L’Inps, con circolare n. 127/2022, ha fornito precisazioni in merito all’indennità una tantum pari a 150 euro per alcuni soggetti. L’indennità una tantum è riconosciuta agli assicurati che percepiscono a novembre 2022 sia la NASpI che la DIS-COLL, a coloro che nel corso dell’anno 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, e a favore dei lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19.
La medesima indennità è riconosciuta, a domanda, ai collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi e assegnisti di ricerca, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’indennità in parola è riconosciuta, poi, a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum ex art. 32, co. 15 e 16, DL n. 50/2022.
Altresì, è riconosciuta in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito.
La misura non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprende novembre 2022.
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Inps con le modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall’art. 10, co. da 1 a 9, del DL n. 41/2021, e dall’art. 42, DL n. 73/2021. Nel dettaglio, l’indennità è:
ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.
Ai fini di fuire della suddetta misura non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’INPS con le stesse modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute.
Ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che hanno presentato domanda per l’indennità una tantum 200 euro, e che sono stati ammessi alla fruizione della stessa, è riconosciuta, in aggiunta, un’ulteriore indennità 150 euro, senza presentazione di un’ulteriore domanda.
L’indennità in argomento è erogata d’ufficio dall’Istituto di previdenza ai soggetti titolari, a novembre 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità, nonché a favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19, nonché a favore dei lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 200 Euro.
Automotive: la data di apertura dello sportello slitta al 29 novembre
Slitta in avanti la data di presentazione a Invitalia delle domande per i Contratti di sviluppo nel settore Automotive (Invitalia – comunicato 15 novembre 2022). Lo sportello aprirà i battenti a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022, anziché dalle ore 12 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal decreto del 10 ottobre 2022. Il rinvio si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in risposta all’emergenza Covid. Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma dedicata sul sito di Invitalia. Le risorse disponibili sono pari a 323,6 milioni di euro, come residuo dell’iniziale dotazione di 525 milioni dopo la chiusura del primo sportello.
ETS: chiarimenti su redazione e deposito bilanci
Forniti chiarimenti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche – Nota 15 novembre 2022, n. 17146). Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022 e deposito bilanci 2021 Deposito delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro Informazioni sulle raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il RUNTS Indicazioni per gli Uffici del RUNTS a seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni
La prima questione riguarda la sussistenza dell’obbligo, per gli enti costituiti prima del 2022 e iscritti al RUNTS in corso d’anno, di depositare al RUNTS medesimo, dopo l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 48 comma 3, il bilancio dell’anno precedente (2021) se approvato successivamente alla presentazione dell’istanza, se in tale sede siano stati allegati (art. 8 d.m. 106/2020) quali ultimi due bilanci approvati, quelli delle annualità 2019 e 2020.
In proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche con nota n. 5941 del 5 aprile 2022 ha già risposto al quesito con riferimento agli enti considerati ETS in via transitoria (ODV, APS, Onlus) e come tali già tenuti al rispetto del D.M. n. 39/2020 sin dal bilancio 2021, da depositare al Runts nei 90 giorni successivi all’iscrizione, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 9/2022, utilizzando le funzionalità telematiche del Registro, ove lo stesso documento non sia stato prodotto al competente ufficio del RUNTS nel corso del procedimento di verifica post-trasmigrazione, o, con riferimento alle Onlus, in sede di iscrizione ex art. 34 del D.M. n. 106/2020.
Con riferimento invece agli enti che solo successivamente e per effetto della qualifica di ETS ottenuta con l’iscrizione al RUNTS risultano assoggettati agli obblighi di trasparenza del Codice del Terzo settore, ipotizzare un obbligo di deposito con conseguente pubblicazione dell’atto, conferirebbe alla disposizione valore retroattivo senza adeguata copertura normativa: gli oneri di trasparenza sussistono con riferimento alle organizzazioni in possesso della qualifica di ETS e per le attività svolte nel relativo regime (di cui il bilancio costituisce una rappresentazione economicofinanziaria); resta evidentemente ammissibile un eventuale deposito volontario disposto liberamente dall’ente.
