L’Agenzia delle entrate, con la risposta 19 ottobre 2022 n. 520, ha fornito chiarimenti sul trattamento Iva applicabile a determinate prestazioni secondarie (disinfestazione, derattizzazione e manutenzione varie) rese con riferimento al servizio principale di ristorazione scolastica. Ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi deve essere normalmente considerata distinta e indipendente e, come tale, valutata separatamente dal punto di vista dell’IVA. Nel caso di “prestazione unica” sul piano economico, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in seguito CGUE), l’operazione non deve essere artificialmente scomposta per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA. In particolare, si è in presenza di una “prestazione unica” quando le prestazioni e/o cessioni, pur formalmente distinte e suscettibili di essere eseguite separatamente, non sono tra loro indipendenti in quanto così strettamente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. La stessa Corte di Giustizia precisa, altresì, che “una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. Nell’ordinamento interno, l’art. 12, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, stabilisce che “le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale”. Al riguardo, con diversi documenti di prassi, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza unionale, è stato chiarito che per non assoggettare autonomamente ad IVA una cessione o una prestazione di servizi “accessoria” è necessario che l’operazione “secondaria” sia effettuata in presenza di determinate condizioni. In particolare, è stato precisato che possono qualificarsi accessorie, agli effetti dell’IVA, unicamente le operazioni che: – integrano, completano e rendono possibile la prestazione “principale”; – sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione “principale”; – sono rese nei confronti del medesimo soggetto (cessionario e/o committente) nei cui confronti viene effettuata l’operazione “principale”. Con riguardo al presupposto soggettivo, è necessario che l’operazione “principale” e quella “secondaria” (“accessoria”) siano effettuate dal medesimo soggetto ovvero per suo conto o a sue spese. In relazione al presupposto oggettivo, per individuare le operazioni “accessorie” occorre verificare concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione “principale” e il valore comparativo delle varie prestazioni. In particolare, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta “accessoria” a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima. Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione “accessoria” all’attività “principale”, unitariamente considerata: occorre che la prestazione “accessoria” formi un tutt’uno con l’operazione “principale”. Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale.
INPS: lavoratori dello spettacolo e maternità
A decorrere dal 1° luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, l’importo massimo della retribuzione giornaliera previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a 120 euro; l’Inps fornisce chiarimenti in merito. Le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.
Le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro.
Le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.
Le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione (Messaggio 17 ottobre 2022, n. 3767).
Accordo integrativo del CCNL Moda Artigianato Conflavoro-Confsal
Firmato il 30/9/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, con l’assistenza della CONFSAL, l’Accordo integrativo e modificativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Moda – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento ed Affini, Chimica, Ceramica del 9 dicembre 2020
Le Parti sociali firmatarie del presente accordo, hanno convenuto che le seguenti variazioni avranno effetto e decorrenza a far data dal 1° ottobre 2022; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.
