L’agente monomandatario che svolge l’attività con il minimo dei beni strumentali per il suo espletamento, non è assoggettabile ad Irap per mancanza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (Corte di cassazione – Sez- trib. – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22186). In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: Pertanto, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.
In relazione al caso di specie, l’agente monomandatario che svolge l’attività con il minimo dei beni strumentali per il suo espletamento non è soggetto ad Irap in quanto non sussiste il presupposto impositivo.
Ammministratori di condominio: firmato il nuovo CCNL
25 LUG 202 Sottoscritto il CCNL per Dipendenti di “studi professionali che amministrano condomini o immobili; società di servizi integrati alla proprietà’ immobiliare
L’accordo, che ha validità dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2025, prevede due aumenti della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile: uno decorrente dalla retribuzione del mese di luglio 2022 ed altro dalla retribuzione del mese di luglio 2023.
Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)
Regione |
Quad. |
A1 |
A2 |
B1 |
B2 |
C1 |
C2 |
D1 |
D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 2.723,25 | 2.391,75 | 2.169,75 | 1.950,75 | 1.783,00 | 1.560,50 | 1.558,00 | 1.468,00 | 1.342,00 |
Trentino | 2.713,25 | 2.383,75 | 2.162,75 | 1.944,75 | 1.778,00 | 1.556,50 | 1.554,00 | 1.465,00 | 1.338,00 |
Liguria | 2.713,25 | 2.383,75 | 2.162,75 | 1.943,75 | 1.778,00 | 1.555,50 | 1.553,00 | 1.464,00 | 1.338,00 |
Lazio | 2.709,25 | 2.380,75 | 2.159,75 | 1.941,75 | 1.776,00 | 1.554,50 | 1.552,00 | 1.464,00 | 1.337,00 |
Toscana | 2.706,25 | 2.377,75 | 2.157,75 | 1.939,75 | 1.774,00 | 1.553,50 | 1.551,00 | 1.463,00 | 1.336,00 |
EmiliaRomagna | 2.692,25 | 2.365,75 | 2.146,75 | 1.930,75 | 1.766,00 | 1.546,50 | 1.544,00 | 1.456,00 | 1.330,00 |
Friuli | 2.685,25 | 2.359,75 | 2.141,75 | 1.925,75 | 1.762,00 | 1.543,50 | 1.541,00 | 1.454,00 | 1.328,00 |
Valled’Aosta | 2.677,25 | 2.352,75 | 2.135,75 | 1.920,75 | 1.757,00 | 1.540,50 | 1.538,00 | 1.451,00 | 1.325,00 |
Umbria | 2.677,25 | 2.352,75 | 2.135,75 | 1.920,75 | 1.757,00 | 1.540,50 | 1.538,00 | 1.451,00 | 1.325,00 |
Piemonte | 2.670,25 | 2.346,75 | 2.130,75 | 1.916,75 | 1.753,00 | 1.537,50 | 1.535,00 | 1.448,00 | 1.323,00 |
Veneto | 2.645,25 | 2.325,75 | 2.111,75 | 1.899,75 | 1.739,00 | 1.525,50 | 1.523,00 | 1.437,00 | 1.312,00 |
Marche | 2.617,25 | 2.301,75 | 2.090,75 | 1.880,75 | 1.722,00 | 1.511,50 | 1.509,00 | 1.425,00 | 1.301,00 |
Abruzzo | 2.589,25 | 2.277,75 | 2.068,75 | 1.861,75 | 1.705,00 | 1.498,50 | 1.496,00 | 1.412,00 | 1.289,00 |
