L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 05 ottobre 2022 n. 493, ha fornito chiarimenti sulla modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond A riguardo, l’Agenzia delle Entrate già si è espressa con l’interpello n. 802/2021 in relazione all’applicazione dell’art. 74quinquies, co. 2, del decreto IVA per i soggetti che intendono avvalersi del plafond IVA di cui all’articolo 8, comma 2bis, del decreto citato. Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie descritta nell’istanza, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non tenendone conto per l’adozione dello stesso, non sarà necessario documentare le stesse anche in base alle regole nazionali. Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato.
In particolare, la questione prospettata riguarda la possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi previsti dal Titolo II del decreto IVA per le operazioni OSS che, pur poste in essere da un soggetto qualificato come esportatore abituale, non siano dallo stesso utilizzate per la determinazione dei requisiti necessari ad acquisire detto status e considerate ai fini della quantificazione del plafond spettante.
Al riguardo, con il cit. documento di prassi, si è ammesso che un soggetto che abbia optato per l’applicazione del regime unionale OSS possa beneficiare, per le operazioni assoggettate a detto regime speciale, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, laddove (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale) continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.
Una Tantum per i lavoratori Edili di Ascoli Piceno
Firmato il 13/9/2022, tra ANCE Ascoli Piceno, ANCE Fermo e FILCA-CISL Ascoli Piceno e Fermo, FILLEA-CGIL Ascoli Piceno e Fermo, FENEAL-UIL Ascoli Piceno e Fermo, l’accordo per l’erogazione della una tantum per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Ascoli Piceno
Le parti in considerazione del positivo andamento del settore, hanno convenuto sull’erogazione di un importo a titolo di UNA TANTUM con le seguenti modalità:
L’importo individualmente spettante sarà correlato al livello di inquadramento e alla qualifica secondo la seguente tabella e ridotto in misura direttamente proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Impiegati |
|
Paga base 1/7/2018 |
Importo una tantum |
---|---|---|---|
1.a CAT. SUPER E QUADRI | (7° LIV.) | 1.720.71 | 206,49 |
1.a CAT. | (6° LIV.) | 1.548.63 | 185,85 |
2.a CAT. | (5° LIV.) | 1.290.52 | 154,66 |
ASS. TECNICI | (4° LIV.) | 1.204.51 | 144,54 |
3.a CAT. | (3° LIV.) | 1.118.46 | 134,22 |
4.a CAT. | (2° LIV.) | 1.006.62 | 120,78 |
1.a CAT. PRIMO IMPIEGO | (1° LIV.) | 860.36 | 103,23 |
Operai |
Paga base 1/7/2018 |
Importo una tantum |
---|---|---|
OPERAIO COMUNE | 4,87 | 103,18 |
OPERAIO QUALIFICATO | 5,82 | 120,82 |
OPERAIO SPECIALIZZATO | 6,47 | 134,32 |
OPERAIO IV LIVELLO | 6,96 | 144,49 |
Gli importi di cui sopra sono da intendersi al lordo degli oneri contributivi e fiscali di legge e omnicomprensivi di ogni ed eventuale propria incidenza e pertanto non avranno Incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere nè sul trattamento di fine rapporto in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c. 2 co., escluderne espressamente l’imputazione.
L’UNA TANTUM verrà corrisposta a lutti i lavoratori, purché in forza alla data del presente accordo e dalla data del 30 settembre 2021, unitamente alla retribuzione relativa al mese di settembre 2022
Allegazione documentazione sanitaria: estensione a patronati e medici certificatori
In materia di invalidità civile, l’Inps abilita patronati e medici certificatori alla allegazione della documentazione sanitaria per la definizione agli atti delle domande di invalidità civile (Comunicato 4 ottobre 2022). A decorrere dal 1° ottobre scorso, l’Istituto ha esteso agli Istituti di patronato e ai medici certificatori la possibilità, già fornita all’utente interessato, di allegare la documentazione sanitaria per l’accertamento medico legale e la definizione agli atti delle domande di prima istanza nelle regioni in convenzione o revisione di invalidità civile.
Gli operatori degli Istituti di Patronato e i medici certificatori, che forniscono assistenza al cittadino, possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’Inps, autenticandosi con le proprie credenziali di identità digitale.
I medesimi Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti.
Successivamente alla trasmissione, il documento è reso disponibile alla commissione medica Inps, che può consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti (senza convocare il cittadino a visita medico-legale), che viene trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, il cittadino viene convocato a visita diretta.