Tabelle Retributive
Livello |
Abbigliamento 1/10/2022 |
Abbigliamento 1/12/2022 |
---|---|---|
1°/Quadri | 1.846,00 | 1.887,00 |
2° | 1.728,50 | 1.767,00 |
3° | 1.584,00 | 1.619,50 |
4° | 1.464,50 | 1.497,00 |
5° | 1.404,50 | 1.435,50 |
6° | 1.344,00 | 1.374,00 |
7° | 1.271,00 | 1.299,50 |
Livello |
Tessile Calzaturiero 1/10/2022 |
Tessile Calzaturiero 1/12/2022 |
---|---|---|
1°/Quadri | 1.844,50 | 1.885,50 |
2° | 1..740,50 | 1.779,00 |
3° | 1.591,50 | 1.626,50 |
4° | 1.472,50 | 1.505,00 |
5° | 1.412,50 | 1.443,50 |
6° | 1.353,00 | 1.383,00 |
7° | 1.276,00 | 1.304,00 |
Livello |
Lavorazioni a mano e su misura 1/12/2022 |
Lavorazioni a mano e su misura 1/12/2022 |
---|---|---|
1°/Quadri | 1.843,00 | 1.883,00 |
2° | 1.720,00 | 1.757,50 |
3° | 1.576,00 | 1.610,50 |
4° | 1.456,50 | 1.488,00 |
5° | 1.396,00 | 1.426,50 |
6° | 1.336,00 | 1.365,00 |
7° | 1.263,00 | 1.290,50 |
Livello |
Occhialeria 1/10/2022 |
Occhialeria 1/12/2022 |
---|---|---|
1°/Q | – | – |
2° | 1.792,00 | 1.831,50 |
3° | 1.622,50 | 1.659,00 |
4° | 1.516,50 | 1.550,00 |
5° | 1.425,00 | 1.456,50 |
6° | 1.373,50 | 1.404,00 |
7° | 1.317,00 | 1.346,50 |
Livello |
Chimica, Gomma-Plastica, Vetro 1/10/2022 |
Chimica, Gomma-Plastica, Vetro 1/12/2022 |
---|---|---|
1°/Quadri | 1.992,00 | 2.039,00 |
2° | 1.861,00 | 1.904,50 |
3° | 1.674,50 | 1.714,00 |
4° | 1.587,00 | 1.624,50 |
5° | 1.498,50 | 1.534,00 |
6° | 1.432,50 | 1.466,00 |
7° | 1.338,50 | 1.370,00 |
Livello |
Ceramica, Terracotta, Gres 1/10/2022 |
Ceramica, Terracotta, Gres 1/12/2022 |
---|---|---|
1°/Quadri | 1.770,50 | 1.809,00 |
2° | 1.616,00 | 1.651,50 |
3° | 1.531,00 | 1.564,50 |
4° | 1.470,00 | 1.502,00 |
5° | 1.417,00 | 1.448,00 |
6° | 1.371,00 | 1.401,50 |
7° | 1.293,00 | 1.321,50 |
Ai lavoratori inquadrati come Quadro, indipendentemente dal settore di riferimento, spetta una indennità di funzione pari ad Euro 20,66 in aggiunta alla retribuzione tabellare.
Tipologie di retribuzione
Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 3°, 4°, 5° e 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%
– secondo anno: 5%
Contratto di Reinserimento
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato , applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente CCNL, nonché tutti i trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente.
Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla qualifica professionale, tenuto conto del contesto lavorativo-aziendale, di riferimento che rende necessario un percorso formativo non considerabile ultroneo. Le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di cui al presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno stipulare n. 2 contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti.
I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova della durata prevista per il livello di inquadramento attribuito.
Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato.
Proporzione numerica
Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati.
Assunzioni esenti da limitazioni numeriche. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovi reparti, nuovi appalti, nuova linea di produzione ovvero dall’entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale.;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 co 2 e 3 del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 co. 2 del DLgs n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. per attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
h. per attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione di collezioni.
Assistenza Sindacale
A titolo di assistenza sindacale garantita dalla FESICA CONFSAL viene stabilito un contributo una tantum da corrispondere all’applicazione del presente contratto, di ammontare pari ad € 10,00 per ciascun lavoratore. Tale importo verrà trattenuto al lavoratore non iscritto alla Fesica e versato per il tramite dell’azienda mediante UNIEMENS con codice “W434”.
Regime di solidarietà negli appalti: prestazione di più servizi di logistica
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, trovano applicazione i principi generali di tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, il regime di solidarietà (Interpello 17 ottobre 2022, n. 1). Il regime di responsabilità solidale negli appalti stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. In seguito all’introduzione dell’articolo 1677-bis del codice civile che disciplina la prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose sono sorti dubbi circa l’applicazione del regime di solidarietà previsto per gli appalti. In merito all’applicazione del regime di solidarietà al contratto di trasporto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha in precedenza precisato che la disciplina deve ritenersi applicabile sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel cd. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore. D’altronde, la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva del regime di solidarietà, perché finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.
La disposizione, introdotta con effetto dal 1° gennaio 2022, stabilisce che “e l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.
In sostanza, il legislatore ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Secondo il Ministero, tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, sia in considerazione della collocazione della norma nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.