Sicilia | 2.590,25 | 2.277,75 | 2.069,75 | 1.861,75 | 1.706,00 | 1.498,50 | 1.496,00 | 1.413,00 | 1.290,00 |
Puglia | 2.585,25 | 2.274,75 | 2.066,75 | 1.859,75 | 1.703,00 | 1.497,50 | 1.495,00 | 1.411,00 | 1.288,00 |
Campania | 2.582,25 | 2.270,75 | 2.063,75 | 1.856,75 | 1.701,00 | 1.495,50 | 1.493,00 | 1.410,00 | 1.287,00 |
Sardegna | 2.579,25 | 2.269,75 | 2.062,75 | 1.855,75 | 1.700,00 | 1.494,50 | 1.492,00 | 1.410,00 | 1.287,00 |
Calabria | 2.546,25 | 2.240,75 | 2.036,75 | 1.833,75 | 1.681,00 | 1.479,50 | 1.477,00 | 1.396,00 | 1.273,00 |
Basilicata | 2.545,25 | 2.239,75 | 2.035,75 | 1.832,75 | 1.680,00 | 1.478,50 | 1.476,00 | 1.395,00 | 1.273,00 |
Molise | 2.544,25 | 2.238,75 | 2.035,75 | 1.831,75 | 1.680,00 | 1.478,50 | 1.476,00 | 1.395,00 | 1.273,00 |
Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)
Regione |
Op. Vendita 1° Categoria |
Op. Vendita 2° Categoria |
Op. Vendita 3° Categoria |
---|---|---|---|
Lombardia | 1.604,70 | 1.404,45 | 1.402,20 |
Trentino | 1.600,20 | 1.400,85 | 1.398,60 |
Liguria | 1.600,20 | 1.399,95 | 1.397,70 |
Lazio | 1.598,40 | 1.399,05 | 1.396,80 |
Toscana | 1.596,60 | 1.398,15 | 1.395,90 |
EmiliaRomagna | 1.589,40 | 1.391,85 | 1.389,60 |
Friuli | 1.585,80 | 1.389,15 | 1.386,90 |
Valled’Aosta | 1.581,30 | 1.386,45 | 1.384,20 |
Umbria | 1.581,30 | 1.386,45 | 1.384,20 |
Piemonte | 1.577,70 | 1.383,75 | 1.381,50 |
Veneto | 1.565,10 | 1.372,95 | 1.370,70 |
Marche | 1.549,80 | 1.360,35 | 1.358,10 |
Abruzzo | 1.534,50 | 1.348,65 | 1.346,40 |
Sicilia | 1.535,40 | 1.348,65 | 1.346,40 |
Puglia | 1.532,70 | 1.347,75 | 1.345,50 |
Campania | 1.530,90 | 1.345,95 | 1.343,70 |
Sardegna | 1.530,00 | 1.345,05 | 1.342,80 |
Calabria | 1.512,90 | 1.331,55 | 1.329,30 |
Basilicata | 1.512,00 | 1.330,65 | 1.328,40 |
Molise | 1.512,00 | 1.330,65 | 1.328,40 |
Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)
Regione |
Quad. |
A1 |
A2 |
B1 |
B2 |
C1 |
C2 |
D1 |
D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 2.779,50 | 2.440,50 | 2.213,50 | 1.989,50 | 1.818,00 | 1.593,00 | 1.588,00 | 1.496,00 | 1.367,00 |
Trentino | 2.769,50 | 2.432,50 | 2.206,50 | 1.983,50 | 1.813,00 | 1.589,00 | 1.584,00 | 1.493,00 | 1.363,00 |
Liguria | 2.769,50 | 2.432,50 | 2.206,50 | 1.982,50 | 1.813,00 | 1.588,00 | 1.583,00 | 1.492,00 | 1.363,00 |
Lazio | 2.765,50 | 2.429,50 | 2.203,50 | 1.980,50 | 1.811,00 | 1.587,00 | 1.582,00 | 1.492,00 | 1.362,00 |
Toscana | 2.762,50 | 2.426,50 | 2.201,50 | 1.978,50 | 1.809,00 | 1.586,00 | 1.581,00 | 1.491,00 | 1.361,00 |
EmiliaRomagna | 2.748,50 | 2.414,50 | 2.190,50 | 1.969,50 | 1.801,00 | 1.579,00 | 1.574,00 | 1.484,00 | 1.355,00 |
Friuli | 2.741,50 | 2.408,50 | 2.185,50 | 1.964,50 | 1.797,00 | 1.576,00 | 1.571,00 | 1.482,00 | 1.353,00 |
