Fornite precisazioni sull’acquisto e rivendita di beni a viaggiatori extracomunitari ex articolo 38- quater del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tramite mandato con rappresentanza (Agenzia delle entrate – Risoluzione 12 ottobre 2022, n. 60/E). Per le cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, trova applicazione l’articolo 38- quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
Secondo tale articolo, le cessioni richiamate possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
Inoltre, qualora il cedente non si sia avvalso della facoltà appena descritta, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25.
Va aggiunto che secondo gli articoli:
– 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all’albo degli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
– 4- bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
Il quadro di sintesi che se ne ricava è quello per cui, tra l’altro:
1) cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori alla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
2) non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
3) i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, mentre sono escluse le prestazioni di servizi;
4) il valore di 154,94 euro, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (ossia compravendite avvenute in momenti diversi), seppure documentate con un’unica fattura;
5) la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema OTELLO – ” Online tax refund at exit: light lane optimization”, nell’attuale versione 2.0 che ha dato attuazione a quanto previsto nell’articolo 4- bis del d.l. n. 193 del 2016 (cfr. la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, n. 54088 del 22 maggio 2018) – con emissione di una fattura in formato elettronico.
Tale emissione si declina, in primo luogo, nella sua messa a disposizione in modalità digitale (si pensi ad un invio per email), ma in base alla determinazione prot. n.54088/RU del 23 maggio 2018, comprende anche la consegna in modalità analogica (tipicamente previa stampa al momento dell’acquisto).
Passaggi che risultano peraltro ineludibili anche alla luce delle “procedure di soccorso” da porre in essere in caso di impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi (cfr. l’articolo 5 della determinazione prot. n.54088/RU), per le quali si è precisato che “Se il cessionario raggiunge il punto di uscita prima che il cedente abbia trasmesso la FTF in fallback, i dati non sono disponibili in OTELLO 2.0, pertanto non è possibile apporre il visto digitale. In questa evenienza il personale doganale accede alla funzione “Dogane -> OTELLO -> Gestione -> Fallback -> Acquisizione Singola” per acquisire a sistema il set minimo di dati – rilevati dalla copia del documento che il cedente ha messo a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica – necessari ai fini del successivo ricongiungimento automatico con i dati della FTF trasmessi dal cedente non appena il sistema ritorna ad essere disponibile”;
6) non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati.
Deve aggiungersi che è incompatibile con le norme vigenti l’esclusione del rimborso dell’IVA versata dal consumatore extra UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (cfr., ad esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale) che non trovano diretto riscontro nell’articolo 38-quater del decreto IVA.
Al verificarsi delle condizioni ivi previste, infatti, il rimborso dell’IVA è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall’ordinamento.
Va quindi, esclusa, ad esempio, la possibilità che il venditore porti in detrazione l’imposta relativa agli acquisti e successive cessioni nei confronti di consumatori extra UE qualora le operazioni non siano effettive, correttamente documentate e registrate, nonché neghi il rimborso, pur in presenza dei requisiti posti dall’articolo 38- quater del decreto IVA, considerando di fatto soggetta ad imposta un’operazione che non lo è.
Non può dimenticarsi, inoltre, in richiamo anche ai principi espressi in ambito comunitario dalla Corte di Giustizia, che la detrazione dell’imposta compete in ragione di spese effettivamente sostenute che abbiano comportato la piena disponibilità materiale/giuridica dei beni.
Ciò che, tuttavia, in base a quanto rappresentato dall’istante, non avverrebbe per l’attività ipotizzata, dove [BETA] non solo non sceglie i beni che il mandatario acquista in suo nome e per conto, ma non ne entra mai neppure in possesso, né sostiene le spese per il loro acquisto, demandandolo interamente ai viaggiatori.
Alla luce di quanto sopra, deve comunque negarsi che il modello descritto dall’istante risulti conforme alla normativa nazionale e comunitaria; ossia, non può applicarsi l’agevolazione IVA prevista dall’art. 38-quater del DPR IVA alle cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori extracomunitari, secondo lo schema basato sul “mandato con rappresentanza”
CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico
CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico
Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:
LIVELLI |
PARAMETRI | AUMENTI |
AUMENTI |
NUOVI MINIMI |
NUOVI MINIMI |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Complessivo | 01/10/2022 | 01/01/2023 | 01/10/2022 | 01/01/2023 | ||
VII | 200 | 184,00 | 120,00 | 64,00 | 1.911,96 | 1.975,96 |
VI | 180 | 165,60 | 108.00 | 57,60 | 1.720,46 | 1.778,06 |
V | 150 | 138,00 | 90,00 | 48,00 | 1.433,98 | 1.481,98 |
IV | 140 | 128,80 | 84,00 | 44,80 | 1.338,37 | 1.383,17 |
III | 130 | 119,60 | 78,00 | 41,60 | 1.242,78 | 1.284,38 |
II | 117 | 107,64 | 70,20 | 37,44 | 1118,50 | 1.155,94 |
I | 100 | 92,00 | 60,00 | 32,00 | 955,99 | 987,99 |
Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.
