In caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 3 novembre 2022, n. 32378. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una retribuzione non erogata ad una lavoratrice, in seguito a sentenza con la quale era stata accertata la nullità della cessione di ramo di azienda dalla società in parola, con diritto al ripristino del rapporto con la cedente ed alle retribuzioni maturate e non erogate. Secondo i giudici appello, in particolare, le somme percepite dalla lavoratrice collocata in CIGS dalla società cessionaria non erano scomputabili da quelle dovute a titolo di retribuzioni omesse da parte della cedente; la pretesa risarcitoria azionata sorgeva, difatti, dall’inadempimento datoriale a ricostituire il rapporto a seguito di accertamento dell’inefficacia della cessione di ramo di azienda con la lavoratrice ceduta. Tali conclusioni sono state condivise dal Collegio che ha ricordato che, in caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Le retribuzioni percepite dal lavoratore durante la illecita cessione dallo pseudo cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente, in quanto i rapporti di lavoro che si sono venuti ad instaurare per effetto della illecita cessione sono due e diversi. Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c.. Ciò posto il Collegio ha ribadito il principio, applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui, qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di ramo di azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale; in tale ipotesi, difatti, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento; pertanto, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento.
L’unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore continui di fatto a lavorare.
Rinnovo del CCNL Noleggio Anav: sciolta la riserva
E’ stata sciolta la riserva dell’accordo sottoscritto lo scorso 6/10/2022, da Anav e dalle Organizzazioni sindacali, per il rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate
L’accordo avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023.
Livello |
Parametro |
Aumento dall’1/10/2022 |
Aumento dall’1/3/2023 |
Aumento dall’1/10/2023 |
---|---|---|---|---|
C4 | 100 | 22,39 | 22,39 | 22,39 |
C3 | 125 | 27,99 | 27,99 | 27,99 |
C2 | 134 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
C1 | 152 | 34,03 | 34,03 | 34,03 |
B3 | 155 | 34,70 | 34,70 | 34,70 |
B2 | 162 | 36,27 | 36,27 | 36,27 |
B1 | 170 | 38,06 | 38,06 | 38,06 |
A2 | 188 | 42,09 | 42,09 | 42,09 |
A1 | 200 | 44,78 | 44,78 | 44,78 |
Q2 | 200 | 44,78 | 44.78 | 44,78 |
Q1 | 200 | 44,78 | 44,78 | 44,78 |
Queste sono le nuove retribuzioni tabellari
Livello |
Parametro |
Minimo dall’1/10/2022 |
Minimo dall’1/3/2023 |
Minimo dall’1/10/2023 |
---|---|---|---|---|
C4 | 100 | 751,48 | 773,87 | 796,25 |
C3 | 125 | 939,33 | 967,32 | 995,30 |
C2 | 134 | 1.006,97 | 1.036,97 | 1.066,97 |
C1 | 152 | 1.142,24 | 1.176,27 | 1.210,30 |
B3 | 155 | 1.164,79 | 1.199,49 | 1.234,19 |
B2 | 162 | 1.217,38 | 1.253,65 | 1.289,92 |
B1 | 170 | 1.277,50 | 1.315,56 | 1.353,62 |
A2 | 188 | 1.412,76 | 1.454,85 | 1 496,94 |
A1 | 200 | 1.502,94 | 1.547,72 | 1.592,50 |
Q2 | 200 | 1.502,94 | 1.547,72 | 1.592,50 |
Q1 | 200 | 1.502,94 | 1.547,72 | 1.592,50 |
Una tantum
.A copertura del periodo pregresso dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022 al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo forfettario di € 100 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 – 200) e senza alcun effetto di trascinamento.
La predetta somma di 100 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in due tranches di pari importo di 50 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di novembre 2022 e maggio 2023.
.
