Da oggi è previsto l’aumento del contributo aziendale per i lavoratori under 35 neoiscritti al Fondo Nazionale di Pensione Complementare Cometa. Dall’1/6/2022, per i lavoratori under 35 neoiscritti, il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini (Cometa), ha considerato l’innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2%.
Il rinnovo del CCNL metalmeccanico ha voluto incentivare le giovani generazioni a iscriversi al Fondo per costruire un futuro pensionistico più solido.
Il diritto a questa misura si acquisisce nel momento in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Cometa dopo il 5 febbraio 2021, abbia compiuto 35 anni e che versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare, comporta anche quello del datore di lavoro.
Dall’1/6/2022, per il lavoratore che soddisfa i suddetti requisiti, il contributo del datore sale al 2,2% ed una volta che ha acquisito il diritto all’applicazione della clausola, lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.
Coloro che sono stati iscritti al Fondo Cometa tramite silenzio-assenso, non possono accedere a questa possibilità, perché non versano il contributo minimo a loro carico e quindi non beneficiano del contributo del datore di lavoro.
Il codice tributo per il bonus carburanti agricoltura e pesca
Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 maggio 2022, n. 23/E). L’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
Lo stesso articolo 18 prevede che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6965” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Fondi pensionistici complementari: contributo Covip 2022
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha stabilito la misura del contributo di vigilanza dovuto dalle forme di previdenza complementare per l’anno 2022, nonché le modalità e i termini di versamento dello stesso (Delibera 09 marzo 2022) La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha stabilito la misura del contributo di vigilanza per l’anno 2022 allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2021. Il versamento del contributo di vigilanza è dovuto da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta nell’apposito albo. Il contributo deve essere versato entro il 30 giugno 2022, tramite la piattaforma PagoPA, generando l’avviso all’interno dell’area riservata del sito internet della COVIP. Dalla medesima area riservata, contestualmente al pagamento devono essere trasmessi i dati del contributo, anche qualora non sia dovuto.
Dalla base di calcolo vanno esclusi:
– i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
– i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, nella determinazione della base di calcolo del contributo di vigilanza occorre tener conto anche degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo deve essere effettuato dalla società o dall’ente stesso.
Qualora per ciascuna forma pensionistica complementare il contributo dovuto sia inferiore a 10,00 euro, il versamento non deve essere fatto.
In caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza, il versamento del contributo deve essere effettuato prima della cancellazione.
Infortunio sul lavoro e responsabilità dell’ente
1 giu 2022 La mancata adozione del modello organizzativo non costituisce elemento tipico dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, la cui sussistenza deve essere provata, invece, fornendo dimostrazione della colpa di organizzazione dell’ente che non va confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 18413). La vicenda La Corte di appello territoriale aveva ritenuto la società datrice di lavoro responsabile dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies, co. 3, d.lgs. n. 231/2001, in quanto essa, come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa, rimasta ferita alla mano sinistra durante un infortunio, aveva consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica; reato contestato al legale rappresentante della società, commesso, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’interesse dell’ente, tenuto conto dell’assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse la rispondenza delle macchine operatrici alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse. I giudici, in particolare, hanno ravvisato l’interesse della società, idoneo a configurare la sua responsabilità, nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell’adeguatezza del macchinario, in quanto privo dei dispositivi di blocco necessari ad evitare infortuni come quello verificatosi, nonché la mancanza di un modello organizzativo in materia prevenzionistica. Le precisazioni della Cassazione La Corte di legittimità, pronunciandosi sul ricorso, ha operato alcune precisazioni in merito ai presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs n. 231/2001. In primo luogo la stessa ha evidenziato che il fatto addebitato alla società, nel caso in esame, consisteva nell’ avere reso possibile il verificarsi del reato presupposto di lesioni personali, in quanto commesso nel suo interesse, alla luce dell’ assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, ed in particolare l’assenza di un organo di vigilanza preposto alla verifica dei sistemi di sicurezza delle macchine operatrici. La Corte ha, altresì, ribadito la sussistenza di due criteri d’imputazione oggettiva del fatto illecito all’ente in quanto tale: l’illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura, difatti, quando la commissione del reato presupposto da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell’ente sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell’ente stesso. La pronuncia La Corte di legittimità ha, dunque, accolto il ricorso, giudicando carente e contraddittorio l’iter argomentativo della Corte di merito in ordine alla responsabilità dell’ente, avendo questa, nel caso in argomento, sovrapposto e confuso i profili di responsabilità da reato degli amministratori/datori di lavoro con i profili di responsabilità da illecito amministrativo della società. I giudici di merito, in definitiva, avevano fondato la responsabilità amministrativa della società sull’ accertata mancanza del modello organizzativo e sul conseguente risparmio di spesa quale tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione ed attuazione, trascurando che, invece, la mancanza di tale modello non possa costituire elemento tipico dell’illecito amministrativo. La sussistenza di quest’ultimo, al contrario, deve essere dimostrata con riguardo ad una colpa di organizzazione dell’ente, che va rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato. Il Collegio ha evidenziato, in conclusione, che compito dei giudici di merito sarebbe stato quello di approfondire l’aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall’impresa, al fine di rilevare eventuali deficit di cautela propri di tale assetto che avrebbero consentito di ravvisare in capo all’ente la responsabilità dell’illecito contestato, non potendosi tale responsabilità desumere dalla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell’agente.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte, l’interesse dell’ente, rapportato alla riscontrata assenza di un modello organizzativo, rimandava ai modelli di organizzazione e di gestione (art. 6 e 7 del d.lgs n. 231/2001), la cui efficace adozione consente all’ente di non rispondere dell’illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità.