L’insussistenza dell’obbligo di deposito invero non esclude che l’ufficio del RUNTS possa richiedere copia del bilancio 2021, ove necessario e non in maniera generalizzata, al fine di verificare il maturarsi dei presupposti generativi di taluni obblighi e il relativo adempimento da parte dell’ente nel 2022, periodo assoggettato alla disciplina del CTS. La necessità potrebbe ad esempio derivare dall’ipotesi in cui il bilancio 2020, a differenza di quello 2019, entrambi acquisiti in sede di iscrizione, evidenzi parametri dimensionali che se riscontrabili anche nel bilancio 2021 comportino nel corso del 2022 la nomina di un revisore legale. In questo caso l’acquisizione del bilancio 2021 da parte dell’ufficio sarebbe giustificata; la stessa peraltro non comporterebbe un’ostensione ai terzi di dati (che deriverebbe dal deposito ex art. 48 CTS) in assenza di obbligo di legge.
E’ stato richiesto se l’obbligo di deposito del bilancio al RUNTS si debba considerare comprensivo della relazione dell’organo di controllo e del revisore contabile: il proponente ipotizza che non essendo distintamente menzionate tra i documenti da depositare al RUNTS, il deposito possa essere ritenuto meramente facoltativo ancorché auspicabile, evidenziando che nel caso di imprese lucrative il codice civile (articolo 2435) ne prevede il deposito tra gli allegati al bilancio, per ragioni di trasparenza.
La tesi della facoltatività non appare pienamente in linea con il regime di trasparenza degli enti del Terzo settore, ben superiore a quello cui sono tenuti gli enti privati con finalità lucrative.
D’altra parte, la ratio delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore prevista dal codice civile è la medesima di quella prevista per gli Enti del Terzo settore, integrata in questo caso con i richiami, recati dall’art. 30 del CTS alle specifiche attività ulteriori di cui è incaricato l’organo di controllo.
Anche nel caso degli ETS, le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell’organo cui è demandata l’approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest’ultimo di formulare il proprio giudizio sull’operato dell’organo amministrativo (art. 2429 c.c.). Costituiscono quindi, sotto il profilo sostanziale, documenti che, concorrendo alla formazione della volontà dell’organo competente ad approvare il bilancio, sono allegati al bilancio medesimo, venendo sovente richiamati nelle relative delibere di approvazione finale. Non possono quindi, pur non essendo parte integrante del bilancio, essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato, che l’ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell’ente, fine ultimo che il deposito al RUNTS intende perseguire. Sotto il profilo sistemico, la ricomprensione all’interno dell’obbligo di deposito di cui all’articolo 48 comma 3 del CTS, anche delle suindicate relazioni è avvalorata dalla previsione dell’articolo 3, comma 2 del Codice, che permette, anche in via analogica, di integrare il citato articolo 48, comma 3 con l’articolo 2435 del codice civile.
A mente dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nel caso di enti che hanno acquisito la personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS o ne disponevano già, in apposito quesito viene rappresentato che tale modalità potrebbe comportare in capo agli organi responsabili (organo di amministrazione, organo di controllo ove presente) difficoltà peculiari in assenza di un bilancio redatto in forma economico-patrimoniale, nell’effettuazione del monitoraggio del patrimonio minimo. Come noto, ove dal monitoraggio del patrimonio emergesse una riduzione dello stesso sotto la soglia di cui all’art. 22 comma 5 del CTS, gli amministratori e l’organo di controllo sarebbero tenuti a promuovere l’adozione delle delibere di ricostituzione, scioglimento, perdita di personalità giuridica, fusione ivi richiamate.
In proposito si osserva che quella di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, come chiarito anche dal già citato D.M. n.39/2020, è una facoltà di cui gli amministratori possono ricorrere o alla quale possono rinunciare; nel primo caso, tuttavia ciò non può tradursi in un’attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo. Lo stesso dicasi per l’organo di controllo, che ben potrebbe essere presente anche in enti con entrate inferiori ai 220.000 euro (si pensi ad esempio alle fondazioni, per le quali l’organo di controllo è sempre obbligatorio – art. 30, comma 1 CTS).
Spetta quindi agli amministratori dell’ente con personalità giuridica ed eventualmente all’organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro (la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell’iscrizione, risulterà dall’atto notarile) l’adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio: all’esito della valutazione gli stessi potranno in ogni caso optare eventualmente per un bilancio in termini economico-patrimoniali, dato il carattere facoltativo della previsione di legge, espressa in termini generali.
La scelta effettuata potrebbe evidentemente rilevare anche ai fini delle eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 28 del CTS, incluse quelle esperite dai creditori dell’ente (ai sensi dell’art. 2394 del c.c., richiamato dal citato art. 28 del CTS) qualora dall’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio dell’ente consegua che lo stesso è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, senza che tale situazione fosse oggettivamente conoscibile o prevedibile sulla base dei dati di bilancio resi disponibili tramite il Runts.
