L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 01 giugno 2022, n. 188987 ha definito la procedura che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta maturati nei periodi di imposta a decorrere dal 2015 e fino al 2019. Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’art. 5, co. da 7 a 12, D.L. n. 146/2021, conv., con modif., dalla L. n. 215/2021, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, conv., con modif., dalla L. n. 9/2014. Ai fini della procedura di riversamento deve essere utilizzato l’apposito modello utilizzato dall’Agenzia delle Entrate disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Modalità di presentazione del modello Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati. Esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento spontaneo La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
– hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.
In caso di esito positivo, l’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.
In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.
La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.
Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con successiva risoluzione.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
– di condotte fraudolente;
– di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
– di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
– della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Incidente con mezzo aziendale: quando il lavoratore risponde dei danni
3 giu 2022 In tema di responsabilità del lavoratore per danneggiamento del mezzo aziendale a causa di sinistro avvenuto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve provare che l’evento dannoso sia derivato da condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 17711). La vicenda La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, concludeva che la responsabilità del sinistro andasse collegata alla violazione dell’obbligo di diligenza posto in capo al dipendente, quale responsabilità di natura contrattuale. La pronuncia della Cassazione Alla luce di tale principio, i giudici di legittimità hanno, dunque, ritenuto condivisibile il ragionamento operato dalla Corte di merito, basato sulla valutazione delle prove raccolte, sull’apprezzamento degli elementi di fatto acquisiti agli atti, inclusi gli elementi presuntivi, valorizzando, nel caso in argomento, gli accertamenti della polizia locale. In proposito la Corte non ha mancato di evidenziare che tra i compiti del giudice di merito rientra anche quello di valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento della decisione, una volta valutata la loro rispondenza ai requisiti di legge.
La Corte d’Appello territoriale condannava al risarcimento del danno in favore del datore di lavoro un dipendente rimasto coinvolto in un sinistro stradale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il lavoratore, inquadrato nel 1° livello con mansioni di operatore ecologico anche con l’ausilio di veicoli, mentre si trovava alla guida di un mezzo aziendale lava-strade, nei pressi di incrocio semaforizzato, perdeva il controllo del mezzo, che si ribaltava sul fianco destro; la Polizia Locale accertava l’assenza di fattori esterni che avessero potuto determinare il sinistro; il lavoratore riportava trauma cranico minore e poli-contusione con prognosi di 20 giorni e dichiarava di non ricordare nulla dell’incidente.
L’azienda datrice di lavoro, dal momento che il preventivo di spesa per la riparazione dei danni era superiore al valore residuo del veicolo, rendendo così non conveniente la riparazione, poneva la macchina lava-strade definitivamente fuori servizio, irrogava al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni e agiva in giudizio per il risarcimento dei danni sulla base di rapporto dei propri uffici interni.
La dinamica dell’evento, in particolare la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, non era, difatti, stata da questi contestata, e dal rapporto della polizia locale erano stati esclusi fattori esterni nella causazione del sinistro, il quale doveva perciò ritenersi avvenuto per imperizia del lavoratore, che non aveva adempiuto all’onere di provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore.
La Corte di legittimità ha ribadito che, ai fini dell’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso, verificatosi nel corso dell’espletamento delle mansioni affidategli, il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova che tale evento sia riconducibile ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore, a sua volta, è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.
Quando il ragionamento decisorio, come nel caso di specie, non presenti assoluta illogicità e contraddittorietà, non occorre, quindi, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile.
I giudici hanno, pertanto, ritenuto infondate le contestazioni sollevate dal lavoratore alla sentenza impugnata e hanno respinto il ricorso.
Firmato l’accordo di rinnovo per i Laterizi – Industria
Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Laterizi Industria – Manufatti Cementizi.
L’ipotesi di accordo decorre dall’1 aprile 2022 e scadrà il 30 settembre 2025
Gli aumenti dei minimi tabellari contrattuali definiti dal predetto accordo come TEM (Trattamento economico minimo), sono comprensivi degli aumenti dovuti all’inflazione e delle valutazioni dell’andamento storico specifico dei settori rappresentati (interessati da importanti innovazioni tecnologiche e organizzative), ciò ha consentito alle Parti, di individuare concordemente il montante retributivo di riferimento e il parametro medio di settore che vengono pertanto confermati.
Pertanto i minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili:
I minimi contrattuali mensili, relativi a ciascuna Categoria e le relative decorrenze, sono riportati nella seguente tabella allegata.