Valled’Aosta | 2.733,50 | 2.401,50 | 2.179,50 | 1.959,50 | 1.792,00 | 1.573,00 | 1.568,00 | 1.479,00 | 1.350,00 |
Umbria | 2.733,50 | 2.401,50 | 2.179,50 | 1.959,50 | 1.792,00 | 1.573,00 | 1.568,00 | 1.479,00 | 1.350,00 |
Piemonte | 2.726,50 | 2.395,50 | 2.174,50 | 1.955,50 | 1.788,00 | 1.570,00 | 1.565,00 | 1.476,00 | 1.348,00 |
Veneto | 2.701,50 | 2.374,50 | 2.155,50 | 1.938,50 | 1.774,00 | 1.558,00 | 1.553,00 | 1.465,00 | 1.337,00 |
Marche | 2.673,50 | 2.350,50 | 2.134,50 | 1.919,50 | 1.757,00 | 1.544,00 | 1.539,00 | 1.453,00 | 1.326,00 |
Abruzzo | 2.645,50 | 2.326,50 | 2.112,50 | 1.900,50 | 1.740,00 | 1.531,00 | 1.526,00 | 1.440,00 | 1.314,00 |
Sicilia | 2.646,50 | 2.326,50 | 2.113,50 | 1.900,50 | 1.741,00 | 1.531,00 | 1.526,00 | 1.441,00 | 1.315,00 |
Puglia | 2.641,50 | 2.323,50 | 2.110,50 | 1.898,50 | 1.738,00 | 1.530,00 | 1.525,00 | 1.439,00 | 1.313,00 |
Campania | 2.638,50 | 2.319,50 | 2.107,50 | 1.895,50 | 1.736,00 | 1.528,00 | 1.523,00 | 1.438,00 | 1.312,00 |
Sardegna | 2.635,50 | 2.318,50 | 2.106,50 | 1.894,50 | 1.735,00 | 1.527,00 | 1.522,00 | 1.438,00 | 1.312,00 |
Calabria | 2.602,50 | 2.289,50 | 2.080,50 | 1.872,50 | 1.716,00 | 1.512,00 | 1.507,00 | 1.424,00 | 1.298,00 |
Basilicata | 2.601,50 | 2.288,50 | 2.079,50 | 1.871,50 | 1.715,00 | 1.511,00 | 1.506,00 | 1.423,00 | 1.298,00 |
Molise | 2.600,50 | 2.287,50 | 2.079,50 | 1.870,50 | 1.715,00 | 1.511,00 | 1.506,00 | 1.423,00 | 1.298,00 |
Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)
Regione |
Op. Vendita 1° Categoria |
Op. Vendita 2° Categoria |
Op. Vendita 3° Categoria |
---|---|---|---|
Lombardia | 1.636,20 | 1.433,70 | 1.429,20 |
Trentino | 1.631,70 | 1.430,10 | 1.425,60 |
Liguria | 1.631,70 | 1.429,20 | 1.424,70 |
Lazio | 1.629,90 | 1.428,30 | 1.423,80 |
Toscana | 1.628,10 | 1.427,40 | 1.422,90 |
EmiliaRomagna | 1.620,90 | 1.421,10 | 1.416,60 |
Friuli | 1.617,30 | 1.418,40 | 1.413,90 |
Valled’Aosta | 1.612,80 | 1.415,70 | 1.411,20 |
Umbria | 1.612,80 | 1.415,70 | 1.411,20 |
Piemonte | 1.609,20 | 1.413,00 | 1.408,50 |
Veneto | 1.596,60 | 1.402,20 | 1.397,70 |
Marche | 1.581,30 | 1.389,60 | 1.385,10 |
Abruzzo | 1.566,00 | 1.377,90 | 1.373,40 |
Sicilia | 1.566,90 | 1.377,90 | 1.373,40 |
Puglia | 1.564,20 | 1.377,00 | 1.372,50 |
Campania | 1.562,40 | 1.375,20 | 1.370,70 |
Sardegna | 1.561,50 | 1.374,30 | 1.369,80 |
Calabria | 1.544,40 | 1.360,80 | 1.356,30 |
Basilicata | 1.543,50 | 1.359,90 | 1.355,40 |
Molise | 1.543,50 | 1.359,90 | 1.355,40 |
Le Parti Contrattuali hanno concordato che parte degli aumenti retributivi, collegati all’adeguamento all’indice IPCA, non possano essere assorbiti da eventuali voci individuali già riconosciute ai Lavoratori. Per praticità, nella successiva tabella sono riportati i valori mensili degli importi non assorbibili del CCNL rinnovato.