CCNL Panifici Assipan – Federpan: le nuove retribuzioni
CCNL Panifici Assipan – Federpan: le nuove retribuzioni
Firmato un accordo con gli aumenti retributivi per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari
Le parti hanno condiviso i seguenti aumenti retributivi contenuti nelle seguenti tabelle e le relative decorrenze.
Aumenti contrattuali 2022
Livello |
Scala parametrale aumenti |
Aumento al 1° maggio 2022 |
Aumento al 1° settembre 2022 |
Aumento totale |
---|---|---|---|---|
A 1 S | 193 | 53,11 e | 38,20 e | 91,31 e |
A 1 | 170 | 46,78 6 | 33,66 € | 80,44 € |
A 2 | 149 | 41,00 € | 29,50 € | 70,50 € |
A 3 | 128 | 35,22 6′ | 25,34 6 | 60,56 € |
A 4 | 113 | 31,09 6 | 22,37 6 | 53,46 € |
B 1 | 188 | 51,73 6 | 37,22 6 | 88,95 € |
B 2 | 126 | 34,67 6 | 24,95 6 | 59,62 € |
B 3 S | 118 | 32,47 6 | 23,36 6 | 55,83 € |
B 3 | 112 | 30,82 6 | 22,17 6 | 52,99 € |
B 4 | 100 | 27,52 6 | 19,80 6 | 47,32 € |
Nuovi tabellari retributivi 2022
Livello |
Retribuzione dal 1° maggio 2022 |
Retribuzione dal 1° settembre 2022 |
---|---|---|
A 1 S | 1.833,60 6 | 1.871,80 6 |
A 1 | 1,677,42 6 | 1.711,08 6 |
A 2 | 1.536,16 6 | 1.565,66 6 |
A 3 | 1.384,74 6 | 1,410,08 6 |
A 4 | 1.284,90 6 | 1.307,27 6 |
B 1 | 1.800,05 6 | 1.837,276 |
B 2 | 1.376,11 6 | 1.401,06 6 |
B 3 S | 1.316,93 6 | 1,340,29 6 |
B 3 | 1.278,55 6 | 1.300,72 6 |
B 4 | 1.192,65 6 | 1,212,45 6 |
Aumenti contrattuali 2022
Livello |
Scala parametrale |
Aumento al 1° maggio 2022 |
Aumento al 1° settembre 2022 |
Aumento totale |
---|---|---|---|---|
1° | 200 | 77,71 e | 47,12 6 | 124,83 € |
2° | 184 | 71,49 6 | 43,35 6 | 114,84 € |
3° A | 169 | 65,66 6 | 39,82 6 | 105,48 € |
3° B | 157 | 61,00 6 | 37,00 6 | 98,00 € |
4° | 133 | 51,68 6 | 31,32 6 | 83,00 € |
5° | 119 | 46,24 6 | 28,03 6 | 74,276 |
6° | 100 | 38,85 6 | 23,57 6 | 62,42 € |
Nuovi tabellari retributivi 2022
Livello |
Retribuzione dal 1° maggio 2022 |
Retribuzione dal 1° settembre 2022 |
---|---|---|
1° | 2.056,43 6 | 2.103,55 6 |
2° | 1.935,17 6 | 1.978,526 |
3° A | 1.822,19 6 | 1.862,01 e |
3° B | 1.730,31 e | 1.767,31 € |
4° | 1.538,746 | 1.570,06 6 |
5° | 1.425,16 6 | 1,453,19 6 |
6° | 1.279,86 6 | 1.303,43 € |
Assegno di maternità dello Stato: ampliata la platea dei beneficiari
Con il Messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno utili per accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato) da parte dei cittadini dei paesi Extra-UE. A decorrere dal 1° febbraio 2022, è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. Riguardo al requisito specifico del titolo di soggiorno previsto per i cittadini extra-UE, l’Inps precisa che hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari): Fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la madre e per il padre (circolare Inps 16 luglio 2001, n. 143, punti 2 e 3), per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno, che per l’anno 2022 è pari a Euro 2.183,77. Tale assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.
La disposizione in materia di “assegno di maternità per lavori atipici e discontinui” (art. 75, D.Lgs. n. 151 del 2001) è stata modificata in attuazione della normativa europea (art. 3, co. 3, lett. b), L. n. 238 del 2021) prevedendo che “alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore (…)”.