I chiarimenti richiesti riguardano le modalità di deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi (RF) al RUNTS e in particolare se l’inclusione dei relativi rendiconti nel bilancio supplisca al deposito separato delle rendicontazioni.
In proposito, premesso che ai sensi dell’articolo 7 del CTS, l’attività in questione può avere oltre che carattere occasionale anche carattere abituale, si ritiene utile rinviare alle apposite linee guida, approvate con il D.M. n. 107 del 9 giugno 2022 ( pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2022), che contengono un riepilogo, per ciascuna delle due tipologie di RF, dei relativi obblighi di rendicontazione, fornendo indicazioni a seconda che l’ente utilizzi, ai sensi del D.M. n. 39/2020 il bilancio economico patrimoniale (e in particolare, oltre allo stato patrimoniale – mod.A – anche il rendiconto economico-gestionale e la relazione di missione – di cui rispettivamente ai mod. B e C) oppure il rendiconto per cassa (mod. D).
Sia nel modello B che nel modello D i dati finanziari saranno inseriti in corrispondenza della macrovoce C) dedicata rispettivamente agli oneri e alle entrate derivanti dalla raccolta fondi; nel bilancio di esercizio, predisposto ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del CTS, al punto 24 della relazione di missione dovrà essere riportata una descrizione delle attività, riguardante anche la raccolta di fondi abituale.
Le informazioni riguardanti ciascuna raccolta fondi occasionale dovranno essere allegate alla relazione di missione (mod. C) o al rendiconto per cassa (mod. D) compilando, secondo il facsimile fornito con le linee guida citate, il rendiconto finanziario di dettaglio e la relazione illustrativa.
Sulla base di quanto sopra, sovviene il criterio della prevalenza dell’elemento sostanziale del raggiungimento degli obiettivi di trasparenza rispetto ad eventuali profili di natura meramente formale, sicché deve ritenersi conforme al dettato normativo dell’articolo 48, comma 3 del CTS, il deposito del bilancio comprensivo al suo interno anche dei rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l’ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi, purché, beninteso, tutti gli elementi informativi richiesti dal D.M. n.107/2022 siano presenti per ciascuna RF occasionale tra la documentazione depositata al RUNTS. Tali indicazioni valgono nell’attuale fase di primo utilizzo dell’applicativo in informatico del RUNTS; in futuro, le esigenze di indicizzazione dei documenti a sistema e di raggiungimento di livelli crescenti di accessibilità dei documenti potrebbero richiedere una più attenta “compliance” da parte degli enti, a seguito dell’aggiornamento delle regole tecniche di deposito.
Si forniscono infine le prime brevi indicazioni agli uffici del RUNTS con riferimento a specifiche richieste riguardanti gli enti che hanno ottenuto l’iscrizione a seguito di trasmigrazione, con riserva di ulteriori seguiti connotati da una maggior sistematicità anche tenendo conto delle sollecitazioni che pervengono.
A seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni, gli enti che hanno ottenuto l’iscrizione a conclusione del procedimento di verifica, stanno procedendo a inserire a sistema atti e informazioni entro novanta giorni dall’iscrizione (cfr. circolare n.9/2022, punto 11) attraverso le funzionalità loro riservate rendendoli disponibili sul “back office”, ovvero sulla parte dell’applicativo riservato agli Uffici Runts. Il fenomeno è destinato a intensificarsi nei prossimi mesi.
Gli Uffici a loro volta assicureranno la pubblicità delle informazioni e dei dati.
Ferma restando la necessità di dare impulso ad un corretto popolamento iniziale del RUNTS con le informazioni previste, si precisa che il termine di novanta giorni non deve essere considerato perentorio: gli uffici del RUNTS, decorso inutilmente tale lasso temporale, potranno diffidare gli enti risultati inadempienti, secondo quanto già indicato nella ministeriale n. 5941 del 5 aprile 2022, assegnando un termine, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, trascorso il quale, in mancanza di valide giustificazioni, l’ente sarà cancellato dal RUNTS secondo quanto previsto dagli articoli 23 comma 1 lett. e) e 24 comma 6 del D.M. n. 106/2020, ma non contesteranno o sanzioneranno il ritardo ove le informazioni e i documenti, al momento in cui la posizione dell’ente sarà presa in esame, risulteranno comunque presenti a sistema anche se presentati oltre il termine.
