I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2021, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30.11.2022, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2021 (Messaggio n. 4101/2022). Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, perchè non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994, i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro, i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni. Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Inps tramite il sito www.inps.it utilizzando SPID, oltre alla Carta Nazionale dei Servizi o alla Carta di Identità Elettronica.
Coloro che non si trovano nelle condizioni menzionate devono effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nel 2021, entro il 30.11.2022. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
L’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/.
Il pensionato, una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it,può accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED).
Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2022 (dichiarazione redditi per l’anno 2021).
I cittadini in possesso di SPID, di Carta Nazionale dei Servizi o di Carta di Identità Elettronica possono rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Importi dovuti a titolo di accisa: pronti i codici tributo
Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento (Agenzia delle Entrate – risoluzione 15 novembre 2022, n. 66/E) L’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette.
A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “2950” denominato “Accisa sull’alcole – Accertamento”;
– “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
– “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
– “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”;
– “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”;
– “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”;
– “2956” denominato “Denaturanti- Contrassegni di Stato – Accertamento”;
– “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
– “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
– “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
– “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”;
– “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo – Accertamento”;
– “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
– “2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
– “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
– “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
– “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo – Accertamento”.
Incentivi sicurezza sul lavoro: inoltro domande per il Bando Isi 2021
L’INAIL finanzia gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il Bando Isi 2021. Le domande devono essere inoltrate, previa autenticazione, tramite lo sportello informatico, il 16 novembre 2022 dalle ore 11:00 alle 11:20 (INAIL – Comunicato 14 novembre 2022) Il Bando Isi 2021 ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento. PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AI FINANZIAMENTI Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
– Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);
– Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
– Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2021 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.
a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
– Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2);
– Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
– 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
– 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)
e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Automotive: ripartono gli incentivi del contratto di sviluppo
Gli incentivi per il settore automotive, gestiti da Invitalia, ripartono il 15 novembre 2022 (INVITALIA – Comunicato 11 novembre 2022). La dotazione di 326 milioni di euro, quale residuo della iniziale dotazione di 525 milioni, è messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.
Le imprese possono richiedere le agevolazioni del contratto di sviluppo per investimenti produttivi e di tutela ambientale riguardanti i veicoli a motore, e relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (compresi bus e pullman), filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura.
La prima fase dello Sportello Automotive si è conclusa lo scorso 27 ottobre.
La riapertura a partire dal 15 novembre, alle ore 12.00, è riservata solo alle aziende che presentano una nuova domanda.
CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni
CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni
Sottoscritto il verbale contenente le nuove retribuzioni per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
L’accordo integrativo all’Ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso ottobre, ha previsto un incremento retributivo pari a euro 120,00 riferito al 5° Livello, con le seguenti decorrenze: 60 euro a partire dal 1° novembre 2022, 30 euro dal 1° luglio 2023, 20 euro dal 1° Luglio 2024,10 euro dal 1° dicembre 2024.