La struttura dell’illecito addebitato all’ente, dunque, si incentra sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella tra reato ed ente hanno la funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questo.
L’ente, in altre parole, risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma solo quando sussista la c.d. colpa di organizzazione dello stesso, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; solo il riscontro di un tale deficit organizzativo consente, pertanto, l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.
Di conseguenza la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente, ma integra una circostanza atta a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va, però, specificamente provata.
La sentenza impugnata, difatti, aveva addebitato all’ente la riscontrata mancanza del dispositivo di spegnimento automatico del macchinario, la cui implementazione avrebbe impedito l’evento, e l’omessa verifica periodica dei macchinari; profili colposi indubbiamente imputabili agli amministratori della società, quali datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all’ente in quanto tale.
Pronti i codici tributo per ricercatori e docenti rimpatriati
Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’esercizio dell’opzione al regime agevolato da parte dei docenti o ricercatori rimpatriati. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 31 maggio 2022, n. 24/E) Ai docenti o ricercatori che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolato (art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, viene consentito di optare per l’applicazione del regime predetto se sussistono i requisiti richiesti dalla norma (art. 5, co. 5-ter, DL n. 34 del 2019).
L’esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione.
Gli importi dovuti per esercitare l’opzione sono versati mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui trattasi. I soggetti per cui tale periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del citato provvedimento.
Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “1880” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
– “1881” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati: – nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: – nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; – nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel formato “AAAA”; – nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
CCNL Impianti sportivi: firmato il rinnovo
Sottoscritto l’accordo per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit
L’ipotesi prevede il mantenimento della struttura contrattuale esistente fino al 31 dicembre 2023, con l’erogazione di 100,00€ riparametrati al 4° livello contrattuale e suddivisi in due tranches: una tranche di 50,00 € sarà erogata con la busta paga del mese di luglio 2022 e una seconda tranche di ulteriori 50,00 € sarà erogata con la retribuzione di ottobre 2022, per un complessivo ammontare di 1.850,00 € di massa salariale erogata.
LIVELLI |
PARAMETRI |
Oggi |
Minimo dall’1/7/2022 |
Minimo dall’1/10/2022 |
Aumento dall’1/7/2022 |
Aumento dall’1/10/2022 |
Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | 139,5627002 | 1.716,37 | 1.786,15 | 1.855,93 | 69,78 | 69,78 | 139,56 |
I | 132,9560423 | 1.635,12 | 1.701,60 | 1.768,08 | 66,48 | 66,48 | 132,96 |
II | 120,9965686 | 1.488,04 | 1.548,54 | 1.609,04 | 60,50 | 60,50 | 121,00 |
III | 109,0647412 | 1.341,30 | 1.395,83 | 1.450,36 | 54,53 | 54,53 | 109,06 |
IV | 100 | 1.229,82 | 1.279,82 | 1.329,82 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
V | 94,23655494 | 1.158,94 | 1.206,06 | 1.253,18 | 47,12 | 47,12 | 94,24 |
VI | 88,87967345 | 1.093,06 | 1.137,50 | 1.181,94 | 44,44 | 44,44 | 88,88 |
VII | 81,9233709 | 1.007,51 | 1.048,47 | 1.089,43 | 40,96 | 40,96 | 81,92 |
Vengono sperimentalmente e transitoriamente sostituiti gli articoli 16 e 18 del CCNL con due previsioni leggermente diverse e più ampie, rispetto alla possibilità di assunzione, da parte delle Società e Associazioni sportive, di lavoratori con contratto a tempo determinato, quando queste hanno picchi di attività importanti o di stagionalità.