Parametri |
1/7/2022 1.a tranche |
1/10/2023 2.a tranche |
1/2/2025 3.a tranche |
Totale |
---|---|---|---|---|
220 | 64,71 | 40,44 | 56,62 | 161,76 |
185 | 54,41 | 34,01 | 47,61 | 136,03 |
151 | 44,41 | 27,76 | 38,86 | 111,03 |
143 | 42,06 | 26,29 | 36,80 | 109,34 |
136 | 40,00 | 25,00 | 35,00 | 100,00 |
126 | 37,06 | 23,16 | 32,43 | 96,34 |
117 | 34,41 | 21,51 | 30,11 | 86,03 |
100 | 29,41 | 18,38 | 25,74 | 73,53 |
I nuovi minimi saranno:
Categorie |
Minimi attuali |
1.a tranche |
Minimi dal 1/7/2022 |
2.a tranche |
Minimi dal 1/10/2023 |
3.a tranche |
Minimi dal 1/2/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | 2.095,27 | 64,71 | 2.159,98 | 40,44 | 2.200,42 | 56,62 | 2.257,03 |
A | 1.761,92 | 54,41 | 1.816,33 | 34,01 | 1.850,34 | 47,61 | 1.897,95 |
B | 1.438,12 | 44,41 | 1.482,53 | 27,76 | 1.510,29 | 38,86 | 1.549,15 |
CS | 1360,34 | 42,06 | 1.402,40 | 26,29 | 1.428,69 | 36,80 | 1.465,49 |
C | 1294,23 | 40,00 | 1.334,23 | 25,00 | 1.359,23 | 35,00 | 1.394,23 |
D | 1203,09 | 37,06 | 1.240,15 | 23,16 | 1.263,31 | 32,43 | 1.295,74 |
E | 1115,27 | 34,41 | 1.149,68 | 21,51 | 1.171,19 | 30,11 | 1.201,30 |
F | 954,28 | 29,41 | 983,69 | 18,38 | 1.002,07 | 25,74 | 1.027,81 |
Nei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto le Parti si incontreranno per valutare l’esito della rilevazione circa la significatività dello scostamento tra l’inflazione prevista e quella reale.
Gli aumenti del TEC (Trattamento economico complessivo) sono pari agli aumenti del TEM, come sopra definito, più i costi contrattuali con particolare riferimento agli art. 55 (previdenza complementare) e 55/Bis (assistenza sanitaria integrativa).
Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede una durata predeterminata del rapporto di lavoro. Questa forma di contratto è disciplinata dal c.d. codice dei contratti contenuta nel Jobs Act, D. Lgs 81/2015 che ha espressamente abrogato la precedente normativa.Il DI 87/2018 conosciuto come Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018 e la successiva Legge 96/2018 dell’11 agosto di conversione del Decreto-Legge, hanno ulteriormente ritoccato la disciplina andando ad intervenire sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di impugnazione e sulla contribuzione.Durata massima del contratto a termine, stante l’attuale normativa si è stabilito che ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Lo stesso può durare fino a 24 mesi, ma solo in presenza di determinate condizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una causale giustificatrice. Dopo i 24 mesi si potrà ancora prorogare o rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, ma solo con un presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro.Contratto a tempo determinato acausale fino a 12 mesi Nulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 mesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare giustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno;lo stesso vale per le proroghe entro i primi 12 mesi. Invece già dal primo rinnovo, anche se previsto entro i primi 12 mesi andrà necessariamente indicata la causale.Le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dopo il primo armo dovranno invece avere una causa per cui vengono stipulati. Lo stesso vale già dal primo rinnovo del contratto a termine. Quindi in linea generale il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (f fino ad un massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;b. di sostituzione di altri lavoratori;c. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.In aggiunta alle causali sopra indicate, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro – superiore a dodici mesi ma comunque non eccedente ventiquattro mesi – è consentita, conformemente alla Legge 23 luglio 2021 n. 106, nella seguente ipotesi:per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione.In caso di ricorso a tale ulteriore causale, al termine di ciascun anno, l’Azienda ne darà opportuna informativa alla RSU presente in Azienda indicandone i mesi utilizzati in eccedenza rispetto al termine dei 12 mesi di cui alle normative vigenti.