Livello |
Retribuzione Tabellare in vigore |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
1 | 1.458,22 € | 152,84 € | 1.611,06 € |
2 | 1.336,73 € | 140,09 € | 1.476,82 € |
3S | 1.295,62 € | 135,79 € | 1.431,41 € |
3 | 1.251,24 € | 131,14 € | 1.382,38 € |
4 | 1.182,82 € | 123,96 € | 1.306,78 € |
5 | 1.144,97 € | 120,00 € | 1.264,97 € |
6 | 1.102,94 € | 115,60 € | 1.218,54 € |
Livello |
Retribuzione Tabellare al 31 ottobre 2022 |
Prima tranche di incremento dal 1° novembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° novembre 2022 |
---|---|---|---|
1 | 1.458,22 € | 76,42 € | 1.534,64 € |
2 | 1.336,73 € | 70,05 € | 1.406,78 € |
3S | 1.295,62 € | 67,89 € | 1.363,51 € |
3 | 1.251,24 € | 65,57 € | 1.316,81 € |
4 | 1.182,82 € | 61,98 € | 1.244,80 € |
5 | 1.144,97 € | 60,00 € | 1.204,97 € |
6 | 1.102,94 € | 57,80 € | 1.160,74 € |
Livello |
Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2023 |
Seconda tranche di incremento dal 1° luglio 2023 |
Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2023 |
---|---|---|---|
1 | 1.534,64 € | 38,21 € | 1.572,85 € |
2 | 1.406,78 € | 35,02 € | 1.441,80 € |
3S | 1.363,51 € | 33,95 € | 1.397,46 € |
3 | 1.316,81 € | 32,78 € | 1.349,59 € |
4 | 1.244,80 € | 30,99 € | 1.275,79 € |
5 | 1.204,97 € | 30,00 € | 1.234,97 € |
6 | 1.160,74 € | 28,90 € | 1.189,64 € |
Livello |
Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2024 |
Terza tranche di incremento dal 1° luglio 2024 |
Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2024 |
---|---|---|---|
1 | 1.572,85 € | 25,47 € | 1.598,32 € |
2 | 1.441,80 € | 23,35 € | 1.465,15 € |
3S | 1.397,46 € | 22,63 € | 1.420,09 € |
3 | 1.349,59 € | 21,86 € | 1.371,45 € |
4 | 1.275,79 € | 20,66 € | 1.296,45 € |
5 | 1.234,97 € | 20,00 € | 1.254,97 € |
6 | 1.189,64 € | 19,27 € | 1.208,91 € |
Livello |
Retribuzione Tabellare al 30 novembre 2024 |
Quarta tranche di incremento dal 1° dicembre 2024 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2024 |
---|---|---|---|
1 | 1.598,32 € | 12,74 € | 1.611,06 € |
2 | 1.465,15 € | 11,67 € | 1.476,82 € |
3S | 1.420,09 € | 11,32 € | 1.431,41 € |
3 | 1.371,45 € | 10,93 € | 1.382,38 € |
4 | 1.296,45 € | 10,33 € | 1.306,78 € |
5 | 1.254,97 € | 10,00 € | 1.264,97 € |
6 | 1.208,91 € | 9,63 € | 1.218,54 € |
A decorrere dal 1° novembre 2022 verrà, inoltre, corrisposto a titolo di indennità speciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di seguito.
Livello |
Importi in vigore dal 1° novembre 2022 |
Importi in vigore dal 1° dicembre 2024 |
---|---|---|
1 | 126,55 € | 131,55 € |
2 | 108,58 € | 113,58 € |
3S | 104,86 € | 109,86 € |
3 | 96,81 € | 101,81 € |
4 | 88,73 € | 93,73 € |
5 | 83,17 € | 88,17 € |
6 | 76,97 € | 81,97 € |
I lavoratori dipendenti delle imprese che non versano alla bilateralità hanno diritto ad un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, pari a 30,00 euro lordi mensili denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)
Aumento del compenso dell’avvocato in caso di deposito degli atti con modalità telematiche
Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, se il titolo è controverso, il valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 9 novembre 2022, n. 32968. Omologata la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla concessione dell’assegno di invalidità, il Tribunale di Foggia condannava l’INPS alla rifusione, in favore del richiedente, delle spese processuali. La doglianza è stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte che ha ribadito che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art.13, co. 1, c.p.c.; pertanto, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Invero, secondo quanto evidenziato dai Giudici di legittimità, la disposizione richiamata dal ricorrente, in base alla quale il compenso determinato è “di regola” ulteriormente aumentato in caso di deposito degli atti mediante modalità telematiche, implica che gli stessi siano redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto. L’espressione “di regola” che compare nel decreto non indica, dunque, la sussistenza di un obbligo per il giudice mentre, al contempo, l’aumento presuppone non solo il deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano di “navigare” agevolmente e rapidamente all’interno del testo. Tanto premesso, nel caso sottoposto ad esame, il ricorso è stato rigettato, dal momento che nessuna indicazione al riguardo era stata offerta dal ricorrente, restando esclusa in sede di legittimità una diversa valutazione, in assenza di un obbligo per il giudice di addivenire al considerato aumento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il beneficiario, deducendo che erroneamente il Tribunale non aveva provveduto a disporre l’aumento nella misura del 30% del compenso liquidato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 1 bis, D.M. 37/2018, il quale, nell’apportare modifiche all’art. 4, D.M. 55/2014, aveva previsto l’aumento “di regola” del compenso in determinate ipotesi di deposito degli atti con modalità telematiche.