Tali articolati e pertanto i contratti a tempo determinato che saranno assunti attraverso quello strumento, avranno validità sino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del verbale di accordo.
Fino al 31 dicembre 2023, le parti hanno concordato di proseguire le trattative per un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che recepisca i numerosi mutamenti che ci sono stati in questi anni nel settore, che superi il doppio regime contrattuale, oltre ad altre questioni riguardanti il welfare, la salute e sicurezza, la bilateralità e le eventuali flessibilità comprese quelle adottate con questo verbale in via temporanea, ma soprattutto che recepisca e implementi contrattualmente le norme di legge che sono in via di cambiamento, attraverso la riforma della legislazione sul lavoro sportivo, in queste settimane all’attenzione della politica.
Edilizia Ance Palermo: determinati gli importi dell’EVR
A seguito del CIPL 17/12/2021 per il settore dell’Edilizia Industria Palermo, le Parti sociali provinciali si sono incontrate per la verifica annuale dei parametri dell’EVR e per la determinazione dei relativi importi.
Il 17 febbraio 2022, l’ANCE Palermo e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, territoriali, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 19 aprile 2010, come modificati dall’accordo nazionale del 1° luglio 2014 e di quanto previsto nel Contratto Integrativo Provinciale del 17 dicembre 2021, si sono incontrate per valutare gli indicatori territoriali per la verifica dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, con la finalità di quantificare l’Elemento Variabile della Retribuzione.
A seguito di ciò, le Parti hanno convenuto che a decorrere dal 1° marzo 2022, l’incidenza dell’EVR viene determinata nel 4% dei minimi in vigore.
Come indicato nelle Circolari dell’Ance di Palermo, si riportano di seguito le tabelle con gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. in vigore dal 1° marzo 2022 per operai e impiegati.
Tabella E.V.R. Operai
Livelli |
E.V.R. |
---|---|
Operaio di 4° livello | 0,29 |
Operaio specializzato – 3° livello | 0,27 |
Operaio qualificato – 2° livello | 0,24 |
Operaio comune -1° livello | 0,21 |
Guardiani | 0,19 |
Guardiani con alloggio | 0,17 |
– Note Ance Palermo –
– L’ammontare dell’E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
– Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
– Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell’EVR per l’anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l’EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.
Tabella E.V.R. Impiegati
Livelli |
E.V.R. |
---|---|
7° livello – quadri e 1.a categoria super | 68,83 |
6° livello -1 .a categoria | 61,95 |
5° livello – 2.a categoria | 51,62 |
4° livello – Impiegati di 4° livello | 48,18 |
3° livello – 3.a categoria | 44,74 |
2° livello – 4.a categoria | 40,26 |
1° livello – 4.a categoria primo impiego | 34,41 |
– Note Ance Palermo –
– L’ammontare dell’E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
– Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
– Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell’EVR per l’anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l’EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.
Qualificazione del periodo di guardia: la pronuncia della Cassazione
Il periodo di guardia è qualificato come come “orario di lavoro” laddove il lavoratore sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un’intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi. Secondo l’orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di servizio di reperibilità effettuato nel giorno di riposo settimanale e di mancata fruizione del riposo compensativo spetta al lavoratore un adeguato risarcimento per il danno da usura.
Spetta al datore di lavoro, al fine di adempiere ai propri obblighi, garantire il riposo compensativo della reperibilità, predisponendo i relativi turni, indipendentemente dal previsto raggiungimento di un accordo circa le modalità di godimento del riposo.
In materia, la Corte di Giustizia ha precisato che, un periodo di guardia può essere qualificato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 anche nel caso in cui manchi un obbligo del dipendente di permanere sul luogo di lavoro, in ragione delle conseguenze che il complesso dei vincoli imposti al lavoratore comporta per la sua facoltà di gestire liberamente il tempo «di attesa» e di dedicarsi ai propri interessi.
Qualora il dipendente sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un’intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi si impone la qualificazione del periodo di guardia come «orario di lavoro».
