protetta (quindi teoricamente anche le informazioni rese dai medici all’istante).
Tuttavia nel medesimo commentario è chiarito che le informazioni cedute devono essere suscettibili di uno “sfruttamento economico” da parte di chi li utilizza.
A fronte dello sfruttamento delle informazioni l’utilizzatore deve, dunque, poterne ricavare un beneficio, a fronte del quale corrisponde una royalty.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, i relatori non diffondono un know-how, nel senso sopra esposto quanto piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un’attività di lavoro autonomo (anche occasionale) prestata da soggetti non residenti.
Ciò posto, si ritiene che la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, debba essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.
Indennità una tantum 200 euro
Con il cd. “Decreto Aiuti” (D.L. n. 50/2022) il governo ha previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro, che sarà erogata principalmente tra luglio e agosto in favore di lavoratori, ma anche di pensionati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito. Per i lavoratori autonomi non è ancora stabilita la misura dell’indennità. I criteri e le modalità di riconoscimento dell’indennità una tantum sono differenti per ciascuna categoria: lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie, lavoratori autonomi. LAVORATORI DIPENDENTI Ai lavoratori dipendenti l’indennità è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, ed è corrisposta dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022. Ai fini del riconoscimento dell’indennità il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro la dichiarazione di: Non rientrano in tale categoria i dipendenti con rapporto di lavoro domestico. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE L’indennità è erogata direttamente dall’INPS in favore di: LAVORATORI AUTONOMI L’indennità una tantum è riconosciuta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
In ogni caso, le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
L’indennità una tantum è riconosciuta nella misura di 200 euro per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie. Invece per i lavoratori autonomi, la misura, i criteri e le modalità di erogazione dell’indennità saranno definiti con un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia contributiva UNIEMENS.
La platea dei beneficiari è circoscritta ai lavoratori dipendenti che:
– abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nel primo quadrimestre dell’anno 2022, abbiano beneficiato dell’esonero contributivo (0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico) per almeno una mensilità.
– non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
– non essere titolare del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
– soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, a condizione che abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (se il beneficiario risulta titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l’indennità è erogata dall’Ente previdenziale competente, individuato dal casellario centrale dei pensionati);
– lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 17 maggio 2022, previa domanda da presentare tramite patronato;
– soggetti che hanno percepito l’indennità Naspi o Discoll per il mese di giugno 2022;
– soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi al 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata Inps, previa domanda, a condizione che il reddito derivante da tali rapporti per l’anno 2021 non sia superiore a 35.000 euro;
– lavoratori stagionali, del settore turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che nel 2021 abbiano percepito l’indennità Covid-19;
– lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, previa domanda, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021 non sia superiore a 35.000 euro;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, previa domanda, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021 non sia superiore a 35.000 euro;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, risultino iscritti al 17 maggio 2022 alla Gestione separata Inps e nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, per i quali risulti l’accredito di almeno un contributo mensile, previa domanda;
– incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 17 maggio 2022 alla Gestione separata Inps, previa domanda;
– Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;
Per i pensionati l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Per le altre categorie l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definite dal “Decreto Aiuti”, ma sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto:
– non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie;
– abbia percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.
EDILIZIA CONFAPI: nuovo CIRL per la Regione Marche
Firmato il 4/5/2022, tra ANIEM – CONFAPI territoriale e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL regionale, Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini delle Marche
Decorrenza
Il presente CIRL decorre dal 1° maggio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2023.
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Le parti convengono di istituire l’elemento variabile della retribuzione (EVR) per la vigenza del presente contratto regionale, fino alla misura massima del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° settembre 2020.
Nella determinazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), le parti terranno conto dell’andamento congiunturale del settore nella regione Marche, sulla base dei seguenti indicatori:
1) numero lavoratori iscritti alla cassa edile CEDAM;
2) monte salari denunciato dalla cassa edile CEDAM;
3) ore dichiarate alla cassa edile CEDAM;
4) numero di richieste, nella Regione Marche, delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia.
Sulla base della verifica annuale dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento, che per l’anno 2022 dovrà avvenire entro il mese maggio e per ranno 2023 entro il mese di gennaio, l’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà erogato in quote mensile al personale in forza per il periodo determinato nel singolo accordo.
Nelle imprese che hanno in corso procedure di CIGS (comunicate attraverso autocertificazione alle organizzazioni territoriali dei lavoratori e agli Organismi territoriali riconosciuti da Confapi Aniem, nonché alla CEDAM in modo da permetterne la verifica), l’EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto con il limite massimo del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l’erogazione dell’EVR (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti).
Per il solo anno 2022 l’importo dell’EVR è commisurato al 4% dei minimi contrattuali in vigore dal primo settembre e sono determinati come nella presente tabella:
Livello |
EVR dal 1/1/2022 |
---|---|
7 | 71,68 |
6 | 64,50 |
5 | 53,76 |
4 | 50,17 |
3 | 46,59 |
2 | 41,93 |
1 | 35,84 |
Per il periodo di vigenza del presente Contratto, la determinazione annuale del valore dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando i parametri regionali su base triennale, come di seguito specificato:
– per anno 2022 triennio 2021/2020/2019 su triennio 2020/2019/2018
– per anno 2023 triennio 2022/2021/2020 su triennio 2021/2020/2019.
Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa
L’impresa dovrà provvedere a corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa giornaliera pari ad € 8:00 per gli operai e di € 7.00 per gli impiegati o, in alternativa, a fornire un buono pasto di pari valore.
Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell’impresa o di un servizio sostitutivo presso altri servizi di ristorazione.
Il servizio di mensa, il servizio sostitutivo e l’indennità sostitutiva sono erogati solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa del singolo lavoratore intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa riprenda dopo la pausa giornaliera.
Indennità di trasferta
Al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere posto in un comune diverso per il quale è stato assunto, e fuori dal Comune di residenza, si applicano le seguenti indennità di trasferta, erogate per compensare il disagio conseguente alla variazione del luogo di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL:
– fino a 10 Km dal cantiere di assunzione 10%
– da 20 a 30 Km dal cantiere di assunzione 20%
– oltre 30 Km dal cantiere di assunzione 25%
L’indennità di trasferta non è dovuta nel caso di lavoro svolto nel comune di abituale residenza o dimora del dipendente o quando questi venga ad essere favorito, rispetto al luogo di lavoro indicato al momento dell’assunzione, da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.
Indennità di trasporto
È istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e da corrispondere al solo personale operaio che utilizza il proprio mezzo per recarsi presso il cantiere di lavoro.
Tale indennità non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro, ad eccezione di quanto indicato all’ultimo comma del presente articolo.
L’indennità di trasporto è stabilita in € 1,80 se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in € 2,20, se il cantiere è ubicato fuori dal comune di residenza del dipendente. L’indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al “punto di raccolta” indicato dal datore di lavoro se questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente. Se il “punto di raccolta” è ubicato in un comune diverso da quello di residenza, al lavoratore viene erogata una indennità di trasporto pari a € 0,80.
Indennità di reperibilità
Il lavoratore a cui è richiesta la messa a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, la funzionalità e la sicurezza degli impianti, ha diritto ad una indennità giornaliera di reperibilità a quanto contrattualmente dovuto per la prestazione resa nei casi di effettivo intervento, come di seguito specificato:
– reperibilità notturna feriale € 10,00
– reperibilità sabato e giorni festivi €15,00
Estensione garanzie Sanedil ai familiari degli iscritti
Il Fondo Sanitario Sanedil per i lavoratori edili ha esteso ai familiari fiscalmente a carico tutte le garanzie previste dai Piani Sanitari UniSalute. Vengono estese ai familiari fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo Sanedil, tutte le garanzie previste dai Piani Sanitari UniSalute.
In presenza di un nucleo familiare, vengono aumentati del 50% i massimali delle garanzie UniSalute.
E’ stata rafforzata la garanzia Monitor Salute con un nuovo modello e con l’introduzione del nuovo monitoraggio pneumologico ed introdotta la modalità rimborsuale per la garanzia Implantologia eseguita fuori dalla rete delle strutture convenzionate con UniSalute.
Sono previste nuove garanzie tra gli ausili e presidi in autogestione assicurativa: Busto ortopedico, Corsetto ortopedico, Tutori/ortesi ortopedici, Contenitore addominale e Calzature ortopediche.
CCNL Area Comunicazione: sottoscritta l’Ipotesi di accordo
Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione
L’accordo decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 mentre per le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le parti hanno convenuto, per le imprese non artigiane gli incrementi retributivi parametrati sul livello di seguito indicato a partire dal 1° giugno 2022 e dal 1° dicembre 2022, così come da tabella che segue.
Livello |
Prima tranche dal 1° giugno 2022 |
Seconda Tranche dal 1° dicembre 2022 |
Incremento salariale a regime |
---|---|---|---|
4° | 30 € | 50 € | 80 € |
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 155 euro. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari a 55 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito con decorrenza dal 1° giugno 2022.
Nuove figure professionali
La classificazione del personale viene aggiornata con le seguenti figure professionali e entro il 31 maggio 2022 le Parti definiranno i livelli di inquadramento di riferimento:
– Addetto al copywriting;
– Addetto alle relazioni con i media;
– Digital content creator;
– Addetto al social management;
.
Contratto a tempo determinato
Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine. Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 50% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.
Rientrano nella stagionalità:
a) le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e dell’Artistico in generale; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all’editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare e turistiche; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell’Arredo in genere;
b) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo ( es. mod.CU,mod.770 ,mod.730,autoliquidazione,nuove modalità di fatturazione;ecc. )
Ulteriori ipotesi di stagionalità potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva regionale.