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Iva al 10% per le opere di messa in sicurezza
Gli interventi oggetto di un progetto di messa in sicurezza possono fruire dell’aliquota Iva agevolata, se gli stessi si inseriscono nell’ambito di un intervento di bonifica approvato dalle competenti Autorità. L’agevolazione spetta anche per i beni relativi alla realizzazione di detti interventi, sempre che si tratti di beni forniti per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Agenzia Entrate – risposta 05 ottobre 2022 n. 490). Le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica delle aree inquinate rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria richiamate dalle previsioni agevolative di cui ai numeri da 127- quinquies) a 127- septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA.
Per quanto riguarda più nello specifico l’individuazione di “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate”, la varietà delle situazioni nelle quali si rende necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire una risposta di carattere generale” in merito alla nozione di ” opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” di cui all’art. 266, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Tutte le attività necessarie e funzionali alla bonifica, purché inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle autorità competenti, possono qualificarsi come ” opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica” ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964 e, dunque, fruire dell’aliquota nella misura del 10%.
Avendo riguardo al caso in esame, al fine di stabilire se le attività di messa in sicurezza possano rientrare nell’ambito applicativo dell’aliquota del 10% di cui ai nn. da 127- quinquies) a 127- septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA, è necessario valutare la tipologia di intervento che dette attività realizzano nel loro complesso, desumibile dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza.
In merito agli interventi di “messa in sicurezza operativa”, l’art. 240, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 individua tale tipologia di attività come ” l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate”.
Qualora gli interventi oggetto dell’istanza in esame possano fruire, nei termini anzidetti, dell’aliquota ridotta prevista per gli interventi di bonifica di aree inquinate, anche i beni relativi alla realizzazione di detti interventi potranno scontare l’IVA con applicazione dell’aliquota del 10 per cento ai sensi del n. 127 sexies), della Tabella A), Parte Terza del d.P.R. n. 633 del 1972, sempre che si tratti di ” beni, escluse materie prime e semilavorate , forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)”.
Iva: acquisti beni/servizi da dipendenti italiani di Organismi internazionali
Forniti chiarimenti sulla non imponibilità di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia (Agenzia delle entrate – Risposta 05 ottobre 2022, n. 495). Ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA gli Stati membri esentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede. In Italia, tale norma è trasposta nell’articolo 72, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 633/1972.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del presente regolamento funge da conferma che l’operazione può beneficiare dell’esenzione a norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell’allegato di detto certificato. Nell’usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.
Il suddetto certificato di esenzione è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall’obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall’obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Come si evince dal complesso della normativa comunitaria sopra riportata, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale a dover valutare la spettanza delle esenzioni IVA previste dalla propria normativa nazionale in conformità alla Direttiva IVA e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa da detto visto in conformità al Regolamento n. 282/2011 (cfr. risposta ad interpello n. 45 del 2021).
Nel caso in cui siano operatori italiani a fornire beni ai soggetti in questione, con sede in altri Paesi membri, la relativa fattura dovrà essere emessa senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 72, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 [attualmente, articolo 72, comma 1], dietro presentazione del formulario debitamente vistato dalle autorità competenti del paese membro interessato.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia osserva come il contribuente istante abbia chiesto di fruire della agevolazione de qua in quanto dipendente di un Organismo internazionale con sede nella UE ed al quale l’Italia ha aderito sin dal principio della sua istituzione, ratificandone lo Statuto e dandovi, altresì, esecuzione.
Ciò posto, al fine di fruire della non imponibilità IVA sugli acquisti di beni per uso personale effettuati in Italia dall’Istante, è necessario che lo stesso sia munito del certificato di esenzione, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro presso cui ha sede l’Organismo internazionale, da cui risulti che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti nello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale e che tale certificato sia conforme a quello previsto nell’Allegato II del citato Regolamento unionale, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle note esplicative dell’Allegato II.
Tale documento, infatti, funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.
Nel caso di specie, l’Agenzia conferma che il certificato di cui è in possesso l’Istante, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale, è conforme a quello previsto nel citato allegato II del Regolamento unionale, ivi espressamente richiamato, e appare dunque idoneo ad attribuire il diritto a fruire del beneficio fiscale in esame.