Secondo il Ministero la nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. non pregiudica il predetto orientamento, in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà nelle “prestazioni di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.
Ciò in quanto il regime di solidarietà negli appalti svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.
In conclusione, deve ritenersi che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.
Recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta: codici tributo
Istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta (Agenzia delle entrate – Risoluzione 18 ottobre 2022, n. 61/E) Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai seguenti atti di recupero, sono stati istituiti questi codici tributo:
– “7503” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
– “7504” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
Si precisa che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Pensione di anzianità con totalizzazione: i contributi figurativi per disoccupazione non sono computabili
I contributi figurativi per disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 ottobre 2022, n. 29968. I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte di Appello territoriale che aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore a percepire la pensione di anzianità, computando, per l’accesso al trattamento con totalizzazione, i contributi figurativi per disoccupazione ai fini del conseguimento del requisito contributivo indipendente dall’età. L’Ente previdenziale, nella fattispecie, censurava la sentenza impugnata in quanto i giudici di merito avevano trascurato che il diritto della pensione di anzianità in totalizzazione può derivare solo da requisito dei 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età, non essendovi un requisito alternativo di contribuzione/età, non potendo, pertanto, essere considerati a tal fine i periodi di contribuzione figurativa. La Cassazione ha ritenuto condivisibile la tesi dell’Istituto ricorrente, in quanto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, in base al quale, in tema di pensione di anzianità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso al trattamento in regime di totalizzazione (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 42/2006), coerentemente con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l’indennità di disoccupazione. Tanto premesso, la Corte ha, altresì, precisato che il principio generale, per cui l’accesso al trattamento di anzianità presuppone che la contribuzione sia effettiva, resta valido anche con riguardo al regime di totalizzazione, atteso che l’assenza di un’espressa previsione normativa nel senso dell’ effettività della contribuzione non consente di affermare l’utilità della contribuzione figurativa, ed in particolare di quella per disoccupazione, ai fini della formazione del requisito di accesso alla pensione di anzianità, dovendosi in generale escludere una totale equiparazione tra contributi effettivi e figurativi.
Bonus editoria: dal 14 ottobre 2022 fino al 14 novembre 2022 è possibile presentare la domanda
Al via le domande per il credito di imposta per la distribuzione delle testate edite per il 2021(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 14 ottobre 2022) Dal 14 ottobre 2022 (ore 10.00) fino al 14 novembre 2022 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite (art. 67, co. 1, decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021).
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù “Servizi on-line” al percorso “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta per la distribuzione delle testate edite”.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 13 ottobre 2022) oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo di posta elettronica credito.distribuzione@governo.it. o consultare le FAQ pubblicate.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.
Ecobonus: dal 19 ottobre prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici
In materia di ecobonus, dal prossimo 19 ottobre riaprono le prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici. Per l’incentivo sono stati stanziati dal Mise ulteriori 20 milioni (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 17 Ottobre 2022). A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.
Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.
Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.
Nella cartella di pagamento modificate le “Avvertenze”
Il testo delle Avvertenze della cartella di pagamento di cui all’art. 25, DPR n. 602/1973 è stato modificato con la nuova denominazione delle commissioni tributarie (Agenzia delle entrate – provvedimento 17 ottobre 2022 n. 387971) La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo la nuova denominazione delle commissioni tributarie. In particolare, l’art. 4, co. 1, lett. a), della legge, ha previsto che ove ricorrano all’interno del D.Lgs. n. 546/1992, le parole “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale” debbano essere sostituite rispettivamente dalle seguenti “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”. La nuova denominazione ha effetto a decorrere dal 16 settembre 2022. Pertanto, in base a quanto previsto dalla citata legge, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 viene aggiornato nei riferimenti ivi contenuti alle commissioni tributarie. Inoltre, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.
INPS: indennità una tantum 150 euro e compensazione del credito sul flusso UniEmens
L’Inps ha fornito alcune istruzioni sull’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti (Circolare 17 ottobre 2022, n. 116). Nel dettaglio, i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese “2022/11”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce “PosAgri” del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzano in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che assume il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “X” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il codice retribuzione “X” può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.