L’Inps fornisce istruzioni sul versamento, per il 2022, del contributo aggiuntivo dell’1% con particolare riferimento all’ambito di applicazione del tetto annuale della prima fascia di retribuzione pensionabile vigente presso la Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al 30 giugno 2022 (Messaggio 19 settembre 2022, n. 3418). Per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI. In questa ipotesi, laddove nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare, in riferimento a tali rapporti, il diverso limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00. La predetta fascia di retribuzione trova applicazione esclusivamente in relazione alle retribuzioni derivanti dai predetti rapporti.
Per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022. In questi casi, qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti, pari a € 48.279,00, in relazione a tutte le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro che si collocano nel 2022, ivi compresi i suddetti rapporti di tipo giornalistico che cessano in data successiva al 30 giugno 2022.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo dell’1% in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione e che, pertanto, potranno rendersi necessarie talune operazioni di conguaglio a fine anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Il contributo aggiuntivo va calcolato ed esposto nel flusso UniEmens separatamente dagli altri contributi.
Il versamento del contributo aggiuntivo deve essere indicato nell’elemento <Contrb1perCento> presente nell’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>.
Nell’elemento <ImponibileCtrAgg> deve essere indicato l’importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva dell’1%. Tale importo è un di cui del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
L’importo della contribuzione aggiuntiva deve essere indicato nell’elemento <ContribAggCorrente>. Tale importo non è un di cui del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiParticolari>.
A fine anno (mese di dicembre o gennaio dell’anno successivo), o al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare i conguagli e versare o recuperare le differenze.
Allo scopo deve utilizzare l’elemento <Regolarizz1PerCento>, nell’elemento <ContribAggRegolarizz> indicherà la differenza da versare, nell’elemento <RecuperoAggRegolarizz> indicherà l’importo da recuperare.
Una Tantum a settembre per i dipendenti Anas
Con la busta paga del mese di settembre, spetta, ai dipendenti del Gruppo Anas, un importo a titolo di Una Tantum per l’anno 2021
A tutto il personale, occupato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato, che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno 2021, a condizione che sia in servizio al 20/7/2022, saranno riconosciuti a titolo di “Una Tantum”, a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, gli importi lordi di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzati va secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.
Parametri |
Posizioni economiche |
Importo lordo euro |
---|---|---|
240 | A | 619 |
200 | A1 | 516 |
170 | B | 438 |
155 | B1 | 400 |
140 | B2 | 361 |
115 | C | 296 |
100 | C1 | 258 |
L’erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di settembre 2022.
In aggiunta agli importi riportati nelle precedente tabella, ai medesimi lavoratori sopra citati, sarà riconosciuto a titolo di Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno 2021, gli importi saranno erogati, ove spettanti, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale, gli importi ove spettanti, saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente, che gli importi di cui al presente accordo non hanno alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.
Redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata
23 SETT 2022 È sufficiente, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, che l’erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscono per l’applicazione della tassazione separata (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 settembre 2022, n. 468) Nel caso di specie, l’Istante rappresenta che, diversamente dalle precedenti contrattazioni integrative, avvenute su base annuale, è stato stipulato il 25 ottobre 2021, il contratto collettivo nazionale integrativo relativo agli anni 2020-2021, che definisce: l’ammontare delle risorse finanziarie, distintamente per gli anni 2020 e 2021, i criteri per l’assegnazione al personale delle somme e delle indennità per emolumenti da lavoro dipendente, correlate sia al diverso livello di responsabilità delle posizioni organizzative sia allo svolgimento di particolari funzioni e compiti, nonché i compensi incentivanti la produttività secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per effetto della stipula del contratto nel 2021, l’Istante potrà corrispondere solo a decorrere dai prossimi mesi dell’anno 2022 i compensi relativi alle differenze stipendiali conseguenti ai passaggi economici all’interno delle aree, alle indennità correlate sia al diverso livello di responsabilità anche di natura professionale sia allo svolgimento di particolari funzioni e compiti specifici, al trattamento economico di professionalità (TEP) e ad altri compensi incentivanti la produttività determinati in base al contributo di gruppo e individuale, riferiti distintamente all’anno 2020 e all’anno 2021.
Al riguardo, il Fisco afferma che è sufficiente, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, che l’erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscono per l’applicazione della tassazione separata e, non vi è ragione di escludere dalla tassazione separata anche il periodo d’imposta nel quale l’accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere corrisposte nel corso dell’anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi (pagamento nell’anno x+1 di emolumenti relativi all’anno x) per effetto del contratto collettivo.
Resta fermo che, qualora gli emolumenti relativi all’anno in cui interviene l’accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo alla tassazione separata.