Comporto
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di cui sopra per ulteriori 6 mesi e pertanto per un periodo complessivo di 20 mesi di calendario raggiunti anche con più periodi di assenza, nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Maternità
L’integrazione conto azienda viene erogata fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria
Fondo sanitario – Altea
La contribuzione sarà pari ad Euro 3,00 mensili a carico dei lavoratori che decidano di aderire e di Euro 7,00 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi dipendenti che aderiscano al Fondo
Incentivi per le imprese creative: semaforo verde
Al via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le piccole e medie imprese creative a promuovere investimenti in attività culturali e artistiche, anche relative all’audiovisivo (tv, cinema e contenuti multimediali), al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, al software e ai videogiochi, nonché all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all’artigianato artistico (Ministero Sviluppo Economico – comunicato 01 giugno 2022). Per i nuovi incentivi sono disponibili risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di 40 milioni di euro, e sono promossi dal ministro Giancarlo Giorgetti che punta a valorizzare sul territorio nuova imprenditorialità in settori in cui il Made in Italy eccelle per idee e creatività. – l’accreditamento delle imprese non residenti nel territorio italiano sarà possibile a partire dalle ore 10 del 13 giugno 2022; per le imprese italiane non è necessario l’accreditamento; – per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 20 giugno 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 5 luglio 2022; – per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2022. Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Sono finanziati anche interventi che prevedono la collaborazione delle Piccole e medie imprese creative con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca per l’acquisizione di servizi specialistici.
A partire da giugno sarà possibile avviare le procedure funzionali alla presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:
CIPL Edilizia Industria Avellino: firmato il rinnovo
Siglato lo scorso 16 maggio 2022, tra l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA.-CISL, la FILLE.A-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL di Avellino per i lavoratori delle imprese edili e affini – industria, con efficacia fino al 30 giugno 2024.
Tabella Contributi Cassa Edile
Segue la Tabella Contributi Cassa Edile:
CONTRIBUTI |
IMPRESA |
OPERAIO |
TOTALE |
---|---|---|---|
CONTRIBUTO GESTIONE | 1,88 | 0,37 | 2,25 |
APE | 2,53 | 2,53 | |
CFS AREA FORMAZIONE | 0,85 | 0,85 | |
CFS AREA SICUREZZA | 0,15 | 0,15 | |
RLST | 0,30 | 0,30 | |
QUOTE PROV. | 1,23 | 1,23 | 2,46 |
QUOTE NAZ. | 0,22 | 0,22 | 0,44 |
FONDO SANITARIO | 0,60 | 0,60 | |
FONDO PREPENSIONAMENTO | 0,20 | 0,20 | |
FONDO INCENT. OCCUPAZIONE | 0,10 | 0,10 | |
8,06 | 1,82 | 9,88 |
Tabella stipendio impiegati
Segue la tabella stipendio impiegati valevole dal 1° maggio 2022
LIVELLO |
CATEGORIA |
STIPENDIO € |
CONTINGENZA |
PREMIO PROD. |
E.D.R. |
---|---|---|---|---|---|
7 | QUADRI | 1.894,71 | 533,82 | 367,70 | 10,33 |
7 | 1 Super | 1.894,71 | 533,82 | 367,70 | 10,33 |
6 | 1 Categoria | 1.705,23 | 529,63 | 335,63 | 10,33 |
5 | 2 Categoria | 1.421,02 | 523,35 | 279,79 | 10,33 |
4 | Ass.Tecnico | 1.326,31 | 521,25 | 254,76 | 10,33 |
3 | 3 Categoria | 1.231,56 | 519,16 | 234,80 | 10,33 |
2 | 4 Categoria | 1.108,41 | 516,43 | 211,84 | 10,33 |
1 | 4 Categoria 1° Impiego | 947,36 | 512,87 | 181,98 | 10,33 |
LIVELLO |
CATEGORIA |
Ind.Fun. |
TOTALE € |
Ades. Prevedi € |
---|---|---|---|---|
7 | QUADRI | 140,00 | 2.946,56 | 20,00 |
7 | 1 Super | 2.806,56 | 20,00 | |
6 | 1 Categoria | 2.580,82 | 18,00 | |
5 | 2 Categoria | 2.234,49 | 15,00 | |
4 | Ass.Tecnico | 2.112,65 | 14,00 | |
3 | 3 Categoria | 1.995,85 | 13,00 | |
2 | 4 Categoria | 1.847,01 | 11,70 | |
1 | 4 Categoria 1° Impiego | 1.652,54 | 10,00 |
E.E.T.
In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione,
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: E’ dovuta nella misura di € 5,00 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro.
INDENNITA’ DI TRASPORTO: E’ dovuta nella misura di € 2,72 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro
EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T. L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.
