Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato al lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare è inefficace (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare. Il dipendente in questione, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento e provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, era stato licenziato dalla predetta società con preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava “una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”, unitamente alla recidiva specifica. I giudici di appello evidenziavano, tuttavia, che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, bensì di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni. Nella caso sottoposto ad esame, secondo i giudici di merito, l’onere di preventiva pubblicazione del codice disciplinare non era stato assolto dal datore di lavoro. Avverso tale sentenza la s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto pacifica la mancata preventiva affissione del codice disciplinare. La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza. L’affissione del codice disciplinare costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo.
Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.
Preliminarmente la stessa ha rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 St. lav..
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito, avendo essa correttamente posto a carico della parte datoriale l’onere di prova della preventiva affissione ed avendo ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie.
Rinnovato il CCNL Terziario Avanzato Anpit-Cisal
A fine agosto 2022 si è stipulato il Protocollo di Rinnovo del CCNL “Terziario Avanzato”, con scadenza al 31 agosto 2025.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° settembre 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 196,04 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.
Pertanto, dal 1° settembre 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 7 dicembre 2021.
Segue l’esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali:
Livello |
Dal 1/9/2022 |
Dal 1/9/2023 |
Dal 1/9/2024 |
---|---|---|---|
Dirigente | 142,03 | 142,03 | 209,43 |
Quadro | 103,12 | 103,12 | 152,05 |
A1 | 87,94 | 87,94 | 129,67 |
A2 | 78,60 | 78,60 | 115,90 |
B1 | 69,26 | 69,26 | 102,13 |
B2 | 63,04 | 63,04 | 92,95 |
C1 | 56,42 | 56,42 | 83,20 |
C2 | 50,59 | 50,59 | 74,59 |
D1 | 44,36 | 44,36 | 65,41 |
D2 | 38,91 | 38,91 | 57,38 |
Operatore di Vendita di 1° Categoria | 62,34 | 62,34 | 91,92 |
Operatore di Vendita di 2° Categoria | 56,73 | 56,73 | 83,66 |
Operatore di Vendita di 3° Categoria | 50,78 | 50,78 | 74,88 |
Operatore di Vendita di 4° Categoria | 45,53 | 45,53 | 67,13 |
Segue la P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale
Livello |
P.B.N.C.M. 1/9/2022 |
P.B.N.C.M. 1/9/2023 |
P.B.N.C.M. 1/9/2024 |
---|---|---|---|
Dirigente | 3.938,03 | 4.080,05 | 4.289,48 |
Quadro | 2.859,12 | 2.962,23 | 3.114,28 |
A1 | 2.438,34 | 2.526,28 | 2.655,95 |
A2 | 2.179,40 | 2.258,00 | 2.373,90 |
B1 | 1.920,46 | 1.989,73 | 2.091,86 |
B2 | 1.747,84 | 1.810,87 | 1.903,82 |
C1 | 1.564,42 | 1.620,84 | 1.704,04 |
C2 | 1.402,59 | 1.453,17 | 1.527,76 |
D1 | 1.229,96 | 1.274,32 | 1.339,73 |
D2 | 1.078,91 | 1.117,82 | 1.175,20 |
Operatore di Vendita di 1° Categoria | 1.728,42 | 1.790,75 | 1.882,67 |
Operatore di Vendita di 2° Categoria | 1.573,05 | 1.629,79 | 1.713,44 |
Operatore di Vendita di 3° Categoria | 1.407,98 | 1.458,76 | 1.533,64 |
Operatore di Vendita di 4° Categoria | 1.262,33 | 1.307,85 | 1.374,98 |
A richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
Le Parti, verificato l’apprezzamento del Welfare Contrattuale introdotto nel previgente CCNL, hanno confermato e concordato i seguenti valori a partire dall’anno 2023, così come di seguito precisato:
– per il livello Dirigente: € 2.600/anno
– per il livello Quadro: € 1.300/anno
– pei gli altri livelli ed Operatori di Vendita € 660/anno
Pertanto, per il corrente anno 2022, si conferma la previsione di Welfare Contrattuale prevista dal previdente CCNL “Terziario Avanzato” (ex art. 176), salvo condizioni di miglior favore pattuite in sede aziendale.
Impiegati Agricoli di Verona: rinnovato il Contratto
Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona
Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:
– 3% dal 1° agosto 2022;
– 2% dal 1° gennaio 2023
Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.
Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:
|
Euro |
---|---|
MOL/VA >0.30 = 0.40 | 200,00 |
MOL/VA >0.40 = 0.50 | 265,00 |
MOL/VA >0.50 | 330,00 |
Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.
RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.
Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:
Livello |
Importo in Euro |
---|---|
1° | 370,00 |
2° | 330,00 |
3° | 300,00 |
4° | 278,00 |
5° | 268,00 |
Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.
Estensione della copertura al nucleo familiare per il CCNL Uneba
I familiari dei dipendenti delle aziende che applicano il “CCNL UNEBA hanno la possibilità di attivare la copertura sanitaria” da gennaio 2023 Per i dipendenti a cui si applica il “CCNL UNEBA, che negli anni passati non avessero optato per l’estensione al nucleo familiare della copertura sanitaria, viene data la possibilità di attivare la copertura anche per i propri famigliari a partire da GENNAIO 2023, a seguito degli accordi intercorsi tra Uneba Nazionale, Unisalute e Reciproca. Per beneficiare di questo inserimento in deroga, il datore di lavoro dovrà comunicare a reciproca tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2022 (con le modalità indicate in basso) e al seguente indirizzo e-mail famigliari2023@reciprocasms.it i dati dei nuclei famigliari dei soli dipendenti interessati dall’inserimento in deroga (ovvero dipendenti già in forza che negli anni passati non hanno optato per l’estensione al nucleo familiare ). L’azienda provvedere inviando i dati del/dei famigliari contestualmente ai dati del dipendente tramite la stringa excel ingressi, il dipendente nel caso opti per l’estensione è obbligato all’inserimento dell’intero nucleo familiare (tutti o nessuno). unitamente al file stringa ingressi andrà allegato stato di famiglia o in alternativa autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare al momento della richiesta. I famigliari a cui può essere estesa la copertura (annuale e rinnovata in automatico in assenza di comunicazione di interruzione) si intendono il coniuge /convivente e figli, purché risultanti dallo stato di famiglia. il dipendente può annualmente comunicare all’azienda la decisione di non proseguire la copertura relativa al nucleo familiare , tale comunicazione deve essere inviata dall’azienda entro il 31/12 di ogni anno, una volta escluso il nucleo non può più essere reinserito in futuro. L’uscita di un solo familiare è contemplata solo nel caso in cui il familiare sia, nel corso dell’anno uscito dal relativo nucleo. Un dipendente senza un proprio nucleo familiare al momento della prima iscrizione può estendere la copertura in un secondo momento. In caso di nascita di nuovi figli il dipendente può estendere anche a loro la copertura, solo se ha già un nucleo familiare inserito in copertura. Le quote per l’estensione al nucleo sono tutte a carico dipendente e vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro.
DL Aiuti-bis convertito in Legge: disposizioni urgenti in materia di Sport
22 SETT 2022 Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022, n. 115 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter, legge n. 142/2022) Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.
Definito il contributo 2022 per l’attività di assicurazione e riassicurazione
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 07 settembre 2022, ha definito la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 è stabilito nella misura di seguito indicata: Il contributo di vigilanza per l’anno 2022 è corrisposto all’IVASS: – dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano; Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell’elenco III in appendice all’albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
– 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
– 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
– dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, premi incassati nell’esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata in misura pari al 4,07% dei predetti premi.
Superbonus: detraibilità spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa
In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR (Agenzia delle entrate – Risposta 20 settembre 2022, nn. 458). Nel caso di specie consegue il Condominio Istante è stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde.
L’Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione.
L’Agenzia ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientranti tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa di assicurazione e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante medesimo.
Relativamente alla modalità di determinazione dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni riconducibili a quelli previsti dall’articolo 16-bis del TUIR con la circolare n. 28/E del 2022 è stato ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione:
– il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
– l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
– le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile;
– nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento;
– nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.
Rinnovato il CIPL Edilizia Artigianato Bergamo
Rinnovato il 12 settembre 2022, tra la CONFARTIGIANATO Imprese Bergamo, la CNA di Bergamo, la CLAAI di Bergamo e la FeNEAL-UIL Bergamo, la FILCA-CISL Bergamo, la FILLEA-CGIL Bergamo, il CIPL per i dipendenti delle imprese artigiane edili per tutto il territorio della provincia di Bergamo, con scadenza il 31/12/2023. Contributo gestione istituzionale Edilcassa Artigiana di Bergamo Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, in base a quanto disposto dal Protocollo Enti Bilaterali del 20 maggio 2019, per la copertura degli oneri riguardanti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa, viene stabilito, a decorrere dal 01 ottobre 2022, nella misura complessiva del 2,25%, di cui l’1,875 % a carico dei datori di lavoro e lo 0,375% a carico degli operai. Contributo fondo Mutualizzazione di oneri vari Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina di mutualizzazione previsto dall’art 21 del CCNL edili artigiani e delle pmi edili ed affini, attualmente fissato nella misura dell’1,54%, viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura dello 0,54%. Contributo Fondo mutualizzazione oneri Prevedi operai Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, istituito con accordo sindacale provinciale del 4 giugno 2003, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della mutualizzazione della percentuale a carico delle imprese a seguito dalla adesione dell’operaio al Prevedi, viene stabilito a decorrere dal 1 ottobre 2022 nella misura dello 0,20%. Fondo mutualizzazione oneri Prevedi impiegati Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore a Fondo Prevedi, a decorre dal 1 ottobre 2022, è costituito presso Edilcassa Artigiana di Bergamo apposito fondo per la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all’importo della percentuale a carico delle imprese (ad oggi pari all’1,00%) determinata sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a seguito della adesione volontaria a “Prevedi” da parte dell’impiegato iscritto ad Edilcassa. Il contributo a carico dei datori di lavoro da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della disciplina prevista dal Regolamento delle Assistenze a favore degli impiegati iscritti ad Edilcassa Artigiana di Bergamo viene stabilito, a decorrere dal 1 ottobre 2022, nella misura dello 0,10%, di cui 0,08% a carico dei datori di lavoro e dello 0,02% a carico degli impiegati. Assistenze Edilcassa Si conferma che a decorrere dal 01 ottobre 2022 il contributo da versare da parte delle imprese ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori prestazioni a favore degli operai previsti dagli accordi nazionali è stato stabilito nella misura dello 0,45%, e che è parte dell’aliquota del 2,25% complessiva del contributo di gestione istituzionale di Edilcassa. Aliquote contributive operai Edilcassa Si stabilisce che dal 1 ottobre 2022 le percentuali di versamento alla Edilcassa, calcolate sugli elementi della retribuzione, così come previsto dai CCNL e dal CIPL, sono definite nelle seguenti misure: -ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE: 0,20% a carico impresa -COMITATO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANO: 1,41% a carico impresa -MUTUALIZZAZIONE ONERI VARI: 0,60% a carico impresa -CONTRIBUTO EDILCASSA: 2,25% totale -QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE:1,9344% totale – FONDO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI: 0,20% a carico impresa – FONDO SANITARIO NAZIONALE SANEDIL: 0,60% a carico impresa – FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI: 0,20% a carico impresa – FONDO NAZIONALE INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE: 0,10% a carico impresa A decorrere dal 1 ottobre 2022. la contribuzione complessiva all’Ente sarà quindi pari all’11,9244% a cui va aggiunta la quota contrattualmente prevista per il trattamento per Ferie, Gratifica Natalizia e Riposi annui pari al 14,20% a carico impresa. EVR – Elemento variabile della retribuzione A partire dal 1 gennaio 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo integrativo, la nuova disciplina dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), quale premio variabile, da erogarsi di norma in quote mensili, tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Bergamo in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e di risultato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, è concordata come segue. Indennità di mensa e trasporto operai A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 9,50 giornaliere. Indennità di mensa e trasporto impiegati A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 181,00 mensili.
Sempre per gli impiegati, il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri inerenti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura complessiva dello 0,60%, di cui 0,50 % a carico dei datori di lavoro e dello 0,10% a carico degli impiegati.
Pertanto il contributo versato ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina prevista per il Regolamento delle Assistenze stabilito a favore degli operai, fissato a decorrere dal 1 ottobre 2020, nella misura complessiva dello 0, 45%, di cui 0,36% a carico dei datori di lavoro e dello 0,09% a carico dei lavoratori, viene abrogato a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Di conseguenza gli obblighi contributivi a favore di Edilcassa correlati al Fondo Assistenze cessano di operare a decorrere dal 1 ottobre 2022.
– ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE: 4,43% a carico impresa
per il trattamento A.P.E. ordinaria
di cui 0,76% per le attività statutarie del C.P.T.A.;
0,05% per fornitura vestiario a titolari;
0,20% per attività finanziamento RLS – RLST;
0,40% per Sorveglianza Sanitaria.
di cui 0,54% per il trattamento in caso di malattia o infortunio e malattia professionale;
0,06% per accordi interconfederali.
di cui 5/6 1,875% a carico impresa;
e 1/6 0,375% a carico lavoratore.
di cui 0,9672% a carico impresa;
e 0,9672% a carico lavoratore.
Fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del presente contratto collettivo provinciale integrativo, la misura massima erogabile dell’EVR è fissata nel 4,00% dei minimi di paga nazionali in vigore alla data del 1° febbraio 2020.
Fermo restando che il presente accordo territoriale sarà sempre cedevole rispetto all’eventuale sopravvenuta diversa disciplina nazionale dell’istituto, le parti sottoscritte concordano che successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo contratto integrativo provinciale, l’EVR sarà da calcolarsi nella misura percentuale del 4,00% da applicarsi sui minimi tabellari nazionali che risulteranno vigenti al 31 dicembre dell’ultimo anno del biennio di riferimento.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 2,55 giornaliere.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 48,00 mensili.
INAIL: Servizio online Denuncia di Nuovo Lavoro temporaneo
Dopo la temporanea chiusura del Servizio online > Denunce > DNL Temp, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione di tale servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online (Nota Inail 8493/2022). Il datore di lavoro, che esercita lavori di carattere temporaneo in più sedi, presenti tramite i servizi telematici dell’Istituto la denuncia di ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale modificazione.
La Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo viene effettuata in www.inail.it tramite l’apposito Servizio online > Denunce > DNL Temp.
A seguito di alcune problematiche tecniche, che hanno determinato anche la temporanea chiusura del servizio, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online.
Superamento della clausola di salvaguardia per il CCNL Uniontessile – Confapi
Sottoscritto un accordo per il superamento della clausola di salvaguardia per il settote tessile moda piccola industria
L’accordo prevede che, alla data del 31 agosto 2022, venga a cessare l’applicazione della clausola di salvaguardia e, di conseguenza, l’applicazione delle tabelle che erano state comunicate da Uniontessile Confapi in applicazione della clausola stessa.
Pertanto, le aziende che hanno applicato tale clausola, hanno dato corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Di conseguenza, con il nuovo accordo, le suddette aziende, procederanno, con decorrenza dal 1° settembre 2022, all’applicazione, secondo il comparto di appartenenza, delle tabelle qui di seguito riportate:
SETTORE Tessile
Livelli |
Minimi al 31/08/2022 (comprensiva della voce futuri aumenti) |
Incrementi dal 1/09/2022 |
Minimi al 01/09/2022 |
---|---|---|---|
8 | 2.261,63 | 32,71 | 2.294,35 |
7 | 2.135,16 | 30,57 | 2.165,73 |
6 | 2.003,22 | 29,00 | 2.032,22 |
5 | 1.877,34 | 27,28 | 1.904,62 |
4 | 1.776,86 | 25,71 | 1.802,57 |
3 bis | 1.736,28 | 25,00 | 1.761,28 |
3 | 1.695,75 | 24,28 | 1.720,03 |
2bis | 1.645,76 | 23,28 | 1.669,04 |
2 | 1.602,23 | 22,14 | 1.624,37 |
1 | 1.222,84 | 14,28 | 1.237,12 |
SETTORE Calzature
Livelli |
Minimi al 31/08/2022 (comprensiva della voce futuri aumenti) |
Incrementi dal 1/09/2022 |
Minimi dal 01/09/2022 |
---|---|---|---|
8 | 2.271,67 | 32,71 | 2.304,39 |
7 | 2.111,54 | 30,57 | 2.142,11 |
6 | 1.953,64 | 29,00 | 1.982,64 |
5 | 1.855,18 | 27,28 | 1.882,46 |
4 | 1.777,11 | 25,71 | 1.802,82 |
3 bis | 1.736,28 | 25,00 | 1.761,28 |
3 | 1.695,97 | 24,28 | 1.720,25 |
2bis | 1.645,82 | 23,28 | 1.669,10 |
2 | 1.602,41 | 22,14 | 1.624,55 |
1 | 1.265,24 | 14,28 | 1.279,53 |
SETTORE Pelli e cuoio
Livelli |
Minimi al 31/08/2022 (comprensiva della voce futuri aumenti) |
Incrementi dal 1/09/2022 |
Minimi dal 01/09/2022 |
---|---|---|---|
6 | 2.161,60 | 32,37 | 2.193,97 |
5 | 1.961,66 | 30,05 | 1.991,72 |
4s | 1.832,60 | 27,74 | 1.860,34 |
4 | 1.777,99 | 25,86 | 1.803,86 |
3 | 1.707,45 | 25,00 | 1.732,45 |
2 | 1.615,26 | 23,12 | 1.638,38 |
1 | 1.266,52 | 14,45 | 1.280,97 |
SETTORE Occhiali
Livelli |
Minimi al 01/09/2022 (comprensiva della voce futuri aumenti) |
Incrementi dal 1/09/2022 |
Minimi dal 01/09/2022 |
---|---|---|---|
6 | 2.207,83 | 32,37 | 2.240,20 |
5 | 2.016,21 | 30,05 | 2.046,27 |
4s | 1.866,95 | 27,74 | 1.894,69 |
4 | 1.782,19 | 25,86 | 1.808,06 |
3 | 1.704,00 | 25,00 | 1.729,00 |
2 | 1.607,28 | 23,12 | 1.630,40 |
1 | 1.265,41 | 14,45 | 1.279,86 |
SETTORE Giocattoli
Livelli |
Minimi al 01/09/2022 (comprensiva della voce futuri aumenti) |
Incrementi dal 1/09/2022 |
Minimi dal 01/09/2022 |
---|---|---|---|
7 | 2.222,84 | 33,67 | 2.256,51 |
6 | 2.056,54 | 31,47 | 2.088,01 |
5 | 1.953,80 | 29,85 | 1.983,65 |
4s | 1.844,98 | 28,09 | 1.873,07 |
4 | 1.795,47 | 26,47 | 1.821,94 |
3 | 1.715,60 | 25,00 | 1.740,60 |
2 | 1.621,16 | 22,79 | 1.643,95 |
1 | 1.280,90 | 14,70 | 1.295,60 |
In considerazione dell’accordo raggiunto e tenuto conto di quanto previsto da CCNL 24 gennaio 2020, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022, a titolo di arretrati, gli importi previsti dalle tabelle sotto riportate con le modalità previste.