Rinnovo CCNL Elettrici: sciolta la riserva
Sciolta la riserva sull’accordo per i lavoratori addetti al settore elettrico
A seguito dello scioglimento della riserva l’accordo, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024, è pienamente applicabile
MINIMI CONTRATTUALI INTEGRATI
Scala parametrica |
Dall’1/10/2022 |
Dall’1/7/2023 |
Dall’1/7/2024 |
Dall’1/10/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
||
QS | 255,07 | 86,37 | 3.750,11 | 93,56 | 3.843,67 | 93,56 | 3.937,24 | 50,38 | 3.987,62 |
Q | 228,89 | 77,50 | 3.365,22 | 83,96 | 3.449,18 | 83,96 | 3.533,14 | 45,21 | 3.578,35 |
ASS | 202,04 | 68,41 | 2.970,34 | 74,11 | 3.044,45 | 74,11 | 3.118,56 | 39,90 | 3.158,47 |
AS | 189,10 | 64,03 | 2.280,15 | 69,36 | 2.849,51 | 69,36 | 2.918,87 | 37,35 | 2.956,22 |
A1S | 181,14 | 61,33 | 2.663,24 | 66,45 | 2.729,69 | 66,45 | 2.796,13 | 35,78 | 2.831,91 |
A1 | 172,84 | 58,52 | 2.541,19 | 63,40 | 2.604,59 | 63,40 | 2.667,99 | 34,14 | 2.702,13 |
BSS | 164,59 | 55,73 | 2.419,93 | 60,37 | 2.480,31 | 60,37 | 2.540,68 | 32,51 | 2.573,19 |
BS | 157,58 | 53,36 | 2.316,77 | 57,80 | 2.374,58 | 57,80 | 2.432,38 | 31,12 | 2.463,50 |
B1S | 150,15 | 50,84 | 2.207,60 | 55,08 | 2.262,68 | 55,08 | 2.317,76 | 29,66 | 2.347,41 |
B1 | 143,41 | 48,56 | 2.108,45 | 52,60 | 2.161,05 | 52,60 | 2.213,66 | 28,32 | 2.241,98 |
B2S | 133,93 | 45,35 | 1.969,09 | 49,13 | 2.018,22 | 49,13 | 2.067,35 | 26,45 | 2.093,80 |
B2 | 124,62 | 42,19 | 1.832,18 | 45,71 | 1.877,89 | 45,71 | 1.923,60 | 24,61 | 1.948,22 |
CS | 110,50 | 37,41 | 1.624,52 | 40,53 | 1.665,05 | 40,53 | 1.705,58 | 21,82 | 1.727,41 |
C1 | 100,00 | 33,86 | 1.470,27 | 36,68 | 1.506,95 | 36,68 | 1.543,63 | 19,75 | 1.563,38 |
Scala parametrica |
Aumento a regime |
Una Tantum |
|
---|---|---|---|
QS | 255,07 | 323,87 | 647,75 |
Q | 228,89 | 290,63 | 581,26 |
ASS | 202,04 | 256,53 | 513,06 |
AS | 189,10 | 240,10 | 480,21 |
A1S | 181,14 | 230,00 | 460,01 |
A1 | 172,84 | 219,46 | 438,92 |
BSS | 164,59 | 208,99 | 417,98 |
BS | 157,58 | 200,08 | 400,17 |
B1S | 150,15 | 190,65 | 381,30 |
B1 | 143,41 | 182,09 | 364,17 |
B2S | 133,93 | 170,06 | 340,12 |
B2 | 124,62 | 158,23 | 316,46 |
CS | 110,50 | 140,30 | 280,60 |
C1 | 100,00 | 126,97 | 253,95 |
ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI
Scala parametrica |
Dall’1/10/2022 |
Dall’1/7/2023 |
Dall’1/7/2024 |
Dall’1/10/2024 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
||
Q | 191,89 | 61,89 | 2.759,88 | 67,04 | 2.826,92 | 67,04 | 2.893,96 | 36,10 | 2.930,06 |
1 | 159,74 | 51,51 | 2.297,51 | 55,81 | 2.353,32 | 55,81 | 2.409,13 | 30,05 | 2.439,18 |
2 | 143,03 | 46,13 | 2.057,13 | 49,97 | 2.107,10 | 49,97 | 2.157,07 | 29,91 | 2.183,97 |
3 | 127,38 | 41,08 | 1.832,08 | 44,50 | 1.876,58 | 44,50 | 1.921,08 | 23,96 | 1.945,05 |
4 | 115,01 | 37,09 | 1.654,09 | 40,18 | 1.694,27 | 40,18 | 1.734,45 | 21,64 | 1.756,09 |
5 | 109,10 | 35,18 | 1.569,18 | 38,12 | 1.607,30 | 38,12 | 1.645,42 | 20,52 | 1.665,94 |
6 | 100,00 | 32,25 | 1.438,25 | 34,94 | 1.473,19 | 34,94 | 1.508,12 | 18,81 | 1.526,93 |
Scala parametrica |
Aumento a regime |
Una Tantum |
|
---|---|---|---|
Q | 191,89 | 232,06 | 463,58 |
1 | 159,74 | 193,18 | 386,25 |
2 | 143,03 | 172,97 | 345,84 |
3 | 127,38 | 154,05 | 308,00 |
4 | 115,01 | 139,09 | 278,09 |
5 | 109,10 | 131,94 | 263,80 |
6 | 100,00 | 120,93 | 241,80 |
CORRESPONSIONE “UNA TANTUM”
Ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle misure indicate nella tabella che segue.