In relazione alle somme corrisposte dall’Istante nel 2019, qualora ricorrano i presupposti per la tassazione separata anziché quella ordinaria, si ritiene che le somme erroneamente assoggettate a tassazione ordinaria in tale anno dall’Istante possano essere restituite al lordo delle ritenute operate e successivamente erogate nuovamente con applicazione del regime di tassazione separata.
Ai fini certificativi, nella CU che l’Istante dovrà rilasciare per il periodo d’imposta 2022, troverà evidenziazione la somma restituita, quale onere deducibile e, nell’apposita sezione della tassazione separata, la somma erogata relativa al 2018.
Investimenti nel settore della nautica: chiarimenti dal Fisco
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 21 settembre 2022 n. 32 ha fornito chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina contenuta nell’art. 1, co. 98, L. n. 208/2015, come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021. L’agevolazione in esame consiste in un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. L’art. 1, co. 107, L. n. 208/2015 prevede che l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107, 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE. Il credito d’imposta è, inoltre, riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016. Pertanto, in sede di applicazione, l’agevolazione deve osservare le regole unionali in materia di aiuti di Stato. Al riguardo, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. L’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021 ha riformulato il co. 98 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Nessun intervento, invece, è stato operato con riguardo alla misura del citato credito che, pertanto, resta quella prevista nella previgente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. La disciplina qui in esame trova inoltre applicazione con riferimento agli investimenti agevolabili effettuati: – nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016; – nelle zone economiche speciali (ZES), con un limite di investimento, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro. Ai fini della fruizione del credito, è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (modello CIM17) nella quale è esposta, tra l’altro, la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta. l’Agenzia delle entrate verifica esclusivamente la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità. In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Queste attività non pregiudicano né inibiscono le successive ed eventuali attività di controllo sostanziale nelle opportune sedi.
Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti
Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti per il periodo 6 – 17 ottobre 2022 (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 13 settembre 2022). A decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al 17 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 6 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 26 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 17 ottobre 2022.
Inefficace il licenziamento per scarso rendimento senza previa affissione del codice disciplinare
Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato al lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare è inefficace (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare. Il dipendente in questione, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento e provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, era stato licenziato dalla predetta società con preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava “una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”, unitamente alla recidiva specifica. I giudici di appello evidenziavano, tuttavia, che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, bensì di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni. Nella caso sottoposto ad esame, secondo i giudici di merito, l’onere di preventiva pubblicazione del codice disciplinare non era stato assolto dal datore di lavoro. Avverso tale sentenza la s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto pacifica la mancata preventiva affissione del codice disciplinare. La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza. L’affissione del codice disciplinare costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo.
Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.
Preliminarmente la stessa ha rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 St. lav..
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito, avendo essa correttamente posto a carico della parte datoriale l’onere di prova della preventiva affissione ed avendo ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie.
Rinnovato il CCNL Terziario Avanzato Anpit-Cisal
A fine agosto 2022 si è stipulato il Protocollo di Rinnovo del CCNL “Terziario Avanzato”, con scadenza al 31 agosto 2025.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° settembre 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 196,04 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.
Pertanto, dal 1° settembre 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 7 dicembre 2021.
Segue l’esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali:
Livello |
Dal 1/9/2022 |
Dal 1/9/2023 |
Dal 1/9/2024 |
---|---|---|---|
Dirigente | 142,03 | 142,03 | 209,43 |
Quadro | 103,12 | 103,12 | 152,05 |
A1 | 87,94 | 87,94 | 129,67 |