Con riferimento ai bilanci depositati dagli enti trasmigrati nella fase di popolamento iniziale del RUNTS, gli Uffici avranno cura di verificare primariamente l’avvenuto utilizzo della modulistica di cui al D.M. n. 39/2020, obbligatoria per gli enti qualificati come APS, ODV, Onlus a partire dall’esercizio 2021, anche avuto riguardo al mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 13, comma 2 per gli enti che hanno redatto il bilancio in forma di rendiconto per cassa; ulteriori controlli potranno riguardare, a fronte della presenza di entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse, la presenza di apposite disposizioni statutarie che lo consentano e ove siano presenti nel bilancio/rendiconto di cassa dati da cui risultino raccolte fondi di natura occasionale, che siano stati resi disponibili i relativi rendiconti. Considerato che gli schemi di rendicontazione, presenti in allegato alle linee guida emanate ai sensi dell’art. 7 del CTS sono stati approvati con il D.M. 9 giugno 2022, pubblicato in G.U. lo scorso 22 luglio, i rendiconti dovranno conformarsi a tale schema solo a partire da quelli depositati unitamente al bilancio di esercizio 2022.
Rimborso forfettario dei Navigator soggetto ad Irpef
I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di Navigator (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 15 novembre 2022, n. 67/E) I navigator hanno stipulato, con la Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto.
Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.
Rispetto alle modalità di espletamento dell’incarico di collaborazione, nel contratto è previsto che, nell’ambito dell’autonomia operativa dell’incaricato, quest’ultimo concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il referente della Società, senza vincoli di orario di lavoro, e che per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione, il collaboratore potrà utilizzare i luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione.
In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se lo stesso rientri tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’art. 51, co. 5, del Tuir.
Al riguardo il Fisco chiarisce che le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto d’assunzione.
Nel caso di specie, in base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia. Pertanto, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta.
Accordo Edili Industria per la provincia di Piacenza
Firmato il giorno 24/10/2022, tra la Sezione dei Costruttori Edili di Confindustria Piacenza e la FILLEA-CGIL di Piacenza, la FILCA-CISL di Piacenza, la FENEAL-UIL di Piacenza, l’accordo per la determinazione degli importi da erogare a titolo di Elemento variabile della Retribuzione ai lavoratori edili di Piacenza
Stante l’andamento positivo di tutti gli indicatori, in base a quanto stabilito nel contratto provinciale del 20 ottobre 2016, le Parti dichiarano che esistono i presupposti per l’erogazione dell’EVR, che viene stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari del luglio 2014.
Ciò posto, le aziende verificheranno, triennio su triennio, l’andamento dei seguenti indicatori aziendali:
– numero ore denunciate in cassa edile (o numero ore lavorate registrate sul LUL, per le aziende con solo impiegati)
– volume d’affari IVA (così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa)
In tale calcolo dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate sul territorio.
Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo, l’azienda dovrà erogare l’EVR nella percentuale del 65%.
Livelli |
Minimi 7/2014 |
4% |
100% EVR |
65% EVR |
---|---|---|---|---|
7 | 1.630,71 | 65,23 | 782,74 | 508,78 |
6 | 1.467,63 | 58,71 | 704,46 | 457,90 |
5 | 1.223,02 | 48,92 | 587,05 | 381,58 |
4 | 1.141,51 | 45,66 | 547,92 | 356,15 |
3 | 1.059,96 | 42,4 | 508,78 | 330,71 |
2 | 953,97 | 38,16 | 457,91 | 297,64 |
1 | 815,36 | 32,61 | 391,37 | 254,39 |
Per il solo 2022 l’EVR verrà erogato, con la retribuzione del mese di dicembre, in un’unica soluzione ai lavoratori in forza nel mese di ottobre 2022 proporzionandolo ai mesi di servizio prestati nell’anno 2021. La frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
L’EVR sarà inoltre riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale per i lavoratori a tempo parziale.