Tate importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022:
WELFARE
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 3 per ogni mensilità.
REPERIBILITA’
Nuovi importi a partire da ottobre 2022
|
Orario settimanale in 5 giorni |
---|---|
Giornaliera | Importo in cifra pari a € 15,26 |
Sesto giorno (giornaliera) | Importo in cifra pari a € 32,99 |
Festivo (giornaliera) | Importo in cifra pari a € 53,13 |
ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI
|
Orario settimanale in 5 giorni |
---|---|
Giornaliera | Importo in cifra pari a € 14,00 |
Sesto giorno | Importo in cifra pari a € 20,00 |
Festivo | Importo in cifra pari a € 26,00 |
FERIE
A partire dall’anno 2023:
– 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;
-1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi
Fondo clero: aggiornamento contributo 2021
6 ott 2022 Con la circolare del 3 ottobre 2022, n. 108, l’INPS ha reso noto l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2021 e ha fornito le istruzioni relative alle modalità di pagamento. Il contributo dovuto per l’anno 2021 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è stato determinato nella misura di 1.769,04 euro annui (294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili); la detta somma resta provvisoriamente confermata anche per gli anni 2022, 2023 e 2024. Gli iscritti al Fondo che provvedono autonomamente al versamento del contributo sono i seguenti: – sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222; – ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale che ha esteso al culto di appartenenza le disposizioni della legge n. 903/1973; – sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici autorizzati alla contribuzione volontaria. Nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito istituzionale dell’Istituto sono disponibili le seguenti funzionalità: – pagamento online “pagoPA”, tramite carte di pagamento (carte di credito/debito o carte prepagate) o addebito in conto corrente; – visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento “pagoPA”; – visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite MAV/”pagoPA”. Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” il pagamento può essere effettuato tramite canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), quali: – agenzie della banca; – home banking del PSP; – sportelli ATM abilitati delle banche; – esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati); – Uffici Postali. Resta confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dei seguenti soggetti: – Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985; – le diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973 preveda l’adempimento unico. I predetti pagamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni. I bonifici provenienti da paesi”extra euro” dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la medesima Direzione provinciale intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni Sede”. Inoltre, per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale, l’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze. 1) la parola “CLERO”; 2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi; 3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa). A ogni bimestre l’importo accertato in via amministrativa, e quindi dovuto all’Ente previdenziale, è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti che negli archivi INPS risultano attivi (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo) alla medesima scadenza. La notifica del dovuto tramite lista presuppone, pertanto, che gli archivi siano aggiornati in tempo reale rispetto all’insorgere o al venire meno dell’obbligo assicurativo. Si invitano, dunque, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche a comunicare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni i dati utili a determinare l’onere previdenziale, ossia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni. Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il totale da versare all’INPS, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche dovranno inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche riguardanti i propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, ecc.) intervenute nel bimestre, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale. Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante. Diversamente, con immediatezza, il medesimo soggetto dovrà comunicare alla Direzione provinciale di Terni le variazioni da apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti nei propri archivi, elaborerà nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento amministrativo del bimestre con l’indicazione corretta del dovuto. Le domande di rimborso dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. In caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno. La Direzione provinciale di Terni provvederà all’istruttoria delle richieste di rimborso e alla restituzione – con distinto atto contabile – della contribuzione che accerterà come non dovuta. Come evidenziato dall’Istituto, la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto; l’obbligo contributivo, dunque, decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia. Dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all’estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti. Sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostate le trattenute finalizzate ai recuperi delle differenze contributive previa quantificazione e relativa trasmissione ai flussi pensioni degli importi da parte delle procedure di gestione dei contributi.