Livello |
Parametro |
Tot. una tantum |
Tranches novembre 2022 |
Tranches maggio 2023 |
---|---|---|---|---|
C4 | 100 | 74,63 | 37,31 | 37,31 |
C3 | 125 | 93,28 | 46,64 | 46,64 |
C2 | 134 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
C1 | 152 | 113,43 | 56,72 | 56,72 |
B3 | 155 | 115,67 | 57,84 | 57,84 |
B2 | 162 | 120,90 | 60,45 | 60,45 |
B1 | 170 | 126,87 | 63,43 | 63,43 |
A2 | 188 | 140,30 | 70,15 | 70,15 |
A1 | 200 | 149,25 | 74,63 | 74,63 |
Q2 | 200 | 149,25 | 74,63 | 74,63 |
Q1 | 200 | 149,25 | 74,63 | 74,63 |
Elemento retributivo di garanzia
E’ pari a 150 euro l’anno e viene erogato a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.
Ticket restaurant
Il valore del ticket restaurant passa a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;
Fondo assisstenza sanitaria – Fondo Tpl salute
Viene previsto un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023 finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;
Fondo di garanzia per le PMI: prolungamento della durata della garanzia
È possibile chiedere il prolungamento della copertura del Fondo anche oltre il termine massimo di 96 mesi (ABI – Lettera circolare 02 novembre 2022, n. 1728, MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 31 ottobre 2022, n. 9) Il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI ha comunicato che, in applicazione di quanto previsto dal “Non-paper – Liquidità support and the other possibilities to support undertakings under the COVID-19 Temporary Framework beyond 30 June 2022”, pubblicato dalla Commissione Europea il 12 maggio 2022, è possibile chiedere il prolungamento della copertura del Fondo anche oltre il termine massimo di 96 mesi, previsto dalla disciplina del Temporary Framework COVID, nel caso in cui l’impresa beneficiaria risulti in situazione di temporanea difficoltà.
Le richieste di prolungamento della durata della garanzia, inviate e non accolte dal Gestore prima della pubblicazione della Circolare in oggetto, verranno dallo stesso prese nuovamente in carico senza la necessità, da parte della banca, di una nuova richiesta;
I soggetti beneficiari del prolungamento della durata della garanzia non saranno, ai sensi di quanto previsto dalla Parte I, paragrafo B.1. delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, più ammissibili all’intervento del Fondo fino a quando l’operazione oggetto di prolungamento non giunga a scadenza con totale estinzione del finanziamento.
Iper ammortamento e interconnessione: chiarimenti dal Fisco
L’iper ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento e alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedenti. La sovvenzione, quindi, può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni successivi al momento di entrata in funzione del bene (Agenzia entrate – risposta 07 novembre 2022 n. 551). In riferimento al caso di specie, gli investimenti effettuati risultano ricompresi tra quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%) per cui si applicano le disposizioni di cui dell’art. 1, co. 9, L. n. 232/2016. Inoltre, in merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, con la medesima circolare è stato chiarito, tra l’altro che: Ai fini della determinazione dell’iper ammortamento, inoltre, trova applicazione il principio espresso con riferimento alla maggiorazione cd. super ammortamento per cui nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing ai fini dell’individuazione del realizzo dell’investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Sempre nella circolare n. 4/E del 2017 si afferma che la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall’articolo 102, comma 7, del TUIR. Dal momento di effettuazione degli investimenti deve, in ogni caso, distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Nel caso di specie, occorre considerare che l’investimento è realizzato nel periodo d’imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l’entrata in funzione e l’interconnessione, invece, avvengono nel periodo d’imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento. Per quanto sopra descritto, elemento rilevante per definire il momento di inizio della fruizione dell’agevolazione risulta in primis l’entrata in funzione del bene come avviene per i costi rilevati con la tecnica dell’ammortamento ai sensi dell’articolo 102 del TUIR a cui occorre assimilare, per ragioni di ordine logico sistematico, anche l’ipotesi di acquisto di macchinari in leasing. La deduzione quale iper ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento ed alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedente poiché, in ogni caso, il requisito dell’interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione. Tale impostazione garantisce il rispetto della ratio dell’incentivo consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l’utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale. Non può essere rilevante, infine, la quantificazione dell’iper ammortamento nell’ipotesi di acquisto di un macchinario operata nel 2019 con interconnessione nel settembre 2020, poiché la forfetizzazione della prima quota di ammortamento deducibile, relativa al periodo d’imposta di entrata in funzione del bene agevolabile, operando esclusivamente per gli acquisti di beni in proprietà consente di determinare la maggiorazione cd. super ammortamento prescindendo dalla quantificazione dai mesi di effettivo utilizzo del macchinario.