Maggiorazione dell’indennità di presidenza per il personale del comparto della PCM
L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112). In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.
CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Padova
La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022
Contributi per la provincia di Padova dall’1/10/2022
Tipo contributo |
Aliquote contributive a carico imprese |
Aliquote contributive a carico operai |
Totale aliquote |
---|---|---|---|
1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale | 0,22% | 0,22% | 0,44% |
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale | 0,61% | 0,61% | 1,22% |
3. Fondo Assistenza | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
4. Fondo Formazione e Sicurezza | 1,000% | — | 1,000% |
5. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile | 3,98% | — | 3,98% |
6.Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
7. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto | 0,055% | — | 0,055% |
8. Fondo incentivo all’occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
TOTALE | 8,04% | 1,21% | 9,25% |
Tipo contributo |
Aliquote contributive a carico imprese |
Aliquote contributive a carico operai |
Totale aliquote |
---|---|---|---|
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Operai | 0,60 | — | 0,60% |
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26% | — | 0,26% |
ASD: revoca agevolazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 ottobre 2022 n. 29800 si è espressa sulla revoca delle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in presenza del carattere commerciale dell’attività esercitata (Corte di cassazione – Ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29800). L’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148, D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Non è determinante dunque il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta. Quello che invece rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative.
E d’altronde le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, che siano inserite nell’atto costitutivo o nello statuto.
Sicurezza sul lavoro: programmi di formazione finanziati dall’Inail
L’INAIL finanzia attraverso avvisi pubblici regionali/provinciali progetti di formazione finalizzati alla diffusione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le domande di finanziamento devono essere compilate e registrate esclusivamente in modalità telematica, e inoltrate allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico. (INAIL – Comunicato 12 ottobre 2022).
Sono online, sul sito istituzionale dell’INAIL (sezione: Attività/Prevenzione e sicurezza/Agevolazioni e finanziamenti/Finanziamenti per la sicurezza/Avviso pubblico formazione 2022), gli avvisi pubblici regionali/provinciali volti a finanziari programmi formativi al fine di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei soggetti proponenti e per la compilazione e invio della domanda online, saranno pubblicati nella sezione dedicata all’Avviso pubblico formazione 2022.
La selezione delle domande di finanziamento presentate è effettuata con procedura valutativa a sportello, mentre la selezione delle proposte progettuali ammissibili sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Soggetti destinatari delle attività formative | – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale; – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo; – responsabili dei servizi di prevenzione e protezione; – lavoratori. |
Soggetti proponenti le attività formative ammessi | a) soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella regione in cui si svolge il progetto formativo; b) organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori (possono partecipare all’avviso pubblico per lo svolgimento di attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni, ad esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti; c) ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti; d) organismi paritetici. |
Progetti ammessi | I progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative e delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali. |
Importo ammesso al finanziamento | Il contributo finanziario varia in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione in cui si articolano, di importo orario predeterminato. Per iniziative in presenza: euro 20,00 per ora per partecipante. Per iniziative in modalità remota, videoconferenza sincrona: euro 15,00 per ora per partecipante. Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro 20.000,00 ed un massimo di euro 140.000,00 in ragione del numero dei soggetti partecipanti, della durata degli interventi e della modalità di svolgimento scelta. |
Modalità per la presentazione delle domande | Le domande di finanziamento andranno inoltrate, esclusivamente in via telematica, previa autenticazione tramite SPID/CIE/CNS, mediante l’accesso ai servizi on-line disponibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo: www.Inail.it – secondo le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti e per la compilazione e invio della domanda on-line, saranno pubblicati sul sito www.inail.it nella sezione dedicata all’avviso pubblico formazione 2022. |
Aspetti economici del rinnovato CIPL Edilizia Industria Benevento
Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL di Benevento per i lavoratori delle imprese edili e affini industria, siglato lo scorso settembre.
Il suddetto accordo di rinnovo con efficacia sino al 1 settembre 2024, prevede la seguente tabella paga dei lavoratori edili industria valide dal 1° marzo 2022 per la provincia di Benevento.