Importo mensile lordo non assorbibile
Livello |
Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/22 |
Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/23 |
---|---|---|
Quadro | € 56,25 | € 56,25 |
Al – ex 1° | € 48,75 | € 48,75 |
A2 – ex 2° | € 43,75 | € 43,75 |
B1 – ex 3° | € 38,75 | € 38,75 |
B2 – ex 4° | € 35,00 | € 35,00 |
C1 – ex 5° | € 32,50 | € 32,50 |
C2 – ex 6° | € 30,00 | € 30,00 |
D1 – ex 7° | € 28,00 | € 28,00 |
D2 – ex 8° | € 25,00 | € 25,00 |
Viene introdotta l’Indennità di Mancata Contrattazione, da riconoscere nel “corpo del cedolino paga” da riconoscere in base alle presenze del lavoratore per 12 mensilità/anno, potrà essere assorbita in presenza di trattamenti retributivi collettivi (Contrattazione di secondo livello, Premi aziendali ecc.) od Individuali (“ad personam”, superminimi ecc.). L’assorbimento di tale Indennità potrà avvenire fino a concorrenza con il costo aziendale dell’elemento retribuito assorbito.
Le Parti Contrattuali hanno introdotto un trattamento minimo di Welfare da riconoscere obbligatoriamente ai dipendenti nei seguenti valori annui di seguito indicati:
Livello |
Welfare Contrattuale (dal 2022 in poi) |
---|---|
Quadro | € 1.200/anno |
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita | € 600/anno |
Le paghe aggiornate per gli Operai Agricoli della provincia di Verona
Le tabelle salariali per gli Operai Agricoli e Florovivaisti OTI e OTD della provincia di Varese sono aggiornate dall’1/6/2022 a seguito della prima tranche di aumento del 3% prevista dal verbale di accordo nazionale 23/5/2022
1. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO
Qualifica |
Retribuz. Naz.le Col 1 |
Integrativo Provinciale Col 2 |
Abitazione e annessi Col 3 |
Aumento CCNL 2022 Col 4 |
Totale retrib.Mensile Col 1+2+3+4 Col 5 |
Tot. paga oraria Col 5:169 |
---|---|---|---|---|---|---|
I AREA | ||||||
1° livello | € 1.240,39 | € 429,59 | € 2,88 | € 50,19 | € 1.723,05 | € 10,20 |
2° livello | € 1.227,59 | € 424,59 | € 2,88 | € 49,65 | € 1.704,71 | € 10,09 |
3° livello | € 1.183,23 | € 405,15 | € 2,88 | € 47,74 | € 1.639,00 | € 9,70 |
II AREA | ||||||
4° livello | € 1.145,93 | € 388,88 | € 2,88 | € 46,13 | € 1.583,82 | € 9,37 |
5° livello | € 1.087,74 | € 367,06 | € 2,88 | € 43,73 | € 1.501,41 | € 8,88 |
III AREA | ||||||
6° livello | € 995,60 | € 332,81 | € 2,88 | € 39,94 | € 1.371,23 | € 8,11 |
7° livello | € 962,37 | € 323,67 | € 2,88 | € 38,67 | € 1.327,59 | € 7,86 |
2. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO
Qualifica |
Retribuz. Naz.le Col 1 |
Integrativo Provinciale Col 2 |
Aumento CCNL 2022 Col 3 |
3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4 |
Totale paga Oraria Col 1+2+3+4 |
---|---|---|---|---|---|
I AREA | |||||
1° livello | € 7,44 | € 2,67 | € 0,30 | € 3,17 | € 13,58 |
2° livello | € 7,35 | € 2,64 | € 0,30 | € 3,13 | € 13,42 |
3° livello | € 7,08 | € 2,52 | € 0,29 | € 3,01 | € 12,90 |
II AREA | |||||
4° livello | € 6,85 | € 2,41 | € 0,28 | € 2,90 | € 12,44 |
5° livello | € 6,50 | € 2,27 | € 0,26 | € 2,75 | € 11,78 |
III AREA | |||||
6° livello | € 5,96 | € 2,07 | € 0,24 | € 2,52 | € 10,79 |
7° livello | € 5,80 | € 2,02 | € 0,23 | € 2,45 | € 10,51 |
3. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO
Qualifica |
Retribuz. Naz.le Col 1 |
Integrativo Provinciale Col 2 |
Aumento CCNL 2022 Col 3 |
Totale paga Oraria Col 1+2+3 |
Totale paga Mensile Col 4 x 169 |
---|---|---|---|---|---|
I AREA | |||||
1° livello | € 7,50 | € 2,56 | € 0,30 | € 10,36 | € 1.750,84 |
2° livello | € 7,34 | € 2,51 | € 0,30 | € 10,15 | € 1.715,35 |
3° livello | € 7,10 | € 2,40 | € 0,29 | € 9,79 | € 1.654,51 |
II AREA | |||||
4° livello | € 6,86 | € 2,28 | € 0,27 | € 9,41 | € 1.590,29 |
5° livello | € 6,51 | € 2,16 | € 0,26 | € 8,93 | € 1.509,17 |
III AREA | |||||
6° livello | € 5,96 | € 1,96 | € 0,24 | € 8,16 | € 1.379,04 |
7° livello | € 5,77 | € 1,89 | € 0,23 | € 7,89 | € 1.333,41 |
4. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVASTI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO
Qualifica |
Retribuz. Naz.le Col 1 |
Integrativo Provinciale Col 2 |
Aumento CCNL 2022 Col 3 |
3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4 |
Totale retribuzione Oraria Col 1+2+3+4 |
---|---|---|---|---|---|
I AREA | |||||
1° livello | € 7,56 | € 2,58 | € 0,30 | € 3,18 | € 13,62 |
2° livello | € 7,43 | € 2,55 | € 0,30 | € 3,13 | € 13,41 |
3° livello | € 7,14 | € 2,43 | € 0,29 | € 3,00 | € 12,86 |
II AREA | |||||
4° livello | € 6,91 | € 2,29 | € 0,28 | € 2,88 | € 12,36 |
5° livello | € 6,57 | € 2,19 | € 0,26 | € 2,75 | € 11,77 |
III AREA | |||||
6° livello | € 6,01 | € 1,96 | € 0,24 | € 2,50 | € 10,71 |
7° livello | € 5,80 | € 1,91 | € 0,23 | € 2,42 | € 10,36 |
Modello 730/2022: la guida sulle detrazioni pluriennali relative ad immobili
La circolare 28/E del 25 luglio 2022 dell’Agenzia delle entrate rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto;
– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 25 giugno 2021, n. 7/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E e del 4 aprile 2017, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro, i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.
I chiarimenti forniti nella Raccolta sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.
La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.
Agevolazioni in favore delle imprese: tasso da applicare
Definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese (MISE – Decreto 22 luglio 2022) Il MISE con il decreto in oggetto ha definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. A decorrere dal 1° agosto 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all’1,38%.
Fondi di solidarietà: nuove tutele e obblighi di adeguamento
Con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in relazione alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà ed ai corrispondenti obblighi di adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali. L’Inps precisa che, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 sono obbligati ad adeguare i decreti istitutivi per garantire le nuove tutele e disciplinare i corrispondenti obblighi contributivi entro il 31 dicembre 2022. L’Inps ha inoltre precisato che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di operare la disposizione che include nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell’indotto. Pertanto, tali imprese rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) anche per le causali straordinarie. A tale fine, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo, il FSBA potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento. Con riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, gli stessi devono assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie. In proposito, l’Inps ha chiarito che tale disposizione deve ritenersi pienamente operativa anche in assenza dell’adeguamento da parte dei singoli Fondi. a) datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; b) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; c) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente: Ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi (a decorrere dal 1° marzo 2022, l’ANF è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico).
Tale termine deve essere rispettato anche dai seguenti Fondi:
– “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”;
– “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, l’istituto ha chiarito che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro tale data.
I Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive nel “quinquennio mobile”. In particolare, entro il 31 dicembre 2022 i Fondi devono adeguarsi ai seguenti criteri:
– durata minima di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
– durata minima di 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale”(anche per realizzare processi di transizione);
– durata minima di 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”;
– durata minima di 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.