A tal fine, è necessario prendere in considerazione il termine di cui dispone il lavoratore, nel corso del periodo di guardia, per riprendere le proprie attività professionali a partire dal momento in cui il datore di lavoro lo richieda, unitamente alla frequenza media degli interventi che detto lavoratore sarà effettivamente chiamato a garantire durante detto periodo.
Quanto al termine concesso per la ripresa del servizio, la Corte di Giustizia ha precisato che, quando tale termine, durante un periodo di guardia, è limitato a qualche minuto, tale periodo deve, in linea di principio, essere considerato, nella sua integralità, come «orario di lavoro». È tuttavia necessario, come parimenti precisato dalla Corte, stimare l’impatto di tale termine di reazione in esito a una valutazione concreta che tenga conto, eventualmente, da un canto, degli altri vincoli imposti al lavoratore, dall’altro, delle agevolazioni che gli sono accordate durante tale medesimo periodo. Secondo la disciplina collettiva, l’interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti, senza che sia previsto l’utilizzo di un veicolo di servizio che gli consenta di fare uso di diritti in deroga al codice della strada e di diritti di precedenza; trattasi di disciplina riferibile a tutte le aree di pronto intervento e, dunque, anche a quelle soggette a frequenti richiami in servizio ed ad interventi di durata media significativa.
La concessione del riposo compensativo quando il servizio di reperibilità cade nel giorno di riposo settimanale deve essere allora interpretata nel senso dell’obbligo del datore di lavoro di concedere il riposo compensativo, per iniziativa propria (Ordinanza Corte di Cassazione 23 maggio 2022, n. 16582).
Acquisto veicolo disabile: cosa serve per l’Iva al 4%
Per fruire dell’Iva al 4%, il disabile acquirente di un’auto, deve presentare un atto notorio o una dichiarazione attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti al veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali (Agenzia Entrate – risposta 30 maggio 2022 n. 313). Il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva, prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per: Detto questo, per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986, modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022.
– poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
– motoveicoli di cui all’art. 53, co. 1, lett. b), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, nonché autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti disabili, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi;
– autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
La nuova disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica il procedimento per accedere all’Iva agevolata, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 4% alla cessione del veicolo per i disabili è sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo e l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
Siglato il rinnovo del CCNL Operai Agricoli
Firmato, negli scorsi giorni, l’accordo di rinnovo del CCNL Operai agricoli e florovivaisti Il contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto a dicembre 2021, non è stato ancora pubblicato dalle parti sociali ed è in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Nel rinnovo è previsto un aumento salariale del 4.7% nel biennio che sarà erogato in tre tranche: il 3% a partire da giugno 2022, l’1,2% da gennaio 2023 e lo 0,5 a giugno 2023. Elemento innovativo è l’impegno ad incontrarsi a settembre 2023 per verificare l’inflazione reale del biennio e rivalutare l’adeguamento economico. Tra i punti qualificanti del rinnovo si conferma il modello contrattuale che si articola a livello nazionale e provinciale. Per evitare ulteriori futuri ritardi nei rinnovi dei CPL, è stato definito che gli effetti economici abbiano decorrenza nell’ambito del biennio di riferimento.
Grande rilievo viene dato alla bilateralità e al ruolo degli Ebat, con una serie di misure che prevedono il rafforzamento dell’integrazione fra scuola e lavoro e l’accesso prioritario alla formazione e all’informazione sui temi della salute e della sicurezza. É stata inoltre inserita l’opportunità di effettuare un monitoraggio, anche attraverso l’Eban, per verificare le trasformazioni delle casse extra-legem in Ebat e viene rafforzato lo strumento delle convenzioni, utile alla salvaguardia e alla stabilizzazione occupazionale.
Tra le novità in tema di welfare, un’integrazione del 20%, che si aggiunge all’80% attualmente riconosciuto dall’INPS, per i cinque mesi di maternità obbligatoria; per gli operai a tempo indeterminato, il riconoscimento di un assegno di solidarietà non solo per gravi patologie ma anche per interventi chirurgici e l’istituzione della Cassa Rischio Vita; l’aumento da due a tre mesi dell’indennità per lavoratrici vittime di violenza di genere.Un altro elemento fortemente richiesto dalle parti sociali, e inserito nel contratto, è l’aggiornamento di alcuni profili all’interno della classificazione, in particolar modo per gli operai florovivaisti.