I predetti soggetti potranno avvalersi del bonifico diretto in Tesoreria a condizione che richiedano un’autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni.
Con riferimento ai bonifici, sia di singoli iscritti che cumulativi, l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:
In assenza dei predetti dati e – con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti – in assenza dell’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni, il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.
L’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via PEC all’indirizzo direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.
Con riferimento all’adempimento cumulativo, l’Ente specifica che la difformità tra atteso e versato non consente alla procedura di acquisizione e di assegnazione dei dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni all’origine del disallineamento tra i due importi, vale a dire per quali soggetti sia intervenuto il mancato versamento o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo contributivo. Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.
Aggiornati i propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese, l’INPS trasmetterà all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e alle confessioni acattoliche la lista della totalità degli assicurati attivi a quella scadenza e interessati dal pagamento cumulativo.
L’Istituto centrale per il sostentamento del clero o la confessione acattolica dovranno presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti e per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione.
Per l’accertamento di tale status è richiesta:
– per i sacerdoti secolari, l’attestazione dell’ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
– per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
L’obbligo di versamento al Fondo clero per i soggetti non cittadini italiani sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale. Qualora l’ingresso in Italia sia precedente a tale esercizio, nessuna contribuzione sarà dovuta per il tempo intercorrente tra l’ingresso in Italia e l’inizio del servizio a favore della Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.
Esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci destinate a persone dell’Ucraina
Franchigia dai dazi doganali all’importazione e all’esenzione dall’IVA per l’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina. (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Circolare 03 ottobre 2022, n. 34) Nell’ambito delle misure adottate dalla Commissione europea per fronteggiare l’eccezionalità della crisi determinata dalla guerra in Ucraina, è stata adottata la Decisione (UE) 2022/1108 del 1° luglio 2022 recante le condizioni per l’applicazione, da parte degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta, dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate essere destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
La Decisione prevede che gli Stati membri interessati possono concedere la franchigia dai dazi e dall’IVA all’importazione per le merci importate presso i medesimi Stati, a condizione che:
1. le merci siano destinate alla distribuzione gratuita a favore delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina oppure messe a disposizione delle medesime persone, restando di proprietà degli Enti importatori;
2. le importazioni siano effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri richiedenti.
Possono essere ammesse alla franchigia da dazi e Iva anche le importazioni di merci effettuate da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina;
Possono essere ammesse all’esenzione anche importazioni effettuate da Enti autorizzati da altri Stati membri o per merci destinate ad Enti ucraini autorizzati con l’assolvimento di obblighi di notifica.
I Servizi unionali hanno predisposto un elenco indicativo delle merci ammissibili in franchigia doganale reperibile al seguente indirizzo: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Indicative%20list%20final.pdf
Tale elenco viene altresì reso consultabile, con la traduzione in italiano, sul sito ADM-sezione speciale crisi Russia-Ucraina.
La Decisione dispone l’efficacia delle misure per le importazioni effettuate a decorrere dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e detta precisi obblighi di rendicontazione per gli Stati membri che concedono l’esenzione ai quali è chiesto di fornire nelle tempistiche previste, la natura ed i quantitativi ammessi all’importazione in franchigia, gli Enti autorizzati ad usufruire della franchigia in esame e le misure prese per assicurare gli scopi della Decisione, il rispetto delle condizioni prescritte ed i relativi controlli.
Come anticipato, le operazioni di importazione in parola per usufruire della franchigia dal dazio e dell’esenzione da IVA devono avere ad oggetto merci da destinare alle specifiche finalità individuate dalla Decisione ed essere svolte da o per conto di Enti appartenenti alle seguenti categorie:
– organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
– enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri;
– unità di pronto soccorso.
A tal fine, gli Enti interessati ad avvalersi della franchigia doganale dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio delle dogane presso il quale intendono effettuare l’operazione di importazione affinché quest’ultimo ne valuti il possesso dei previsti requisiti di appartenenza alle richiamate categorie. Una volta ottenuta da parte dell’Ufficio delle dogane la conferma dell’iscrizione nell’Elenco degli Enti beneficiari della Decisione, l’Ente (o altro soggetto per suo conto) potrà procedere alla presentazione delle relative dichiarazioni doganali riportando in fase dichiarativa, tra l’altro, il numero di iscrizione comunicatogli.