CATEGORIA |
PAGA BASE |
CONTINGENZA |
ITS |
E.D.R. |
TOTALE ORARIO |
Cassa Edile 18,50% |
Cassa Edile 14,20% |
Riposi annui 4,95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° liv. Operai S.specializzati | 7,67 € | 3,01 € | 1,39 € | 0,06 € | 12,13 € | 2,24 € | 1,72 € | 0,60 € |
3° liv. Operai specializzati | 7,12 € | 3,00 € | 1,29 € | 0,06 € | 11,47 € | 2,12 € | 1,63 € | 0,57 € |
2° liv. Operai qualificati | 6,41 € | 2,99 € | 1,16 € | 0,06 € | 10,62 € | 1,96 € | 1,51 € | 0,53 € |
1° liv. Operai comuni | 5,48 € | 2,96 € | 0,99 € | 0,06 € | 9,49 € | 1,76 € | 1,35 € | 0,47 € |
Indennità sostitutiva mensa giornaliera € 4,80 pari a € 0,60 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Indennità di trasporto giornaliera € 3,20 pari a € 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario prestato
CATEGORIA |
PAGA BASE |
CONTINGENZA |
Premio di produzione |
E.D.R. |
Indennità di funzione (art. 76 CCNL) |
Totale retribuzione mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
QUADRO 7° Q liv. | 1.894,71 € | 533,82 € | 346,15 € | 10,33 € | 140,00 € | 2.925,01 € |
IMPIEGATO 7° liv. | 1.894,71 € | 533,82 € | 346,15 € | 10,33 € | 2.785,01 € | |
IMPIEGATO 6° liv. | 1.705,23 € | 529,63 € | 316,82 € | 10,33 € | 2.562,01 € | |
IMPIEGATO 5° liv. | 1.421,02 € | 523,35 € | 263,46 € | 10,33 € | 2.218,16 € | |
IMPIEGATO 4°liv. | 1.326,31 € | 521,25 € | 239,81 € | 10,33 € | 2.097,70 € | |
IMPIEGATO 3° liv. | 1.231,56 € | 519,16 € | 220,88 € | 10,33 € | 1.981,93 € | |
IMPIEGATO 2° liv. | 1.108,41 € | 516,43 € | 199,20 € | 10,33 € | 1.834,37 € | |
IMPIEGATO 1° liv. | 947,36 € | 512,87 € | 171,09 € | 10,33 € | 1.641,65 € |
Indennità sostitutiva mensa € 103,80 mensili
Indennità di trasporto € 69,20 mensili
Formazione Professionale
Il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del Centro di Formazione e Sicurezza di Benevento, in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, applicando la nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Benevento, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.
Lavori speciali disagiati
Agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B – spettano le seguenti indennità:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle suddette condizioni.
Lavori in alta montagna
Per i lavori eseguiti ad un altitudine di 1.000 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 18% che non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.
Anzianità professionale edile
L’Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Benevento Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell’andamento del Fondo per la gestione dell’Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico delle imprese, previsto per l’Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura del 2,53%, applicando la nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Firmato il CCNL Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri
Firmato il 7 ottobre 2022, tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali competenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri condecorrenza 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018
Campo di applicazione
Il CCNL 7/10/2022 si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durata e decorrenza
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell’amministrazione mediante pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione.
Copertura economica
A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis co. 1 del DLgs n. 165 del 2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni legislative, fermo restando – per il triennio 2019-2021 – quanto previsto in materia dall’art. 1, co. 440, della Legge n. 145/2018.
Stipendi tabellari, inserimento nuovi parametri, incremento dell’indennità di presidenza
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella
Retribuzione tabellare annua a seguito degli incrementi contrattuali
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità
Categorie |
Parametri retributivi |
Dall’1/1/2016 |
Dall’1/1/2017 |
Dall’1/1/2018 |
---|---|---|---|---|
A | F9 | 35.952,72 | 36.415,92 | 37.206,72 |
F8 | 34.387,32 | 34.831,32 | 35.587,32 | |
F7 | 32.778,32 | 33.200,72 | 33.921,92 | |
F6 | 30.887,00 | 31.285,40 | 31.964,60 | |
F5 | 28.931,51 | 29.305,91 | 29.941,91 | |
F4 | 27.164,60 | 27.515,00 | 28.112,60 | |
F3 | 24.728,79 | 25.047,99 | 25.591,59 | |
F2 | 23.409,40 | 23.711,80 | 24.226,60 | |
F1 | 22.600,56 | 22.892,16 | 23.388,96 | |
B | F9 | 24.218,92 | 24.532,12 | 25.064,92 |
F8 | 23.414,12 | 23.716,52 | 24.231,32 | |
F7 | 22.683,04 | 22.975,84 | 23.475,04 | |
F6 | 21.948,04 | 22.231,24 | 22.714,84 | |
F5 | 20.704,15 | 20.970,55 | 21.426,55 | |
F4 | 19.462,06 | 19.714,06 | 20.141,26 | |
F3 | 18.807,62 | 19.050,02 | 19.464,02 | |
F2 | 18.151,43 | 18.386,63 | 18.785,03 | |
F1 | 17.523,35 | 17.748,95 | 18.134,15 |