A2 | 78,60 | 78,60 | 115,90 |
B1 | 69,26 | 69,26 | 102,13 |
B2 | 63,04 | 63,04 | 92,95 |
C1 | 56,42 | 56,42 | 83,20 |
C2 | 50,59 | 50,59 | 74,59 |
D1 | 44,36 | 44,36 | 65,41 |
D2 | 38,91 | 38,91 | 57,38 |
Operatore di Vendita di 1° Categoria | 62,34 | 62,34 | 91,92 |
Operatore di Vendita di 2° Categoria | 56,73 | 56,73 | 83,66 |
Operatore di Vendita di 3° Categoria | 50,78 | 50,78 | 74,88 |
Operatore di Vendita di 4° Categoria | 45,53 | 45,53 | 67,13 |
Segue la P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale
Livello |
P.B.N.C.M. 1/9/2022 |
P.B.N.C.M. 1/9/2023 |
P.B.N.C.M. 1/9/2024 |
---|---|---|---|
Dirigente | 3.938,03 | 4.080,05 | 4.289,48 |
Quadro | 2.859,12 | 2.962,23 | 3.114,28 |
A1 | 2.438,34 | 2.526,28 | 2.655,95 |
A2 | 2.179,40 | 2.258,00 | 2.373,90 |
B1 | 1.920,46 | 1.989,73 | 2.091,86 |
B2 | 1.747,84 | 1.810,87 | 1.903,82 |
C1 | 1.564,42 | 1.620,84 | 1.704,04 |
C2 | 1.402,59 | 1.453,17 | 1.527,76 |
D1 | 1.229,96 | 1.274,32 | 1.339,73 |
D2 | 1.078,91 | 1.117,82 | 1.175,20 |
Operatore di Vendita di 1° Categoria | 1.728,42 | 1.790,75 | 1.882,67 |
Operatore di Vendita di 2° Categoria | 1.573,05 | 1.629,79 | 1.713,44 |
Operatore di Vendita di 3° Categoria | 1.407,98 | 1.458,76 | 1.533,64 |
Operatore di Vendita di 4° Categoria | 1.262,33 | 1.307,85 | 1.374,98 |
A richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
Le Parti, verificato l’apprezzamento del Welfare Contrattuale introdotto nel previgente CCNL, hanno confermato e concordato i seguenti valori a partire dall’anno 2023, così come di seguito precisato:
– per il livello Dirigente: € 2.600/anno
– per il livello Quadro: € 1.300/anno
– pei gli altri livelli ed Operatori di Vendita € 660/anno
Pertanto, per il corrente anno 2022, si conferma la previsione di Welfare Contrattuale prevista dal previdente CCNL “Terziario Avanzato” (ex art. 176), salvo condizioni di miglior favore pattuite in sede aziendale.
Impiegati Agricoli di Verona: rinnovato il Contratto
Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona
Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:
– 3% dal 1° agosto 2022;
– 2% dal 1° gennaio 2023
Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.
Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:
|
Euro |
---|---|
MOL/VA >0.30 = 0.40 | 200,00 |
MOL/VA >0.40 = 0.50 | 265,00 |
MOL/VA >0.50 | 330,00 |
Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.
RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.
Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:
Livello |
Importo in Euro |
---|---|
1° | 370,00 |
2° | 330,00 |
3° | 300,00 |
4° | 278,00 |
5° | 268,00 |
Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.
Estensione della copertura al nucleo familiare per il CCNL Uneba
I familiari dei dipendenti delle aziende che applicano il “CCNL UNEBA hanno la possibilità di attivare la copertura sanitaria” da gennaio 2023 Per i dipendenti a cui si applica il “CCNL UNEBA, che negli anni passati non avessero optato per l’estensione al nucleo familiare della copertura sanitaria, viene data la possibilità di attivare la copertura anche per i propri famigliari a partire da GENNAIO 2023, a seguito degli accordi intercorsi tra Uneba Nazionale, Unisalute e Reciproca. Per beneficiare di questo inserimento in deroga, il datore di lavoro dovrà comunicare a reciproca tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2022 (con le modalità indicate in basso) e al seguente indirizzo e-mail famigliari2023@reciprocasms.it i dati dei nuclei famigliari dei soli dipendenti interessati dall’inserimento in deroga (ovvero dipendenti già in forza che negli anni passati non hanno optato per l’estensione al nucleo familiare ). L’azienda provvedere inviando i dati del/dei famigliari contestualmente ai dati del dipendente tramite la stringa excel ingressi, il dipendente nel caso opti per l’estensione è obbligato all’inserimento dell’intero nucleo familiare (tutti o nessuno). unitamente al file stringa ingressi andrà allegato stato di famiglia o in alternativa autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare al momento della richiesta. I famigliari a cui può essere estesa la copertura (annuale e rinnovata in automatico in assenza di comunicazione di interruzione) si intendono il coniuge /convivente e figli, purché risultanti dallo stato di famiglia. il dipendente può annualmente comunicare all’azienda la decisione di non proseguire la copertura relativa al nucleo familiare , tale comunicazione deve essere inviata dall’azienda entro il 31/12 di ogni anno, una volta escluso il nucleo non può più essere reinserito in futuro. L’uscita di un solo familiare è contemplata solo nel caso in cui il familiare sia, nel corso dell’anno uscito dal relativo nucleo. Un dipendente senza un proprio nucleo familiare al momento della prima iscrizione può estendere la copertura in un secondo momento. In caso di nascita di nuovi figli il dipendente può estendere anche a loro la copertura, solo se ha già un nucleo familiare inserito in copertura. Le quote per l’estensione al nucleo sono tutte a carico dipendente e vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro.
DL Aiuti-bis convertito in Legge: disposizioni urgenti in materia di Sport
22 SETT 2022 Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022, n. 115 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter, legge n. 142/2022) Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.