Risarcimento del danno non patrimoniale per demansionamento
In caso di condotta del datore di lavoro (demansionamento e inoperosità del lavoratore), anche se colposa e non dolosa, da cui siano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale la mancata liquidazione dell’indennizzo a carico dell’INAIL non costituisce condicio iuris per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro (Corte di Cassazione – Sentenza 15 novembre 2022, n. 33639). IL CASO I lavoratore ha convenuto in giudizio il datore di lavoro per comportamento asseritamente mobbizzante, concretizzato attraverso il demansionamento e l’emarginazione nel proprio ambiente di lavoro, richiedendo oltre al danno patrimoniale, il risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale e morale connesso allo sviluppo di una malattia psico-somatica. DECISIONE DELLA CASSAZIONE In tema di reciproca interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con le azioni di risarcimento del danno promosse dal lavoratore colpito da eventi cagionati dall’espletamento dell’attività lavorativa la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi.
Il Tribunale adito ha confermato il danno patrimoniale, escludendo la responsabilità del datore di lavoro per il danno danno biologico e per quello esistenziale e morale avuto riguardo, per il primo, alla pregiudiziale copertura pubblica apprestata dall’Inail, non evocato in giudizio, e, per il secondo, al connotato proprio di danno differenziale, non adeguatamente dedotto dalla parte che non aveva specificato in quale misura l’indennizzo assicurativo garantito dall’Istituto non era in grado di ristorare il pregiudizio alla sfera relazionale e soggettiva dell’assicurato.
La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia, ha dedotto l’inesistenza di una macchinazione dolosa del datore di lavoro finalizzata all’emarginazione del lavoratore nel proprio ambiente di lavoro. In ordine alle voci di danno non patrimoniale, i giudici hanno inoltre aggiunto che la liquidazione dell’indennizzo a carico dell’Inail si configura come una vera e propria condicio iuris della domanda risarcitoria in difetto della quale il danneggiato non può agire nei confronti del responsabile civile. Nella fattispecie il lavoratore non aveva avanzato alcuna richiesta all’Istituto.
La decisione è stata impugnata dal lavoratore rivendicando la possibilità di un’azione diretta nei confronti del datore di lavoro per il ristoro del danno biologico, e comunque dei danni non patrimoniali, conseguenti una malattia psico-somatica determinata dal demansionamento, e comunque la legittimazione passiva del datore di lavoro per il risarcimento del danno cd. differenziale.
L’assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l’esonero non opera; in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti “complementari”, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale.
L’esonero del datore di lavoro non opera anche allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l’infortunio o la malattia “costituiscano reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo e oggettivo”, per cui la responsabilità permane “per la parte che eccede le indennità liquidate” dall’INAIL ed il risarcimento “è dovuto” dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. “differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo coperto dall’assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d’ufficio; parallelamente la disciplina assicurativa, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all’INAIL di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro “per le somme pagate a titolo di indennità”.
E’ escluso “che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato”. Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. “differenziale”, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l’illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall’INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo.
Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Inoltre, afferma la Corte di Cassazione, la disciplina assicurativa deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
In conclusione, la Suprema Corte dispone la cassazione della pronuncia laddove ritiene la liquidazione dell’indennizzo a carico dell’INAIL come condicio iuris per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro e, pur ritenendo l’illecito datoriale rappresentato dal demansionamento inflitto al lavoratore, non procede all’accertamento e alla liquidazione dei danni non patrimoniali sulla base dei principi di diritto innanzi richiamati.
Anche sotto il profilo dell’accertamento del danno differenziale la Corte di Cassazione ha statuito la cassazione della pronuncia affermando che è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all’art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale. Spetta poi al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti e sussumerli nell’alveo della fattispecie penalistica, accertando autonomamente ed in via incidentale la sussistenza del reato. Inoltre la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall’inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dall’art. 10 d.P.R. n. 1124/65, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all’indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l’intero danno. Ciò in quanto in materia di azioni di risarcimento del danno, viene in rilievo non la qualificazione formale ma la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è una domanda di carattere onnicomprensivo e l’unitarietà del diritto al risarcimento e la normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.
In relazione alla condotta della datore di lavoro, la Corte Suprema ha evidenziato, altresì, che anche qualora sia esclusa una “macchinazione dolosa” nei confronti del lavoratore, ma sia acclarato che lo stesso versasse “in condizioni di sostanziale inoperosità”, con progressivo “svuotamento” delle mansioni affidate, il giudice deve accertare se da tale condotta del datore di lavoro, anche se colposa, siano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore a contenuto non patrimoniale e provvedere alla liquidazione degli stessi.
Fondo PMI: cresce la copertura della controgaranzia in Toscana e Emilia-Romagna
Aumenta in Toscana e Emilia-Romagna la copertura della riassicurazione e della connessa controgaranzia del Fondo di garanzia per le Pmi (Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato 14 novembre 2022, Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolari 14 novembre 2022, nn. 10 e 11). Dal 14 novembre 2022 le due Regioni hanno riattivato le rispettive Sezioni speciali incrementando dall’80 al 90% l’intervento del Fondo nei confronti dei confidi e di altri soggetti che garantiscono in prima istanza le operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
I finanziamenti garantiti attraverso le Sezioni possono riguardare sia investimenti sia esigenze relative al capitale circolante dell’impresa beneficiaria con l’esclusione del consolidamento di passività finanziarie a breve termine e delle ristrutturazioni di debiti pregressi.
Per beneficiare dell’incremento della copertura delle due Sezioni speciali le imprese devono avere la sede principale o un’unità locale situata nei rispettivi territori regionali.
Obbligo di repechage: in caso di violazione il lavoratore ha diritto alla reintegra
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.125/2022, in caso di violazione dell’obbligo di repechage, il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto alla tutela reintegratoria (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33341). La Corte di appello territoriale accertava l’illegittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore a seguito della cessazione dell’appalto presso cui lo stesso aveva prestato la sua attività. Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo tra i motivi, l’inadeguatezza della tutela applicata, atteso che, a fronte dell’accertata violazione dell’obbligo di repechage, nel caso in parola avrebbe dovuto trovare applicazione la tutela reintegratoria. Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione la quale ha ribadito preliminarmente che, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repechage” del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale. Il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del cd. “repechage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Nel caso sottoposto ad esame la Corte territoriale aveva correttamente applicato tali principi, una volta verificato che gli elementi di valutazione dai quali la società avrebbe voluto far derivare l’impossibilità di adibire altrimenti il lavoratore non consentivano di escludere che, in presenza di numerosi appalti ancora in essere anche in ambito extra regionale, vi fossero posizioni utili alle quali assegnare il lavoratore. Il Collegio ha, altresì, osservato che nelle more della definizione del giudizio era intervenuta la sentenza n. 125 del 19 maggio 2022 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 7, secondo periodo, L. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola «manifesta». Ciò posto, nel caso di specie, il capo della sentenza impugnata che ha negato la tutela reintegratoria al lavoratore sulla base di un parametro normativo espunto dall’ordinamento è stato cassato per consentire al giudice del rinvio di riconoscere la tutela in concreto dovuta sulla base della nuova dizione dell’art. 18 co. 7, L. n. 300/1970.
Secondo i giudici di merito, in particolare, pur provato il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso, non era stata offerta la prova della impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni anche in ambito extraregionale; da tanto discendeva la condanna della società datrice di lavoro a corrispondere al dipendente un’indennità risarcitoria.
Anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga dopo la deliberazione della decisione della Corte di Cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione risulti potenzialmente condizionante rispetto al contenuto ed al tipo di decisione che la Corte stessa era chiamata a rendere, sussiste il dovere dei Giudici di legittimità di tenere conto di tale dichiarazione.
Sottoscritto il CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021
Sottoscritto l’accordo per erogare l’anticipazione della parte economica del Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto:
– scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
– “AFAM”: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
– università;
– enti di ricerca
L’accordo, il cui testo è stato inviato al Ministero dell’Economia per l’approvazione, è in attesa di un passaggio definito “tecnico” in Consiglio dei Ministri e del successivo “bollo” della Corte dei Conti che certificherà l’intesa tra governo e sindacati.
Tale approvazione dovrebbe avvenire entro la prossima settimana, per cui l’Aran ha già mandato le tabelle con aumenti e arretrati al Ministero dell’Economia per l’approvazione.
Gli stipendi tabellari e i relativi importi annui lordi degli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, a decorrere dall’1/1/2019, 1/1/2020 e 1/1/2021.
Inoltre, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare.
Logistica agroalimentare: differiti i termini per accedere alle agevolazioni
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il comunicato 10 novembre 2022, ha reso noto il differimento del termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall’Unione europea. In considerazione delle numerose istanze di differimento del termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, presentate dalle maggiori associazioni delle imprese di settore, il termine di chiusura della piattaforma telematica passa dal 10 novembre 2022 al 17 novembre 2022. Pertanto, le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia, complete dei relativi allegati previsti dallo schema citato, e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente e/o di uno o più soggetti aderenti, devono essere presentate, pena l’invalidità e l’improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica del sito web dell’Agenzia a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 17 novembre 2022.