Le misure del diritto annuale 2023
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 339674 dell’11 novembre 2022 ha indicato le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023. L’art. 28, co. 1, D.L. n. 90/2014, conv. con modif. in L. n. 114/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’art. 18, L. n. 580/1993, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35%, per l’anno 2016, del 40%, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50%. Alla luce del disposto del cit. comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015. In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2023; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017. Anche per il 2023 quindi valgono le stesse misure del diritto annuale previste per l’anno precedente. Restano confermate, per l’anno 2023, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio: – 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00; – 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00; – 6,6% oltre € 10.329.138,00. Sono, altresì, confermate le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Terziario – Ente Bilaterale Bari – Sostegno della natalità 2022
EBITER Bari, l’Ente Bilaterale del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi della Provincia di Bari eroga, per l’anno 2022, un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno della natalità L’Ente Bilaterale Bari eroga, per l’anno 2022, un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno della natalità. Soggetti beneficiari – Misura Domanda e termini di presentazione La domanda deve essere corredata dalla documentazione sotto riportata: 1. copia fronte e retro della carta d’identità del richiedente 2. copia codice fiscale del figlio 3. copia del documento attestante l’adozione o l’affido, in caso di figli adottivi o in affido 4. copia dell’atto/estratto di nascita del figlio con indicazione dei nomi dei genitori 5. copia dell’ultima busta paga del richiedente; 6. autorizzazione al trattamento dei dati personali La domanda potrà essere trasmessa ad EBiTer BARI dal 01/11/2022 al 30/12/2022, l’esito della stessa verrà comunicato a graduatoria ultimata.
Il contributo può essere richiesto dai lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che svolgono la propria attività nelle province di BARI – BAT di competenza dell’Ente in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBITER BARI da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico – normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo verrà riconosciuto per i figli nati, adottati e/o in affido dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e sarà pari ad €. 250 euro.
La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito internet www.ebiterbari.com
Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Nell’ipotesi in cui, in fase di istruttoria, venisse rilevata l’assenza, la non conformità o la non leggibilità di uno o più documenti, la domanda sarà considerata irricevibile e quindi sarà necessario procedere nuovamente all’invio della richiesta unitamente a tutti documenti previsti dal regolamento del bando.
INPS: liquidazione TFR e TFS in modalità telematica
Si forniscono chiarimenti in merito all’utilizzo dello strumento telematico per la liquidazione del TFR e TFS dei dipendenti pubblici (Comunicato Inps 11 novembre 2022). Dal 1° gennaio 2023 le Amministrazioni devono utilizzano solamente il canale telematico per inviare all’Istituto le informazioni utili alla liquidazione del Tfs e del Tfr dei lavoratori pubblici.
Il passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale si colloca nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione dei servizi e delle procedure amministrative finalizzato a potenziare l’interoperabilità dei dati tra l’INPS e le altre PA.
Lanuova modalità consentirà di ridurre i tempi di definizione della procedura di liquidazione del TFS-TFR, superando così le criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni della documentazione cartacea utilizzata finora a tale scopo.
Per effettuare le attività previste per la liquidazione dei trattamenti, le Amministrazioni saranno abilitate ad accedere attraverso, il sito istituzionale dell’INPS, oltre che alla procedura Nuova Passweb, anche alla “Comunicazione di Cessazione TFS”, con la quale le Amministrazioni comunicano all’Inps i dati necessari alla liquidazione del TFS.
Proroga della chiusura dello sportello “Sviluppo della logistica agroalimentare”
Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione è stato prorogato fino al 17 novembre 2022 (Mipaaf e Invitalia – comunicati 10 novembre 2022) Viene prorogato il termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”.
Con riferimento all’Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica agroalimentare delle imprese del 21 settembre 2022 e in considerazione delle numerose istanze di proroga del termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla misura di investimento in oggetto, presentate dalle maggiori associazioni delle imprese di settore, e preso atto della disponibilità manifestata in tal senso dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia, la presentazione delle domande di agevolazione è stata prorogata fino alle ore 17:00 del 17 novembre 2022.