Al riguardo con la circolare 4/E del 2017 è stato precisato che il beneficio introdotto dai commi 9 e 10 della Legge di bilancio 2017 si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150 o del 40 per cento), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
– la maggiorazione spetta solo all’utilizzatore, e non anche al concedente;
– l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile;
– la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita per quanto riguarda l’iper ammortamento in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 relativamente ai beni acquisiti tramite leasing.
A tale ultimo riguardo, è opportuno evidenziare, infatti, che la maggiorazione cd. super ammortamento, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, la disposizione contenuta nel comma 11 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150 per cento: quello dell’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per poter beneficiare dall’iper ammortamento gli investimenti dovranno, dunque, rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione (tanto che, secondo quanto affermato dalla predetta relazione illustrativa, la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione).
Al via l’incentivo Concerie
A partire dalle 10.00 del 15 novembre 2022 le imprese appartenenti ad un distretto conciario nelle regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto potranno richiedere a Invitalia contributi a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili, per la realizzazione di progetti d’investimento legati all’innovazione dei prodotti e dei modelli produttivi anche in un’ottica di ecosostenibilità ed economia circolare (INVITALIA – Comunicato 07 novembre 2022). È quanto prevede il decreto del Ministero dello sviluppo economico che stabilisce i termini per la presentazione delle domande relative all’incentivo introdotto nel decreto Sostegni bis e che dispone l’erogazione di contributi a fondo perduto per 10 milioni di euro per l’industria conciaria, un settore particolarmente danneggiato dall’emergenza COVID-19.
Sono ammissibili alle agevolazioni gestite da Invitalia le spese complessivamente non inferiori a 50 mila euro e non superiori 200 mila euro per la realizzazione di programmi di investimento ad elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, incluse le attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale. La soglia massima delle spese ammissibili si innalza invece a 500 mila euro per progetti integrati di distretto che presentino determinate caratteristiche.
Alla data di presentazione della domanda le imprese beneficiarie devono:
– svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00;
– essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del D.M. 30 dicembre 2021.
Per facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno avviare la precompilazione della modulistica già a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre. Per la procedura dovranno:
– essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE);
– accedere all’area riservata Invitalia per compilare la domanda.
Dovranno avere inoltre una firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Al termine della procedura online verrà assegnato un numero di protocollo elettronico.
INPS: ulteriori chiarimenti sull’esonero 1,2%
L’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022 (Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 4009). Laddove nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 i datori abbiano erogato ratei di 13° inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.
L’Inps precisa che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori, qualora non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero, sul codice “L024″il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”.
In questi casi è consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2%.
Premio di risultato 2022 nel Credito Cooperativo Federpiemonte
Approvata la tabella di calcolo del Premio di Risultato 2022 da erogare ai Quadri Direttivi e al Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.
Le Parti, con riferimento e ad integrazione dell’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, “Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità”, che prevede – tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate – che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2020 legate al Covid-19 non siano conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà a individuare le causali di assenza nonché del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale oltre il 31 dicembre 2021, stabiliscono altresì di non conteggiare tutte le assenze 2021 verificatesi per qualsiasi “malattia”.
Per consentire la regolare gestione operativa dell’accordo di Welfare, e tenuto conto della data ultima di possibilità di usufruire dei contenuti del Piano di Welfare (presumibilmente entro il 30 Novembre), si conviene quanto segue:
– nel mese di novembre 2022 verrà erogata – per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 inferiore a 80.000 € – la differenza tra il PDR spettante a ciascun dipendente e il limite massimo opzionato di Welfare – fino al massimo di 3.000 €;
– per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 superiore a 80.000 € e per coloro che non abbiano opzionato importi in Welfare, nel mese di novembre 2022 verrà erogato l’intero PDR.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti condividono l’opportunità di applicare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla possibilità di utilizzare le somme del PDR in Welfare.
L’importo definito a titolo di Premio di Risultato, sarà maggiorato del 15%, a carico dell’Azienda, per la quota che i dipendenti utilizzeranno tramite gli strumenti di welfare messi a disposizione (piattaforma regionale e/o Previdenza Complementare). La quota di maggiorazione così determinata, sarà interamente versata alla Previdenza Integrativa se il lavoratore vi risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).
Coloro i quali abbiano scelto di destinare l’intero PDR, o parte di esso, in Welfare avranno tempo fino al 11 Novembre 2022 (o altra data in relazione all’operatività da organizzare con la piattaforma messa a disposizione) per utilizzare tali somme.
L’eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in Welfare (valorizzato sul portale) e il valore di quanto effettivamente utilizzato (cosiddetto “inoptato”), in novembre 2022 verrà destinata interamente alla Previdenza Integrativa se il lavoratore risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).
BCC |
Pdr medio per dipendente | |
---|---|---|
BCC di ALBA, LANGHE, ROERO e del CANAVESE | 3.730,05 | |
BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù | 2.757,94 | |
CASSA RURALE e ARTIGIANA di BOVES Banca di Credito Cooperativo (Boves – Cuneo) | 2.631,34 | |
BENEBANCA BCC DI BENE VAGIENNA | 2.769,41 | |
BANCA di CA RAG LIO del CUNEESE e della RIVIERA dei FIORI – Credito Cooperativo | 1.900,13 | |
BCC di CASALGRASSO e SANT’ALBANO STURA | 2.679,73 | |
BCC di PIANFEI e ROCCA DE’ BALDI | 3.430,75 | |
BCC CHERASCO | 1.488,79 | |
BCC VALDOSTANA | 159,13 | |
TOTALE BCC | 2.658,76 |
Giovani lavoratori: informazioni personalizzate sui servizi Inps
In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Inps ha attivato un sistema di comunicazione personalizzata e approfondita con QR-Code per giovani lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato (Messaggio 07 novembre 2022, n. 3993) Attraverso l’utilizzo di un QR-Code comunicato direttamente all’interessato l’Inps consente ai giovani lavoratori neoassunti nel settore privato l’accesso a informazioni personalizzate.
In particolare, a un campione di lavoratori neoiscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni, l’Istituto invierà una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione.
Si tratta di un breve video in cui Cody (un avatar animato) illustra brevemente al lavoratore i servizi INPS che lo possono riguardare. Al termine del video l’avatar (Cody) suggerisce di aprire il link relativo alla guida illustrativa dei diversi servizi INPS di maggiore interesse.
La guida interattiva con i relativi link ai contenuti del portale è accessibile altresì dal menu della home page del portale www.inps.it, seguendo il percorso “Inps Comunica” / “Video personalizzati e Guide interattive” / “Guide Interattive”.
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Fisco: le regole sulla nuova disciplina del welfare aziendale
Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (Agenzia delle entrate – Circolare 04 novembre 2022, n. 82). Nuova disciplina del welfare aziendale L’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), dispone, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ambito applicativo In merito all’ambito soggettivo, l disposizione del citato art. 12 si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR. Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare n. 35/E del 2022 spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari. Superamento del limite massimo e relativa tassazione Per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Ambito temporale Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). Rapporto con il bonus carburante Il predetto regime dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Quest’ultima disposizione prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, nel limite di euro 258,23, nonché, in caso di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimo limite.
I fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
In relazione all’ambito oggettivo, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue:
– sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR , nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.
Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.
In tema di benefit erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Ne consegue che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’articolo 51, comma 3, in commento, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. Ne consegue che l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.
In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (euro 600 per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.
Niente bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità
Nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un intermediario, come un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell’agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis, D.L. n. 50/2017, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità (Agenzia Entrate – risposta 04 novembre 2022 n. 548). L’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, conv. dalla L. n. 96/2017 riconosce per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, … un contributo, sotto forma di credito d’imposta, al verificarsi delle condizioni, nei termini e nelle misure previste dalla norma istitutiva e di attuazione dell’agevolazione. L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti operati negli anni successiva al 2018, fino al 2023 in relazione ai medesimi soggetti ivi contemplati. Inoltre, con le faq pubblicate sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato precisato che: – le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso; – sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità; – nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria. In considerazione di quanto sopra descritto, nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui al cit. art. 57- bis, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, dunque, in ogni caso esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.