I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO e CIGS e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
– adeguare i propri decreti istitutivi entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
– garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento.
DL Aiuti convertito, compensazione dei crediti maturati dalle imprese verso la PA
Estesa la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (art. 20-ter, D.L. n. 50/2022, conv. Con modif. in L. n. 91/2022). L’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Si ricorda che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale certificazione, invece, non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dalle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
Garanzia Sace a sostegno delle imprese energivore
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2022 n. 169, il DPCM 12 luglio 2022, recante disposizioni per l’attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a. La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l’erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall’art. 10, co. 1, D.L. n. 21/2022, conv., con modif., dalla L. n. 51/2022, è attuata da Sace S.p.a., ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A riguardo, costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d’Italia. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicità, rientrano nel campo di applicazione della misura prevista.
Firmata ipotesi di rinnovo del CCNL Attività Minerarie
Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.
Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all’attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L’aumento di retribuzione è definito come segue:
Livelli |
Aumento dal 1 gennaio 2023 |
Aumento dal 1 dicembre 2023 |
Aumento dal 1 gennaio 2025 |
---|---|---|---|
1S | 71,67 | 119,44 | 127,41 |
1 | 69,00 | 115,00 | 122,67 |
2 | 63,33 | 105,56 | 112,59 |
3 | 55,00 | 91,67 | 97,78 |
4 | 48,33 | 80,56 | 85,93 |
5 | 45,00 | 75,00 | 80,00 |
6 | 41,67 | 69,44 | 74,07 |
7 | 38,33 | 63,89 | 68,15 |
8 | 33,33 | 55,56 | 59,26 |
La retribuzione è definita come segue:
Livelli |
Minimi al 1 gennaio 2023 |
Minimi al 1 dicembre 2023 |
Minimi al 1 gennaio 2025 |
---|---|---|---|
1S | 2.886,66 | 3.006,10 | 3.133,51 |
1 | 2.845,45 | 2.960,45 | 3.083,12 |
2 | 2.634,40 | 2.739,96 | 2.852,55 |
3 | 2.344,11 | 2.435,78 | 2.533,55 |
4 | 2.126,11 | 2.206,67 | 2.292,59 |
5 | 2.008,19 | 2.083,19 | 2.163,19 |
6 | 1.893,75 | 1.963,19 | 2.037,27 |
7 | 1.775,64 | 1.839,53 | 1.907,68 |
8 | 1.635,01 | 1.690,57 | 1.749,83 |
Mobbing e provvedimenti disciplinari volti al discredito della dipendente
L’irrogazione da parte del datore di lavoro di numerosi provvedimenti disciplinari, volti a colpire la dipendente nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, integra l’ipotesi di mobbing (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22381). Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalla docente per effetto dell’illegittima condotta, integrante un’ ipotesi di mobbing, accertata con sentenza del TAR passata in giudicato ed emessa all’esito di vari giudizi proposti per l’annullamento di diversi provvedimenti adottati a suo carico. La Corte di Cassazione, di contro, respingendo la doglianza del Ministero, ha posto in evidenza che i giudici di merito non avevano ritenuto formato, con riferimento alla sentenza del TAR, il giudicato sostanziale o formale sul diritto della dipendente al risarcimento del danno da mobbing, bensì si erano limitati a recepire la ricostruzione operata dal giudice amministrativo circa il rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti.
La Corte territoriale, in particolare, a fondamento della sentenza, aveva valorizzato, ai fini dell’accoglimento della domanda della lavoratrice, la pronunzia del TAR che aveva accertato come la stessa fosse stata vittima di mobbing, sussistente la lamentata condotta persecutoria e l’intento vessatorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il MIUR, lamentando l’omesso accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, in quanto i giudici del gravame avevano erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato all’accertamento compiuto sul punto dal giudice amministrativo.
Ne era, pertanto, disceso il convincimento della medesima Corte d’appello circa l’illiceità della condotta posta in essere dall’amministrazione, volta a colpire la lavoratrice nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro, e circa la sua riconducibilità ad un’ ipotesi di mobbing.
Sulla scorta di tanto, il Supremo Collegio, condividendo le conclusioni della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno della lavoratrice in relazione al pregiudizio dalla stessa patito.