Vengono previste ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato In applicazione dell’art. 41 bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015 individuando specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato
Apprendistato professionalizzante
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Gruppi |
I sem. |
II sem. |
III sem. |
IV sem. |
V sem. |
VI sem. |
VII sem. |
VIII sem. |
IX sem |
X sem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 60% | 60% | 70% | 70% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% |
2° | 60% | 60% | 70% | 70% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% |
2°(Figure a 3 anni) | 60% | 60% | 75% | 75% | 90% | 90% | ||||
3° | 60% | 60% | 70% | 70% | 90% | 90% | 100% | 100% | ||
3°(Figure a 2 anni) | 60% | 80% | 85% | 95% | ||||||
Impiegati amministrativi | 60% | 60% | 70% | 70% | 90% | 90% |
Flessibilità
Le ore passano a 160 ore annue. Per le ore eccedenti le 144 ore annue e fino alle 160 ore annue verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Preavviso -Imprese dell’ICT
In caso di dimissioni e licenziamento dei soli lavoratori dipendenti non in prova delle imprese operanti nel settore dell’lCT il periodo di preavviso dovuto è stabilito nella seguente misura:
A) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) 3 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 2 mesi e 7 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 1 mese e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) 5 mesi per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 3 mesi per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 2 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) 6 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 3 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 3 mesi per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°
Pari opportunità: presentazione del rapporto biennale entro il 30 settembre
Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti che deve essere trasmesso entro il 30 settembre 2022 attraverso l’apposito applicativo informatico reso disponibile sul portale del Ministero (Decreto 29 marzo 2022). Secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti. I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, affinchè i dati riportati non siano suscettibili di determinare l’identificabilità degli interessati. Una copia del rapporto, in uno alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 30 settembre 2022. L’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo è reso disponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, attraverso l’applicativo informatico del Ministero del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, nonché alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori. Con riguardo al solo biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, viceversa, il termine è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, forniscono il primo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021. Il rapporto per il biennio 2020-2021 deve essere redatto nei termini indicati in conformità al nuovo modello previsto.anche dalle aziende che, nelle more dell’adozione del decreto, abbiano redatto il rapporto secondo le previgenti modalità.
Le aziende, in particolare, sono chiamate a redigere il rapporto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo dedicato.
A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro è reso disponibile un apposito applicativo informatico, al quale le aziende possono accedere utilizzando esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico, in assenza di errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Il medesimo servizio informatico attribuisce, poi, alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL.
Ulteriore copia del rapporto deve essere, inoltre, resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere regionale o provinciale di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali che già ne sono in possesso, al lavoratore che ne faccia richiesta.
Chiarimenti sui crediti d’imposta 2022
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. L’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021, dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e il bonus acqua potabile. Entrando nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul: – “Tax credit beni strumentali”, prorogato e rimodulato dalla legge di Bilancio 2022, per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”; – “Tax credit in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative”, anch’esso prorogato e rimodulato dalla legge di Bilancio 2022; – “Tax credit librerie”, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; – “Tax credit acqua potabile”, previsto per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Dirigenti – Industria: addebito contributi secondo trimestre 2022 al FASI
Il 31 maggio è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento al Fondo FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre aprile – giugno 2022 Ssono stati inviati, via rete interbancaria, gli addebiti (RID) relativi ai contributi dovuti per il 2° trimestre 2022, con scadenza 31 maggio 2022.
In pari data ai dirigenti che hanno inviato la richiesta in tempo utile per la scadenza del 2° trimestre, è stata inviata una lettera di conferma dell’attivazione.
Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro, rispettivamente a ciascun trimestre, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, facendo riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso.
Si ricorda che, con la “Circolare per le aziende – Anno 2022”, segnala che per quanto riguarda i contributi da versare per l’anno 2022, non ci sono modifiche rispetto a quelli versati nel 2021.
a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
– € 365,00 trimestrali (€ 1.460,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data dell’1/1/2019):
– € 425,00 trimestrali (€ 1.700,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
Si sottolinea che a partire dall’1/1/2023, tale contributo sarà pari a € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali).
c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente risulti iscritto al Fasi. Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle Aziende il contributo per i Dirigenti di cui all’articolo G del Regolamento. Il Dirigente, al fine di poter mantenere l’iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al Fasi la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l’Azienda (anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest’ultima nei confronti del Fasi stesso).
Mise: sostegno a ceramica artistica e vetro artistico di Murano
Diventano operative le misure del Ministro dello sviluppo economico che mirano a sostenere le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano con risorse complessive pari a 10 milioni di euro (Ministero dello sviluppo economico – Decreti 29 marzo 2022, 31 marzo 2022 e 13 maggio 2022, Comunicato 16 maggio 2022). In particolare:
– a partire dal 1 giugno e fino al 30 giugno 2022, le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità (codice Ateco 23.41) potranno richiedere un contributo a fondo perduto, per importo non superiore all’80% delle spese totali ammissibili e comunque non oltre a 50 mila euro per singola impresa, al fine di realizzare progetti destinati a sviluppare piattaforme informatiche, tecnologie, ma anche favorire l’acquisto di nuovi macchinari. La misura è finanziata con 5 milioni di euro;
– entro il 15 settembre 2022 le imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto dedicati al pagamento di una parte rilevante delle bollette di gas e dell’energia elettrica di quest’anno. Per la misura è stato istituito un fondo presso il Mise con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro.