3 ago 2022 L’INPS, in applicazione al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022, ha fornito istruzioni in materia di assegno per il nucleo familiare per i familiari, residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo, di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo. (Circolare 2 agosto 2022, n. 95). Con la circolare in oggetto l’INPS ha fornito le indicazioni amministrative in merito alla documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell’ANF ai fini del recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022, in base alla quale la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia. Requisiti del nucleo e reddituali Per il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’Assegno rilevano: – tipologia di nucleo familiare; – numero dei componenti il nucleo familiare; – reddito complessivo del nucleo familiare. La prestazione è, infatti, erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali. Con riguardo al nucleo, in esso sono compresi i coniugi e i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro; rimane escluso, invece, il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Con riferimento al reddito familiare, rileva quello assoggettabile all’IRPEF che sia stato conseguito dai predetti componenti nell’anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno; questo ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell’anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare. L’Assegno in esame non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Documentazione richiesta Il cittadino straniero non appartenente all’Unione europea può utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale. Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Nei casi in cui non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l’ANF, gli stessi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”. Diritto e misura dell’ANF per familiari residenti in un Paese terzo Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati i documenti che attestino: – lo stato civile del richiedente; – lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF; – il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF); – i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi per il periodo di riferimento della domanda di ANF; – eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo. L’Istituto ricorda, altresì, che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere inoltrata ulteriore documentazione nei seguenti casi: – inclusione di familiari nel nucleo del richiedente; – applicazione dell’aumento dei livelli reddituali; – riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.
Anche i redditi prodotti all’estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.