Gli importi giornaliero,da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orario, da valere per gli impiegati,si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l’importo mensile
Per gli impiegati l’adesione al Fondo Prevedi è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero
Tabella retribuzione oraria operai di produzione
Segue la tabella retribuzione oraria operai di produzione valevole dal 1° maggio 2022
CLASSIFICAZIONE |
PAGA BASE € |
IND.TERR. SETTORE |
CONTINGENZA |
EDR |
TOTALE ORARIO € |
MAGG. 18,50% (*) |
Fondo Prevedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operaio IV Livello | 7,67 | 1,49 | 3,01 | 0,06 | 12,23 | 2,2626 | 0,0959 |
Operaio Specializzato | 7,12 | 1,38 | 3,00 | 0,06 | 11,56 | 2,1386 | 0,0890 |
Operaio Qualificato | 6,41 | 1,24 | 2,99 | 0,06 | 10,70 | 1,9795 | 0,0801 |
Operaio Comune | 5,48 | 1,07 | 2,96 | 0,06 | 9,57 | 1,7705 | 0,0685 |
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri (art. 6 lett. B) | 4,93 | 0,96 | 2,37 | 0,05 | 8,31 | 1,5374 | 0,0570 |
Custodi, Guardiani, Portinai conalloggio (art. 6 lett. C) | 4,38 | 0,84 | 1,97 | 0,04 | 7,23 | 1,3376 | 0,0570 |
– Nota (*) –
L’ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge,
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: € 5,00 giornalieri, pari a € 0,625 per ogni ora di lavoro ordinario prestata
INDENNITA’ DI TRASPORTO: € 2,72 giornalieri, pari a € 0,34 per ogni ora di lavoro prestato.
E.E.T. In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nell’indennità territoriale di settore.
EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T.
L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si ‘incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.
Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall’incidenza per ferie e gratifica natalizia.
Il contributo “contrattuale” al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Servizio online Inarconsulenza: contatto diretto con gli esperti per questioni prevideniali
L’Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online che consente ad architetti, ingegneri e società un confronto diretto con gli esperti per la risoluzione di questioni previdenziali (Comunicato 01 giugno 2022). Inarcassa ha attivato un nuovo servizio online denominato “InarConsulenza” che consente agli iscritti (professionisti e società) di confrontarsi in modo diretto con gli esperti, per risolvere situazioni complesse in materia previdenziale, con un’assistenza previdenziale personalizzata, esaustiva e qualificata. Per utilizzare il nuovo servizio bisogna accedere all’area riservata “Inarcassa On Line” utilizzando le credenziali fornite dall’Ente. L’agenda degli appuntamenti InarConsulenza è aperta: Una volta effettuata la richiesta, segue entro due giorni una verifica telefonica da parte degli operatori del Call center sui quesiti indicati e una successiva conferma dell’appuntamento.
Una volta selezionato il servizio InarConsulenza è sufficiente indicare l’oggetto del consulto e la modalità di contatto più gradita.
È possibile scegliere tra le seguenti modalità di contatto:
– telefono;
– videoconferenza (attualmente disponibile in 56 province, sarà estesa all’intero territorio italiano entro il 2022).
Non appena risolti gli effetti della pandemia, sarà possibile chiedere anche un incontro in presenza presso la sede di Roma, in Via Salaria, 229.
– agli associati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00;
– alle Società, il martedì e il giovedì, dalle ore 9.15 alle ore 17.00.
Successivamente, la richiesta viene trasmessa ai consulenti Inarcassa, che gestiscono direttamente gli incontri.
I consulenti hanno il compito di analizzare e valutare le prenotazioni pervenute, visionare preventivamente il fascicolo personale e formulare ipotesi di risoluzione delle specifiche esigenze.
Scuola Pubblica – Fondo Espero – Ipotesi di accordo sulle modalità di adesione
Firmata presso l’Aran, l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso
Il 31 maggio 2022, presso l’Aran e tra le Parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, si è sottoscritta l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dalle leggi vigenti;
b) mediante silenzio-assenso.
“Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede, infatti, che il lavoratore al momento dell’assunzione riceva una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso.
Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso). Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.” (Fonte Aran)
La presente ipotesi di accordo avrà efficacia dal momento in cui saranno completate tutte le procedure previste per la contrattazione pubblica sottoscritta dall’Aran.