SETTORE Tessile
Livelli |
Importo arretrati totale |
1aTranche ottobre 2022 |
2aTranchenovembre2022 |
---|---|---|---|
8 | 228,98 | 114,49 € | 114,49 € |
7 | 213,98 | 106,99 € | 106,99 € |
6 | 202,98 | 101,49 € | 101,49 € |
5 | 190,98 | 95,49 € | 95,49 € |
4 | 179,98 | 89,99 € | 89,99 € |
3 bis | 174,98 | 87,49 € | 87,49 € |
3 | 174,98 | 87,49 € | 87,49 € |
2bis | 169,98 | 84,99 € | 84,99 € |
2 | 154,98 | 77,49 € | 77,49 € |
1 | 99,96 | 49,98 € | 49,98 € |
SETTORE Calzature
Livelli |
Importo arretra titotale |
1aTranche ottobre 2022 |
2aTranchenovembre2022 |
---|---|---|---|
8 | 228,98 € | 114,49 € | 114,49 € |
7 | 213,98 € | 106,99 € | 106,99 € |
6 | 202,98 € | 101,49 € | 101,49 € |
5 | 190,98 € | 95,49 € | 95,49 € |
4 | 179,98 € | 89,99 € | 89,99 € |
3 bis | 174,98 € | 87,49 € | 87,49 € |
3 | 174,98 € | 87,49 € | 87,49 € |
2bis | 169,98 € | 84,99 € | 84,99 € |
2 | 154,98 € | 77,49 € | 77,49 € |
1 | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
SETTORE Pelli e Cuoio
Livelli |
Importo arretrati totale |
1aTranche ottobre 2022 |
2aTranchenovembre2022 |
---|---|---|---|
6 | 226,56 € | 113,28 € | 113,28 € |
5 | 210,38 € | 105,19 € | 105,19 € |
4s | 194,20 € | 97,10 € | 97,10 € |
4 | 181,06 € | 90,53 € | 90,53 € |
3 | 174,98 € | 87,49 € | 87,49 € |
2 | 161,84 € | 80,92 € | 80,92 € |
1 | 101,14 € | 50,57 € | 50,57 € |
SETTORE Occhiali
Livelli |
Importo arretrati totale |
1aTranche ottobre 2022 |
2aTranchenovembre2022 |
---|---|---|---|
6 | 226,56 € | 113,28 € | 113,28 € |
5 | 210,38 € | 105,19 € | 105,19 € |
4s | 194,20 € | 97,10 € | 97,10 € |
4 | 181,06 € | 90,53 € | 90,53 € |
3 | 174,98 € | 87,49 € | 87,49 € |
2 | 161,84 € | 80,92 € | 80,92 € |
1 | 101,14 € | 50,57 € | 50,57 € |
SETTORE Giocattoli
Livelli |
Importo arretrati totale |
1aTranche ottobre 2022 |
2aTranchenovembre2022 |
---|---|---|---|
7 | 235,72 € | 117,86 € | 117,86 € |
6 | 220,27 € | 110,14 € | 110,14 € |
5 | 208,94 € | 104,47 € | 104,47 € |
4s | 196,60 € | 98,30 € | 98,30 € |
4 | 185,28 € | 92,64 € | 92,64 € |
3 | 174,98 € | 87,49 € | 87,49 € |
2 | 159,54 € | 79,77 € | 79,77 € |
1 | 102,94 € | 51,47 € | 51,47 € |
Qualora non sia possibile procedere con l’adeguamento dal primo di settembre, lo stesso potrà avvenire con il primo cedolino utile successivo; in tal caso, dovrà essere riconosciuto l’arretrato del mese precedente ed i relativi conguagli.
L’erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022.
Gli importi saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato.
Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale.
Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 – novembre 2022, l’importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto già percepito.
Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR.
A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 8 del vigente CCNL 24 gennaio 2020, con l’accordo raggiunto la validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31.03.2024 e non più alla data del 31 marzo 2023.
Con dichiarazione delle parti, allegata all’accordo, è stato altresì previsto l’impegno al riequilibrio economico delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i CCNL, sottoscritti da FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL e applicati nel settore tessile alla data di scadenza del 31 marzo 2024