A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, la quota base dell’indennità prevista dall’art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009 e l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessano di essere corrisposte come specifiche voci retributive e sono conglobate nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella
Retribuzione tabellare annua a seguito del conglobamento dell’IVC e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità
Categorie |
Parametri retributivi |
Retribuzione tabellare dall’1/1/2018 |
IVC decorrenza 2010 |
Indennità base conglobata |
Nuova retribuzione tabellare |
---|---|---|---|---|---|
A | F9 | 37.206,72 | 267,96 | 5.981,54 | 43.456,22 |
F8 | 35.587,32 | 256,32 | 5.981,54 | 41.825,18 | |
F7 | 33.921,92 | 244,32 | 5.981,54 | 40.147,78 | |
F6 | 31.964,60 | 230,16 | 5.981,54 | 38.176,30 | |
F5 | 29.941,91 | 215,64 | 5.981,54 | 36.139,09 | |
F4 | 28.112,60 | 202,44 | 5.981,54 | 34.296,58 | |
F3 | 25.591,59 | 184,32 | 5.981,54 | 31.757,45 | |
F2 | 24.226,60 | 174,48 | 5.981,54 | 30.382,62 | |
F1 | 23.388,96 | 168,48 | 5.981,54 | 29.538,98 | |
B | F9 | 25.064,92 | 180,48 | 4.873,85 | 30.119,25 |
F8 | 24.231,32 | 174,48 | 4.873,85 | 29.279,65 | |
F7 | 23.475,04 | 169,08 | 4.873,85 | 28.517,97 | |
F6 | 22.714,84 | 163,56 | 4.873,85 | 27.752,25 | |
F5 | 21.426,55 | 154,32 | 4.873,85 | 26.454,72 | |
F4 | 20.141,26 | 145,08 | 4.873,85 | 25.160,19 | |
F3 | 19.464,02 | 140,16 | 4.873,85 | 24.478,03 | |
F2 | 18.785,03 | 135,24 | 4.873,85 | 23.794,12 | |
F1 | 18.134,15 | 130,56 | 4.873,85 | 23.138,56 |
A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F10, sia nell’ambito della categoria A che della categoria B, con i valori stipendiali indicati nell’allegata Tabella.
Nuovi parametri retributivi F10 in cat. A e in cat. B
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità
Categorie |
Parametri retributivi |
Retribuzione tabellare |
---|---|---|
A | F10 | 45.629,03 |
F9 | 43.456,22 | |
F8 | 41.825,18 | |
F7 | 40.147,78 | |
F6 | 38.176,30 | |
F5 | 36.139,09 | |
F4 | 34.296,58 | |
F3 | 31.757,45 | |
F2 | 30.382,62 | |
F1 | 29.538,98 | |
B | F10 | 31.625.21 |
F9 | 30.119,25 | |
F8 | 29.279,65 | |
F7 | 28.517,97 | |
F6 | 27.752,25 | |
F5 | 26.454,72 | |
F4 | 25.160,19 | |
F3 | 24.478,03 | |
F2 | 23.794,12 | |
F1 | 23.138,56 |
Incrementi mensili dell’Indennità di Presidenza
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità
Categorie |
Parametri retributivi |
Valore Indennità al 1/1/2016 |
Incremento dal 1/1/2018 |
Nuovo valore dell’Indennità di Presidenza |
---|---|---|---|---|
A | F10 | — | — | 688,00 |
F9 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F8 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F7 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F6 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F5 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F4 | 676,00 | 12,00 | 688,00 | |
F3 | 635,00 | 11,28 | 646,28 | |
F2 | 629,00 | 11,17 | 640,17 | |
F1 | 629,00 | 11,17 | 640,17 | |
B | F10 | — | — | 559,77 |
F9 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F8 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F7 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F6 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F5 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F4 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F3 | 550,00 | 9,77 | 559,77 | |
F2 | 536,00 | 9,52 | 545,52 | |
F1 | 514,00 | 9,13 | 523,13 |
Bonus edilizi: codice 8114 per la tardiva comunicazione
In materie di bonus edilizi, fornite istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Agenzia delle entrate – Risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E). La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Tale comunicazione, per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (Agenzia delle entrate – Provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022).
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.
Inoltre, lo stesso articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
In presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini di cui sopra, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (circolare n. 33 del 6 ottobre 2022).
A tal fine, tra l’altro, è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
* nel campo “tipo”, la lettera “R”;
* nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
* nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
* nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
Bonus fonti rinnovabili: definite le modalità di richiesta
Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del tax credit relativo alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Agenzia Entrate – provvedimento 11 ottobre 2022 n. 382045). L’Istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.