INPS: pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino
I pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022, non saranno sospesi. La prima fase della campagna di accertamento dell’esistenza in vita, per gli anni 2022 e 2023, ha riguardato i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi, tra i quali è compresa anche l’Ucraina. Tale fase è stata avviata da Citibank NA, dal mese di febbraio 2022, con l’invio ai pensionati, residenti nelle suddette aree geografiche, della modulistica necessaria all’attestazione di esistenza in vita. Le attestazioni, debitamente compilate, sottoscritte dal pensionato e avallate, in qualità di “testimone accettabile”, da un rappresentante di un ufficio consolare o da pubblici funzionari legittimati a tale adempimento, dovranno essere restituite alla banca stessa entro il 7 giugno 2022.
Per i casi in cui il processo di accertamento dell’esistenza in vita non è completato entro il detto termine, Citibank NA effettua il pagamento in contanti della sola rata di luglio 2022 attraverso le agenzie di Western Union del Paese di residenza del pensionato. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni verrà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.
Ciò premesso, il Ministero del lavoro ha affermato che, in ragione del conflitto bellico, per i residenti in Ucraina risulta difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti per accertare l’esistenza in vita, viste anche le difficoltà che incontrano le nostre Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati ad assolvere alla loro funzione di “testimoni accettabili”. Inoltre, anche i Patronati hanno segnalato che la grave situazione in cui si trova l’Ucraina ha determinato evidenti difficoltà operative da parte dei loro uffici locali.
Dunque, è necessario attuare tutte le iniziative volte ad agevolare i pensionati, residenti in Ucraina, interessati dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita iniziata a febbraio 2022, evitando contestualmente situazioni di rischio per la loro incolumità.
L’Inps non sospende i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022; non si ricorre, quindi, neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union (Messaggio 1 giugno 2022, n. 2302).
Tassazione dell’incentivo all’esodo conferito nel fondo previdenza complementare
In caso di trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non si applica il principio di neutralità fiscale previsto per il TFR. Tali somme devono essere trasferite al netto dell’imposta. (Agenzia delle Entrate – Risposta 03 giugno 2022, n. 323). Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale da riservare alle somme spettanti ai singoli dirigenti a titolo di incentivo all’esodo nel caso di trasferimento delle stesse al Fondo di Previdenza complementare su richiesta del beneficiario. L’Agenzia delle Entrate ha osservato, preliminarmente, che in base alle disposizione del TUIR (art. 17, co. 1, lett. a), Dpr n. 917/1986) sono soggette a tassazione separata le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto. Riguardo al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che detto regime di neutralità fiscale è previsto per il TFR, ma non per le altre somme.
Nella fattispecie la società ha sottoscritto un accordo sindacale, al fine di avviare un percorso volto alla gestione del personale Dirigente in servizio in un’ottica di esodo incentivato rivolto a coloro che manifestano interesse ad anticipare l’uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia, in base al quale:
– ai dirigenti che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro sarà riconosciuto, a titolo di incentivo all’esodo, un importo modulato come riportato nella tabella allegata all’Accordo stesso;
– le mensilità riportate nella tabella saranno calcolate secondo i criteri ex articoli 2118 e 2121 del Codice Civile (Retribuzione Annua Lorda diviso 12 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR) in considerazione della data effettiva di uscita dall’azienda;
– previa verifica di fattibilità, l’importo a titolo di incentivo all’esodo, nella sua totalità od in parte, potrà essere versato dall’azienda, su richiesta esplicita del dirigente, sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti di Azienda (di seguito “Fondo di previdenza”).
Si tratta di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro, tra le quali rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
Tali somme sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la medesima aliquota determinata per il TFR.
Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di previdenza complementare, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
Il trasferimento del TFR al fondo di previdenza complementare, sia maturando che pregresso, non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. L’importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica. In altri termini, per espressa previsione normativa (art. 19, co. 4 del TUIR) il trasferimento del TFR alla previdenza complementare avviene in regime di neutralità fiscale.
Pertanto, all’eventuale trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non è applicabile il principio di neutralità fiscale; tali somme possono essere versate al netto dell’IRPEF dovuta in base al regime di tassazione separata.
L’agente sportivo può accedere al regime dei lavoratori impatriati
I redditi percepiti dall’agente sportivo devono essere inquadrati in quelli di lavoro autonomo e, considerato che lo stesso agente, può fruire del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, in quanto ha riportato la propria residenza in Italia nel 2022 dopo essere stato iscritto all’Aire per gli otto anni precedenti, concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro (Agenzia Entrate – risposta 31 maggio 2022, n. 315). Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore: Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che: L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Relativamente al caso di specie, i redditi percepiti dall’agente sportivo, inquadrati nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir, rientrano nel regime agevolato e concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro.