L’Inps ha individuato, per il 2018, 36.763 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2019 (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità né hanno dato riscontro ad apposito sollecito relativamente all’invalidità civile e all’assegno sociale. Ai soggetti che sono rimasti inadempienti rispetto, l’Inps procede alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento (Messaggio 12 settembre 2022, n. 3350). Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Inps procede secondo le seguenti modalità: Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avvengono tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
– estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
– invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadisce l’esigenza di un riscontro reddituale;
– entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
– trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procede alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invia ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
– allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione viene revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione viene inviata all’utente con raccomanda A/R.
La lavorazione riguardua i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’Inps provvede a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale nonché ad invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procede alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.
L’interessato può operare la necessaria ricostituzione reddituale direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”, ovvero tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps.
Nuove risorse per il “reddito di libertà”
Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà per gli esercizi 2021 e 2022, l’Inps procederà a liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, le nuove domande. (Inps – Messaggio 13 settembre 2022, n. 3363).
Il cd. “Reddito di Libertà” è la misura finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Il beneficio non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza.
A causa dell’esaurimento delle risorse precedentemente stanziate, l’Inps aveva sospeso la liquidazione delle domande presentate nel corso dell’anno 2021 per insufficienza del budget. Grazie allo stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, lo stesso Istituto procederà ad istruire e liquidare le domande sospese secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’eventuale accoglimento delle stesse è comunicato all’interessato utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).
Una volta completate le domande del 2021 (sospese per insufficienza di budget), l’Istituto procederà all’istruttoria e alla liquidazione delle nuove domande.
Le risorse sono attribuite alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in ragione della popolazione femminile, di età compresa tra 18 e 67 anni, residente nei comuni di ciascuna regione al 1° gennaio 2021.
POPOLAZIONE FEMMINILE AL 1° GENNAIO 2021 (ETÀ COMPRESA 18-67 ANNI)
Regioni |
Popolazione Femminile |
Percentuale regionale popolazione femminile (Pop fem. reg/Pop fem tot) |
Quota regionale stanziamento |
---|---|---|---|
Abruzzo | 411.608 | 2,15% | 193.943 |
Basilicata | 177.039 | 0,93% | 83.418 |
Calabria | 608.835 | 3,19% | 286.873 |
Campania | 1.875.856 | 9,82% | 883.874 |
Emilia-Romagna | 1.416.590 | 7,42% | 667.475 |
Friuli-Venezia Giulia | 373.960 | 1,96% | 176.204 |
Lazio | 1.894.108 | 9,92% | 892.474 |
Liguria | 470.283 | 2,46% | 221.590 |
Lombardia | 3.184.736 | 16,67% | 1.500.597 |
Marche | 474.615 | 2,48% | 223.631 |
Molise | 93.744 | 0,49% | 44.171 |
Piemonte | 1.345.715 | 7,05% | 634.080 |
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen | 170.469 | 0,89% | 80.322 |
Provincia Autonoma Trento | 172.843 | 0,90% | 81.441 |
Puglia | 1.286.160 | 6,73% | 606.018 |
Sardegna | 518.945 | 2,72% | 244.519 |
Sicilia | 1.580.729 | 8,28% | 744.814 |
Toscana | 1.173.779 | 6,15% | 553.066 |
Umbria | 274.521 | 1,44% | 129.350 |
Valle d’Aosta / Vallèe d’Aoste | 39.594 | 0,21% | 18.656 |
Veneto | 1.556.684 | 8,15% | 733.485 |
Totale | 19.100.813 | 100% | 9.000.000 |
Il “Reddito di libertà” è stabilito nella misura massima di 400,00 Euro pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità.
Il beneficio è riconosciuto, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
La domanda va presentata all’INPS sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando:
– la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
– la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Welfare entro settembre per i dipendenti del CCNL CED
Le aziende che applicano il CCNL Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P.,devono attribuire piani e strumenti di “flexible benefits” per l’anno 2022 entro il mese di settembre Le aziende devono attribuire, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di € 150 per l’anno 2022, da erogare entro il mese di settembre e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende. Le parti precisano altresì che tali valori sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno: – con contratto a tempo indeterminato; – con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Nuove retribuzioni per il CCNL Area Tessile, Moda, Chimica e Ceramica Artigianato
Firmato un accordo integrativo con i nuovi minimi retributivi del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica – Ceramica.
Ad integrazione dell’accordo firmato lo scorso maggio, le parti hanno sottoscritto un accordo contenente la riparametrazione degli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022.
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 40,86 | 87,00 |
6 | 43,27 | 38,33 | 81,60 |
5 | 39,77 | 35,23 | 75,00 |
4 | 36,59 | 32,41 | 69,00 |
3 | 35,00 | 31,00 | 66,00 |
2 | 33,73 | 29,87 | 63,60 |
1 | 31,82 | 28,18 | 60,00 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.798,68 | 1.844,82 | 1.885,68 |
6 | 1.683,90 | 1.727,17 | 1.765,50 |
5 | 1.543,11 | 1.582,88 | 1.618,11 |
4 | 1.426,60 | 1.463,19 | 1.495,60 |
3 | 1.368,03 | 1.403,03 | 1.434,03 |
2 | 1.309,04 | 1.342,77 | 1.372,64 |
1 | 1.238,05 | 1.269,87 | 1.298,05 |
SETTORE TESSILE CALZATURIERO
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 40,93 | 87,07 |
6 | 43,27 | 38,39 | 81,66 |
5 | 39,77 | 35,28 | 75,05 |
4 | 36,59 | 32,46 | 69,05 |
3 | 35,00 | 31,05 | 66,05 |
2 | 33,73 | 29,92 | 63,65 |
1 | 31,82 | 28,23 | 60,05 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.797,09 | 1.843,23 | 1.884,16 |
6 | 1.695,85 | 1.739,12 | 1.777,51 |
5 | 1.550,32 | 1.590,09 | 1.625,37 |
4 | 1.434,58 | 1.471,17 | 1.503,63 |
3 | 1.376,05 | 1.411,05 | 1.442,10 |
2 | 1.317,79 | 1.351,52 | 1.381,44 |
1 | 1.242,91 | 1.274,73 | 1.302,96 |
SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 39,90 | 86,04 |
6 | 43,27 | 37,42 | 80,69 |
5 | 39,77 | 34,40 | 74,17 |
4 | 36,59 | 31,65 | 68,24 |
3 | 35,00 | 30,27 | 65,27 |
2 | 33,73 | 29,17 | 62,90 |
1 | 31,82 | 27,52 | 59,34 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.795,81 | 1.841,95 | 1.881,85 |
6 | 1.675,67 | 1.718,94 | 1.756,36 |
5 | 1.534,88 | 1.574,65 | 1.609,05 |
4 | 1.418,42 | 1.455,01 | 1.486,66 |
3 | 1.359,92 | 1.394,92 | 1.425,19 |
2 | 1.300,91 | 1.334,64 | 1.363,81 |
1 | 1.229,95 | 1.261,77 | 1.289,29 |
SETTORE PULITINTOLAVANDERIE
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 40,43 | 86,57 |
6 | 43,59 | 38,20 | 81,79 |
5 | 39,77 | 34,85 | 74,62 |
4 | 36,59 | 32,06 | 68,65 |
3 | 35,00 | 30,67 | 65,67 |
2 | 33,73 | 29,55 | 63,28 |
1 | 31,82 | 27,88 | 59,70 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.800,85 | 1.846,99 | 1.887,42 |
6 | 1.698,74 | 1.742,33 | 1.780,53 |
5 | 1.545,65 | 1.585,42 | 1.620,27 |
4 | 1.426,71 | 1.463,30 | 1.495,36 |
3 | 1.368,16 | 1.403,16 | 1.433,83 |
2 | 1.311,53 | 1.345,26 | 1.374,81 |
1 | 1.240,58 | 1.272,40 | 1.300,28 |
SETTORE OCCHIALERIA
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6 | 44,07 | 39,84 | 83,91 |
5 | 39,86 | 36,03 | 75,89 |
4 | 37,27 | 33,69 | 70,96 |
3 | 35,00 | 31,64 | 66,64 |
2 | 33,70 | 30,47 | 64,17 |
1 | 32,41 | 29,30 | 61,71 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6 | 1.746,40 | 1.790,47 | 1.830,31 |
5 | 1.581,53 | 1.621,39 | 1.657,42 |
4 | 1.478,11 | 1.515,38 | 1.549,07 |
3 | 1.388,45 | 1.423,45 | 1.455,09 |
2 | 1.338,66 | 1.372,36 | 1.402,83 |
1 | 1.283,52 | 1.315,93 | 1.345,23 |
SETTORI CHIMICA, GOMMA, PLASTICA, VETRO
Tabella degli aumenti retributivi
Livello |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
7 | 46,56 | 46,68 | 93,24 |
6 | 43,44 | 43,55 | 86,99 |
5s | 40,94 | 41,04 | 81,98 |
5 | 39,06 | 39,16 | 78,22 |
4 | 37,19 | 37,28 | 74,47 |
3 | 35,00 | 35,09 | 70,09 |
2 | 33,44 | 33,52 | 66,96 |
1 | 31,25 | 31,33 | 62,58 |
Tabella dei minimi retributivi
Livello |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
7 | 1.944,07 | 1.990,63 | 2.037,31 |
6 | 1.816,23 | 1.859,67 | 1.903,22 |
5s | 1.715,79 | 1.756,73 | 1.797,77 |
5 | 1.634,22 | 1.673,28 | 1.712,44 |
4 | 1.548,77 | 1.585,96 | 1.623,24 |
3 | 1.462,37 | 1.497,37 | 1.532,46 |
2 | 1.397,94 | 1.431,38 | 1.464,90 |
1 | 1.305,97 | 1.337,22 | 1.368,55 |
SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE
Tabella degli aumenti retributivi
Livello |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
A | 43,59 | 38,93 | 82,52 |
B | 39,77 | 35,52 | 75,29 |
C | 37,55 | 33,53 | 71,08 |
D | 36,27 | 32,40 | 68,67 |
E | 35,00 | 31,26 | 66,26 |
F | 33,73 | 30,12 | 63,85 |
G | 31,82 | 28,42 | 60,24 |
Tabella dei minimi retributivi
Livello |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
A | 1.725,43 | 1.769,02 | 1.807,95 |
B | 1.574,97 | 1.614,74 | 1.650,26 |
C | 1.492,16 | 1.529,71 | 1.563,24 |
D | 1.431,81 | 1.468,08 | 1.500,48 |
E | 1.380,49 | 1.415,49 | 1.446,75 |
F | 1.336,23 | 1.369,96 | 1.400,08 |
G | 1.259,69 | 1.291,51 | 1.319,93 |
Scambio di partecipazioni a valori correnti non censurabile
Il realizzo delle partecipazioni a valori correnti non è censurabile ai fini dell’abuso del diritto, laddove volte a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, co. 2-bis, D.P.R. n. 917/1986 (Agenzia Entrate – risposta 09 settembre 2022 n. 450). In relazione al caso di specie, la riorganizzazione societaria è finalizzata alla realizzazione del dichiarato e palese intento di suddividere la holding di famiglia, partecipata e gestita da due nuclei familiari, in due distinte holding, ognuna delle quali facente capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali (favorendo l’assunzione di posizioni unitarie all’interno di ogni singolo ramo), consentire la scelta autonoma degli investimenti nei settori confacenti il singolo ramo, ed effettuare il passaggio generazionale all’interno di ogni ramo, secondo i tempi e le modalità più consone ai discendenti dei due nuclei familiari. Con riferimento alla valutazione antiabuso delle operazioni di realizzo delle partecipazioni prodromiche all’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR si rammenta che, con la risposta n. 429 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che nella misura in cui sia riscontrabile in capo a ciascun conferente la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR e la cristallizzazione del requisito di cui alla lettera b) subordinatamente a una serie di operazioni di compravendita a carattere realizzativi, non si realizza una fattispecie abusiva ai fini delle imposte dirette, in quanto le operazioni in cui la stessa si articola non sembrano consentire la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. In particolare, la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell’applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all’articolo 9 del TUIR. In altri termini, il vantaggio fiscale, rappresentato dall’applicazione dell’articolo 177, comma 2-bis, del TUIR anziché dell’articolo 9 del TUIR, non risulta indebito, qualora l’operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del menzionato comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR. Al riguardo, anche nel caso di specie, non si configura un indebito vantaggio fiscale ove le partecipazioni ostative vengano alienate a valori di mercato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR e regolate con mezzi propri, non essendo in tal caso rilevante la circostanza che tali trasferimenti avvengano in favore di terzi oppure delle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente. Pertanto, il realizzo delle partecipazioni in esame a valori correnti non è censurabile ai fini dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo volto a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate. Inoltre, in presenza delle suddette condizioni, anche le donazioni di azioni effettuate preliminarmente alle operazioni di conferimento nelle due holding di ramo non integrano una fattispecie abusiva.
Novità sul contratto a tempo determinato nelle Poste Italiane
Poste Italiane S.p.A. ha definito il limite del contratto a tempo determinato nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Campania e Calabria. Poste Italiane S.p.A., con accordo del 6 settembre 2022, al fine di accompagnare efficacemente i processi previsti dai Verbali di Accordo del 3 agosto 2021 e 12 maggio 2022 in materia di Politiche Attive del Lavoro e di garantire gli standard di servizio attesi in ambito PCL nel periodo di riferimento, concordano, che per l’anno 2022, in via eccezionale, il limite di ricorso al contratto a tempo determinato nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Campania e Calabria, viene definito nella misura del 12%.
Agevolazioni industria e filiera conciaria: termini e modalità di presentazione delle domande
Definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 06 settembre 2022). La misura ha l’obiettivo di sostenere l’industria conciaria, gravemente danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la tutela delle filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e sviluppo nel settore. Le risorse messe a disposizione sono pari a 10 milioni di euro. * introduzione di contenuti e processi digitali;
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nell’industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.
Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono presentare progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e, comunque, non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa.
Tali progetti devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
– introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
* ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
– minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi;
– creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.
Gli stessi progetti, possono essere presentati anche nell’ambito di progetti integrati di distretto, qualora l’integrazione progettuale consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi, anche secondo una logica di filiera. Il progetto integrato di distretto deve prevedere più progetti coordinati proposti da imprese operanti nell’industria conciaria.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative a:
– acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
– programmi informatici e licenze software;
– formazione del personale;
– acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili;
– costo del personale, strumenti, attrezzature, servizi di consulenza e altri servizi qualora connessi all’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto;
– capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti.
Le domande di agevolazione devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it), a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022.
Sarà in ogni caso possibile procedere alla compilazione delle domande di agevolazione a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022.
Licenziamento nullo se la forma scritta è provata per testimoni
Il licenziamento, la cui comunicazione per iscritto sia provata in via testimoniale, è nullo per difetto della forma prevista ex lege (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26532). La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente ad una lavoratrice, non avendo la società datrice provato di avere adempiuto con la forma scritta richiesta ad substantiam, e non essendo ammissibile la prova testimoniale sul punto. Nel caso di specie la lavoratrice, inquadrata come dirigente, era stata licenziata in occasione di una riunione tenutasi nei locali aziendali, alla presenza dell’amministratore delegato e di due dipendenti; erano, tuttavia, controverse la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione. La Suprema Corte, giudicando la sentenza impugnata conforme ai principi giurisprudenziali consolidati in materia, ha ritenuto inammissibile il ricorso.
I giudici del gravame, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, osservavano a fondamento della decisione che, nelle ipotesi in cui sia contestato che al momento dell’estromissione il lavoratore abbia ricevuto la consegna di una lettera di licenziamento, tale modalità di comunicazione non può essere oggetto di prova testimoniale, tenuto conto del divieto di prova orale stabilito dall’art. 2725 c.c. su atti di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto applicabile al caso di specie il principio secondo cui ex art. 2725 cpv. c.c. non è consentita la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso indicato dall’ art. 2724 n. 3 c.c., ossia quando il documento sia andato perduto senza colpa; il detto divieto di testimonianza ne determina l’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado né lo stesso è superabile ex art. 421 co. 2°, prima parte, c.c., dal momento che esso, nell’attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c..
Il Collegio ha, infine, osservato che a tal fine non può supplire il documento prodotto dalla società e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente il menzionato divieto di prova testimoniale ex art. 2725 cpv. c.c..
Tanto premesso, la Cassazione ha affermato che, nel caso sottoposto ad esame, non potendosi provare in via testimoniale la controversa comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso deve ritenersi nullo per difetto della forma prevista ex lege, discendendo da tanto il rigetto del ricorso.
INPS: esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio
L’Inps fornisce istruzioni sull’esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche (Inps, messaggio 12 settembre 2022, n. 3353). L’esonero contributivo in parola riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, le attività elencate (attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali). Laddove siano verificate entrambe le condizioni sopra indicate, a prescindere dalla bandiera battente sulla nave, l’armatore è considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell’obbligazione contributiva nello Stato italiano. Sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile alla fruizione dell’esonero contributivo viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.
La misura dell’esonero è pari alla totalità (100%) dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi e trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle navi indicate. Viceversa, l’esonero contributivo non trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi extracomunitari.
Ai sensi del vigente regolamento comunitario, la regola generale per l’individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta “legge della bandiera”, cioè si applica la legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Unica eccezione prevista dalla predetta disposizione è l’ipotesi in cui si è in presenza della doppia condizione (cumulativa):
a) di impresa con sede in Italia;
b) di marittimi che abbiano la residenza in Italia.
Tenute ferme tali condizioni, l’armatore di navi iscritte nei registri di Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, adibite alle attività indicate nell’articolo 88 in parola, che abbia sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano, potrà godere dell’esonero contributivo, limitatamente ai marittimi residenti in Italia.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021, valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L233”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2020, e “L234”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2021”;
– nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo da recuperare.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021 valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L235”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2020”, e “L236”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2021”;
– nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo da recuperare.
L’esposizione dei codici sopra riportati (“L233”, “L234”, “L235” e “L236”) potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio con i codici sopra riportati potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Cassa Edile Siracusa: variati i contributi
La Cassa Edile della Provincia di Siracusa comunica la variazione dei contributi in vigore dal mese di Agosto 2022.
CONTRIBUTI CASSA EDILE |
AZIENDE |
OPERAI |
TOTALE |
---|---|---|---|
CASSA EDILE | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
R.L.S.T. 0,05% | |||
O.P.T. 1,00% | 1,05% | 1,05% | |
Anzianità Prof. Edile | 2,53% | 2,53% | |
Quota servizio Sindacale | 0,97% | 0,97% | 1,94% |
Fondo Prepensionamenti | 0,20% | 0,20% | |
Incentivo occupazione | 0,10% | 0,10% | |
TOTALE | 6,725% | 1,345% | 8,07% |
FONDO SANITARIO
FONDO SANITARIO OPERAI (su un minimo di 120 ore) | 0,60% |
FONDO SANITARIO IMPIEGATI | 0,26% |